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Document 32022L0738

    Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/13/2022/INIT

    GU L 137 del 16.5.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/738/oj

    16.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 137/1


    DIRETTIVA (UE) 2022/738 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 6 aprile 2022

    che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce un livello minimo di apertura del mercato riguardo all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

    (2)

    L’utilizzazione di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi, e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, in media essi sono anche più sicuri e meno inquinanti.

    (3)

    La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare per le imprese stabilite nei rispettivi territori l’utilizzazione di veicoli noleggiati con un peso complessivo a pieno carico autorizzato superiore a sei tonnellate per le operazioni di trasporto per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l’utilizzazione nei loro rispettivi territori di un veicolo noleggiato se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa che lo ha preso a noleggio.

    (4)

    Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall’impiego di veicoli noleggiati, esse dovrebbero poter impiegare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo nello Stato membro in cui sono stabilite. Tale possibilità, in particolare, consentirebbe loro di affrontare più facilmente picchi di domanda di corta durata, stagionali o temporanei, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti, garantendo al contempo la conformità ai necessari requisiti di sicurezza e assicurando condizioni di lavoro adeguate per i conducenti.

    (5)

    Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare l’utilizzazione nel loro rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un’impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro qualora tale veicolo sia stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione applicabile, ai requisiti di sicurezza o ad altre norme obbligatorie di uno Stato membro e, se si tratta di un veicolo cui è imposto l’obbligo di recare a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora ne sia stato autorizzato l’impiego da parte dallo Stato membro in cui l’impresa è stabilita per mezzo di tale copia certificata conforme.

    (6)

    Al fine di semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti, gli Stati membri dovrebbero anche riconoscere i documenti in formato elettronico quali mezzi atti a dimostrare la conformità alla direttiva 2006/1/CE.

    (7)

    Il livello di tassazione del trasporto su strada varia ancora notevolmente nel territorio dell’Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui le imprese stabilite nel loro rispettivo territorio possono utilizzare un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. Dal momento che la presente direttiva non armonizza la tassazione nazionale dei veicoli e che le norme di immatricolazione dei veicoli sono connesse alla tassazione dei veicoli, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere l’immatricolazione del veicolo noleggiato, a condizione che esso possa circolare per almeno 30 giorni prima che tali requisiti diventino applicabili. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare il numero di tali veicoli presi a noleggio da un’impresa stabilita nel loro rispettivo territorio. Tale limite non dovrebbe essere inferiore a una determinata quota del numero di veicoli a disposizione dell’impresa, calcolato al netto dei veicoli noleggiati in un altro Stato membro e non immatricolati nello Stato membro in cui l’impresa è stabilita.

    (8)

    Al fine di migliorare l’applicazione da parte di uno Stato membro delle restrizioni all’utilizzazione da parte di un’impresa stabilita sul proprio territorio di veicoli a noleggio immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento dovrebbe essere autorizzato a esigere che la durata del contratto di noleggio non superi la durata consentita per l’impiego del veicolo in questione. È possibile limitare la validità delle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 al periodo corrispondente alla durata del contratto di noleggio. È possibile altresì indicare il numero di immatricolazione del veicolo noleggiato su tali copie certificate conformi.

    (9)

    La circolazione dei veicoli noleggiati non dovrebbe ostacolare il monitoraggio e il controllo della legalità delle operazioni di trasporto effettuate dalle imprese in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. A norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i registri elettronici nazionali devono contenere i numeri di immatricolazione dei veicoli a disposizione delle singole imprese di trasporto. Ciò dovrebbe includere anche tutti i veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che le autorità competenti degli altri Stati membri possano accedere ai dati contenuti nei registri elettronici nazionali. I registri elettronici nazionali dovrebbero permettere le ricerche mirate dei veicoli con numeri di immatricolazione rilasciati da Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.

    (10)

    Al fine di garantire il rispetto uniforme dell’obbligo di inserimento nei registri elettronici nazionali del numero di registrazione di un veicolo noleggiato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ai requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (11)

    Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare veicoli noleggiati per tali operazioni. Tuttavia, per evitare potenziali problemi fiscali, la possibilità di limitare l’utilizzazione di veicoli noleggiati per operazioni di trasporto per conto proprio dovrebbe essere mantenuta per i veicoli immatricolati al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che li utilizza.

    (12)

    La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione e gli effetti della direttiva 2006/1/CE e predisporre una relazione entro quattro anni dalla data di recepimento della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe tenere debitamente conto dell’impatto della presente direttiva sulla sicurezza stradale, sull’ambiente con riferimento alle modifiche nella composizione dei parchi di veicoli in termini di età e tipo, nonché del suo impatto sulle entrate fiscali, in particolare per quanto concerne la giustificazione delle restrizioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe inoltre valutare se l’attuazione della presente direttiva abbia comportato difficoltà riguardo all’applicazione, compresa l’applicazione delle norme in materia di cabotaggio. La Commissione dovrebbe considerare la necessità di misure future in tale settore alla luce di tale relazione.

    (13)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni che la presente direttiva intende affrontare, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (14)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/1/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2006/1/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Ogni Stato membro consente l’utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:»;

    ii)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, se del caso, utilizzato conformemente ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 (*1) e (CE) n. 1072/2009 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio;

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)."

    (*2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;"

    b)

    al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «2.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev’essere comprovato mediante la presentazione dei documenti seguenti, in formato cartaceo o elettronico, che devono trovarsi a bordo del veicolo:»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

    2.   Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può:

    a)

    limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro;

    b)

    richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione;

    c)

    limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro;

    d)

    limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi sia iscritto nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

    2.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano prontamente assistenza reciproca, nonché forniscono qualunque informazione pertinente al fine di agevolare l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva. A tal fine, ciascuno degli Stati membri designa un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri.

    3.   Lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings — ERRU), come specificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione (*3).

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste. Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato unicamente in ottemperanza alla presente direttiva e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

    5.   La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.

    6.   Una richiesta di informazioni non impedisce che le autorità competenti adottino misure in conformità delle pertinenti normative dell’Unione e nazionali per indagare su possibili violazioni delle norme derivanti dal recepimento della presente direttiva e prevenire le medesime.

    7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfi gli obblighi di informazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, come specificato all’articolo 16, paragrafo 2, terzo e quinto comma, e all’articolo 16, paragrafi 3 e 4 di tale regolamento.

    8.   Entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione che stabilisce una formula comune per il calcolo della classificazione del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali al fine di consentire l’interconnessione dei registri e che specificano le funzionalità necessarie al fine di rendere dette informazioni accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada. Detti requisiti minimi e funzionalità devono essere conformi ai requisiti e alle funzionalità stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, della presente direttiva.

    9.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui al paragrafo 1 siano accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada.

    (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4)."

    (*4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

    (*5)  Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).»;"

    4)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 5 bis

    Entro il 7 agosto 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sugli effetti della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni sull’utilizzazione di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all’impatto sulla sicurezza stradale, sull’ambiente, sulle entrate fiscali e sull’applicazione delle norme in materia di cabotaggio in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

    Articolo 5 ter

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*6)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1)."

    (*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 agosto 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BEAUNE


    (1)  GU C 129 dell’11.4.2018, pag. 71.

    (2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 258) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


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