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Document 32021R2139
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2800
GU L 442 del 9.12.2021, p. 1–349
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32020R0852 | 01/01/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R2139R(01) | (EL, MT) | |||
Corrected by | 32021R2139R(02) | (RO) | |||
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato I sezione 4.29 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato I sezione 4.27 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato II sezione 4.26 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato II sezione 4.31 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato II sezione 4.28 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | articolo 2a | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato II sezione 4.30 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato I sezione 4.30 | 01/01/2023 | |
Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato I sezione 4.31 | 01/01/2023 | |
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Modified by | 32022R1214 | aggiunta | allegato II sezione 4.27 | 01/01/2023 | |
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Modified by | 32023R2485 | Eliminazione | allegato II appendice C lettera (g) | 01/01/2025 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato I sezione 6.6 sottosezione sottosezione punto 5 | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato II appendice B comma | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.5 sottosezione sottosezione punto 5 | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato II sezione 14.1 | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.5 titolo | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.12 sottosezione titolo | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato II sezione 14.2 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.19 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.5 sottosezione comma 1 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato I sezione 6.9 sottosezione sottosezione punto 4 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato I sezione 6.11 sottosezione sottosezione lettera 4 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 7.4 sottosezione sottosezione punto 2 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 4.14 sottosezione comma 3 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 3.20 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato I sezione 6.10 sottosezione sottosezione punto 4 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.17 sottosezione sottosezione lettera (d) | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.14 sottosezione sottosezione punto 1 lettera (d) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.16 sottosezione sottosezione punto 1 lettera (e) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II appendice C lettera (f) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato II sezione 5.13 | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.10 sottosezione sottosezione punto 1 lettera (e) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | Eliminazione | allegato I appendice C lettera (g) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 3.3 sottosezione lettera (m( punto (iv) | 01/01/2024 | |
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Modified by | 32023R2485 | aggiunta | allegato I sezione 6.7 sottosezione sottosezione lettera (c) | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.6 sottosezione sottosezione punto 5 | 01/01/2024 | |
Modified by | 32023R2485 | sostituzione | allegato II sezione 6.15 sottosezione comma 2 | 01/01/2024 |
9.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 442/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2021
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria. |
(2) |
L'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, rispettivamente, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l'attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi. |
(3) |
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico devono tenere conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o di un'attività abilitante ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell'attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura. |
(4) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che essa abbia un impatto positivo o riduca l'impatto negativo sull'obiettivo climatico. Dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo climatico. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» dovrebbero garantire che l'attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull'ambiente. Di conseguenza è opportuno che tali criteri specifichino le prescrizioni minime che l'attività economica dovrebbe soddisfare per essere considerata ecosostenibile. |
(5) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, se del caso, fare riferimento al diritto vigente e alle migliori pratiche, norme e metodologie dell'Unione, nonché a norme, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Laddove oggettivamente non esistano alternative valide per un dato settore strategico, i criteri di vaglio tecnico possono anche fare riferimento a norme consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale. |
(6) |
Al fine di assicurare condizioni di parità, le stesse categorie di attività economiche dovrebbero essere soggette agli stessi criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo climatico. Ove possibile i criteri di vaglio tecnico devono quindi seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione. |
(7) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero tradurre la necessità di evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra o aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra e lo stoccaggio di carbonio a lungo termine. È pertanto opportuno concentrarsi innanzitutto sulle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi. La scelta delle attività economiche e dei settori dovrebbe essere basata sulla rispettiva quota complessiva di emissioni di gas a effetto serra e su evidenze del loro potenziale contributo a evitare o ridurre tali emissioni o assorbire i gas a effetto serra, oppure della loro potenziale capacità di consentire ad altre attività di evitare o ridurre le emissioni, assorbire i gas a effetto serra o fornire stoccaggio a lungo termine. |
(8) |
Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dovrebbe essere solido e di ampia applicazione e favorire così la comparabilità dei calcoli all'interno di uno stesso settore e fra settori. È pertanto opportuno imporre lo stesso metodo per tutte le attività per le quali è necessario effettuare tale calcolo, offrendo al contempo una flessibilità sufficiente ai soggetti che applicano il regolamento (UE) 2020/852. Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita è quindi utile la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, è possibile usare le norme ISO 14067 o ISO 14064-1. Qualora esistano strumenti o norme consolidati alternativi particolarmente adatti a fornire informazioni di calcolo esatte e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in un determinato settore, ad esempio lo strumento G-res per il settore idroelettrico e la norma ETSI ES 203 199 per quello dell'informazione e della comunicazione, è opportuno indicarli come alternative supplementari per il settore in questione. |
(9) |
Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore idroelettrico dovrebbe rispecchiarne le specificità, compresi nuovi metodi di modellizzazione, conoscenze scientifiche e misurazioni empiriche dai bacini di tutto il mondo. Per consentire la comunicazione di informazioni accurate sull'impatto netto delle emissioni di gas a effetto serra del settore idroelettrico è pertanto opportuno permettere l'uso dello strumento G-res, sviluppato dall'International Hydropower Association in collaborazione con la cattedra UNESCO sui cambiamenti ambientali mondiali (UNESCO Chair for Global Environmental Change) e disponibile al pubblico gratuitamente. |
(10) |
Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore dell'informazione e della comunicazione dovrebbe rispecchiarne le specificità, in particolare il lavoro specializzato dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) e gli orientamenti da esso emanati in materia di svolgimento delle valutazioni del ciclo di vita nel settore in parola. È pertanto opportuno consentire l'uso della norma ETSI ES 203 199 come metodo per calcolare accuratamente le emissioni di gas a effetto serra in tale settore. |
(11) |
Poiché i criteri di vaglio tecnico per alcune attività si basano su elementi di notevole complessità tecnica, valutare se siano rispettati potrebbe richiedere conoscenze specialistiche e non essere alla portata degli investitori. Al fine di facilitare tale valutazione è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività in questione sia verificato da un terzo indipendente. |
(12) |
Le attività economiche abilitanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 non contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in virtù delle loro prestazioni. Esse espletano un ruolo cruciale nella decarbonizzazione dell'economia consentendo direttamente lo svolgimento di altre attività a un livello di prestazione ambientale caratterizzato da basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che sono essenziali affinché le attività obiettivo possano raggiungere basse emissioni di carbonio o conseguire riduzioni dei gas a effetto serra. Tali criteri dovrebbero assicurare che le attività che li soddisfano rispettino le garanzie di salvaguardia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852, segnatamente non comportare una dipendenza da attivi e avere un significativo impatto positivo per l'ambiente. |
(13) |
Le attività economiche di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 non possono ancora essere sostituite da alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Esse possono svolgere un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici se riducono in modo sostanziale la propria impronta di carbonio, attualmente elevata, ad esempio contribuendo a porre gradualmente fine alla dipendenza dai combustibili fossili. È pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche per le quali non esistono ancora soluzioni valide con emissioni di carbonio prossime allo zero, o esistono ma non sono ancora praticabili su ampia scala, e che presentano il maggiore potenziale di ridurre significativamente le proprie emissioni di gas a effetto serra. Tali criteri dovrebbero assicurare che le attività che li soddisfano rispettino le garanzie di salvaguardia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, segnatamente generare emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria, non ostacolare lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportare una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio. |
(14) |
In considerazione dei negoziati in corso sulla politica agricola comune (PAC) e nell'interesse di una maggiore coerenza tra i diversi strumenti finalizzati a realizzare le ambizioni ambientali e climatiche del Green Deal, è opportuno rinviare la definizione dei criteri di vaglio tecnico per l'agricoltura. |
(15) |
Le foreste sono soggette a pressioni sempre maggiori a causa dei cambiamenti climatici, che inaspriscono altri fattori chiave di logoramento quali parassiti, malattie, eventi meteorologici estremi e incendi boschivi. Altre pressioni derivano dall'abbandono delle zone rurali, dalla mancanza di gestione e dalla frammentazione dovute ai cambiamenti di uso del suolo, dall'aumento dell'intensità di gestione determinato dalla crescente domanda di legname, prodotti forestali ed energia, dallo sviluppo delle infrastrutture, dall'urbanizzazione e dal consumo di suolo. Al tempo stesso le foreste sono cruciali per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione di invertire la perdita di biodiversità, accrescere l'ambizione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre e tenere sotto controllo il rischio di catastrofi, in particolare quelle causate da inondazioni, siccità o incendi di incolto, e promuovere la bioeconomia circolare. Per raggiungere la neutralità climatica e godere di un ambiente sano occorre incrementare la qualità e la quantità delle superfici forestali, che rappresentano il principale pozzo di assorbimento del carbonio nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF). Le attività connesse alle foreste possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici aumentando gli assorbimenti netti di biossido di carbonio, preservando le scorte di carbonio e fornendo materiali ed energie rinnovabili, il che genera in concomitanza benefici anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine nonché la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività di imboschimento e di ripristino, gestione e conservazione delle foreste. Tali criteri dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'Unione riguardanti l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e l'economia circolare. |
(16) |
È opportuno che i proprietari forestali effettuino un'analisi dei benefici per il clima per misurare l'evoluzione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e delle scorte di carbonio negli ecosistemi forestali. Per rispettare il principio di proporzionalità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano in particolare sui piccoli proprietari forestali, le aziende forestali al di sotto dei 13 ettari non dovrebbero essere tenute a effettuare tale analisi. Al fine di ridurre ulteriormente i costi amministrativi è opportuno consentire ai piccoli proprietari forestali di procedere ogni 10 anni a una valutazione di gruppo, insieme ad altre aziende forestali, volta a certificare i loro calcoli. Per stimare l'entità dei costi e ridurre al minimo le spese e gli oneri in capo ai piccoli proprietari forestali sono disponibili strumenti gratuiti adeguati, quale quello fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e basato sui dati del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) (4). Tale strumento ha la particolarità di poter essere adattato a diversi livelli di analisi, ad esempio con valori specifici e calcoli dettagliati per i grandi proprietari, valori standard e calcoli semplificati per i più piccoli. |
(17) |
Facendo seguito alle comunicazioni della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo» (5), dell'11 dicembre 2019, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030» (6), del 20 maggio 2020, e «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (7), del 17 settembre 2020, in linea con le più ampie ambizioni dell'Unione in materia di biodiversità e neutralità climatica, con la comunicazione della Commissione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (8), del 24 febbraio 2021, e con la nuova strategia sulle foreste prevista per il 2021, è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività forestali contestualmente all'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Tali criteri dovrebbero essere riesaminati per tenere maggiormente conto delle pratiche rispettose della biodiversità che sono attualmente in fase di sviluppo, ad esempio la silvicoltura naturalistica. |
(18) |
Data la sua importanza per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il potenziamento del ruolo del suolo come pozzo di assorbimento del carbonio, il ripristino delle zone umide può contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Può inoltre apportare benefici sul piano dell'adattamento, ad esempio attenuando gli impatti dei cambiamenti climatici, e aiutare a invertire la perdita di biodiversità e a preservare la quantità e la qualità delle acque. A fini di coerenza con il Green Deal europeo, con la comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» e con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, è opportuno che i criteri di vaglio tecnico interessino anche il ripristino delle zone umide. |
(19) |
Il settore manifatturiero genera il 21 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione (9). È la terza fonte di queste emissioni nell'Unione e può quindi svolgere un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel contempo, fabbricando i prodotti e le tecnologie di cui altri settori economici hanno bisogno per ridurre o mantenere bassi i propri livelli di emissioni di carbonio, può risultare decisivo per far evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tali settori. È pertanto opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per il settore manifatturiero, tanto per le attività manifatturiere associate ai tassi più elevati di emissioni di gas a effetto serra quanto per la fabbricazione di prodotti e tecnologie a basse emissioni di carbonio. |
(20) |
Le attività manifatturiere per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili ma che sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra dovrebbero essere considerate attività economiche di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è opportuno che i valori limite dei criteri di vaglio tecnico per tali attività siano fissati a un livello raggiungibile solo dalle imprese che vantano le migliori prestazioni in ciascun settore, nella maggior parte dei casi in base alle emissioni di gas a effetto serra per unità prodotta. |
(21) |
Per assicurare che le attività manifatturiere di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 rimangano su un percorso credibile verso la decarbonizzazione, e conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, i relativi criteri di vaglio tecnico devono essere riesaminati almeno ogni tre anni. Il riesame dovrebbe includere un'analisi tesa a stabilire se tali criteri poggino sulle norme più pertinenti e se le emissioni prodotte durante il ciclo di vita dalle attività che ne sono oggetto siano sufficientemente prese in considerazione. Il riesame dovrebbe inoltre valutare il possibile impiego del carbonio catturato alla luce dello sviluppo tecnologico. Per quanto concerne la manifattura di ferro e acciaio, è opportuno dedicare una riflessione più approfondita ai nuovi dati e alle nuove evidenze ottenuti dai processi pilota di produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio con uso di idrogeno, nonché valutare ulteriormente il ricorso al sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni e ad altri possibili parametri di riferimento nell'ambito dei criteri di vaglio tecnico. |
(22) |
Nel caso delle attività manifatturiere da considerare attività abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero essere basati principalmente sulla natura dei prodotti fabbricati, se del caso in combinazione con valori limite quantitativi supplementari volti a garantire che i prodotti possano contribuire in modo sostanziale a evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori. Onde tener conto della priorità accordata alle attività con il maggiore potenziale di evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra o di aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra e lo stoccaggio di carbonio a lungo termine, le attività manifatturiere abilitanti dovrebbero consistere nella fabbricazione dei prodotti necessari allo svolgimento di tali attività economiche. |
(23) |
La fabbricazione di apparecchiature elettriche per l'energia elettrica è importante per ottimizzare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nelle reti dell'Unione, aumentarne la quota e compensarne le fluttuazioni, nonché per la ricarica dei veicoli a zero emissioni e la diffusione di applicazioni domestiche ecologiche e intelligenti. Potrebbe altresì consentire di sviluppare il concetto di «casa intelligente» allo scopo di promuovere ulteriormente l'uso di fonti rinnovabili di energia e la buona gestione delle apparecchiature domestiche. Potrebbe pertanto essere necessario integrare i criteri di vaglio tecnico per il settore manifatturiero e valutare se la fabbricazione di apparecchiature elettriche abbia il potenziale di contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. |
(24) |
