This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D2544
Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2022/2544 of 19 December 2022 establishing the arrangements for the administration and implementation of the EU borrowing and debt management operations under the diversified funding strategy and related lending operations
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione del 19 dicembre 2022 che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione del 19 dicembre 2022 che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti
C/2022/9700
GU L 328 del 22.12.2022, p. 109–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2023; abrogato da 32023D2825
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32023D2825 | 19/12/2023 |
22.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/109 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2022/2544 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2022
che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 220 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario») introducendo la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. L’articolo 220 bis del regolamento finanziario si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente. La strategia di finanziamento diversificata non si applica ai programmi esistenti, nel contesto dei quali le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dovrebbero continuare ad essere svolte secondo il metodo «back-to-back» tradizionale, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario. Il metodo back-to-back può applicarsi anche, in via eccezionale, ai nuovi programmi di assistenza finanziaria e si applica a tutti i programmi Euratom. |
(2) |
A norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario, la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di attribuzione dei costi tale da garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario. È pertanto necessario stabilire le disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, nonché alle relative operazioni di erogazione di prestiti. |
(3) |
La Commissione ha applicato per la prima volta la strategia di finanziamento diversificata alle operazioni di assunzione di prestiti nel contesto di NextGenerationEU, lo strumento temporaneo dell’Unione a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi della COVID-19. Ciò ha consentito di mobilitare con successo fondi per il sostegno non rimborsabile e per prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per altri programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4). |
(4) |
Il modello di governance e i processi necessari per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NextGenerationEU sono stati stabiliti conformemente alla decisione di esecuzione C(2021) 2502 della Commissione (5). Tali disposizioni comprendono, tra l’altro, un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e di conformità. Nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione (6) è stata sviluppata una metodologia di attribuzione dei costi. È opportuno basare le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario sul modello di governance per NextGenerationEU. |
(5) |
Sebbene la presente decisione debba applicarsi principalmente alle operazioni effettuate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno estendere alcune delle disposizioni ivi previste alle operazioni svolte secondo il metodo back-to-back. Tale approccio garantirebbe la coerenza tra i diversi programmi, nella misura in cui sia applicabile. Garantirebbe altresì che tutte le operazioni siano soggette alle norme più rigorose, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Ciò dovrebbe valere per le disposizioni relative alle procedure di gestione dei rischi e di conformità. |
(6) |
Una decisione annuale di assunzione di prestiti dovrebbe definire gli elementi delle operazioni previste di assunzione di prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata su un periodo di un anno. In particolare, dovrebbe stabilire le dimensioni delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito da intraprendere in modo da inquadrare l’esposizione complessiva del bilancio dell’Unione e dei beneficiari dei prestiti. A tal fine, dovrebbe fissare un intervallo di valori per gli importi massimi di emissione di finanziamenti a lungo termine per tutte le finalità, un importo massimo in essere per i finanziamenti a breve termine, la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine dell’Unione, un limite dell’importo finale in essere per ciascuna emissione e, se del caso, l’importo massimo delle emissioni della Commissione che questa può detenere per proprio conto e che possono essere utilizzate come fonte aggiuntiva di finanziamento o per sostenere il mercato secondario. |
(7) |
Al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari per far fronte agli impegni assunti nel contesto dei relativi programmi di assistenza finanziaria man mano che giungono a scadenza, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere intraprese sulla base di piani di finanziamento semestrali. I piani di finanziamento inquadrerebbero tali operazioni durante tale periodo in riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati per attuare i programmi corrispondenti. L’elaborazione del piano di finanziamento dovrebbe pertanto garantire un collegamento diretto con le esigenze di pagamento per soddisfare gli impegni di spesa assunti a norma dei corrispondenti atti di base. Il piano di finanziamento dovrebbe essere stabilito sulla base dei limiti di cui alla decisione annuale relativa all’assunzione di prestiti. Il piano di finanziamento costituisce la base per informare gli operatori di mercato in merito ai piani di finanziamento indicativi per il periodo successivo. |
