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Document 32022D2545

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione del 19 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata

C/2022/9701

GU L 328 del 22.12.2022, p. 123–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2024; abrogato da 32024D1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2545/oj

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/123


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2022/2545 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2022

che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 220 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) introduce nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario») la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2022/2434, la strategia di finanziamento diversificata si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente.

(2)

La Commissione dovrebbe stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. L’applicazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’adozione di una serie di norme per determinare l’attribuzione dei costi corrispondenti ai programmi pertinenti di assistenza finanziaria garantendo che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano addebitati al beneficiario.

(3)

La metodologia per l’attribuzione dei costi collegati all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NextGenerationEU è stata stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione (3). È opportuno estendere tali disposizioni alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

(4)

Gli obblighi di rimborso dovrebbero restare a carico dei beneficiari dell’assistenza finanziaria, conformemente all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e in linea con i principi di bilancio della sana gestione finanziaria e del pareggio. Tutti i costi dovrebbero essere addebitati ai beneficiari sulla base di un’unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata.

(5)

La metodologia di attribuzione dei costi dovrebbe garantire che non vi siano sovvenzioni incrociate dei costi a carico di una categoria di beneficiari e a favore di un’altra. Da un lato, i costi dei prestiti dovrebbero essere imputati interamente ai beneficiari di tali prestiti e, dall’altro, i costi dei prestiti non rimborsabili dovrebbero essere imputati al bilancio dell’UE, sulla base dei costi effettivi sostenuti per la raccolta e l’erogazione della quota corrispondente dei fondi ai diversi beneficiari. La metodologia dovrebbe coprire tutti i costi sostenuti dall’Unione per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, inclusi tutti i costi amministrativi, e dovrebbe garantire che per ciascuna erogazione siano calcolate le diverse categorie di costi.

(6)

Al fine di assicurare un trattamento equo e paritario tra i beneficiari, la Commissione dovrebbe attuare una metodologia comune e unificata per i costi, applicabile a tutti i tipi di erogazioni (sia quelle i cui costi sono rimborsati dal bilancio dell’Unione che quelle con costi a carico dei beneficiari), che imputi i costi ai beneficiari sulla base della quota ricevuta.

(7)

Tale metodologia di calcolo e ripartizione dei costi dovrebbe distinguere tre categorie di costi: i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e i costi amministrativi. I costi di finanziamento derivano dal tasso di interesse e dagli altri oneri che la Commissione deve pagare per i diversi strumenti emessi per finanziare le erogazioni in questione. I costi di gestione della liquidità sono i costi sostenuti per gli importi emessi e detenuti temporaneamente su conti di liquidità a titolo di riserve per far fronte ai pagamenti successivi. Tali spese generali operative continue costituiscono una caratteristica intrinseca della strategia di finanziamento diversificata e dovrebbero essere ripartite equamente tra tutti i beneficiari. La terza categoria di costi è costituita dai costi amministrativi per lo sviluppo della capacità tecnica e operativa per attuare una strategia di finanziamento diversificata e che derivano chiaramente dall’attuazione della strategia di finanziamento diversificata.

(8)

L’attribuzione equa e proporzionata dei costi è effettuata mediante la compartimentazione delle erogazioni e dei relativi strumenti di finanziamento in periodi di tempo (in appresso: «comparti temporali»). Le erogazioni preesistenti e le relative operazioni di assunzione di prestiti realizzate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, che sono già assegnate ai comparti temporali, restano impregiudicate dall’aggiunta delle erogazioni per i programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario. A decorrere dall’inizio di tali erogazioni di prestiti, tutte le erogazioni finanziate attraverso la strategia di finanziamento diversificata saranno calcolate e imputate in modo identico. Il vantaggio fondamentale di tale approccio è costituito dal fatto che il costo del finanziamento è il medesimo per tutte le erogazioni attribuite al medesimo comparto temporale, garantendo che i prestiti siano adattati alle esigenze di erogazione.

(9)

Occorre garantire che non vi sia alcun impatto sull’attribuzione dei costi per nessuno dei programmi ai quali si applicherebbe la metodologia di attribuzione dei costi. La metodologia di attribuzione dei costi si applicherebbe sin dalla sua adozione alle assunzioni di prestiti di NextGenerationEU e ai prestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che hanno durata e struttura analoghe. Di conseguenza è possibile includerli negli stessi comparti temporali. Se viene istituito un nuovo programma di assistenza finanziaria, con una durata e una struttura diverse, suscettibili di incidere sui costi, tale metodologia dovrebbe essere opportunamente riveduta.