Le misure di efficientamento energetico e altre misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, quali l'applicazione di tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili in loco, unite alle tecnologie d'avanguardia esistenti, possono determinare riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra nel settore manifatturiero. Tali misure possono dunque svolgere un ruolo di primo piano nell'aiutare le attività economiche del settore manifatturiero per le quali è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico a raggiungere i rispettivi standard di prestazione e i valori limite che definiscono il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. |
(25) |
Il settore dell'energia è responsabile del 22 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione, percentuale che sale al 75 % circa se si tiene conto dell'uso dell'energia in altri settori. È quindi fondamentale ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il settore dell'energia ha un notevole potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e varie attività a esso afferenti costituiscono attività abilitanti in grado di agevolare la sua transizione verso l'energia elettrica o il calore rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per un'ampia gamma di attività connesse alla catena di approvvigionamento dell'energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione e distribuzione fino allo stoccaggio, e comprendono anche le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. |
(26) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività di produzione di energia elettrica o calore, ivi comprese le attività di cogenerazione, contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero far ridurre o evitare le emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico basati sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero indicare la strada verso la decarbonizzazione delle attività in questione. È opportuno che i criteri di vaglio tecnico per le attività abilitanti che agevolano la decarbonizzazione a lungo termine siano basati principalmente sulla natura dell'attività o sulle migliori tecnologie disponibili. |
(27) |
Il regolamento (UE) 2020/852 riconosce l'importanza dell'«energia climaticamente neutra» e impone alla Commissione di valutare il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti. La valutazione è ancora in corso per quanto concerne l'energia nucleare; non appena il processo sarà concluso la Commissione darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento. |
(28) |
I vincoli giuridici per le attività di transizione stabiliti all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impongono restrizioni per quanto riguarda le attività ad alta intensità di gas a effetto serra con un grande potenziale di riduzione delle emissioni. Tali attività di transizione dovrebbero apportare un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in mancanza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, a condizione che siano compatibili con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, che eguaglino la migliore prestazione della classe cui appartengono, che non ostacolino lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e che non comportino una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio. Inoltre, a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero basarsi su prove scientifiche irrefutabili. Le attività nel settore del gas naturale che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di un futuro atto delegato. In tale atto delegato saranno precisati i criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare il loro contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'assenza di danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Le attività che non soddisfano i requisiti non possono essere riconosciute nel quadro del regolamento (UE) 2020/852. A dimostrazione dell'importanza del gas naturale quale tecnologia utile per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare una normativa specifica affinché le attività che contribuiscono a ridurre tali emissioni non siano private di finanziamenti adeguati. |
(29) |
I criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia elettrica o calore e per le reti di trasmissione e distribuzione dovrebbero garantire la coerenza con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (10). Potrebbe pertanto essere necessario riesaminare, integrare e, se del caso, rivedere tali criteri onde tenere conto di eventuali metriche e prescrizioni che saranno stabilite sulla scorta della suddetta strategia. |
(30) |
I criteri di vaglio tecnico per la produzione di riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica a partire da bioenergia e la produzione di biocarburanti e biogas per i trasporti dovrebbero essere coerenti con il quadro generale per la sostenibilità di tali settori definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che fissa prescrizioni in materia di raccolta sostenibile, contabilizzazione del carbonio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
(31) |
Facendo seguito al Green Deal europeo, alla proposta di legge europea sul clima (12) e alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e in linea con le ambizioni dell'Unione in materia di biodiversità e neutralità climatica, è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alla bioenergia onde tenere conto delle evidenze empiriche più recenti e degli sviluppi politici al momento dell'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, prendendo in considerazione anche il diritto dell'Unione pertinente, segnatamente la direttiva (UE) 2018/2001 e sue future revisioni. |
(32) |
Le emissioni di gas a effetto serra del settore delle acque, delle reti fognarie, dei rifiuti e del risanamento nell'Unione sono relativamente contenute. Il settore ha però un grande potenziale di contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri comparti, in particolare fornendo materie prime secondarie che possono sostituire quelle vergini, offrendo alternative ai prodotti, ai fertilizzanti e all'energia basati sui combustibili fossili e proponendo soluzioni di trasporto e stoccaggio permanente del biossido di carbonio catturato. Inoltre le attività che prevedono la digestione anaerobica e il compostaggio dei rifiuti organici oggetto di raccolta differenziata, evitandone così lo smaltimento in discarica, sono particolarmente importanti per ridurre le emissioni di metano. I criteri di vaglio tecnico per le attività connesse ai rifiuti dovrebbero pertanto riconoscere che queste contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, a patto che siano applicate determinate migliori pratiche settoriali. Dovrebbero altresì garantire che le opzioni di trattamento dei rifiuti siano in linea con i livelli superiori della gerarchia dei rifiuti. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero riconoscere come attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici quelle che consistono nel trattare una quota minima fissata in modo uniforme di rifiuti non pericolosi, oggetto di raccolta differenziata e separati, per trasformarli in materie prime secondarie. In questa fase, tuttavia, i criteri di vaglio tecnico per il ritrattamento dei rifiuti basati su un obiettivo fissato in modo uniforme non sono in grado di tradurre appieno il potenziale dei singoli flussi di materiali in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Potrebbe pertanto essere necessario procedere a un'ulteriore valutazione e al riesame di tali criteri. L'obiettivo fissato in modo uniforme non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi di gestione dei rifiuti posti agli Stati membri dalla normativa dell'Unione in materia di rifiuti. Per le attività connesse alla raccolta, al trattamento e alla fornitura di acqua e ai sistemi centralizzati di trattamento delle acque reflue, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero prendere in considerazione gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni assolute e relative in termini di consumo di energia, nonché, ove opportuno, metriche alternative quali i livelli di perdite nei sistemi di fornitura idrica. |
(33) |
Alle operazioni di trasporto si possono imputare un terzo del consumo complessivo di energia e il 23 % circa del totale delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione. La decarbonizzazione del parco veicoli e delle infrastrutture di trasporto può pertanto dimostrarsi determinante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero vertere sulla riduzione delle principali fonti di emissioni settoriali, prendendo in considerazione al tempo stesso la necessità di riorientare il trasporto di merci e passeggeri verso modi a minori emissioni e di creare un'infrastruttura che consenta il passaggio alla mobilità pulita. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero pertanto essere incentrati sulle prestazioni di ciascun modo di trasporto, anche rispetto ad altri modi. |
(34) |
Visto il loro potenziale di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a rendere più verde il settore, i trasporti marittimi e aerei sono due modi di trasporto importanti ai fini della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La comunicazione della Commissione «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (13), del 9 dicembre 2020, prevede che entro il 2030 saranno pronte per il mercato navi a emissioni zero. Sempre stando alla strategia, entro il 2035 saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a emissioni zero per i tragitti di corto raggio, mentre su distanze più lunghe la decarbonizzazione dovrà fare affidamento sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Sono anche stati condotti studi separati sui criteri di finanziamento sostenibile per tali comparti. È pertanto opportuno considerare il trasporto marittimo un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Si tratta di uno dei modi di trasporto merci a minore intensità di carbonio. Per garantirgli parità di trattamento con altri modi di trasporto è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico dedicati applicabili fino alla fine del 2025. Sarà tuttavia necessario procedere a un'ulteriore valutazione del trasporto marittimo e, se del caso, fissare criteri di vaglio tecnico applicabili a partire dal 2026. Sarà altresì necessario effettuare un'ulteriore valutazione dell'aviazione e, se del caso, fissare i pertinenti criteri di vaglio tecnico. È inoltre opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le infrastrutture di trasporto a basse emissioni di carbonio destinate a determinati modi di trasporto. Alla luce del potenziale contributo delle infrastrutture di trasporto allo spostamento modale sarà tuttavia necessario valutare e, se del caso, stabilire criteri di vaglio tecnico per tutte le infrastrutture che sono essenziali per i modi di trasporto a basse emissioni di carbonio, in particolare le vie navigabili interne. In base all'esito della valutazione tecnica è inoltre opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche menzionate nel presente considerando al momento dell'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. |
(35) |
Per garantire che le attività di trasporto considerate sostenibili non favoriscano l'uso di combustibili fossili, i pertinenti criteri di vaglio tecnico dovrebbero escludere attivi, operazioni e infrastrutture dedicati al trasporto di tali combustibili. Nell'applicare questo criterio occorre essere consci della molteplicità di usi, strutture proprietarie, accordi d'uso e tassi di miscelazione dei carburanti, in linea con le pratiche di mercato esistenti. La piattaforma sulla finanza sostenibile dovrebbe valutare l'utilizzabilità del criterio nel quadro del suo mandato. |
(36) |
L'edilizia nell'Unione, considerati tutti i settori, è responsabile del 40 % del consumo di energia e del 36 % delle emissioni di carbonio. Può dunque ricoprire un ruolo di rilievo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, l'installazione di dispositivi per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili in loco, l'erogazione di servizi energetici e l'acquisto e proprietà di edifici. Tali criteri dovrebbero basarsi sul potenziale impatto delle suddette attività, sulla prestazione energetica degli edifici e sulle emissioni di gas a effetto serra ad essi connesse, nonché sul carbonio incorporato (EC, Embedded Carbon). Nel caso degli edifici di nuova costruzione potrebbe essere necessario riesaminare i criteri di vaglio tecnico per garantire che restino allineati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. |
(37) |
Lo svolgimento di un'attività economica per la quale è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni si possa considerare che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe essere subordinato alla costruzione di un attivo o di un impianto facente parte integrante dell'attività. È pertanto opportuno considerare la costruzione di tale attivo o impianto parte dell'attività per la quale è rilevante, in particolare nel caso delle attività nei settori dell'energia, delle acque, delle reti fognarie, dei rifiuti, del risanamento e dei trasporti. |
(38) |
Il settore dell'informazione e della comunicazione è in continua espansione e genera una quota crescente di emissioni di gas a effetto serra. Al tempo stesso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno il potenziale di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori, ad esempio fornendo soluzioni capaci di agevolare l'adozione di decisioni che consentono di ridurre tali emissioni. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività di elaborazione e hosting di dati che emettono volumi ingenti di gas a effetto serra, così come per le soluzioni basate sui dati che consentono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori. Tali criteri dovrebbero fondarsi sulle migliori pratiche e sugli standard del settore. In futuro potrebbe essere necessario riesaminarli e aggiornarli per tenere conto del potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivante dalla maggiore durabilità delle soluzioni hardware per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del potenziale di applicazione diretta nei vari settori di tecnologie digitali che consentono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre la realizzazione e il funzionamento di reti di comunicazione elettronica, pur consumando grandi quantità di energia, possono portare a riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra. Potrebbe pertanto essere necessario valutare tali attività e fissare, se del caso, i pertinenti criteri di vaglio tecnico. |
(39) |
Le soluzioni tecnologiche dell'informazione e della comunicazione facenti parte integrante di determinate attività economiche, per le cui prestazioni è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, possono essere particolarmente utili per aiutare tali attività a raggiungere gli standard e i valori limite stabiliti dai criteri. |
(40) |
La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione possono consentire ad altri settori di raggiungere i rispettivi obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I criteri di vaglio tecnico per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovrebbero pertanto concentrarsi sul potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra insito in soluzioni, processi, tecnologie e altri prodotti. Anche la ricerca incentrata sulle attività abilitanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 può essere funzionale alla riduzione sostanziale delle loro emissioni di gas a effetto serra e di quelle delle attività obiettivo, o al miglioramento della loro fattibilità tecnologica ed economica, facilitandone in ultima analisi l'espansione. La ricerca può dimostrarsi importante anche ai fini dell'ulteriore decarbonizzazione delle attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, permettendo di svolgerle con livelli di emissioni di gas a effetto serra sostanzialmente inferiori ai valori limite previsti dai pertinenti criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiati climatici. |
(41) |
La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione facenti parte integrante di determinate attività economiche, per le cui prestazioni è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, possono essere particolarmente utili per aiutare tali attività a raggiungere gli standard e i valori limite stabiliti dai criteri. |
(42) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero muovere dall'assunto che questi ultimi avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. Ne consegue che tutti i settori dovranno adattarsi agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. Occorre tuttavia garantire che un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. È pertanto opportuno fissare innanzitutto criteri di vaglio tecnico per l'adattamento ai cambiamenti climatici dei settori e delle attività economiche soggetti ai criteri di vaglio tecnico per la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i criteri per «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali. Le descrizioni delle attività economiche che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero corrispondere all'ambito per il quale è stato possibile stabilire criteri adeguati afferenti al principio «non arrecare un danno significativo». Data la necessità di migliorare la resilienza dell'economia nel suo complesso di fronte ai cambiamenti climatici, in futuro sarà opportuno elaborare criteri di vaglio tecnico per altre attività economiche, compresi i criteri per «non arrecare un danno significativo». |
(43) |
I criteri di vaglio tecnico dovrebbero garantire l'adattamento della più ampia gamma possibile di infrastrutture critiche agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro, in particolare le infrastrutture di trasmissione o stoccaggio dell'energia e quelle di trasporto, in modo da prevenire gravi ripercussioni sulla salute, la protezione, la sicurezza o il benessere economico dei cittadini o sull'efficace funzionamento dei governi degli Stati membri. Potrebbe tuttavia essere necessario riesaminare tali criteri per tenere maggiormente conto delle specificità delle infrastrutture di difesa contro le inondazioni. |
(44) |
È opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività nel campo dell'istruzione, della salute umana, dell'assistenza sociale, delle arti, dell'intrattenimento e del tempo libero. Esse forniscono servizi e soluzioni essenziali per rafforzare la resilienza della società nel suo complesso e possono promuovere l'alfabetizzazione e la sensibilizzazione in materia di clima. |
(45) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici in virtù del fatto che comprende soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero mirare a migliorare la resilienza dell'attività economica di fronte ai rischi climatici rilevanti individuati. Tali criteri dovrebbero imporre agli operatori economici interessati di effettuare una valutazione dei rischi posti dai cambiamenti climatici e attuare soluzioni di adattamento che riducano i principali rischi emersi dalla valutazione. Dovrebbero anche tenere conto della natura delle esigenze di adattamento e delle relative soluzioni, che varia in funzione del contesto e dell'ubicazione geografica. Dovrebbero inoltre garantire l'integrità degli obiettivi ambientali e climatici e non dovrebbero essere eccessivamente prescrittivi quanto al tipo di soluzioni attuate. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero tradurre l'esigenza di prevenire le catastrofi legate al clima e agli eventi meteorologici, gestire i relativi rischi e garantire la resilienza delle infrastrutture critiche, in conformità del diritto dell'Unione in materia di valutazione dei rischi e mitigazione degli effetti di tali catastrofi. |
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È opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici in virtù del fatto che fornisce soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 per le attività di ingegneria e consulenza tecnica riguardanti l'adattamento ai cambiamenti climatici, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, l'assicurazione non vita sotto forma di sottoscrizione di rischi legati al clima e la riassicurazione. Tali attività possono fornire soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi. |
(47) |