(8) |
Fissando un importo massimo indicativo di assunzione di prestiti, che copre di norma un periodo di sei mesi e stabilendo alcuni altri parametri fondamentali delle operazioni previste, il piano di finanziamento garantirebbe altresì una maggiore prevedibilità delle emissioni, mantenendo nel contempo la flessibilità e garantendo la trasparenza sui mercati. La base di investitori destinataria necessita di informazioni sulle emissioni imminenti nonché di un’indicazione della tempistica per predisporre la propria pianificazione degli investimenti. |
(9) |
La decisione annuale di assunzione di prestiti e il piano di finanziamento dovrebbero servire alla Commissione quali basi per informare il Parlamento europeo e il Consiglio conformemente all’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nonché per fornire comunicazioni ai mercati e al pubblico. Inoltre, la Commissione dovrebbe riferire, in modo articolato e a cadenza periodica, al Parlamento europeo e al Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito, a norma dell’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario. |
(10) |
La definizione di piani di finanziamento accurati e significativi nella strategia di finanziamento diversificata dipende dalla comunicazione regolare e tempestiva di informazioni da parte degli ordinatori competenti per l’attuazione dei programmi di assistenza finanziaria, assicurando il rispetto dei termini temporali e degli importi necessari per l’approvazione dei pagamenti previsti. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla direzione generale del Bilancio, in quanto servizio competente per la definizione e l’attuazione dei piani di finanziamento, attraverso lo strumento di previsione finanziaria della Commissione. |
(11) |
La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe cercare di ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose per l’Unione, attraverso una ragionevole pianificazione e un’agevole esecuzione delle operazioni alle migliori condizioni possibili alle condizioni di mercato prevalenti. Data la necessità di raccogliere fondi per consentire le erogazioni a favore dei rispettivi programmi, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità limitato per quanto concerne le tempistiche delle operazioni di mercato. La strategia di finanziamento diversificata doterebbe la Commissione di una serie più ampia di tecniche di finanziamento, compresi finanziamenti a breve termine, consentendole di ridurre il rischio di esecuzione qualora sia necessario raccogliere fondi in circostanze di mercato più sfavorevoli. |
(12) |
Gli strumenti di finanziamento della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero comprendere, tra l’altro, una varietà di obbligazioni di riferimento e di buoni dell’UE. Le operazioni di assunzione di prestiti della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere organizzate sotto forma di aste, operazioni sindacate o collocamenti privati, a seconda di quale di tali forme sia la più adeguata in considerazione delle dimensioni e della natura delle operazioni. |
(13) |
La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe comprendere la capacità di emettere strumenti a breve termine e di mantenere una riserva di liquidità, consentendo alla Commissione di assorbire i disallineamenti temporali tra l’assunzione di prestiti e le erogazioni, nonché di soddisfare una richiesta di erogazione in caso di condizioni di finanziamento sfavorevoli. Le operazioni di assunzione di prestiti a breve termine tramite buoni dell’UE dovrebbero essere attuate mediante aste periodiche al fine di garantire flessibilità ed efficienza. Tali aste dovrebbero essere organizzate in modo tale da garantire all’Unione uno status di emittente trasparente e prevedibile e la parità di trattamento dei partecipanti. |
(14) |
Le operazioni di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata consentono una gestione migliore del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Di conseguenza è opportuno consentire l’uso di derivati quali gli swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari in relazione ai prestiti per i paesi beneficiari, sempre nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, oppure per effettuare operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia o controparti centrali. In tale contesto, la Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a riacquistare e/o detenere le proprie obbligazioni a fini di gestione della liquidità e di sostegno alla liquidità sul mercato delle obbligazioni dell’UE. |
(15) |
Le operazioni di erogazione di prestiti dovrebbero essere effettuate conformemente all’atto di base pertinente e agli accordi di prestito corrispondenti. È opportuno stabilire condizioni minime per l’erogazione di prestiti. È opportuno altresì assicurare che i paesi beneficiari sostengano tutti i costi relativi al prestito contratto dall’Unione secondo una metodologia stabilita dalla Commissione in una decisione separata, integrata da orientamenti dettagliati per il calcolo di tali costi. |