(10)

Il calcolo dei costi di finanziamento dovuti alle operazioni di assunzione di prestiti dovrebbe essere basato sui costi derivanti da tutte le operazioni di assunzione di prestiti svolte nel semestre che comprende la data dell’erogazione. Tale compartimentazione dei costi di finanziamento è necessaria per garantire che i costi di finanziamento imputati all’erogazione siano strettamente legati ai tassi di mercato prevalenti nel momento in cui tale erogazione viene effettuata. Detto approccio significa che il costo esatto del finanziamento è determinato soltanto con il completamento del pool di finanziamento alla chiusura del comparto temporale di sei mesi, ma i beneficiari dei prestiti disporranno di prezzi indicativi prima della determinazione dei costi finali. I beneficiari dei prestiti o, per le entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (5), il bilancio dell’UE dovrebbero sostenere il medesimo onere. Tale approccio evita l’arbitrarietà o l’alea che caratterizza il metodo tradizionale back-to-back, nel quale i costi di ogni specifico beneficiario corrispondevano alle condizioni ottenibili nel giorno specifico di assunzione del prestito.

(11)

Ciascun comparto temporale dovrebbe coprire un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia, il primo comparto temporale dovrebbe coprire il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 4 della decisione.

(12)

Sebbene i costi di finanziamento possano variare da un comparto temporale di sei mesi all’altro in ragione di differenze delle condizioni di finanziamento indipendenti dalla Commissione, quest’ultima gestirà le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito al fine di garantire che tutti i comparti temporali presentino profili di scadenza il più possibile analoghi.

(13)

La strategia di finanziamento della Commissione consente una gestione migliore del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Anche se lato i tassi di interesse addebitati ai beneficiari del prestito saranno stabili, saranno necessari ricalcoli periodici e marginali dei tassi alla sostituzione degli strumenti del pool di finanziamento in scadenza. Se necessario, la Commissione svilupperà la propria capacità di utilizzare gli strumenti derivati, quali gli swap, per gestire l’eventuale rischio di tasso di interesse residuo e offrire al beneficiario l’opzione di prestiti a tasso fisso. È opportuno che i costi di questo strumento a tasso fisso siano interamente e unicamente a carico del beneficiario che esercita tale opzione.

(14)

Gli importi delle erogazioni effettuate in un comparto temporale dovrebbero essere pari all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti a tale comparto temporale. Nella maggior parte dei casi, l’erogazione degli importi raccolti avverrà durante lo stesso comparto temporale dell’emissione degli strumenti di finanziamento a lungo termine utilizzati per la raccolta, e a tale comparto sarà attribuita. Potrebbero verificarsi tuttavia ritardi imprevisti nelle erogazioni qualora gli importi dei finanziamenti a lungo termine siano stati raccolti, ma non possano essere erogati come inizialmente programmato. In tale scenario l’erogazione può essere ritardata da un comparto temporale al successivo. Tuttavia, se gli importi per queste particolari necessità di finanziamento sono già stati raccolti e attribuiti al comparto temporale precedente, tali importi non possono essere usati per altre necessità in questo comparto temporale. In tal caso, dovrebbe essere possibile attribuire le erogazioni al comparto temporale al quale sono stati attribuiti gli strumenti di finanziamento. Dovrebbe essere altresì possibile attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale successivo al comparto temporale precedente, qualora l’importo degli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale menzionato per primo non sia sufficiente a coprire l’importo delle erogazioni.

(15)

La Commissione necessiterà altresì di fondi per anticipare nel comparto temporale precedente le necessità di erogazione che emergeranno nella fase iniziale del comparto temporale successivo. Per far fronte a tali situazioni e garantire che la Commissione abbia a disposizione a condizioni vantaggiose le risorse per le erogazioni effettuate in prossimità della transizione tra i comparti temporali, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine al comparto temporale successivo.