I criteri di vaglio tecnico dovrebbero rispecchiare il fatto che determinate attività economiche possono contribuire in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici fornendo soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 o comprendendo soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. È opportuno che i criteri di vaglio tecnico per le attività di silvicoltura, ripristino delle zone umide, programmazione e radiodiffusione, nonché per l'istruzione e le attività creative, artistiche e di intrattenimento, riconoscano tale possibilità. Le attività in parola, che dovrebbero comunque essere adattate agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro, possono anche fornire soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre i rischi di tali effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi. |
(48) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero assicurare che l'attività sia resa resiliente ai cambiamenti climatici o fornisca ad altre attività soluzioni per diventarlo. Quando un'attività economica è resa resiliente ai cambiamenti climatici, l'attuazione di soluzioni materiali e immateriali che riducono sostanzialmente i rischi fisici legati al clima per essa più rilevanti rappresenta il suo contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici. È pertanto opportuno che solo le spese in conto capitale sostenute nelle varie fasi necessarie per renderla resiliente ai cambiamenti climatici rientrino nella quota di spese operative e in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili, e che il fatturato dell'attività economica resa resiliente non sia conteggiato come proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili. Tuttavia, quando il fulcro di un'attività economica che consente l'adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 consiste nel fornire tecnologie, prodotti, servizi, informazioni o pratiche allo scopo di aumentare il livello di resilienza di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, degli attivi o di altre attività economiche ai rischi fisici legati al clima, nella quota di fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili dovrebbe rientrare, oltre alla spesa in conto capitale, anche il fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati all'attività economica in questione. |
(49) |
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali dovrebbero mirare a garantire che il contributo a un obiettivo non pregiudichi gli altri. I criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» sono pertanto essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all'insegna dell'integrità ambientale. È opportuno specificarli, in relazione a un dato obiettivo ambientale, per tutte le attività che comportano il rischio di arrecare un danno significativo all'obiettivo. Tali criteri dovrebbero tenere conto, sviluppandole, delle prescrizioni pertinenti del diritto vigente dell'Unione. |
(50) |
Per le attività che, pur avendo il potenziale di contribuire in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, comportano il rischio di generare emissioni considerevoli di gas a effetto serra, è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico volti a garantire che non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. |
(51) |
I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. I criteri di vaglio tecnico volti a garantire che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non arrechino un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero pertanto applicarsi a tutte le attività economiche in questione. Tali criteri dovrebbero garantire che siano individuati i rischi attuali e futuri rilevanti per ogni attività e che siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa. |
(52) |
È opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per tutte le attività che comportano un rischio in tal senso. Tali criteri dovrebbero essere tesi ad evitare che le attività nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque. |
(53) |
I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero essere elaborati secondo le caratteristiche specifiche di ciascun settore affinché le attività economiche non conducano a inefficienze nell'uso delle risorse né comportino una dipendenza da modelli di produzione lineare, e affinché si riducano o si evitino i rifiuti e quelli inevitabili siano gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Dovrebbero inoltre garantire che le attività economiche non pregiudichino l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare. |
(54) |
I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbero rispecchiare le specificità settoriali allo scopo di affrontare le fonti e i tipi pertinenti di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, facendo riferimento, se del caso, alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). |
(55) |
È opportuno precisare criteri per «non arrecare un danno significativo» alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per tutte le attività che possono comportare rischi per lo stato o le condizioni di habitat, specie o ecosistemi, esigendo, ove pertinente, che siano effettuate valutazioni dell'impatto ambientale o altre opportune valutazioni e che sia data attuazione alle relative conclusioni. Tali criteri dovrebbero garantire che, anche in assenza dell'obbligo di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale o a un'altra opportuna valutazione, le attività non comportino la perturbazione, la cattura o l'uccisione di specie giuridicamente protette o il deterioramento di habitat giuridicamente protetti. |
(56) |
I criteri di vaglio tecnico non dovrebbero pregiudicare l'obbligo di attenersi alle disposizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale, né, se del caso, l'adozione di misure di mitigazione consone. |
(57) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate fra loro, poiché vertono sui criteri che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a uno o più degli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. Per garantire la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, per fornire ai portatori di interessi una panoramica esaustiva del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento. |
(58) |
Per garantire che l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 tenga il passo con gli sviluppi tecnologici, politici e di mercato, il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se del caso, modificato con riguardo alle attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e ai corrispondenti criteri di vaglio tecnico. |
(59) |
Per conformarsi all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/852, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Mairead McGUINNESS
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», COM(2020) 380 final.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», COM(2020) 562 final.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», COM(2021) 82 final.
(9) Quote di emissioni per settore che rappresentano emissioni dirette in base ai dati Eurostat del 2018 e del 2019 (livello 2 NACE), a eccezione dell'edilizia, le cui emissioni, in assenza di un codice NACE associato, sono ripartite fra vari settori (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_it).
(10) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano, COM(2020) 663 final.
(11) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(12) Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), COM(2020) 563 final.
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro», COM(2020) 789 final.
(14) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
INDICE
1. |
Silvicoltura | 16 |
1.1. |
Imboschimento | 16 |
1.2. |
Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo | 21 |
1.3. |
Gestione forestale | 27 |
1.4. |
Silvicoltura conservativa | 32 |
2. |
Attività di protezione e ripristino ambientale | 37 |
2.1. |
Ripristino delle zone umide | 37 |
3. |
Attività manifatturiere | 40 |
3.1. |
Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili | 40 |
3.2. |
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno | 41 |
3.3. |
Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti | 42 |
3.4. |
Fabbricazione di batterie | 45 |
3.5. |
Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici | 46 |
3.6. |
Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio | 48 |
3.7. |
Produzione di cemento | 49 |
3.8. |
Produzione di alluminio | 50 |
3.9. |
Produzione di ferro e acciaio | 51 |
3.10. |
Produzione di idrogeno | 53 |
3.11. |
Produzione di nerofumo | 54 |
3.12. |
Produzione di soda | 55 |
3.13. |
Produzione di cloro | 56 |
3.14. |
Fabbricazione di prodotti chimici di base organici | 57 |
3.15. |
Produzione di ammoniaca anidra | 59 |
3.16. |
Produzione di acido nitrico | 60 |
3.17. |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie | 61 |
4. |
Energia | 62 |
4.1. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica | 62 |
4.2. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione | 63 |
4.3. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica | 63 |
4.4. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica | 64 |
4.5. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica | 65 |
4.6. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica | 68 |
4.7. |
Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 69 |
4.8. |
Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia | 70 |
4.9. |
Trasmissione e distribuzione di energia elettrica 89 | 72 |
4.10. |
Accumulo di energia elettrica | 75 |
4.11. |
Accumulo di energia termica | 76 |
4.12. |
Stoccaggio di idrogeno | 77 |
4.13. |
Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi | 77 |
4.14. |
Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio | 79 |
4.15. |
Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento | 79 |
4.16. |
Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche | 80 |
4.17. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare | 81 |
4.18. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica | 82 |
4.19. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 83 |
4.20. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia | 84 |
4.21. |
Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico | 85 |
4.22. |
Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica | 86 |
4.23. |
Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 87 |
4.24. |
Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia | 88 |
4.25. |
Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto | 89 |
5. |
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 90 |
5.1. |
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 90 |
5.2. |
Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 91 |
5.3. |
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue | 92 |
5.4. |
Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue | 93 |
5.5. |
Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte | 95 |
5.6. |
Digestione anaerobica di fanghi di depurazione | 95 |
5.7. |
Digestione anaerobica di rifiuti organici | 96 |
5.8. |
Compostaggio di rifiuti organici | 97 |
5.9. |
Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi | 98 |
5.10. |
Cattura e utilizzo di gas di discarica | 99 |
5.11. |
Trasporto di CO2 | 100 |
5.12. |
Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2 | 100 |
6. |
Trasporti | 101 |
6.1. |
Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri | 101 |
6.2. |
Trasporto ferroviario di merci | 102 |
6.3. |
Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada | 103 |
6.4. |
Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica | 104 |
6.5. |
Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri | 105 |
6.6. |
Servizi di trasporto di merci su strada | 107 |
6.7. |
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne | 108 |
6.8. |
Trasporto di merci per vie d'acqua interne | 109 |
6.9. |
Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne | 110 |
6.10. |
Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie | 111 |
6.11. |
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri | 114 |
6.12. |
Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri | 116 |
6.13. |
Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica | 117 |
6.14. |
Infrastrutture per il trasporto ferroviario | 119 |
6.15. |
Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio | 120 |
6.16. |
Infrastrutture che consentono il trasporto per vie d'acqua a basse emissioni di carbonio | 121 |
6.17. |
Infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio | 123 |
7. |
Edilizia e attività immobiliari | 124 |
7.1. |
Costruzione di nuovi edifici | 124 |
7.2. |
Ristrutturazione di edifici esistenti | 126 |
7.3. |
Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica | 128 |
7.4. |
Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici) | 129 |
7.5. |
Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici | 130 |
7.6. |
Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili | 131 |
7.7. |
Acquisto e proprietà di edifici | 132 |
8. |
Informazione e comunicazione | 132 |
8.1. |
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse | 132 |
8.2. |
Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra | 134 |
9. |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 135 |
9.1. |
Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato | 135 |
9.2. |
Ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO2 nell'atmosfera | 137 |
9.3. |
Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici | 138 |
Appendice A - |
Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici | 140 |
Appendice B - |
Criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine | 142 |
Appendice C - |
Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche | 143 |
Appendice D - |
Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | 144 |
Appendice E - |
Specifiche tecniche per gli apparecchi idraulici | 145 |
1. SILVICOLTURA
1.1. Imboschimento
Descrizione dell'attività
Costituzione di una foresta mediante piantumazione, semina intenzionale o rigenerazione naturale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione o erano inutilizzati. L'imboschimento implica una trasformazione della destinazione d'uso del suolo da non forestale a forestale, conformemente alla definizione di imboschimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (1), laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (2). L'imboschimento può includere l'imboschimento precedente purché avvenga nel periodo compreso tra la piantumazione degli alberi e il momento in cui la destinazione del terreno è riconosciuta come foresta.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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1. Piano di imboschimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Analisi dei benefici climatici
3. Garanzia di permanenza
4. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 5. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non arrecare danno significativo («DNSH») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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|
L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera k), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Non pertinente |
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|
L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio (16), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (17), nella convenzione di Minamata sul mercurio (18), nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (19) e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (20). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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|
Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera k) (piano di imboschimento), e al punto 1.4, lettera i) (piano di gestione forestale o sistema equivalente), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
|
1.2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo
Descrizione dell'attività
Risanamento e ripristino delle foreste quali definiti dalla legislazione nazionale. Laddove la legislazione nazionale non contenga tale definizione, il risanamento e il ripristino corrispondono a una definizione che trova ampio consenso nella letteratura scientifica sottoposta a revisione inter pares per specifici paesi o a una definizione conforme al concetto FAO di ripristino delle foreste (21) o a una definizione in linea con una delle definizioni di ripristino ecologico (22) applicata alle foreste o al risanamento delle foreste (23) ai sensi della convenzione sulla diversità biologica (24). Le attività economiche di questa categoria comprendono anche le attività forestali in linea con la definizione della FAO di «rimboschimento» (25) e di «foresta rigenerata naturalmente» (26) dopo un evento estremo, in cui l'evento estremo è definito dalla legislazione nazionale e, qualora la legislazione nazionale non contenga tale definizione, in linea con la definizione IPCC di evento meteorologico estremo (27); oppure dopo un incendio di incolto, quale definito dalla legislazione nazionale, e laddove la legislazione nazionale non contenga tale definizione, quale definito nel glossario europeo per gli incendi di incolto e gli incendi boschivi (28).
Le attività economiche di questa categoria non implicano alcun cambiamento della destinazione d'uso del suolo e si svolgono su terreni degradati che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (29).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Analisi dei benefici climatici
3. Garanzia di permanenza
4. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 5. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti a base di legno con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (38), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS. L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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1.3. Gestione forestale
Descrizione dell'attività
La gestione forestale quale definita dalla legislazione nazionale. Se la legislazione nazionale non contiene tale definizione, la gestione forestale corrisponde a qualsiasi attività economica derivante da un sistema applicabile a una foresta che incida sulle funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta. La gestione forestale non implica alcun cambiamento della destinazione d'uso del suolo e si svolge su terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (39).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Analisi dei benefici climatici
3. Garanzia di permanenza
4. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 5. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti a base di legno con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività ha ridotto al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (48), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (49). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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1.4. Silvicoltura conservativa
Descrizione dell'attività
Attività di gestione forestale finalizzate alla conservazione di uno o più habitat o specie. La silvicoltura conservativa non implica alcun cambiamento di categoria del suolo e si svolge su terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (50).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Analisi dei benefici climatici
3. Garanzia di permanenza
4. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 5. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti a base di legno con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'attività non utilizza pesticidi o fertilizzanti. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (62), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (63). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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2. ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
2.1. Ripristino delle zone umide
Descrizione dell'attività
Per ripristino delle zone umide si intendono le attività economiche che promuovono il ritorno alle condizioni originarie delle zone umide e le attività economiche che migliorano le funzioni delle zone umide senza necessariamente promuovere il ritorno alle condizioni antecedenti la perturbazione, laddove per zone umide si intendono terreni che corrispondono alla definizione internazionale di zone umide (64) o di torbiere (65) di cui alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (convenzione di Ramsar) (66). La zona interessata corrisponde alla definizione di zona umida fornita nella comunicazione della Commissione sull'uso razionale e sulla conservazione delle zone umide (67).