(16) |
Ai paesi beneficiari dovrebbe essere offerta la possibilità di chiedere alla Commissione di organizzare prestiti a un tasso di interesse fisso, ottenuto mediante copertura. Ciò richiederebbe che la Commissione utilizzi strumenti finanziari quali gli swap su tassi di interesse al fine di offrire prestiti a tasso fisso. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati dovrebbero essere sostenuti dal paese beneficiario. |
(17) |
Le operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria esistenti sono effettuate in conformità al «programma UE-Euratom di emissione di debito», istituito nel 2019 e aggiornato nel 2021 (il «programma di emissione di debito»). In tale contesto figurano tra l’altro una circolare di offerta contenente tutte le informazioni necessarie per i mercati conformemente alla legislazione applicabile nonché accordi operativi e contrattuali con le controparti che sono essenziali ai fini della attività di assunzione di prestiti. Le operazioni di assunzione di prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere effettuate in conformità al programma di emissione di debito, previa introduzione delle modifiche necessarie nella documentazione esistente. |
(18) |
Ai fini dell’attuazione di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno istituire capacità operative adeguate, tra cui capacità di regolamento delle operazioni, una piattaforma d’asta e la possibilità di ricorrere a operazioni di vendita con patto di riacquisto e swap. |
(19) |
Al fine di effettuare le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata e le corrispondenti operazioni di erogazione di prestiti, la Commissione dovrebbe aprire conti dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni. A tali conti dovrebbero applicarsi le medesime considerazioni di cui ai conti relativi alle operazioni nel quadro di NextGenerationEU. In particolare, per far fronte al rischio di liquidità derivante da tali operazioni, è opportuno istituire giacenze monetarie prudenziali sicure e specifiche per i pagamenti. L’obbligo di detenere una tale riserva di liquidità prudenziale dedicata rappresenta una parte integrante e indispensabile dell’approccio alla gestione dei rischi per una strategia di finanziamento diversificata. Al fine di garantire che tali giacenze monetarie critiche non siano esposte ad alcun rischio di controparte derivante dal dissesto dell’ente presso il quale tali riserve sono detenute, è indispensabile che tali giacenze monetarie prudenziali siano detenute presso una banca centrale. Tali giacenze monetarie dovrebbero essere detenute in un conto dedicato presso la Banca centrale europea (BCE) e dovrebbero essere mantenute al livello più basso necessario per far fronte ai futuri pagamenti nel breve termine, ma possono variare in termini di importo in funzione del calendario di emissione e di erogazione. È opportuno concludere con la BCE un contratto di servizi di agenzia finanziaria che consenta la copertura dei relativi costi. |
(20) |
Inoltre, un quadro di gestione dei rischi e della conformità per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti dovrebbe garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e assicurare che tutte le attività siano condotte in modo coerente con i livelli più elevati di integrità, onestà e sana gestione finanziaria e dei rischi. A tale proposito, il ruolo del direttore rischi (Chief Risk Officer) precedentemente istituito ai sensi della decisione C(2021) 2502 della Commissione dovrebbe essere esteso in modo da applicarsi a tutte le operazioni della strategia di finanziamento diversificata ai sensi della presente decisione. Nello svolgimento dei propri compiti il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato dal comitato per la gestione dei rischi e la conformità. |
(21) |
Conformemente alle migliori prassi e alle norme internazionali riconosciute, il direttore rischi dovrebbe elaborare una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che contenga orientamenti in materia di rischi e conformità per l’attuazione delle operazioni in piena indipendenza. |
(22) |
In particolare, il direttore rischi dovrebbe garantire che le operazioni siano conformi alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e che i rischi connessi a tali operazioni siano individuati, compresi, gestiti e comunicati al direttore rischi. Nello svolgimento di tali compiti, il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato da un responsabile per la conformità, che dovrebbe riferire direttamente al direttore rischi in merito a questioni concernenti la conformità a norme e procedure nonché la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. |
(23) |
Per garantire l’uniformità delle disposizioni applicabili a tutte le operazioni attuate attraverso la strategia di finanziamento diversificata, è opportuno abrogare la decisione C(2021) 2502. |
(24) |
Al fine di garantire che le future operazioni di assunzione di prestiti nel contesto dello strumento destinato a fornire sostegno all’Ucraina (7) beneficino della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario, nonché per l’attuazione delle relative operazioni di erogazione di prestiti.