(16)

La capacità di gestire la liquidità delle operazioni di finanziamento tramite l’accesso all’assunzione di prestiti a breve termine e la detenzione di liquidità a fini prudenziali è una caratteristica centrale ed essenziale della strategia di finanziamento diversificata. Tale gestione della liquidità permetterà alla Commissione di soddisfare tutte le necessità di pagamento e di adattare le emissioni alle condizioni di mercato. Tale capacità genera costi derivanti dalla raccolta di importi tramite l’emissione di effetti a breve termine e la detenzione temporanea di parte degli importi su un conto di liquidità, al fine di garantire la capacità di effettuare tutti i pagamenti quando richiesti. Le operazioni di gestione del debito con una strategia di finanziamento diversificata consentono una gestione migliore dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Possono comprendere il ricorso a strumenti derivati quali swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari in relazione ai prestiti per i beneficiari oppure la conclusione di operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario. I costi sostenuti in relazione al riacquisto e/o alla detenzione di obbligazioni proprie ai fini della gestione della liquidità dovrebbero essere considerati costi di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire una base per calcolare tali costi di liquidità e attribuirli in modo giusto ed equo a tutti i beneficiari pertinenti degli importi nel corso dell’anno in questione.

(17)

Un fabbisogno di erogazioni superiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o il pagamento di interessi possono dare luogo a un disavanzo di liquidità in un comparto temporale. Un fabbisogno di erogazioni inferiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o l’incasso di rimborsi in relazione alle erogazioni in essere attribuite al comparto temporale possono dare luogo a un’eccedenza di liquidità. La compensazione di tali eccedenze o disavanzi è un requisito imprescindibile dell’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi non dovrebbero essere imputati ai rispettivi comparti temporali, bensì isolati e gestiti in quanto spese generali distinte di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire un meccanismo per distinguere i costi derivanti dai disavanzi o dalle eccedenze di liquidità, per far sì che possano essere assorbiti dal programma di finanziamento più ampio sotto forma di costi di gestione della liquidità. È opportuno che la Commissione utilizzi il comparto della gestione della liquidità per pareggiare gli eventuali saldi di liquidità positivi o negativi dei comparti temporali con l’ammontare totale delle erogazioni.

(18)

L’attuazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’acquisizione di nuove capacità, necessarie per ottenere l’accesso più vantaggioso ai mercati dei capitali e per garantire che la relativa infrastruttura continui a funzionare in modo efficace. Ciò comprende i costi necessari per il mantenimento dei conti di liquidità, per l’acquisizione della capacità di gestire le aste per i buoni e le obbligazioni dell’UE e per lo sviluppo di nuove capacità interne di elaborazione dei dati. Tali costi derivanti direttamente dall’attuazione delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti dovrebbero essere considerati spese generali, distinguendo tra costi connessi all’avviamento e costi connessi al mantenimento dell’infrastruttura di assunzione di prestiti e di pagamento. È opportuno che tali costi siano rilevati come costi del servizio per le spese generali amministrative.

(19)

I costi del servizio per le spese generali amministrative riuniscono tutte le spese amministrative sostenute direttamente per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi si presenteranno o come costi di avviamento, costituiti da spese una tantum per lo sviluppo di capacità operative, o come costi ricorrenti costituiti da costi inevitabili direttamente imputabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata e che sono sostenuti nel corso del tempo. Se i costi ricorrenti sono costi ordinari annuali imputati alle erogazioni effettuate in un determinato anno, i costi di avviamento dovrebbero essere imputati come spese una tantum.

(20)

I costi relativi all’avviamento e allo sviluppo delle capacità per tali operazioni sono stati sostenuti a partire dal 2021 e sono già stati attribuiti ai beneficiari dei programmi di sostegno finanziario di NextGenerationEU, attraverso una voce specifica di spese generali di avviamento. Di conseguenza i beneficiari di altri programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario non dovrebbero sostenere i costi relativi a tale precedente sviluppo delle capacità, ma soltanto le spese future connesse alla manutenzione di tale infrastruttura. La quota dei costi amministrativi dei programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario diversi da NextGenerationEU dovrebbe pertanto limitarsi ai costi ricorrenti e i programmi dovrebbero essere trattati come tutti i beneficiari della strategia di finanziamento diversificata.

(21)

I costi amministrativi inclusi nei costi del servizio per le spese generali amministrative dovrebbero essere limitati a un elenco chiuso di costi ammissibili direttamente collegati alla strategia di finanziamento diversificata. Gli oneri contrattuali per l’assunzione di personale di consulenza esterno sono aggiunti all’elenco delle spese amministrative ammissibili a seguito degli accordi raggiunti nel contesto del bilancio annuale per il 2023. L’ampliamento dell’elenco delle spese amministrative ammissibili è stato comunicato alle autorità degli Stati membri prima dell’adozione della presente decisione. I costi aggregati del servizio per le spese generali amministrative rappresenta una quota molto limitata dei costi aggregati derivanti dalle operazioni della strategia di finanziamento diversificata.