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato come indicato nella classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006, ma si riferiscono alla classe 6 della classificazione statistica delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) definita dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (68).
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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1. Piano di ripristino
2. Analisi dei benefici climatici
4. Garanzia di permanenza
5. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 6. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutti i successivi audit. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Le torbiere sono ridotte al minimo. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto al minimo, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti e malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (72), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (73). L'attività è conforme alla legislazione nazionale di attuazione in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Il piano di cui al punto 1 della presente sezione (piano di ripristino) contiene disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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3. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
3.1. Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili, dove per energie rinnovabili si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica fabbrica tecnologie per le energie rinnovabili. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.2. Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica fabbrica apparecchiature per la produzione di idrogeno conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 3.10 del presente allegato e attrezzature per l'utilizzo di idrogeno. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.3. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti
Descrizione dell'attività
Fabbricazione, riparazione, manutenzione, riqualificazione, cambio di destinazione e ammodernamento di veicoli, materiale rotabile e navi a basse emissioni di carbonio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica consiste nella fabbricazione, riparazione, manutenzione, riqualificazione (74), nel cambio di destinazione o nell'ammodernamento di:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Se del caso, i veicoli non contengono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio, conformemente alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (90). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.4. Fabbricazione di batterie
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di batterie ricaricabili, pacchi batterie e accumulatori per il trasporto, l'accumulo di energia stazionario e non collegato alla rete e altre applicazioni industriali. Fabbricazione dei rispettivi componenti (materiali attivi per batterie, elementi di batterie, involucri e componenti elettronici).
Riciclaggio delle batterie a fine vita.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE C27.2, E38.32 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica fabbrica batterie ricaricabili, pacchi batterie e accumulatori (e relativi componenti), anche a partire da materie prime secondarie, che si traducono in sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra nei trasporti, nell'accumulo di energia stazionario e non collegato alla rete e in altre applicazioni industriali. L'attività economica ricicla batterie a fine vita. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Per la fabbricazione di batterie, componenti e materiali nuovi, l'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
I processi di riciclaggio soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (91) e all'allegato III, parte B, di tale direttiva, tra cui l'uso delle più recenti migliori tecniche disponibili pertinenti, il conseguimento delle efficienze specificate per le pile al piombo/acido, le pile al nichel-cadmio e per altre sostanze chimiche. Questi processi garantiscono il riciclaggio del contenuto di metallo nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico, evitando nel contempo costi eccessivi. Se del caso, gli impianti che si occupano dei processi di riciclaggio soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (92). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all'immissione sul mercato delle batterie nell'Unione, comprese le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (93) e la direttiva 2006/66/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.5. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica produce uno o più dei seguenti prodotti e relativi componenti chiave (94):
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.6. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di tecnologie volte a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra in altri settori dell'economia, laddove tali tecnologie non siano contemplate nelle sezioni da 3.1 a 3.5 del presente allegato.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C22, C25, C26, C27 e C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività economica fabbrica tecnologie volte a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra nel ciclo di vita, e che dimostrano tale riduzione, rispetto alle tecnologie/alle soluzioni/ai prodotti alternativi migliori disponibili sul mercato. La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (96) o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (97) o la norma ISO 14064-1:2018 (98). La riduzione quantificata delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è verificata da una terza parte indipendente. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.7. Produzione di cemento
Descrizione dell'attività
Produzione di clinker di cemento, cemento o legante alternativo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C23.51 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce uno dei seguenti prodotti:
Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO2 che sarebbe altrimenti emessa durante il processo di fabbricazione è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (103). Non si verificano effetti incrociati significativi (104). Per la produzione di cemento che utilizza rifiuti pericolosi come combustibili alternativi, sono in atto misure per garantire la gestione sicura dei rifiuti. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.8. Produzione di alluminio
Descrizione dell'attività
Produzione di alluminio attraverso la trasformazione dell'allumina primaria (bauxite) o il riciclaggio dell'alluminio secondario.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE C24.42, C24.53 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce uno dei seguenti prodotti:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi (110). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.9. Produzione di ferro e acciaio
Descrizione dell'attività
Produzione di ferro e acciaio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 e C24.52, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce uno dei seguenti prodotti:
Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO2 che sarebbe altrimenti emessa durante il processo di fabbricazione è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio (118). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.10. Produzione di idrogeno
Descrizione dell'attività
Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2e/tH2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la metodologia di cui all' articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, utilizzando la norma ISO 14067:2018 (119) o la norma ISO 14064-1:2018 (120). La riduzione quantificata delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è verificata in linea con l'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, o da una terza parte indipendente. Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO2 che sarebbe altrimenti emessa durante il processo di fabbricazione è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui, rispettivamente, alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.11. Produzione di nerofumo
Descrizione dell'attività
Produzione di nerofumo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra (124) derivanti dai processi di produzione di nerofumo sono inferiori a 1,141 (125) tCO2e per tonnellata di prodotto. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.12. Produzione di soda
Descrizione dell'attività
Produzione di carbonato di disodio (soda, carbonato di sodio, sale disodico dell'acido carbonico).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra (128) derivanti dai processi di produzione di soda sono inferiori a 0,789 (129) tCO2e per tonnellata di prodotto. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.13. Produzione di cloro
Descrizione dell'attività
Produzione di cloro.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Il consumo di energia elettrica per l'elettrolisi e il trattamento del cloro è pari o inferiore a 2,45 MWh per tonnellata di cloro. Le emissioni dirette medie di gas serra nel ciclo di vita dell'energia elettrica utilizzata per la produzione di cloro sono pari o inferiori a 100 g CO2e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (132) o la norma ISO 14064-1:2018 (133). Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.14. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di:
a) |
prodotti chimici di alto valore:
|
b) |
aromatici:
|
c) |
vinile cloruro; |
d) |
stirene; |
e) |
ossido di etilene; |
f) |
monoetilenglicole; |
g) |
acido adipico. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.14 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra (136) derivanti dai processi di fabbricazione dei prodotti chimici organici di base sono inferiori a:
Se i prodotti chimici organici in questione sono fabbricati in tutto o in parte da materie prime rinnovabili, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita del prodotto chimico fabbricato in tutto o in parte da materie prime rinnovabili sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del prodotto chimico equivalente fabbricato a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (143) o la norma ISO 14064-1:2018 (144). Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. La biomassa agricola utilizzata per la fabbricazione di prodotti chimici di base organici soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata per la fabbricazione di prodotti chimici di base organici soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, di detta direttiva. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.15. Produzione di ammoniaca anidra
Descrizione dell'attività
Produzione di ammoniaca anidra.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.15 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.16. Produzione di acido nitrico
Descrizione dell'attività
Produzione di acido nitrico.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.15 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra (149) derivanti dalla produzione di acido nitrico sono inferiori a 0,038 (150) tCO2e per tonnellata di acido nitrico. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.17. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di resine, materie plastiche ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, così come produzione di resine sintetiche non personalizzate.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.16 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
La biomassa agricola utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, di detta direttiva. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4. ENERGIA
4.1. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce energia elettrica utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
||
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.2. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando la tecnologia solare a concentrazione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce energia elettrica utilizzando la tecnologia solare a concentrazione. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.3. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce energia elettrica a partire dall'energia eolica. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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In caso di costruzione di impianti eolici offshore, l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (158) e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 11 (fonti sonore/energia), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione (159) in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (160). In caso di impianti eolici offshore, l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità) e 6 (integrità del fondo marino), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori. |
4.4. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia oceanica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce energia elettrica a partire dall'energia oceanica. |
|||
Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
||
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L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 11 (fonti sonore/energia), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
||
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Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (161), che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
||
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 1 (biodiversità), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
4.5. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (165). |
4.6. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di energia elettrica da energia geotermica sono inferiori a 100 g CO2e/kWh. La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (166) e alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (167). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.7. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.8 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (170). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (171). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.8. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la produzione di energia elettrica a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.7 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (174), le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (175). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, sono attuate misure per ridurre i livelli di emissione tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni (176) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. Per la digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (177). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.9. Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di sistemi di trasmissione che trasportano l'energia elettrica nel sistema interconnesso ad altissima e alta tensione.
Costruzione e gestione di sistemi di distribuzione che trasportano energia elettrica in sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.12 e D35.13, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Linee ad alta tensione fuori terra:
Le attività non utilizzano policlorobifenili (PCB). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (184). |
4.10. Accumulo di energia elettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia elettrica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia elettrica. L'attività comprende l'accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato di cui alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività consiste nella costruzione e gestione dell'accumulo di energia elettrica, compreso l'accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio. Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (come l'idrogeno o l'ammoniaca) soddisfa i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.7 a 3.17 del presente allegato. In caso di utilizzo dell'idrogeno per l'accumulo di energia elettrica, se l'idrogeno soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 3.10 del presente allegato, anche la rielettrificazione dell'idrogeno è considerata parte dell'attività. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Nel caso di accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio non collegato ad un corpo idrico fluviale, l'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Nel caso di accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio collegato ad un corpo idrico fluviale, l'attività è conforme ai criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine specificati nella sezione 4.5 (produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica). |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.11. Accumulo di energia termica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia termica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia termica o altri vettori energetici.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato di cui alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività immagazzina energia termica, mediante l'accumulo di energia termica nel sottosuolo (UTES, Underground Thermal Energy Storage) o l'accumulo di energia termica in acquiferi (ATES, Aquifer Thermal Energy Storage). |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Per l'accumulo di energia termica in acquiferi, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.12. Stoccaggio di idrogeno
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano idrogeno e lo restituiscono in un momento successivo.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività rientra in una delle seguenti categorie:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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In caso di stoccaggio superiore alle cinque tonnellate, l'attività è conforme alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (185). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.13. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi
Descrizione dell'attività
Produzione di biogas o biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per la produzione di biogas è applicata una copertura stagna al gas sullo stoccaggio del digestato. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (186). Non si verificano effetti incrociati significativi. In caso di digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, se del caso, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.14. Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Conversione, cambio di destinazione o riqualificazione di reti del gas per la trasmissione e la distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
Costruzione o gestione di condotte di trasmissione e distribuzione adibite al trasporto di idrogeno o di altri gas a basse emissioni di carbonio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.22, F42.21 e H49.50, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I ventilatori, i compressori, le pompe e le altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (187) sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata e ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.15. Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
Descrizione dell'attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, che termina alla sottostazione o allo scambiatore di calore.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I ventilatori, i compressori, le pompe e le altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata e sono altrimenti conformi ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.16. Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
Descrizione dell'attività
Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.30 e F43.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche soddisfano entrambi i criteri seguenti:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Per le pompe di calore aria-aria con capacità nominale di 12 kW o inferiore, i livelli di potenza sonora all'interno e all'esterno sono al di sotto delle soglie di cui al regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione (189). |
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Non pertinente |
4.17. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di energia elettrica e calore/freddo a partire dall'energia solare.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività consiste nella cogenerazione (190) di energia elettrica e calore/freddo a partire dall'energia solare. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.18. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica (191) a partire dall'energia geotermica sono inferiori a 100 g CO2e per 1 kWh di energia fornita alla generazione combinata. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici per il progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.19. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.20 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (195). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.20. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la cogenerazione a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.19 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (196), garantendo allo stesso tempo che non si verifichino effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, si tiene conto dei risultati dello scambio di informazioni (197) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. In caso di digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (198). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.21. Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che producono calore/freddo mediante tecnologie per il riscaldamento solare-termico.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce calore/freddo mediante il riscaldamento solare-termico. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.22. Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti che producono calore/freddo a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di calore/freddo da energia geotermica sono inferiori a 100 g CO2e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici per il progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.23. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti di generazione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.24 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (201). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.24. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la produzione di calore/freddo esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la produzione di calore/freddo a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.23 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (202), garantendo allo stesso tempo che non si verifichino effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, si tiene conto dei risultati dello scambio di informazioni (203) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. Per la digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (204). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.25. Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che producono calore/freddo utilizzando il calore di scarto.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività produce calore/freddo a partire dal calore di scarto. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Le pompe e le tipologie di apparecchiature utilizzate, disciplinate dalle norme sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e ai regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2009/125/CE e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5. FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE
5.1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Descrizione dell'attività
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Il sistema per la fornitura di acqua soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Descrizione dell'attività
Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, compreso il rinnovo delle infrastrutture di raccolta, trattamento e fornitura di acqua per le esigenze domestiche e industriali. Non comporta modifiche sostanziali del volume del flusso raccolto, trattato o fornito.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Il rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consente di migliorare l'efficienza energetica in uno dei modi seguenti:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.3. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
Descrizione dell'attività
Costruzione, espansione e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Laddove le acque reflue sono trattate a un livello adatto al riutilizzo nell'irrigazione agricola, sono state definite e attuate le azioni di gestione del rischio necessarie per evitare impatti ambientali negativi (209). |
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Non pertinente |
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Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (210) oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti. Sono state attuate misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico. I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE (211) del Consiglio o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.4. Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
Descrizione dell'attività
Rinnovo dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento. Non comporta alcuna modifica sostanziale in relazione al carico o al volume del flusso raccolto o trattato nel sistema delle acque reflue.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E37.00 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Laddove le acque reflue sono trattate a un livello adatto al riutilizzo nell'irrigazione agricola, sono state definite e attuate le azioni di gestione del rischio necessarie per evitare impatti ambientali negativi (212). |
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Non pertinente |
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Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti. Sono state attuate misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico. I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.5. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte
Descrizione dell'attività
Raccolta differenziata e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni singole o mescolate (213) destinate alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
5.6. Digestione anaerobica di fanghi di depurazione
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei fanghi di depurazione mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e prodotti chimici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (214). Non si verificano effetti incrociati significativi. Se il digestato risultante è destinato ad essere utilizzato come fertilizzante o ammendante, il relativo tenore di azoto (con una tolleranza del ± 25 %) è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.7. Digestione anaerobica di rifiuti organici
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata (215) mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato e/o prodotti chimici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (217). Non si verificano effetti incrociati significativi. Il digestato prodotto soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, se del caso, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Il tenore di azoto (con una tolleranza del ± 25 %) del digestato utilizzato come fertilizzante o ammendante è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.8. Compostaggio di rifiuti organici
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata (218) mediante compostaggio (digestione aerobica), con conseguente produzione e utilizzo di compost.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Per gli impianti di compostaggio che trattano più di 75 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento aerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (219). Non si verificano effetti incrociati significativi. Il sito dispone di un sistema che impedisce al percolato di raggiungere le acque sotterranee. Il compost prodotto soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.9. Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie che comportano un ritrattamento meccanico, eccetto che per finalità di riempimento.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività converte almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.10. Cattura e utilizzo di gas di discarica
Descrizione dell'attività
Installazione e gestione di infrastrutture per la cattura e l'utilizzo di gas di discarica (220) in discariche o celle di discarica chiuse in modo permanente, utilizzando attrezzature e impianti tecnici dedicati nuovi o supplementari installati durante o dopo la chiusura della discarica o della cella di discarica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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La chiusura permanente e la decontaminazione, nonché gli interventi successivi alla chiusura di vecchie discariche, laddove è installato un sistema di cattura dei gas di discarica, sono condotti conformemente alle seguenti norme:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.11. Trasporto di CO2
Descrizione dell'attività
Trasporto di CO2 catturata con qualsiasi modalità.