2. Il capo 4 si applica anche alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti svolte secondo il metodo back-to-back.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«operazioni di assunzione di prestiti»: operazioni sui mercati, in particolare le emissioni di debito per assumere prestiti, comprese le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over; |
2) |
«operazioni di gestione del debito»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere, mitigare il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e altri rischi finanziari, nonché operazioni destinate a sostenere la liquidità del mercato secondario; |
3) |
«operazioni di erogazione di prestiti»: operazioni connesse all’attuazione di prestiti e linee di credito per l’assistenza finanziaria a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario; |
4) |
«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito destinato a finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario; |
5) |
«ordinatore del programma»: l’ordinatore competente, conformemente all’allegato I delle regole interne stabilite dalla decisione C(2018) 5120 della Commissione (8), per l’esecuzione delle linee di bilancio di un programma di assistenza finanziaria e di un programma finanziato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento; |
6) |
«swap»: swap quali definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (9); |
7) |
«derivati»: strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
8) |
«operazione di vendita con patto di riacquisto» od «operazione di acquisto con patto di rivendita»: operazione di vendita con patto di riacquisto o operazione di acquisto con patto di rivendita quali definite all’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
9) |
«operazione di buy-sell back» o «operazione sell-buy back»: operazione di buy-sell back e operazione sell-buy back quali definite all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/2365; |
10) |
«operazione sindacata»: un’operazione nel contesto della quale il finanziamento è offerto a un unico mutuatario da un gruppo denominato consorzio di finanziatori o sindacato; |
11) |
«asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta; |
12) |
«finanziamenti a lungo termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata superiore a un anno, esclusi gli importi detenuti per proprio conto; |
13) |
«finanziamenti a breve termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata inferiore o uguale a un anno e ricorso ad operazioni non garantite sul mercato monetario e a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando titoli detenuti per proprio conto. |
CAPO 2
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI, GESTIONE DEL DEBITO ED EROGAZIONE DI PRESTITI
SEZIONE 1
Strategia di finanziamento
Articolo 3
Decisione annuale di assunzione di prestiti
1. La Commissione adotta una decisione quadro di assunzione di prestiti che fissa i limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e quelle di gestione del debito, la quale riguarda un periodo di un anno («decisione annuale di assunzione di prestiti»).
2. La decisione annuale di assunzione di prestiti stabilisce i parametri di finanziamento seguenti:
a) |
l’importo massimo annuo dei finanziamenti a lungo termine sulla base dei volumi previsti delle erogazioni pianificate e delle esigenze di rifinanziamento; |
b) |
l’importo massimo in essere dei finanziamenti a breve termine, anche attraverso l’emissione di buoni dell’UE, il ricorso a operazioni non garantite sul mercato monetario, sulla base delle esigenze previste di gestione della liquidità, i finanziamenti temporanei e, se del caso, il ricorso a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando emissioni proprie detenute per proprio conto, anche al fine di sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE; |
c) |
l’importo finale massimo in essere per ciascuna emissione che rispecchia il rischio di concentrazione alla scadenza; |
d) |
la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine; |
e) |
se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto della Commissione e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario o per sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE. |
3. Ai fini della preparazione della decisione annuale di assunzione di prestiti si prendono in considerazione i fattori seguenti:
a) |
il fabbisogno derivante dagli atti di base sottostanti, in particolare gli atti di base di cui all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
b) |
gli impegni di pagamento per il servizio del debito in essere e il rimborso del capitale, conformemente al programma di lavoro annuale e tenendo conto della programmazione finanziaria; |
c) |
la compatibilità con i limiti di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, se del caso, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12), nonché i limiti di durata massima o scadenza media massima stabiliti nell’atto di base sottostante. Per quanto concerne NextGenerationEU, tali limiti sono quelli fissati all’articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il massimale delle risorse proprie incrementato di 0,6 punti percentuali del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri e, in caso di rimborso pianificato di prestiti assunti a carico del bilancio dell’Unione, il limite applicabile è quello di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione; |
d) |
le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario; |
e) |
altri fattori pertinenti ai fini della determinazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito. |
