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Document 32022D2570

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8395

    GU L 330 del 23.12.2022, p. 233–234 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2570/oj

    23.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 330/233


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2570 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2022

    che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 23 dicembre 2010 è stata presentata all’autorità competente della Svezia una domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (2)

    A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

    (3)

    Il 10 febbraio 2022, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione del nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

    (4)

    Il nitrato di argento non è riportato per il tipo di prodotto 7 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 7 contenenti nitrato di argento non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

    (5)

    In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

    (6)

    Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 7 contenente nitrato di argento per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con nitrato di argento, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 7 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare il nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


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