Costruzione e gestione di condotte per CO2e riqualificazione di reti del gas, dove lo scopo principale è l'integrazione della CO2 catturata.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.21 e H49.50, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.12. Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2
Descrizione dell'attività
Stoccaggio permanente di CO2 catturata in idonee formazioni geologiche sotterranee.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E39.00 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività è conforme alla direttiva 2009/31/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6. TRASPORTI
6.1. Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio, leasing e gestione del trasporto di passeggeri su materiale rotabile ferroviario sulle reti di grande comunicazione, distribuito su un'area geografica estesa, trasporto di passeggeri su ferrovie interurbane e gestione di vagoni letto o vagoni ristorante come operazione integrata delle compagnie ferroviarie.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.10, N77.39, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, tale attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, in particolare durante la manutenzione. |
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I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (226). |
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Non pertinente |
6.2. Trasporto ferroviario di merci
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione del trasporto di merci sulle reti ferroviarie di grande comunicazione nonché sulle linee ferroviarie per il trasporto merci a corto raggio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.20 e N77.39, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, tale attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, in particolare durante la manutenzione. |
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I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. |
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Non pertinente |
6.3. Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli per il trasporto di passeggeri su strada in aree urbane e suburbane.
Per gli autoveicoli, la gestione di veicoli appartenenti alla categoria M2 o M3, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri.
Le attività economiche di questa categoria possono comprendere la gestione di diverse modalità di trasporto terrestre, come autobus, tram, tranvia, filobus, ferrovia metropolitana e ferrovia sopraelevata. Sono incluse anche le linee città-aeroporto o città-stazione e la gestione di funicolari e funivie che fanno parte di sistemi di transito in aree urbane o suburbane.
Le attività economiche di questa categoria comprendono anche servizi di autobus di linea a lunga percorrenza, noleggi speciali, escursioni e altri servizi occasionali di autobus da turismo, navette aeroportuali (anche all'interno degli aeroporti), gestione di scuolabus e autobus per il trasporto.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.31, H49.3.9, N77.39 e N77.11, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali). |
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Per i veicoli stradali di categoria M gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (231) e come è possibile verificare nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Se del caso, i veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009. |
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Non pertinente |
6.4. Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica
Descrizione dell'attività
Vendita, acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di dispositivi di trasporto o mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette (cargo).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici N77.11 e N77.21, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali). |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
6.5. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio, leasing e gestione di veicoli appartenenti alla categoria M1 (232), N1 (233), che rientrano entrambe nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (234), o L (veicoli a due o tre ruote e quadricicli) (235).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.32, H49.39 e N77.11, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a), punto ii), e alla lettera b) della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa i seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I veicoli delle categorie M1 e N1 sono:
Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. |
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I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri (237) stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (238). Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). I veicoli sono conformi al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (239). |
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Non pertinente |
6.6. Servizi di trasporto di merci su strada
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli appartenenti alla categoria N1, N2 (240) o N3 (241) che rientrano nell'ambito di applicazione della norma EURO VI (242), fase E o successiva, per i servizi di trasporto di merci su strada.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.4.1, H53.10, H53.20 e N77.12, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 1, lettera a) o b), o al punto 1, lettera c), punto i), della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I veicoli delle categorie N1, N2 ed N3 sono:
Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. |
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Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti (244) stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009. I veicoli sono conformi al regolamento (UE) n. 540/2014. |
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Non pertinente |
6.7. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di navi passeggeri in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE H50.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. |
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I motori delle navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.8. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di navi per il trasporto di merci in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE H50.4 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. |
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Le navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.9. Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Riqualificazione e ammodernamento di navi per il trasporto di merci o passeggeri in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.4, H50.30 e C33.15, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. |
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Le navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.10. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per il trasporto di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri in acque marittime o costiere, di linea o meno. Acquisto, finanziamento, noleggio e gestione di navi necessarie per le operazioni portuali e attività ausiliarie come rimorchiatori, ormeggiatori, navi pilota, unità di salvataggio e rompighiaccio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.2, H52.22 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 1, lettera a), della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (249) relativi all'inventario dei materiali pericolosi. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione (UE) 2016/2323 della Commissione (250). L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (251) per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione internazionale dell'IMO sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 2 novembre 1973 (convenzione MARPOL dell'IMO), in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (252) e alla regola 14 (253) dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (254). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 (255) dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (256) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001 (257). |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (258). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (259). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.11. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per il trasporto di passeggeri, in acque marittime o costiere, di linea o meno. Le attività economiche di questa categoria includono la gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche.
L'attività potrebbe essere associata a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.10, N77.21 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria non soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato alla lettera a) della presente sezione, l'attività è un'attività di transizione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e del particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (263). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (264) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (265). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (266). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.12. Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri
Descrizione dell'attività
Riqualificazione e ammodernamento di navi progettate e attrezzate per il trasporto di merci o passeggeri in acque marine o costiere e di navi necessarie per le operazioni portuali e attività ausiliarie come rimorchiatori, ormeggiatori, navi pilota, unità di salvataggio e rompighiaccio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione (UE) 2016/2323 della Commissione. L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e del particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (267). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (268) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (269). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (270). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.12, F43.21, F71.1 e F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'infrastruttura costruita o gestita è adibita alla mobilità personale o alla ciclologistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (271)) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (272). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.14. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di ferrovie e metropolitane, nonché di ponti e gallerie, stazioni, terminali, impianti di servizio ferroviario (273) e sistemi di gestione del traffico e della sicurezza, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21, e H52.21, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (276). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Se del caso, data la sensibilità dell'area interessata, in particolare in termini di dimensioni della popolazione colpita, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture sono mitigati introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure e sono conformi alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (277). Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.15. Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico del trasporto su strada, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e di infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.13, F71.1 e F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (278). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Se del caso, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture sono mitigati introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure e sono conformi alla direttiva 2002/49/CE. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. Se del caso, la manutenzione della vegetazione lungo le infrastrutture del trasporto su strada garantisce la non diffusione delle specie invasive. Sono state attuate misure di mitigazione per evitare collisioni con la fauna selvatica. |
6.16. Infrastrutture che consentono il trasporto per vie d'acqua a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico di navi o per le operazioni proprie del porto, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.91, F71.1 o F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (279). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.17. Infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico degli aeromobili o per le operazioni proprie dell'aeroporto, nonché per la fornitura di energia elettrica e di aria precondizionata agli aeromobili in sosta.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.20 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (280). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
7. EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI
7.1. Costruzione di nuovi edifici
Descrizione dell'attività
Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita, nonché la costruzione di edifici residenziali o non residenziali completi, in conto proprio per la vendita o a pagamento o su base contrattuale.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.1 e F41.2, comprese inoltre le attività classificate con il codice F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Costruzione di nuovi edifici alle condizioni seguenti:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato:
Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (287). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. I progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 (288) o ad altre norme per la valutazione del disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio. |
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I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti (289) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m3 di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/ EN 16516 (290) o ISO 16000-3:2011 (291) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti (292). Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400 (293). Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. Il nuovo edificio non è costruito su:
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7.2. Ristrutturazione di edifici esistenti
Descrizione dell'attività
Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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La ristrutturazione degli edifici è conforme ai requisiti applicabili per le ristrutturazioni importanti (298). In alternativa, comporta una riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30 % (299). |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato:
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (300). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. I progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 (301) o ad altre norme per la valutazione del disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio. |
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I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. I componenti e i materiali edili utilizzati nella ristrutturazione dell'edificio che possono venire a contatto con gli occupanti (302) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m3 di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 o ISO 16000-3:2011 (303) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti (304). Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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Non pertinente |
7.3. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica
Descrizione dell'attività
Misure individuali di ristrutturazione consistenti nell'installazione, nella manutenzione o nella riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 e C33.12, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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I componenti e i materiali edili soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. In caso di aggiunta di isolamento termico all'involucro di un edificio esistente, si procede a una perizia dell'edificio conformemente alla legislazione nazionale da parte di uno specialista competente con una formazione in materia di rilevamento dell'amianto. Qualsiasi rimozione di armature che contengono o potrebbero contenere amianto, rottura, perforazione o avvitatura meccanica o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto è effettuata da personale adeguatamente qualificato, con monitoraggio della salute prima, durante e dopo i lavori, conformemente alla legislazione nazionale. |
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Non pertinente |
7.4. Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici)
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Installazione, manutenzione o riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.5. Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71 e C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività consiste in una delle seguenti misure individuali:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.6. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione in loco di tecnologie per le energie rinnovabili.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività consiste in una delle seguenti misure individuali, se installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.7. Acquisto e proprietà di edifici
Descrizione dell'attività
Acquisto di immobili ed esercizio della proprietà su tali immobili.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE L68 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
8.1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
Descrizione dell'attività
Memorizzazione, manipolazione, gestione, movimento, controllo, visualizzazione, commutazione, interscambio, trasmissione o elaborazione di dati attraverso i centri di dati (306), compreso l'edge computing.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE J63.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Le apparecchiature utilizzate soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati. Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (309), tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni per peso nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato. È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riciclaggio massimo al termine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per il riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. Al termine del ciclo di vita le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi, e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (310). |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
8.2. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra
Descrizione dell'attività
Sviluppo o utilizzo di soluzioni TIC finalizzate alla raccolta, alla trasmissione e all'archiviazione dei dati, nonché alla loro modellizzazione e al loro utilizzo laddove tali attività siano principalmente finalizzate alla fornitura di dati e all'analisi per ridurre le emissioni di gas serra. Tali soluzioni TIC possono comprendere, tra l'altro, l'uso di tecnologie decentralizzate (ossia le tecnologie di registro distribuito), l'Internet degli oggetti (IoT, Internet of Things), il 5G e l'intelligenza artificiale. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici J61, J62 e J63.11, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le apparecchiature utilizzate soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati. Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni per peso nei materiali omogenei non superino i valori indicati nello stesso allegato. È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riciclaggio massimo al termine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per il riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. Al termine del ciclo di vita le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi, e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
9. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
9.1. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato
Descrizione dell'attività
Ricerca, ricerca applicata e sviluppo sperimentale di soluzioni, processi, tecnologie, modelli aziendali e altri prodotti dedicati alla riduzione, alla prevenzione o all'eliminazione delle emissioni di gas serra (RS&I) per cui la capacità di ridurre, eliminare o evitare le emissioni di gas serra nelle attività economiche interessate è stata almeno dimostrata in un ambiente pertinente, corrispondente almeno al livello di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Level) 6 (314).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici M71.1.2 e M72.1 oppure, per le attività di ricerca che fanno parte integrante delle attività economiche per le quali il presente allegato specifica i criteri di vaglio tecnico, ai codici NACE stabiliti in altre sezioni del presente allegato, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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La tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o per il buono stato ecologico delle acque marine derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per gli obiettivi dell'economia circolare derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, tenendo conto dei tipi di potenziale danno significativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali di generare un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per la buona condizione o la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse dell'Unione, derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
9.2. Ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO2 direttamente nell'atmosfera
Descrizione dell'attività
Ricerca, ricerca applicata e sviluppo sperimentale di soluzioni, processi, tecnologie, modelli aziendali e altri prodotti dedicati alla cattura diretta di CO2 nell'atmosfera.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici M71.1.2 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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La tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o per il buono stato ecologico delle acque marine derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per gli obiettivi dell'economia circolare derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, tenendo conto dei tipi di potenziale danno significativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2020/852. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali di generare un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per la buona condizione o la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse dell'Unione, derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
9.3. Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici
Descrizione dell'attività
Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE M71 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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L'attività rientra in una delle seguenti categorie:
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Non arrecare danno significativo («DNSH») |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
(1) La costituzione di foreste mediante piantumazione o semina intenzionale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione d'uso e ne implica una trasformazione da non forestale a forestale, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(2) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(3) «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(4) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(5) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(6) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).
(7) Forest Europe, Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC, adottati dalla riunione di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) il 12-13 novembre 2008 e dall'ufficio di presidenza della strategia paneuropea sulla diversità biologica e paesaggistica (PEBLDS, Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy) a nome del Consiglio della PEBLDS il 4 novembre 2008 (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).
(8) «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(9) Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
(10) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(11) Area forestale destinata a essere mantenuta come foresta e che non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(12) «Zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(13) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(14) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
(15) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(16) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(17) Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29).
(18) Convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6).
(19) Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21).