4. La decisione annuale di assunzione di prestiti è adottata prima dell’inizio del periodo cui si riferisce.
5. La decisione annuale di assunzione di prestiti può essere modificata in particolare in caso di grave rischio che la scadenza media massima non possa essere rispettata in ragione della sottoesecuzione delle emissioni degli importi dei finanziamenti a lungo termine o in caso di modifica di uno o più fattori di cui al paragrafo 3.
6. La Commissione comunica la decisione annuale di assunzione di prestiti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 4
Piano di finanziamento
1. Il piano di finanziamento fissa un obiettivo indicativo per i fondi da raccogliere mediante operazioni di assunzione di prestiti e da gestire mediante operazioni di gestione del debito, che riguarda di norma un periodo di sei mesi.
2. Il piano di finanziamento indica le operazioni di assunzione di prestiti previste e, se del caso, le operazioni di gestione del debito da svolgere nel contesto della strategia di finanziamento diversificata. Entro i limiti stabiliti nella decisione annuale di assunzione di prestiti e tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e delle condizioni finanziarie presenti nel mercato primario e secondario, il piano di finanziamento comprende, tra l’altro, i parametri di finanziamento seguenti:
a) |
l’importo massimo previsto dei finanziamenti a breve e lungo termine per il periodo; |
b) |
la scadenza media massima ponderata dei finanziamenti a lungo termine da intraprendere; |
c) |
un importo massimo per la liquidità media prevista che deve essere disponibile come riserva per soddisfare le esigenze di pagamento per il periodo previsto; |
d) |
se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto dalla Commissione e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario o per sostenere il mercato secondario. |
Nel definire il piano di finanziamento, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a).
3. Il piano di finanziamento è adottato prima dell’inizio del periodo cui esso si riferisce.
4. Il piano di finanziamento può essere modificato in caso di modifica sostanziale di uno o più fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
5. Sulla base del piano di finanziamento adottato, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 5
Comunicazione del fabbisogno previsto per le erogazioni ai fini della preparazione e dell’attuazione del piano di finanziamento
1. Il piano di finanziamento è elaborato sulla base di informazioni aggiornate in merito al calendario dei pagamenti previsti nel corso del periodo di sei mesi in questione, che gli ordinatori dei programmi devono fornire alla direzione generale del Bilancio. Le informazioni fornite sono, per quanto possibile, accurate e affidabili.
2. Un mese prima dell’adozione del piano di finanziamento, gli ordinatori dei programmi forniscono una proiezione dettagliata del fabbisogno di erogazioni per i rispettivi programmi.
3. Gli ordinatori dei programmi presentano, per quanto possibile, aggiornamenti periodici, accurati e affidabili delle informazioni fornite in relazione alle erogazioni previste, comprese le modifiche dei calendari per il completamento delle procedure di approvazione dei pagamenti.
4. Gli ordinatori dei programmi utilizzano il sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sulle esigenze di erogazione previste di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), al fine di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Articolo 6
Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito
1. Le singole operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in linea con l’ultimo aggiornamento applicabile del piano di finanziamento per il periodo in questione.
Sulla base degli aggiornamenti periodici, forniti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, delle informazioni relative agli importi e ai tempi previsti per l’approvazione delle erogazioni da parte degli ordinatori dei programmi, il direttore generale della direzione generale del Bilancio emette istruzioni periodiche in merito agli importi da raccogliere mediante l’emissione di debito.