(22)

Il processo di fatturazione ex post è concepito per garantire il recupero dei costi nell’anno successivo, proseguendo fino al momento in cui i costi non saranno più generati dalle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione dei pagamenti della strategia di finanziamento diversificata.

(23)

In via eccezionale, per i prestiti di assistenza finanziaria a favore dell’Ucraina concessi a norma del regolamento (UE) 2022/2463, l’Unione potrebbe sostenere i costi degli interessi e i costi amministrativi collegati all’assunzione e all’erogazione di prestiti a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2463. Le risorse necessarie sarebbero fornite dai contributi degli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2463. La fatturazione di tali costi dovrebbe pertanto essere allineata alla fatturazione dei costi relativi alle erogazioni e produrre entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 ed essere raggruppata per trimestre dell’anno.

(24)

La Commissione dovrebbe emettere un avviso di conferma riguardante ciascuna erogazione, compreso il sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2020/2094, il sostegno agli Stati membri che dovrà essere rimborsato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094 e i prestiti a uno Stato membro o a un paese terzo nel contesto dei programmi di assistenza finanziaria ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

(25)

I prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata devono essere attuati a condizioni finanziarie standard (profilo di scadenza e rimborso) per ciascuna erogazione. Per il sostegno non rimborsabile, l’avviso di conferma dovrebbe costituire il principale elemento che determina tali condizioni finanziarie per il bilancio dell’UE. L’avviso di conferma determina la richiesta di pagamento dei costi sulla base delle condizioni finanziarie in esso indicate. Tali condizioni dovrebbero comprendere la data di erogazione, l’importo del sostegno finanziario, la data del pagamento dei costi di finanziamento e la data di scadenza. L’avviso di conferma costituisce la base essenziale per la pianificazione di bilancio, i circuiti finanziari e la contabilità del sostegno non rimborsabile per quanto riguarda l’UE.

(26)

Negli accordi di prestito sarà chiaramente indicato, mediante riferimenti adeguati, che i costi delle erogazioni sono determinati dall’applicazione della metodologia stabilita dalla presente decisione.

(27)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di assunzione di prestiti e a tutte le erogazioni nel contesto del programma NextGenerationEU, comprese quelle effettuate prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale

1.   La presente decisione stabilisce una metodologia unica e unificata per l’attribuzione dei costi sostenuti a seguito di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito condotte nel contesto di programmi di assistenza finanziaria nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario e nel contesto del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (6) («programmi soggetti a metodologia di attribuzione dei costi» o «CAM»).

2.   L’applicazione della metodologia di attribuzione dei costi si fonda sui principi di correttezza e di parità di trattamento, garantendo che i costi siano ripartiti in base alla quota relativa del sostegno ricevuto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;

2)

«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;

3)

«strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata;

4)

«periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente;

5)

«gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni;

6)

«accordo di prestito»: un accordo tra la Commissione e un beneficiario nel contesto di un programma CAM;

7)

«operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione (7);

8)

«operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;

9)

«finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 11, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;

10)

«finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544.

Articolo 3

Tipi di costi

Sono stabilite le categorie di costi indicate in appresso:

a)

costi di finanziamento;

b)

costi di gestione della liquidità;

c)

costi del servizio per le spese generali amministrative.

CAPO 2

COSTI DI FINANZIAMENTO E COSTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

SEZIONE 1

Comparti

Articolo 4

Comparti temporali

1.   Un comparto temporale copre un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia, il primo comparto temporale copre il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

2.   Il comparto temporale è costituito dalle erogazioni effettuate durante lo stesso e dai relativi strumenti di finanziamento ad esso attribuiti. Ogni erogazione è attribuita al comparto temporale in corso alla data in cui viene effettuata.

In deroga al primo comma, nel caso in cui l’importo raccolto con strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al comparto temporale precedente sia superiore all’ammontare delle erogazioni attribuite a tale comparto temporale conformemente al primo comma, continuano ad essere attribuite erogazioni a tale comparto temporale fino a quando l’importo delle erogazioni non raggiunge l’importo raccolto con tali strumenti di finanziamento a lungo termine.

L’erogazione rimane attribuita al comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.

3.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine è attribuito a un comparto temporale.