(20) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(21) Il ripristino delle foreste comprende:
— |
il risanamento, ossia il ripristino di specie, strutture o processi desiderati in un ecosistema esistente; |
— |
la ricostruzione, ossia il ripristino di piante autoctone su terreni che sono utilizzati in altro modo; |
— |
il recupero, ossia il ripristino di terreni gravemente degradati privi di vegetazione; |
— |
a livello più radicale, la sostituzione, in cui specie inadatte a un determinato luogo e non in grado di migrare sono sostituite da specie introdotte in concomitanza ai rapidi cambiamenti climatici, |
Forest restoration module. In Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/en/).
(22) Ripristino ecologico (anche ripristino dell'ecosistema):
— |
il processo con cui si riporta un ecosistema alla struttura e alla funzione naturali antecedenti la perturbazione; |
— |
il processo con cui si aiuta un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto a riprendersi; |
— |
il processo con cui si modifica intenzionalmente un sito per creare un ecosistema locale definito. L'obiettivo di tale processo è quello di emulare la struttura, la funzione, la diversità e le dinamiche dell'ecosistema specificato; |
— |
l'intervento umano […] inteso ad accelerare il recupero degli habitat danneggiati o a riportare gli ecosistemi a uno stato il più vicino possibile allo stato antecedente la perturbazione, |
Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (versione del 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(23) Il risanamento forestale è il processo di ripristino della capacità di una foresta di fornire nuovamente beni e servizi, in cui lo stato della foresta ripristinata non è identico allo stato antecedente il degrado,
Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (versione del 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(24) (Versione del 4.6.2021: https://www.cbd.int/convention/text/).
(25) La ricostituzione di una foresta mediante piantumazione e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(26) Foresta composta prevalentemente da alberi costituitasi attraverso la rigenerazione naturale,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(27) Un evento meteorologico estremo è un evento che è raro in un determinato luogo e periodo dell'anno. Non esiste una definizione univoca di «raro», ma un evento meteorologico estremo sarebbe definito in questo modo se è raro in misura uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di densità della probabilità stimata sulla base delle osservazioni. Per definizione, le caratteristiche di quello che è chiamato tempo meteorologico estremo possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un pattern di tempo meteorologico estremo persiste per un certo periodo di tempo, come per esempio una stagione, può essere classificato come evento climatico estremo, specialmente se produce una media o un totale che sono essi stessi estremi (per esempio, siccità o intense precipitazioni nel corso di una stagione). Cfr. IPCC, 2018: Annex I: Glossary (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/).
(28) Qualsiasi incendio di vegetazione incontrollato che richieda una decisione o un'azione in materia di soppressione, 2012 European Glossary for wildfires and forest fires, sviluppato nell'ambito del progetto EUFOFINET (European Forest Fire Network), nell'ambito del programma INTERREG IVC (versione del 4.6.2021: https://www.ctif.org/index.php/library/european-glossary-wildfires-and-forest-fires).
(29) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(30) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto.
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(31) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(32) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(33) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(34) «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(35) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(36) Area forestale destinata a essere mantenuta come foresta e che non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(37) «Zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(38) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(39) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(40) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto.
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(41) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(42) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(43) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(44) «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(45) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(46) Area forestale destinata a essere mantenuta come foresta e che non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(47) «Zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(48) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(49) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(50) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(51) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(52) L'obiettivo di gestione designato primario assegnato a un'unità di gestione, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(53) Foresta in cui l'obiettivo di gestione è la protezione del suolo e delle acque, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(54) Foresta in cui l'obiettivo di gestione è la conservazione della diversità biologica. Comprende, tra le altre cose, le aree designate per la conservazione della biodiversità all'interno delle aree protette, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(55) Foresta in cui l'obiettivo di gestione sono i servizi sociali, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(56) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(57) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(58) «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(59) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(60) Area forestale destinata a essere mantenuta come foresta e che non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(61) «Zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(62) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(63) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(64) Le zone umide comprendono un'ampia varietà di habitat nelle acque interne come paludi, praterie umide e torbiere, pianure alluvionali, fiumi e laghi, e aree costiere come saline, le mangrovie, distese fangose intercotidali e praterie, barriere coralline e altre aree marine non più profonde di sei metri con la bassa marea, nonché zone umide artificiali come dighe, bacini artificiali, risaie e stagni e lagune per il trattamento delle acque reflue. An Introduction to the Ramsar Convention on Wetlands, 7a ed. (già The Ramsar Convention Manual). Segretariato della convenzione di Ramsar, Gland, Svizzera.
(65) Le torbiere sono ecosistemi con terreno torboso. La torba è costituita per almeno il 30 % da resti di piante morte e parzialmente decomposte che si sono accumulati in situ in condizioni di ristagno idrico e, spesso, di acidità. Risoluzione XIII.12 Guidance on identifying peatlands as Wetlands of International Importance (Ramsar Sites) for global climate change regulation as an additional argument to existing Ramsar criteria, convenzione di Ramsar adottata il 21-29 ottobre 2018.
(66) Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (versione del 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf).
(67) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Uso razionale e conservazione delle zone umide» (COM(95) 189 def. del 29 maggio 1995).
(68) Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).
(69) Convenzione di Ramsar (2002), Principles and guidelines for wetland restoration. Adopted by Resolution VIII.16 (2002) of the Ramsar Convention (versione del 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/guide/guide-restoration.pdf).
(70) Convenzione di Ramsar (2002), Resolution VIII.14 New Guidelines for management planning for Ramsar sites and other wetlands (versione del 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_viii_14_e.pdf).
(71) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(72) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(73) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(74) Per le lettere da i) a m), i criteri relativi alla riqualificazione sono trattati nelle sezioni 6.9 e 6.12 del presente allegato.
(75) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(76) Come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858.
(77) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(78) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(79) Fino al 31.12.2022 EURO VI, fase E, come stabilito dal regolamento (CE) n. 595/2009.
(80) Come definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858.
(81) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
(82) Come definita all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(83) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(84) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
(85) L'indicatore operativo di efficienza energetica è definito come il rapporto tra la massa di CO2 emessa per unità di attività di trasporto. È un valore rappresentativo dell'efficienza energetica delle operazioni della nave per un periodo coerente rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Linee guida relative al calcolo di questo indicatore sono fornite nel documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO.
(86) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(87) Requisiti EEDI applicabili al 1o aprile 2022 concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione.
(88) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(89) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(90) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(91) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(92) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(93) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(94) Se del caso, il coefficiente di trasmissione termica è calcolato in base alle norme applicabili, ad esempio EN ISO 10077-1:2017 (finestre e porte), EN ISO 12631:2017 (facciate continue) e EN ISO 6946:2017 (altri componenti ed elementi per edilizia).
(95) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(96) Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(97) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(98) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(99) Calcolate conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
(100) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).
(101) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(102) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) per il clinker di cemento grigio come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447, moltiplicato per il rapporto tra clinker e cemento di 0,65.
(103) Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).
(104) Cfr. Best Available Techniques Reference Document (BREF) on Economics and Cross-Media Effects (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf).
(105) Combinati in un'unica soglia risultante dalla somma delle emissioni dirette e indirette, calcolata come il valore medio del primo 10 % degli impianti sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione dei parametri di riferimento dell'UE ETS per questo settore per il periodo 2021-2026 e calcolato secondo la metodologia per la definizione dei parametri di cui alla direttiva 2003/87/CE, più il contributo sostanziale al criterio di mitigazione dei cambiamenti climatici per la produzione di energia elettrica (100 g CO2e/kWh) moltiplicato per l'efficienza energetica media della produzione di alluminio (15,5 MWh/t Al).
(106) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(107) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(108) L'alluminio prodotto è l'alluminio liquido greggio non legato prodotto per elettrolisi.
(109) Per emissioni indirette di gas a effetto serra si intendono le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione dell'energia elettrica utilizzata per la produzione di alluminio primario.
(110) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi (GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32).
(111) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(112) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(113) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(114) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(115) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(116) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(117) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(118) Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).
(119) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(120) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(121) Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).
(122) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).
(123) Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38).
(124) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(125) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(126) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(127) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(128) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(129) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(130) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(131) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(132) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(133) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(134) Decisione di esecuzione 2013/732/UE.
(135) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(136) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(137) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(138) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(139) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(140) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(141) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(142) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(143) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(144) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(145) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).
(146) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(147) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(148) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(149) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(150) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(151) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(152) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(153) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(154) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(155) Le materie prime rinnovabili si riferiscono alle biomasse, ai rifiuti organici industriali o ai rifiuti organici municipali.
(156) Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).
(157) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(158) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(159) Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).
(160) Orientamenti pratici per l'attuazione di questo criterio sono contenuti nella comunicazione della Commissione europea «Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale» (C(2020) 7730 final, versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_it.pdf).
(161) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(162) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(163) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(164) Strumento online disponibile al pubblico sviluppato dall'International Hydropower Association (IHA) in collaborazione con la UNESCO Chair in Global Environmental Change (versione del 4.6.2021: https://www.hydropower.org/gres).
(165) Orientamenti pratici sono contenuti nella comunicazione C/2018/2619 della Commissione «Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura» (GU C 213 del 18.6.2018, pag. 1).
(166) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).
(167) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(168) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(169) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(170) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).
(171) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(172) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(173) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(174) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(175) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(176) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(177) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).
(178) Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).
(179) CEI EN 50588-1: trasformatori di media potenza a 50 Hz con tensione massima per il componente non superiore a 36 kV.
(180) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(181) Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines del 30 aprile 2007 (versione del 4.6.2021: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).
(182) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(183) ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 ghz) (1998) (versione del 4.6.2021: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf).
(184) Orientamenti pratici per l'attuazione di questo criterio sono contenuti nella comunicazione C(2018)2620 della Commissione europea «Infrastrutture di trasmissione dell'energia e normativa dell'UE sulla natura» (GU C 213 del 18.6.2018, pag. 62).
(185) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(186) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(187) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(188) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).
(189) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).
(190) La definizione di «cogenerazione» è fornita all'articolo 2, punto 30, della direttiva 2012/27/UE.
(191) La definizione di «cogenerazione» è fornita all'articolo 2, punto 30, della direttiva 2012/27/UE.
(192) La definizione di «cogenerazione» è fornita all'articolo 2, punto 30, della direttiva 2012/27/UE.
(193) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(194) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(195) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(196) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(197) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(198) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(199) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(200) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(201) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(202) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(203) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(204) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(205) L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come perdite reali annue correnti/perdite reali annue inevitabili: le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di attacchi di servizio e la pressione a cui funziona la rete.
(206) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(207) L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come perdite reali annue correnti/perdite reali annue inevitabili: le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di attacchi di servizio e la pressione a cui funziona la rete.
(208) Ad esempio seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).
(209) Come indicato all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(210) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(211) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(212) Come indicato all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(213) Nell'Unione l'attività è in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) e con la legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.
(214) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(215) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE.
(216) Quali definite all'articolo 2, punto 40, della direttiva (UE) 2018/2001.
(217) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(218) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE.
(219) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(220) La definizione di «discarica» è fornita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(221) Quali definiti all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/31/CE.
(222) La definizione di «biogas» è fornita all'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001.
(223) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(224) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(225) Norma ISO 27914:2017, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/64148.html).
(226) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).
(227) Sono compresi autobus con un tipo di carrozzeria classificato come «CE» (veicolo a un piano e pianale ribassato), «CF» (veicolo a due piani e pianale ribassato), «CG» (autoarticolato a un piano e pianale ribassato), «CH» (autoarticolato a due piani e pianale ribassato), «CI» (veicolo a cielo aperto a un piano) o «CJ» (veicolo a cielo aperto a due piani), come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858.
(228) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858.
(229) Come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858.
(230) Fino al 31.12.2021 EURO VI, fase E, come stabilito dal regolamento (CE) n. 595/2009.
(231) Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).
(232) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
(233) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
(234) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(235) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
(236) Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).
(237) Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1).
(238) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(239) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, del 27.5.2014, pag. 131).
(240) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858.
(241) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2018/858.
(242) Come stabilito nel regolamento (CE) n. 595/2009.
(243) Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE.
(244) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(245) L'indicatore operativo di efficienza energetica è definito come il rapporto tra la massa di CO2 emessa per unità di attività di trasporto. È un valore rappresentativo dell'efficienza energetica delle operazioni della nave per un periodo coerente rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Linee guida relative al calcolo di questo indicatore sono fornite nel documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO.
(246) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(247) Requisiti EEDI concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione. Le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con l'allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.
(248) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(249) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
(250) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
(251) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).
(252) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
(253) (Versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx).
(254) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(255) (Versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx).
(256) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(257) Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 5 ottobre 2001.
(258) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(259) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(260) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(261) Requisiti EEDI concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione. Le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con l'allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.
(262) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(263) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(264) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(265) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(266) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(267) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(268) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(269) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(270) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(271) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(272) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(273) Conformemente all'articolo 3, punto 11, della direttiva 34/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(274) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(275) Conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(276) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(277) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(278) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(279) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(280) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(281) La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m2 all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.
(282) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(283) Per gli edifici residenziali, le prove sono effettuate su un insieme rappresentativo di tipi di abitazioni/appartamenti.
(284) Le prove sono effettuate conformemente alla norma EN13187 (Prestazione termica degli edifici - Rivelazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi - Metodo all'infrarosso) e alla norma EN 13829 (Prestazione termica degli edifici - Determinazione della permeabilità all'aria degli edifici - Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore) o a norme equivalenti accettate dal rispettivo organismo di controllo dell'edificio in cui è ubicato l'edificio.
(285) Per gli edifici residenziali, il calcolo e la comunicazione riguardano un insieme rappresentativo di tipi di abitazioni/appartamenti.
(286) Il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kg CO2e/m2 (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (BS EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s) (versione del 4.6.2021: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents), cfr. manuale d'uso dell'indicatore 1.2.
(287) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(288) ISO 20887:2020, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).
(289) Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.
(290) CEN/TS 16516: 2013, Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno.
(291) ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/51812.html).
(292) Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.
(293) Serie ISO 18400, Soil quality — Sampling.
(294) JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, versione del 4.6.2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas.
(295) IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 4.6.2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
(296) IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).
(297) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(298) Come stabilito nelle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia applicabili alle «ristrutturazioni importanti» che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente.
(299) Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato e convalidato mediante un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.
(300) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(301) ISO 20887:2020, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).