2. Gli importi di cui a tali istruzioni sono raccolti applicando la strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 7, nel rispetto dei parametri di finanziamento del piano di finanziamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito rispettano il principio della sana gestione finanziaria, che comprende l’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, flussi di informazione e rendicontazione destinati a garantire la vigilanza indipendente e l’assunzione di responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità di tutte le operazioni. Tali operazioni sono effettuate secondo le migliori prassi in uso nel mercato e nel rispetto delle convenzioni di mercato.
Articolo 7
Strategia di finanziamento diversificata
1. Nell’attuare la strategia di finanziamento diversificata, i servizi della Commissione applicano i principi seguenti, secondo i casi, nel pieno rispetto del principio della sana gestione finanziaria, per l’assunzione di prestiti necessaria per soddisfare tempestivamente le esigenze dei pertinenti programmi in termini di sostegno rimborsabile e non rimborsabile nonché per la gestione del debito risultante nel modo più efficiente e rapido possibile, cercando nel contempo di ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose alle condizioni di mercato prevalenti per il bilancio dell’Unione e i paesi beneficiari e mirando a una presenza regolare sui mercati dei capitali:
a) |
le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito possono essere condotte sul mercato primario, sul mercato secondario e sui mercati monetari; |
b) |
le operazioni di assunzione di prestiti sono organizzate mediante una serie di singoli prestiti aventi scadenze diverse, che vanno da finanziamenti a breve termine a finanziamenti a lungo termine; |
c) |
le operazioni di assunzione di prestiti possono essere organizzate attraverso una combinazione di operazioni sindacate e aste come anche attraverso collocamenti privati, in entrambi i casi facendo affidamento sui servizi di enti creditizi e imprese di investimento che sono membri della rete di operatori principali istituita a norma della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (13); |
d) |
il debito risultante può essere oggetto di roll-over ai fini della gestione delle scadenze; |
e) |
i disallineamenti dei flussi di cassa e il rischio di liquidità sono gestiti mediante misure di gestione della liquidità a breve termine con importi detenuti su un conto dedicato utilizzando operazioni garantite e non garantite sul mercato monetario. |
2. Laddove necessario al fine di garantire una migliore gestione dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari derivanti dall’attuazione della strategia di finanziamento diversificata, i servizi della Commissione possono ricorrere altresì a operazioni di gestione del debito che possono consistere nell’utilizzo di derivati quali swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari, oppure possono implicare lo svolgimento di operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia o controparti centrali. A tal fine i servizi della Commissione possono riacquistare e detenere obbligazioni proprie. In particolare, gli swap possono essere utilizzati soltanto per la copertura dei rischi di tasso di interesse sostenuti dai paesi che beneficiano di prestiti. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati sono sostenuti dal beneficiario dell’operazione di gestione del rischio.
SEZIONE 2
Operazioni di erogazione di prestiti
Articolo 8
Operazioni di erogazione di prestiti
L’attuazione di operazioni di erogazione di prestiti è effettuata conformemente alle norme specifiche stabilite nell’atto di base pertinente, nonché alle condizioni stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario conformemente all’atto di base pertinente.
Articolo 9
Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito
L’erogazione delle rate o delle quote del prestito è effettuata nel modo più efficiente e celere possibile, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Gli accordi di prestito contengono un impegno incondizionato e irrevocabile del paese beneficiario a sostenere tutti i costi connessi al prestito, compresi i costi amministrativi, e a rimborsare il capitale e gli interessi e possono consentire il ricorso a derivati, in particolare agli swap.
Gli accordi di prestito a norma del regolamento (UE) 2021/241 contengono una clausola di anticipazione di scadenza che autorizza la Commissione a chiedere il rimborso anticipato del prestito, tra l’altro, in conformità all’articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241 e il recupero del prefinanziamento non liquidato.
Articolo 10
Costi del prestito
Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’assunzione di prestiti per la raccolta di fondi per i prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita dalla Commissione nella decisione di esecuzione della Commissione (UE, Euratom) 2022/2545 (14) integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario.
I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.