4.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 5 sono imputati al comparto temporale in corso al momento della conclusione dell’operazione di assunzione di prestiti che li ha generati.

In deroga al primo comma:

a)

gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un’erogazione nel comparto temporale successivo possono essere attribuiti a tale comparto temporale;

b)

nel caso in cui l’ammontare delle erogazioni al termine del comparto temporale in corso sia superiore all’ammontare degli importi raccolti con gli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati dalle operazioni di assunzione di prestiti dopo la fine del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l’importo delle erogazioni di tale comparto temporale.

5.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto temporale. L’articolo 6 si applica in caso di disallineamento tra la data di scadenza dello strumento a lungo termine in scadenza e la data di assunzione di prestiti dello strumento a lungo termine che lo sostituisce.

Articolo 5

Comparto di gestione della liquidità

1.   Il comparto di gestione della liquidità opera fino al rimborso integrale delle operazioni di assunzione di prestiti autorizzate nel contesto di programmi CAM.

2.   Gli strumenti di finanziamento a breve termine, le operazioni di gestione del debito e i costi che ne derivano sono attribuiti al comparto di gestione della liquidità.

Articolo 6

Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide

1.   Il livello delle disponibilità liquide in un comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, passaggio 3, punto 1.

2.   Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, passaggio 4, punto 1, al costo di finanziamento del comparto temporale pertinente in tale giorno.

3.   Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto di gestione della liquidità al comparto temporale, come stabilito all’allegato, passaggio 6, punto 1, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno.

SEZIONE 2

Calcolo dei costi di finanziamento e dei costi di gestione della liquidità

Articolo 7

Calcolo dei costi di finanziamento di un comparto temporale

1.   I costi di finanziamento (Costs of Funding, CoF) sono calcolati su base giornaliera.

2.   Il costo del finanziamento di uno strumento di finanziamento comprende l’interesse giornaliero in relazione a ciascuno strumento di finanziamento e un potenziale aggio/disaggio basato sul prezzo di emissione onnicomprensivo.

3.   Il costo giornaliero di finanziamento del comparto temporale comprende il costo giornaliero di finanziamento degli strumenti di finanziamento attribuiti al comparto temporale dopo i risultati dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Calcolo del costo di gestione della liquidità

1.   Il costo di gestione della liquidità corrisponde alla somma dei costi di detenzione nel comparto di gestione della liquidità di cui all’allegato, punto 2.

2.   Il costo di detenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi maturati dagli strumenti di finanziamento pertinenti del comparto di gestione della liquidità, più i costi e i rendimenti derivanti dal pareggio di eventuali eccedenze o disavanzi di liquidità di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e il ritorno sull’investimento generato dalle disponibilità.

3.   I costi della gestione della liquidità sono calcolati su base giornaliera.

Articolo 9

Attribuzione dei costi di gestione della liquidità

1.   I costi di gestione della liquidità sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di gestione della liquidità nell’arco di un trimestre. Tali costi sono attribuiti a ciascuna erogazione su base proporzionale costituita dalla quota relativa dell’erogazione sul totale degli importi delle erogazioni in essere alla fine del trimestre.

2.   Il costo della gestione della liquidità è calcolato secondo la metodologia e i passaggi di cui all’allegato, punto 2.

Articolo 10

Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione

1.   Le erogazioni del medesimo comparto temporale sostengono lo stesso costo medio giornaliero del finanziamento fino al loro rimborso.

2.   Per ciascuna erogazione in essere, il costo giornaliero del finanziamento è calcolato moltiplicando il costo totale del finanziamento del comparto dopo l’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, per l’importo dell’erogazione diviso per gli importi totali in essere delle erogazioni del comparto temporale al quale l’erogazione è attribuita.

CAPO 3

COSTI DEL SERVIZIO PER LE SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE

Articolo 11

Costi del servizio per le spese generali amministrative

I costi del servizio per le spese generali amministrative comprendono i costi amministrativi ricorrenti per i beneficiari e i costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tali costi sono calcolati conformemente all’allegato, punto 3.

Articolo 12

Costi amministrativi ricorrenti

1.   I costi amministrativi ricorrenti comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione nell’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, incluse le tipologie seguenti: spese legali quali quelle sostenute per i pareri legali, costi ricorrenti di gestione dei conti, costi per audit esterni, oneri di mantenimento in attività della piattaforma d’asta, commissioni delle agenzie di rating, oneri per l’inclusione nel listino, tasse, oneri di registrazione, pubblicazione e liquidazione, spese per le tecnologie dell’informazione, spese relative a ricerche di mercato e oneri per gli agenti contrattuali relativi all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata.