(302) Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti (compresi i relativi adesivi e sigillanti), isolamento interno e trattamenti per le superfici interne (come ad esempio per trattare umidità e muffa).
(303) ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/51812.html).
(304) Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.
(305) Ciò può essere dimostrato, ad esempio, dalla presenza di un contratto di rendimento energetico o di un sistema di automazione e controllo dell'edificio a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE.
(306) I centri di dati comprendono le seguenti apparecchiature: apparecchiature e servizi delle TIC; raffrescamento; apparecchiature di alimentazione dei centri di dati; apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica dei centri di dati; edifici dei centri di dati; sistemi di monitoraggio.
(307) La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency).
(308) Pubblicato il 1o luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del 4.6.2021: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).
(309) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(310) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(311) ETSI ES 203 199, Environmental Engineering (EE); Methodology for environmental Life Cycle Assessment (LCA) of Information and Communication Technology (ICT) goods, networks and services (versione del 4.6.2021: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203100_203199/203199/01.03.00_50/es_203199v010300m.pdf). La norma ETSI ES 203 199 corrisponde alla norma ITU–T L.1410.
(312) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(313) Norma ISO 14064-2:2019, Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66454.html).
(314) Conformemente all'allegato G degli allegati generali di HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017, pag. 29 (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf).
(315) Che riflette il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) come stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
(316) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(317) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(318) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(319) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
Appendice A
CRITERI DNSH GENERICI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
I. Criteri
I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:
La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:
Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti. Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l'operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l'attuazione di tali soluzioni. Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell'inizio delle operazioni. Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale; e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5). |
II. Classificazione dei pericoli legati al clima (6)
|
Temperatura |
Venti |
Acque |
Massa solida |
Cronici |
Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) |
Cambiamento del regime dei venti |
Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) |
Erosione costiera |
Stress termico |
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Variabilità idrologica o delle precipitazioni |
Degradazione del suolo |
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Variabilità della temperatura |
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Acidificazione degli oceani |
Erosione del suolo |
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Scongelamento del permafrost |
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Intrusione salina |
Soliflusso |
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Innalzamento del livello del mare |
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Stress idrico |
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Acuti |
Ondata di calore |
Ciclone, uragano, tifone |
Siccità |
Valanga |
Ondata di freddo/gelata |
Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia) |
Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) |
Frana |
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Incendio di incolto |
Tromba d'aria |
Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda) |
Subsidenza |
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Collasso di laghi glaciali |
|
(1) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(2) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(3) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(4) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici. (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_it).
(5) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013) 249 final).
(6) L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.
Appendice B
CRITERI DNSH GENERICI PER L'USO SOSTENIBILE E LA PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE
I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.
Se è effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.
(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l'impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l'ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.
(2) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
Appendice C
CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE
L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:
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(1) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(2) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
(4) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Appendice D
CRITERI DNSH GENERICI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI
Si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame (1) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (2). Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente. Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione (3) e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione (4). |
(1) La procedura attraverso la quale l'autorità competente determina se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).
(2) Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell'IFC: valutazione e gestione dei rischi ambientali e sociali.
(3) Conformemente alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria una valutazione adeguata dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un'opportuna valutazione qualora l'esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell'IFC: conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali vive.
(4) Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l'attività non abbia effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dell'area protetta.
Appendice E
SPECIFICHE TECNICHE (1) PER GLI APPARECCHI IDRAULICI
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(1) A livello dell'UE sono disponibili riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti: EN 200 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali»; EN 816 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10»; EN 817 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali»; EN 1111 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali»; EN 1112 «Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali»; EN 1113 «Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali», che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile; EN 1287 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali»; EN 15091 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica».
ALLEGATO II
Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
1. |
Silvicoltura | 151 |
1.1. |
Imboschimento | 151 |
1.2. |
Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo | 156 |
1.3. |
Gestione forestale | 163 |
1.4. |
Silvicoltura conservativa | 168 |
2. |
Attività di protezione e ripristino ambientale | 173 |
2.1. |
Ripristino delle zone umide | 173 |
3. |
Attività manifatturiere | 176 |
3.1. |
Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili | 176 |
3.2. |
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno | 178 |
3.3. |
Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti | 180 |
3.4. |
Fabbricazione di batterie | 183 |
3.5. |
Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici | 185 |
3.6. |
Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio | 188 |
3.7. |
Produzione di cemento | 190 |
3.8. |
Produzione di alluminio | 191 |
3.9. |
Produzione di ferro e acciaio | 193 |
3.10. |
Produzione di idrogeno | 196 |
3.11. |
Produzione di nerofumo | 198 |
3.12. |
Produzione di soda | 200 |
3.13. |
Produzione di cloro | 202 |
3.14. |
Fabbricazione di prodotti chimici di base organici | 204 |
3.15. |
Produzione di ammoniaca anidra | 207 |
3.16. |
Produzione di acido nitrico | 209 |
3.17. |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie | 211 |
4. |
Energia | 213 |
4.1. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica | 213 |
4.2. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione | 215 |
4.3. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica | 216 |
4.4. |
Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica | 218 |
4.5. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica | 220 |
4.6. |
Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica | 223 |
4.7. |
Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 225 |
4.8. |
Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia | 227 |
4.9. |
Trasmissione e distribuzione di energia elettrica | 229 |
4.10. |
Accumulo di energia elettrica | 231 |
4.11. |
Accumulo di energia termica | 233 |
4.12. |
Stoccaggio di idrogeno | 235 |
4.13. |
Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi | 236 |
4.14. |
Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio | 238 |
4.15. |
Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento | 240 |
4.16. |
Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche | 241 |
4.17. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare | 243 |
4.18. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica | 244 |
4.19. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 246 |
4.20. |
Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia | 248 |
4.21. |
Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico | 250 |
4.22. |
Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica | 251 |
4.23. |
Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili | 253 |
4.24. |
Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia | 255 |
4.25. |
Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto | 257 |
5. |
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 259 |
5.1. |
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 259 |
5.2. |
Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 260 |
5.3. |
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue | 262 |
5.4. |
Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue | 263 |
5.5. |
Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte | 265 |
5.6. |
Digestione anaerobica di fanghi di depurazione | 267 |
5.7. |
Digestione anaerobica di rifiuti organici | 268 |
5.8. |
Compostaggio di rifiuti organici | 270 |
5.9. |
Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi | 272 |
5.10. |
Cattura e utilizzo di gas di discarica | 273 |
5.11. |
Trasporto di CO2 | 275 |
5.12. |
Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2 | 277 |
6. |
Trasporti | 278 |
6.1. |
Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri | 278 |
6.2. |
Trasporto ferroviario di merci | 279 |
6.3. |
Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada | 281 |
6.4. |
Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica | 283 |
6.5. |
Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali | 284 |
6.6. |
Servizi di trasporto di merci su strada | 287 |
6.7. |
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne | 289 |
6.8. |
Trasporto di merci per vie d'acqua interne | 290 |
6.9. |
Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne | 292 |
6.10. |
Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie | 293 |
6.11. |
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri | 296 |
6.12. |
Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri | 298 |
6.13. |
Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica | 300 |
6.14. |
Infrastrutture per il trasporto ferroviario | 302 |
6.15. |
Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico | 304 |
6.16. |
Infrastrutture per il trasporto per vie d'acqua | 306 |
6.17. |
Infrastrutture aeroportuali | 309 |
7. |
Edilizia e attività immobiliari | 311 |
7.1. |
Costruzione di nuovi edifici | 311 |
7.2. |
Ristrutturazione di edifici esistenti | 314 |
7.3. |
Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica | 316 |
7.4. |
Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici) | 319 |
7.5. |
Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici | 320 |
7.6. |
Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili | 321 |
7.7. |
Acquisto e proprietà di edifici | 323 |
8. |
Informazione e comunicazione | 325 |
8.1. |
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse | 325 |
8.2. |
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse | 327 |
8.3. |
Attività di programmazione e trasmissione | 328 |
9. |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 330 |
9.1. |
Attività degli studi di ingegneria e altri studi tecnici dedicate all'adattamento ai cambiamenti climatici | 330 |
9.2. |
Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato | 331 |
10. |
Attività finanziarie e assicurative | 333 |
10.1. |
Assicurazione non vita: sottoscrizione di pericoli legati al clima | 333 |
10.2. |
Riassicurazione | 335 |
11. |
Istruzione | 337 |
12. |
Sanità e assistenza sociale | 338 |
12.1. |
Servizi di assistenza residenziale | 338 |
13. |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 340 |
13.1. |
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento | 340 |
13.2. |
Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali | 341 |
13.3. |
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 343 |
Appendice A - |
Classificazione dei pericoli legati al clima | 346 |
Appendice B - |
Criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine | 347 |
Appendice C - |
Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche | 348 |
Appendice D - |
Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | 349 |
1. SILVICOLTURA
1.1. Imboschimento
Descrizione dell'attività
Costituzione di una foresta mediante piantumazione, semina intenzionale o rigenerazione naturale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione o erano inutilizzati. L'imboschimento implica una trasformazione della destinazione d'uso del suolo da non forestale a forestale, conformemente alla definizione di imboschimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (1), laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (2). L'imboschimento può includere l'imboschimento precedente purché avvenga nel periodo compreso tra la piantumazione degli alberi e il momento in cui la destinazione del terreno è riconosciuta come foresta.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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1. Piano di imboschimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 3. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri DNSH può essere verificata:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (14), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (15). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera k) (piano di imboschimento), e al punto 1.4, lettera i) (piano di gestione forestale o sistema equivalente), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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1.2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo
Descrizione dell'attività
Risanamento e ripristino delle foreste quali definiti dalla legislazione nazionale. Laddove la legislazione nazionale non contenga tale definizione, il risanamento e il ripristino fanno riferimento a una definizione che trova ampio consenso nella letteratura scientifica sottoposta a revisione inter pares per specifici paesi o a una definizione conforme al concetto FAO di ripristino delle foreste (16) o a una definizione in linea con una delle definizioni di ripristino ecologico (17) applicata alle foreste o al risanamento delle foreste (18) ai sensi della convenzione sulla diversità biologica. Le attività economiche comprendono anche le attività forestali in linea con la definizione della FAO di "rimboschimento" (19) e di "foresta rigenerata naturalmente" (20) dopo un evento estremo, in cui l'evento estremo è definito dalla legislazione nazionale e, qualora la legislazione nazionale non contenga tale definizione, in linea con la definizione IPCC di evento meteorologico estremo (21); oppure dopo un incendio di incolto, quale definito dalla legislazione nazionale, e laddove la legislazione nazionale non contenga tale definizione, quale definito nel glossario europeo per gli incendi di incolto e gli incendi boschivi (22).
Le attività economiche di questa categoria non implicano alcun cambiamento della destinazione d'uso del suolo e si svolgono su terreni degradati che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (23).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 3. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri DNSH può essere verificata:
|
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti legnosi con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (35), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS. L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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1.3. Gestione forestale
Descrizione dell'attività
La gestione forestale quale definita dalla legislazione nazionale. Se la legislazione nazionale non contiene tale definizione, la gestione forestale si riferisce a qualsiasi attività economica derivante da un sistema applicabile a una foresta che incida sulle funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta. La gestione forestale non implica alcun cambiamento della destinazione d'uso del suolo e si svolge su terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (36).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 3. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri DNSH può essere verificata:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti legnosi con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L'attività ha ridotto al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (48), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (49). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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1.4. Silvicoltura conservativa
Descrizione dell'attività
Attività di gestione forestale finalizzate alla conservazione di uno o più habitat o specie. La silvicoltura conservativa non implica alcun cambiamento di categoria del suolo e si svolge su terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (50).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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1. Piano di gestione forestale o strumento equivalente
2. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. 3. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri DNSH può essere verificata:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Il cambiamento selvicolturale indotto dall'attività nell'area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti legnosi con un potenziale di circolarità a lungo termine. Questo criterio può essere dimostrato attraverso l'analisi dei benefici climatici di cui al punto 2. |
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L'attività non utilizza pesticidi o fertilizzanti. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (65), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (66). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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2. ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
2.1. Ripristino delle zone umide
Descrizione dell'attività
Per ripristino delle zone umide si intendono le attività economiche che promuovono il ritorno alle condizioni originarie delle zone umide e le attività economiche che migliorano le funzioni delle zone umide senza necessariamente promuovere il ritorno alle condizioni antecedenti la perturbazione, laddove per zone umide si intendono terreni che corrispondono alla definizione internazionale di zone umide (67) o di torbiere (68) di cui alla convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (convenzione di Ramsar) (69). La zona interessata corrisponde alla definizione di zona umida fornita nella comunicazione della Commissione sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide (70).