SEZIONE 3
Attuazione e rendicontazione
Articolo 11
Istituzione di capacità operative
1. L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione di processi e decisioni.
2. Tali capacità operative comprendono in particolare:
a) |
la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione; |
b) |
la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito; |
c) |
la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste; |
d) |
l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati; |
e) |
il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti; |
f) |
la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti:
|
g) |
l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii); |
h) |
l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sulle esigenze di erogazione previste di cui all’articolo 5, paragrafo 4. |
Articolo 12
Rendicontazione sull’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti
La Commissione elabora una relazione due volte l’anno in merito a tutti gli aspetti della propria strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito, quali la base giuridica, gli importi in essere di obbligazioni e buoni, il profilo delle scadenze, le sovvenzioni e i prestiti erogati, il calendario di rimborso dei prestiti erogati, il costo dei finanziamenti e l’importo che la Commissione intende emettere nel semestre successivo. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
CAPO 3
LA CONTABILITÀ E IL CONTABILE
Articolo 13
Conto per la gestione degli importi
1. Gli importi relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti sono gestiti tramite un conto aperto dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tale conto ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che lo gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione.
2. Il conto è detenuto presso la Banca centrale europea in forza di un contratto di servizi di agenzia finanziaria. Tale conto è utilizzato per le giacenze monetarie prudenziali dedicate che sono adattate agli importi dei pagamenti futuri.
Articolo 14
Contabilità delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti
Il contabile è responsabile di garantire l’adeguata tenuta contabile di tutte le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti conformemente alle norme contabili dell’Unione e al titolo XIII del regolamento finanziario.
Articolo 15
Elaborazione degli stati finanziari
1. Il contabile è responsabile della preparazione degli stati finanziari annuali relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, conformemente alle norme contabili dell’Unione e sulla base delle informazioni fornite dagli ordinatori dei programmi.
2. Tali stati finanziari fanno parte dei conti annuali consolidati del bilancio dell’Unione.
CAPO 4
Gestione dei rischi e conformità
Articolo 16
Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti
1. È istituito un direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, i cui poteri e le cui funzioni sono stabiliti nella presente decisione.
2. Il ruolo del direttore rischi consiste nel garantire che i sistemi e i processi utilizzati per attuare le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti siano concepiti e attuati in modo da garantire quanto più possibile la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la sana gestione finanziaria delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti.
3. Il ruolo di direttore rischi è esercitato indipendentemente dalle funzioni e dai compiti connessi alla pianificazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla contabilità delle operazioni. Il direttore rischi gode di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità di cui al presente capo ed è dotato delle risorse necessarie.
4. Il direttore rischi riferisce direttamente al membro del collegio competente per il bilancio in relazione alle competenze di cui al presente capo.
5. Un membro del personale incaricato della funzione di responsabile per la conformità riferisce direttamente al direttore rischi in merito alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4.
Articolo 17
Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità
1. Il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che individua i rischi principali per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. In tale contesto, il direttore rischi tiene conto dei principi per il riconoscimento e la valutazione dei rischi, in base ai quali un sistema di controllo interno efficace individua e valuta costantemente i rischi principali.
2. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità fissa gli obiettivi strategici in materia di rischi e fornisce il quadro generale per gli orientamenti in materia di gestione dei rischi applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti.
3. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità individua tutti i rischi associati, compresi quelli di liquidità, di mercato, di finanziamento, di credito, di controparte ed operativi, derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità stabilisce per ciascun rischio la propensione elevata al rischio, le metodologie generali per misurare l’esposizione al rischio, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione nonché il meccanismo di intensificazione dell’intervento da adottare in caso di violazioni o non conformità. Tale documento verifica la solidità delle procedure necessarie per garantire l’onestà, l’integrità e la trasparenza di tali operazioni e limita adeguatamente qualsiasi rischio finanziario od operativo.
4. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità comprende le norme e procedure seguenti:
a) |
le norme e le procedure che devono essere rispettate dalle persone responsabili dell’attuazione operativa e dell’esecuzione della strategia di finanziamento diversificata; e |
b) |
le norme e procedure destinate a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’esecuzione di operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti da parte di soggetti costituiti in giurisdizioni elencate nella normativa pertinente in materia di giurisdizioni non cooperative oppure individuate come paesi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate con l’Unione o a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni, violazioni dei regimi sanzionatori e altre irregolarità finanziarie pertinenti. |
5. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è riesaminata almeno una volta l’anno e, se necessario, riveduta.
6. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è presentata, per approvazione, dal direttore rischi al membro del collegio competente per il bilancio.
Articolo 18
Ruolo del direttore rischi
1. Il direttore rischi verifica che la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità sia attuata in modo completo e coerente.
2. In particolare, al direttore rischi spettano i compiti seguenti:
a) |
formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento; |
b) |
riesaminare i regolamenti interni e i documenti di orientamento emanati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio per l’attuazione della presente decisione ai fini della coerenza con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, documenti che il direttore rischi può chiedere di modificare; |
c) |
stabilire e supervisionare il costante rispetto di processi robusti volti all’individuazione, alla quantificazione e al monitoraggio dei rischi; |
d) |
individuare potenziali violazioni della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o di altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi e raccomandare eventuali misure da adottare in caso di violazioni o non conformità. |
Articolo 19
Rendicontazione da parte del direttore rischi
1. Il direttore rischi riferisce periodicamente in merito ai rischi sostanziali e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, al membro del collegio competente per il bilancio, al comitato per la gestione dei rischi e la conformità, al direttore generale della direzione generale del Bilancio e al contabile. Il direttore rischi fornisce inoltre periodicamente informazioni sui rischi e sui limiti alle persone responsabili dell’esecuzione operativa della strategia di finanziamento diversificata.
Il direttore generale della direzione generale del Bilancio adotta senza indebito ritardo le misure necessarie per reagire a tali constatazioni e fornisce al direttore rischi spiegazioni sulle misure adottate.
Nel riferire al membro del collegio competente per il bilancio, il direttore rischi può altresì, se del caso, informare tale membro in merito alle constatazioni di cui al secondo comma e alle deliberazioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità.
2. Il direttore rischi riferisce alla Commissione una volta l’anno in merito all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità.
Articolo 20
Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
1. È istituito un comitato per la gestione dei rischi e la conformità incaricato di sostenere il direttore rischi nello svolgimento delle sue mansioni.
2. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità:
a) |
è consultato dal direttore rischi in merito alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità; |
b) |
assiste il direttore rischi in relazione ai compiti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c); |
c) |
partecipa alla valutazione, al monitoraggio e all’approvazione delle pratiche relative all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché in relazione alla gestione dei rischi delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti; |
d) |
assiste il direttore rischi nella valutazione delle esposizioni ai rischi emergenti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, ed è informato dal direttore rischi in merito al superamento dei limiti fissati al fine di ridurre i rischi o al mancato rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché ad altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi. |
Articolo 21
Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
1. I membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità sono il direttore rischi, il contabile della Commissione, il responsabile per la conformità, due membri del personale appartenenti a direzioni generali le cui funzioni implicano una conoscenza della gestione dei rischi e della vigilanza dei mercati finanziari e due membri del personale della direzione generale del Bilancio designati dal direttore generale di tale direzione generale.
2. Il direttore rischi invita due esperti esterni alle riunioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Gli esperti esterni forniscono pareri e partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto in merito a questioni sottoposte all’attenzione del comitato.
3. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta, ove possibile, posizioni sulla base del consenso o, in caso di mancato raggiungimento di un consenso, sulla base di una maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore rischi.
4. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta il proprio regolamento interno.
CAPO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 22
Abrogazione
La decisione C(2021) 2502 è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(4) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).
(5) Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, recante le necessarie disposizioni per l’amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione, del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 75).
(7) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022. pag. 1).
(8) Decisione della Commissione C(2018) 5120 final, del 3 agosto 2018, relativa alle regole interne sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione.
(9) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).
(10) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(13) Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170).
(14) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che istituisce il quadro per l'attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata (cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale).
(15) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).