2.   Nella misura in cui tali costi riguardano anche le operazioni di assunzioni di prestiti effettuate per altri programmi di assistenza finanziaria, i costi inclusi nel calcolo sono calcolati secondo la quota proporzionale attribuita alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel relativo anno civile.

3.   I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati per ogni erogazione nel contesto di ciascun accordo di prestito quale quota proporzionale dell’erogazione rispetto agli importi totali delle erogazioni alla fine dell’anno civile.

Articolo 13

Costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.   I costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione per lo sviluppo della capacità di effettuare operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione dei pagamenti di NextGenerationEU. Tali costi comprendono quelli relativi all’apertura di conti per NextGenerationEU, alla realizzazione di una piattaforma d’asta, alla realizzazione di uno strumento di gestione per investitori, altri costi connessi alle tecnologie dell’informazione, nonché i costi per ricerche di mercato e per consulenze.

2.   Gli Stati membri che firmano accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono il 48 % del totale dei costi di avviamento.

3.   Nel 2021, nel 2022 e nel 2023 gli Stati membri sostengono i costi di avviamento di cui al paragrafo 1 in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito firmati del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettere a) e b).

4.   Entro il 30 giugno 2024, gli eventuali costi di avviamento non attribuiti agli Stati membri che hanno firmato accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono attribuiti, in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito del dispositivo firmati fino al 31 dicembre 2023, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettera c).

5.   Dopo la fine del 2023 non sono dovuti o attribuiti a programmi CAM ulteriori costi di avviamento per le operazioni di assunzione di prestiti, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

CAPO 4

FATTURAZIONE

Articolo 14

Avviso di conferma

1.   Per ciascuna erogazione la Commissione emette un avviso di conferma contenente le condizioni che danno luogo alla richiesta di rimborso dei costi.

2.   L’avviso di conferma stabilisce le condizioni di pagamento del costo del finanziamento e di rimborso del capitale a carico del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il sostegno non rimborsabile e a carico dei beneficiari di accordi di prestito.

3.   L’avviso di conferma contiene gli elementi seguenti:

a)

l’importo dell’erogazione;

b)

la scadenza;

c)

il calendario del rimborso;

d)

l’attribuzione dell’erogazione a un comparto temporale;

e)

il periodo di vigenza del tasso di interesse con indicazione della data di pagamento.

4.   L’avviso di conferma riguardante i prestiti contiene anche altri elementi aggiuntivi indicati negli accordi di prestito.

Articolo 15

Fatturazione dei costi di finanziamento

1.   Il costo del finanziamento è calcolato in relazione a ciascuna erogazione alla fine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma.

2.   La fatturazione ha luogo al termine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma. Per quanto concerne le erogazioni come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 e le erogazioni per lo strumento AMF+, qualora l’Ucraina chieda sovvenzioni per i relativi costi, le fatture possono essere raggruppate per trimestre dell’anno.

Articolo 16

Fatturazione del costo di gestione della liquidità

Il costo di gestione della liquidità è fatturato all’inizio di ciascun anno civile per i costi sostenuti durante l’anno civile precedente.

Articolo 17

Fatturazione dei costi del servizio per le spese generali amministrative

All’inizio di ogni anno civile viene emessa una fattura intestata ai beneficiari di prestiti relativa ai costi del servizio per le spese generali amministrative sostenute nel corso dell’anno civile precedente, in considerazione dei costi aggregati attribuiti a norma dell’articolo 11.

I pagamenti effettuati dai beneficiari per i costi del servizio costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione, del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 75).

(4)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti (cfr. pagina 109 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

1.   Calcolo del costo di finanziamento

Il costo di finanziamento (COST of Funding, CoF) è calcolato nei passaggi seguenti.

Passaggio 1: calcolo dei costi giornalieri totali di un singolo strumento di finanziamento in un comparto temporale o in un comparto di gestione della liquidità

Sono calcolati i ratei giornalieri:

Formula

Per ciascuno strumento di finanziamento, l’aggio o disaggio di emissione è distribuito linearmente su tutta la durata dello strumento:

aggio/disaggiogiornaliero =(100-prezzo di emissione):(data di scadenza-data di emissione)

in cui: prezzo di emissione = prezzo onnicomprensivo (comprese commissioni bancarie)

Sono calcolati i costi totali giornalieri per ciascuno strumento di finanziamento:

CoFgiornaliero per strumento = ACCgiornalieri+aggio/disaggiogiornaliero

Passaggio 2: calcolo dei costi totali di finanziamento giornalieri aggregati

Per ciascun comparto temporale (time compartment, da TC1 a TC11), i costi totali giornalieri del comparto prima del pareggio di cui all’articolo 5 sono costituiti dalla somma di tutti i costi totali giornalieri di ciascuno strumento di finanziamento attribuito al comparto temporale:

CoFgiornaliero TC(x) ante-pareggio=∑ CoFgiornaliero per strumento attribuito al TC(x)

Per il comparto di gestione della liquidità il costo di finanziamento è:

CoFgiornaliero LMC ante-pareggio=∑ CoFgiornaliero per strumento attribuito all’LMC

Passaggio 3: calcolo dei saldi delle disponibilità liquide nei comparti temporali

Il livello delle disponibilità liquide è calcolato su base giornaliera nel modo seguente:

LiquiditàTC(x) = flussi in entrata [importi raccolti con emissioni + interessiprestiti/sovvenzioni + rimborsiprestiti/sovvenzioni] – flussi in uscita [erogazioni + cedoledebito in essere + rimborsi del debito]

Passaggio 4: calcolo del costo di finanziamento degli strumenti di finanziamento interessati da un’eccedenza di liquidità

Questo passaggio individua la parte del CoF dei comparti temporali che presentano un’eccedenza di liquidità attribuibile alla liquidità detenuta in tale comparto.

I costi del finanziamento relativi agli strumenti di finanziamento sono calcolati come segue:

CoFeccedenza di liquiditàTC(eccedenza) =

CoFgiornalieroTC(eccedenza) ante pareggio * liquiditàTC(eccedenza): TC (eccedenza)

CoFgiornalieroTC(eccedenza) post pareggio = CoFgiornalieroTC(eccedenza) ante pareggio - CoFeccedenza liquiditàTC(eccedenza)

Passaggio 5: calcolo del costo del comparto di gestione della liquidità qualora il costo del finanziamento gli sia attribuito, stornato dal comparto temporale con eccedenza di liquidità

Nel caso in cui il comparto di gestione della liquidità riceva un’eccedenza dal comparto temporale, il costo del comparto di gestione della liquidità è calcolato come segue:

CoFgiornalieroLMC post pareggio = CoFgiornaliero LMC ante-pareggio + ∑ CoFeccedenza liquiditàTC(eccedenza)

Passaggio 6: calcolo del costo di finanziamento del comparto temporale che presenta un disavanzo di liquidità

L’eventuale disavanzo di liquidità di un comparto temporale è portato a pareggio stornando la liquidità dal comparto di gestione della liquidità, al pertinente costo di finanziamento giornaliero (passaggio 5).

Per i comparti temporali con un saldo di liquidità positivo, il costo post pareggio del finanziamento deriva già dal passaggio 4.

CoFtrasferimento di liquidità da LMC = CoFgiornalieroLMCpost pareggio * Importo del trasferimento: LMC

CoFgiornalieroTC(disavanzo) post pareggio = CoFgiornalieroTC(disavanzo) ante pareggio + CoFtrasferimento di liquidità da LMC

Sebbene i costi di finanziamento possano variare da un comparto temporale di sei mesi all’altro in ragione di differenze nelle condizioni di finanziamento indipendenti dalla Commissione, quest’ultima gestisce le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito al fine di garantire che tutti i comparti temporali presentino profili di scadenza il più possibile analoghi.

Passaggio 7: calcolo del costo giornaliero di finanziamento di un’erogazione

Il costo giornaliero di finanziamento di un’erogazione corrisponde all’importo dell’erogazione moltiplicato per la quota dell’erogazione in relazione al comparto temporale al quale è attribuita.

CoF di erogazione nel TC(x) =

CoFgiornalieroTC(x)post pareggio * importo residuo dell’erogazione: ∑ erogazioni in essere nel TC(x)

2.   Calcolo del costo di gestione della liquidità

I costi di gestione della liquidità (LIQM) per erogazione sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di tenuta del comparto di gestione della liquidità dopo il pareggio dei saldi delle disponibilità liquide dei comparti temporali nel periodo di calcolo. Gli eventuali rendimenti (o costi in caso di tassi negativi) sono detratti come segue:

LIQMtrimestre= ∑ CoFgiornalieroLMCpost pareggio nel corso del trimestre – RoI delle disponibilità liquidetrimestre

I LIQM sono imputati a ciascuna erogazione nel modo seguente:

LIQM dell’erogazione =

LIQMtrimestre *

∑ erogazione in esserefine trimestre: ∑ erogazioni in esserefine trimestre

3.   Calcolo dei costi del servizio per le spese generali amministrative

3.1.   Calcolo dei costi amministrativi ricorrenti

I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati come segue:

costi amministrativi ricorrenti annuali totali = ∑ voci dei costi amministrativi ricorrenti per anno civile

I costi amministrativi ricorrenti sono imputati nel modo seguente:

costi amministrativi ricorrenti annuali per beneficiario = costi amministrativi ricorrenti annuali totali *

∑ erogazione residua al beneficiariofine anno: ∑ erogazioni in esserefine anno

3.2.   Calcolo e imputazione dei costi di avviamento

I costi di avviamento per beneficiario dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono calcolati nei due passaggi seguenti:

a)

i costi di avviamento dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza (prestiti RRF) sono calcolati come segue:

costi di avviamento per prestiti RRF = 48 %*∑ voci dei costi di avviamento

b)

i costi di avviamento per prestiti RRF sono imputati per gli anni 2021, 2022 e 2023 a ciascuno Stato membro firmatario di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo seguente:

costi di avviamento per prestito RRF sottoscritto = costi di avviamento per prestiti RRF*

importo del prestito sottoscritto per Stato membro fine anno: importo massimo totale dei prestiti RRF

c)

a partire dal 1o gennaio 2024 gli eventuali costi di avviamento non imputati sono calcolati nel modo seguente:

costi di avviamento non imputati per prestiti RRF = costi di avviamento per prestiti RRF - ∑ voci di costi di avviamento imputate a prestiti RRF nel 2021, 2022 e 2023

Tali costi saranno imputati a titolo di costi di avviamento addizionali alle erogazioni agli Stati membri mediante accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo seguente:

costi di avviamento addizionali per beneficiario = costi di avviamento non imputati per prestiti RRFfine 2023*

∑ importo del prestito sottoscritto per beneficiario fine 2023: importo totale dei prestiti di accordi di prestiti RRF sottoscritti fine 2023

3.3.   Calcolo dei costi del servizio per beneficiario

CoSannuale = ∑ voci dei costi amministrativi ricorrenti + ∑ voci dei costi amministrativi di avviamento

4.   Glossario degli acronimi

ACCgiornalieri

Costi per interessi maturati ripartiti per giorno

(ACC) giornalieri

Ratei giornalieri di un singolo strumento di finanziamento

aggio/disaggiogiornaliero

Aggio o disaggio ripartito per giorno

Beneficiario

Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053

CoF di una singola richiesta nel TC(x)

Costo di finanziamento di una richiesta nel comparto temporale X

CoFgiornaliero per strumento

Costo di finanziamento giornaliero per strumento di finanziamento

CoFgiornalieroLMCpost pareggio

Costo di finanziamento giornaliero di LMC dopo il pareggio

CoFgiornalieroLMCante pareggio

Costo di finanziamento giornaliero di LMC prima del pareggio

CoFgiornalieroTC(disavanzo)post pareggio

Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale disavanzo di liquidità

CoFgiornalieroTC(eccedenza)post pareggio

Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale eccedenza di liquidità

CoFgiornalieroTC(x)ante pareggio

Costo di finanziamento giornaliero prima del pareggio del comparto temporale X

CoFeccedenza di liquiditàTC(eccedenza)

Costo di finanziamento giornaliero connesso all’eccedenza di liquidità nel comparto temporale

CoFtrasferimento di liquidità da LMC

Costo giornaliero connesso alla liquidità stornata a LMC

CoSAnnuale

Somma dei costi amministrativi del servizio durante l’anno civile

Cedola

Interessi pagati dall’emittente sull’obbligazione

LiquiditàTC(x)

Importo della liquidità nel comparto temporale X. L’eccedenza o il disavanzo sono indicati mediante il passaggio 3

Costi LMCtrimestre

Costi della gestione della liquidità in un trimestre

Nozionale

Importo nominale

RoI delle disponibilità liquidetrimestre

Ritorno sull’investimento delle disponibilità liquide investite in un trimestre

TC(x)

Somma totale delle richieste e della liquidità del comparto temporale X


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