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato come indicato nella classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006, ma si riferiscono alla classe 6 della classificazione statistica delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) definita dal regolamento (UE) n. 691/2011.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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1. Piano di ripristino
2. Audit Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:
Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli. Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività. Valutazione di gruppo La conformità ai criteri DNSH può essere verificata a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutti i successivi audit. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Le torbiere sono ridotte al minimo. |
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L'utilizzo di pesticidi è ridotto al minimo, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti e malattie. L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (76), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia ("estremamente pericolosi") o Ib ("molto pericolosi") nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS (77). L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi. Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento. |
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Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree. Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale. Il piano di cui al punto 1 della presente sezione (piano di ripristino) contiene disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:
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3. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
3.1. Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili, dove per energie rinnovabili si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.2. Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'uso dell'idrogeno, dove l'idrogeno prodotto dalle apparecchiature così fabbricate soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2e/tH2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.3. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti
Descrizione dell'attività
Fabbricazione, riparazione, manutenzione, riqualificazione (88), cambio di destinazione e ammodernamento di veicoli, materiale rotabile e navi per il trasporto a basse emissioni di carbonio, laddove la tecnologia è una delle seguenti:
a) |
treni, vetture viaggiatori e carri ferroviari ad emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero; |
b) |
treni, vetture viaggiatori e carri ferroviari ad emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie e che utilizzano un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (bimodale); |
c) |
dispositivi per il trasporto di passeggeri su strada in aree urbane e suburbane, le cui emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 dei veicoli sono pari a zero; |
d) |
fino al 31 dicembre 2025, i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3 (89) che hanno un tipo di carrozzeria classificato come "CA" (veicolo a un piano), "CB" (veicolo a due piani), "CC" (autoarticolato a un piano) o "CD" (autoarticolato a due piani) (90), e conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma EURO VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili per tale tipo di veicolo (91). Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO2 dei veicoli sono pari a zero. |
e) |
dispositivi di mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni, o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica; |
f) |
veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 classificati come veicoli leggeri (92) con:
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g) |
veicoli appartenenti alla categoria L (93) con emissioni di CO2 dallo scarico pari a 0 g CO2e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013; |
h) |
veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3, e alla categoria N1 classificati come veicoli pesanti, non adibiti al trasporto di combustibili fossili con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui al regolamento (UE) 2019/1242; |
i) |
veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 non adibiti al trasporto di combustibili fossili con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242 o di "veicolo pesante a basse emissioni" di cui all'articolo 3, punto 12, dello stesso regolamento; |
j) |
navi per il trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne che:
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k) |
navi per il trasporto di merci per vie d'acqua interne, non adibite al trasporto di combustibili fossili che:
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l) |
navi per il trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie, non adibite al trasporto di combustibili fossili, che:
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m) |
navi per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri, non adibite al trasporto di combustibili fossili, che:
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Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Se del caso, i veicoli non contengono piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio, conformemente alla direttiva 2000/53/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.4. Fabbricazione di batterie
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di batterie ricaricabili, pacchi batteria e accumulatori per il trasporto, l'accumulo di energia stazionario e non collegato alla rete e altre applicazioni industriali e fabbricazione dei rispettivi componenti (materiali attivi per batterie, elementi di batterie, involucri e componenti elettronici) che si traducono in sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra nei trasporti, nell'accumulo di energia stazionario e non collegato alla rete e in altre applicazioni industriali.
Riciclaggio delle batterie a fine vita.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE C27.2 e E38.3.2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Per la fabbricazione di batterie, componenti e materiali nuovi, l'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
I processi di riciclaggio soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 e all'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, tra cui l'uso delle più recenti migliori tecniche disponibili pertinenti, il conseguimento delle efficienze specificate per le pile al piombo/acido, le pile al nichel-cadmio e per altre sostanze chimiche. Questi processi garantiscono il riciclaggio del contenuto di metallo nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico, evitando nel contempo costi eccessivi. Se del caso, gli impianti che si occupano dei processi di riciclaggio soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 2010/75/UE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all'immissione sul mercato delle batterie nell'Unione, comprese le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2006/66/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.5. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di uno o più dei seguenti prodotti e componenti chiave (109) di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici:
(a) |
finestre con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,0 W/m2K; |
(b) |
porte con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,2 W/m2K; |
(c) |
sistemi di pareti esterne con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,5 W/m2K; |
(d) |
sistemi di copertura con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,3 W/m2K; |
(e) |
prodotti isolanti con valore lambda pari o inferiore a 0,06 W/mK; |
(f) |
elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; |
(g) |
sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; |
(h) |
impianti di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; |
(i) |
sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; |
(j) |
dispositivi di controllo della presenza e della luce diurna per i sistemi di illuminazione; |
(k) |
pompe di calore conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 4.16 del presente allegato; |
(l) |
elementi di facciata e di copertura con funzione di schermatura solare o di controllo solare, compresi quelli che sostengono la crescita della vegetazione; |
(m) |
sistemi di automazione e controllo a risparmio energetico per edifici residenziali e non residenziali; |
(n) |
termostati a zone, dispositivi per il monitoraggio intelligente dei principali carichi calorifici o di energia elettrica per edifici e sensori; |
(o) |
prodotti per la contabilizzazione del calore e per il controllo termostatico di singole abitazioni collegate a impianti di teleriscaldamento, per singoli appartamenti collegati a impianti di riscaldamento centralizzato che servono l'intero edificio, e per impianti di riscaldamento centralizzato; |
(p) |
scambiatori e sottostazioni di teleriscaldamento conformi all'attività di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento di cui alla sezione 4.15 del presente allegato; |
(q) |
prodotti per il monitoraggio e la regolazione intelligenti dell'impianto di riscaldamento e sensori. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.6. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di tecnologie volte a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra in altri settori dell'economia, se tali tecnologie non sono contemplate nelle sezioni da 3.1 a 3.5 del presente allegato e se dimostrano tale riduzione di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle tecnologie, alle soluzioni, ai prodotti alternativi migliori disponibili sul mercato, calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, la norma ISO 14067:2018 (115) o la norma ISO 14064-1:2018 (116) e se la riduzione quantificata delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è verificata da una terza parte indipendente
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C22, C25, C26, C27 e C28 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.7. Produzione di cemento
Descrizione dell'attività
Produzione di clinker di cemento, cemento o legante alternativo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C23.51 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni di gas a effetto serra (127) derivanti dai processi di produzione del cemento sono:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (130). Non si verificano effetti incrociati significativi (131). Per la produzione di cemento che utilizza rifiuti pericolosi come combustibili alternativi, sono in atto misure per garantire la gestione sicura dei rifiuti. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.8. Produzione di alluminio
Descrizione dell'attività
Produzione di alluminio attraverso la trasformazione dell'allumina primaria (bauxite) o il riciclaggio dell'alluminio secondario.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE C24.42, C24.53 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività produce uno dei seguenti prodotti:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi (140). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.9. Produzione di ferro e acciaio
Descrizione dell'attività
Produzione di ferro e acciaio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 e C24.52, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività produce uno dei seguenti prodotti:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio (153). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.10. Produzione di idrogeno
Descrizione dell'attività
Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa il requisito di riduzione del 70 % delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ, come stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (159) e dall'allegato V di tale direttiva. La riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita è calcolata utilizzando la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, utilizzando la norma ISO 14067:2018 (160) o la norma ISO 14064-1:2018 (161). La riduzione quantificata delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è verificata in linea con l'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, o da una terza parte indipendente. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.11. Produzione di nerofumo
Descrizione dell'attività
Produzione di nerofumo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DHSH") |
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Le emissioni di gas serra (170) derivanti dai processi di produzione di nerofumo sono inferiori a 1,615 (171) tCO2e per tonnellata di prodotto. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.12. Produzione di soda
Descrizione dell'attività
Produzione di carbonato di disodio (soda, carbonato di sodio, sale disodico dell'acido carbonico).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni di gas serra (179) derivanti dai processi di produzione di soda sono inferiori a 0,866 (180) tCO2e per tonnellata di prodotto. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.13. Produzione di cloro
Descrizione dell'attività
Produzione di cloro.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.13 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Il consumo di energia elettrica per l'elettrolisi e il trattamento del cloro è pari o inferiore a 2,45 MWh per tonnellata di cloro. Le emissioni dirette medie di gas a effetto serra dell'energia elettrica utilizzata per la produzione di cloro sono pari o inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. |
3.14. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di:
a) |
prodotti chimici di alto valore:
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b) |
aromatici:
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c) |
vinile cloruro; |
d) |
stirene; |
e) |
ossido di etilene; |
f) |
monoetilenglicole; |
g) |
acido adipico. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.14 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni di gas serra (195) derivanti dai processi di fabbricazione dei prodotti chimici organici sono inferiori a:
Se i prodotti chimici organici in questione sono fabbricati in tutto o in parte da materie prime rinnovabili, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita del prodotto chimico fabbricato in tutto o in parte da materie prime rinnovabili sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del prodotto chimico equivalente fabbricato a partire da combustibili fossili. La biomassa agricola utilizzata per la fabbricazione di prodotti chimici di base organici in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata per la fabbricazione di prodotti chimici di base organici soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, di detta direttiva. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.15. Produzione di ammoniaca anidra
Descrizione dell'attività
Produzione di ammoniaca anidra.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.15 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.16. Produzione di acido nitrico
Descrizione dell'attività
Produzione di acido nitrico.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.15 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni di gas serra (218) derivanti dalla produzione di acido nitrico sono inferiori a 0,184 (219) tCO2e per tonnellata di acido nitrico. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
3.17. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Descrizione dell'attività
Fabbricazione di resine, materie plastiche ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, così come produzione di resine sintetiche non personalizzate.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C20.16 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le materie plastiche in forma primaria possono essere:
La biomassa agricola utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata per la fabbricazione di materie plastiche in forma primaria soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, di detta direttiva. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:
Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4. ENERGIA
4.1. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.2. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando la tecnologia solare a concentrazione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.3. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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In caso di costruzione di impianti eolici offshore, l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 11 (fonti sonore/energia), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (247). In caso di impianti eolici offshore, l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità) e 6 (integrità del fondo marino), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori. |
4.4. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia oceanica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 11 (fonti sonore/energia), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 1 (biodiversità), di cui all'allegato I di tale direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tale descrittore. |
4.5. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (258). |
4.6. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.7. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.8 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (269). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.8. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la produzione di energia elettrica a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.7 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed efficienza di cui all'articolo 29 della direttiva 2018/2001. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (275), le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (276). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, sono attuate misure per ridurre i livelli di emissione tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni (277) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. Per la digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (278). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.9. Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di sistemi di trasmissione che trasportano energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima e ad alta tensione.
Costruzione e gestione di sistemi di distribuzione che trasportano energia elettrica in sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.12 e D35.13, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'infrastruttura non è dedicata alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione diretta esistente a una centrale elettrica con emissioni dirette di gas a effetto serra superiori a 270 g CO2e/kWh. |
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Non pertinente |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Linee ad alta tensione fuori terra:
Le attività non utilizzano policlorobifenili (PCB). |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato (287). |
4.10. Accumulo di energia elettrica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia elettrica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia elettrica. L'attività comprende l'accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato di cui alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Nel caso di accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio non collegato ad un corpo idrico fluviale, l'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Nel caso di accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio collegato ad un corpo idrico fluviale, l'attività è conforme ai criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine specificati nella sezione 4.5 (produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica). |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.11. Accumulo di energia termica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia termica e la restituiscono successivamente sotto forma di energia termica o altri vettori energetici.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato di cui alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Per l'accumulo di energia termica in acquiferi, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.12. Stoccaggio di idrogeno
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano idrogeno e lo restituiscono in un momento successivo.
Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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In caso di stoccaggio superiore alle cinque tonnellate, l'attività è conforme alla direttiva 2012/18/UE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.13. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi
Descrizione dell'attività
Produzione di biogas o biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed efficienza di cui all'articolo 29 della direttiva 2018/2001. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per la produzione di biogas è applicata una copertura stagna al gas sullo stoccaggio del digestato. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (308). Non si verificano effetti incrociati significativi. In caso di digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, se del caso, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.14. Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio
Descrizione dell'attività
Conversione, cambio di destinazione o riqualificazione di reti del gas per la trasmissione e la distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
Costruzione o gestione di condotte di trasmissione e distribuzione adibite al trasporto di idrogeno e di altri gas a basse emissioni di carbonio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.21, F42.21 e H49.50, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Il cambio di destinazione non comporta un aumento della capacità di distribuzione e trasmissione. Il cambio di destinazione non comporta un'estensione della durata oltre quella prevista prima della riqualificazione, a meno che la rete non sia dedicata all'idrogeno o ad altri gas a basse emissioni di carbonio. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I ventilatori, i compressori, le pompe e le altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata e ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.15. Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
Descrizione dell'attività
Costruzione, riqualificazione e gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, che termina alla sottostazione o allo scambiatore di calore.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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I ventilatori, i compressori, le pompe e le altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata e sono altrimenti conformi ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.16. Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
Descrizione dell'attività
Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.30, F43.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. |
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Per le pompe di calore aria-aria con capacità nominale di 12 kW o inferiore, i livelli di potenza sonora all'interno e all'esterno sono al di sotto delle soglie di cui al regolamento (UE) n. 206/2012. |
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Non pertinente |
4.17. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di energia elettrica e calore/freddo a partire dall'energia solare.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.18. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.19. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.20 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (339). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.20. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la cogenerazione a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.19 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed efficienza di cui all'articolo 29 della direttiva 2018/2001. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (345), garantendo allo stesso tempo che non si verifichino effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, si tiene conto dei risultati dello scambio di informazioni (346) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. In caso di digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (347). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.21. Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che producono calore/freddo mediante tecnologie per il riscaldamento solare-termico.
Se un'attività economica è parte integrante dell'attività "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" di cui alla sezione 7.6 del presente allegato, si applicano i criteri di vaglio tecnico contenuti in tale sezione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.22. Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che producono calore/freddo a partire dall'energia geotermica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.23. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti di generazione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo derivante dall'uso esclusivo di biogas e combustibili bioliquidi (cfr. sezione 4.24 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO2e/kWh. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (363). Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.24. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la produzione di calore/freddo esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi, esclusa la produzione di calore/freddo a partire da miscele di combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi (cfr. sezione 4.23 del presente allegato).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed efficienza di cui all'articolo 29 della direttiva 2018/2001. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (369), garantendo allo stesso tempo che non si verifichino effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193. Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE, si tiene conto dei risultati dello scambio di informazioni (370) pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 9 e 10, della direttiva (UE) 2015/2193. Per la digestione anaerobica del materiale organico, quando il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (371). Non si verificano effetti incrociati significativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
4.25. Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti che producono calore/freddo utilizzando il calore di scarto.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE D35.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività valuta la disponibilità, utilizzandoli ove possibile, di apparecchiature e componenti di elevata durabilità e riciclabilità e facili da smantellare e riqualificare. |
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Le pompe e le tipologie di apparecchiature utilizzate, disciplinate dalle norme sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e ai regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2009/125/CE e rappresentano la migliore tecnologia disponibile. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5. FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE
5.1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Descrizione dell'attività
Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Descrizione dell'attività
Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, compreso il rinnovo delle infrastrutture di raccolta, trattamento e fornitura di acqua per le esigenze domestiche e industriali. Non comporta modifiche sostanziali del volume del flusso raccolto, trattato o fornito.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.3. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
Descrizione dell'attività
Costruzione, espansione e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra del sistema delle acque reflue centralizzato, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento (392). I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Laddove le acque reflue sono trattate a un livello adatto al riutilizzo nell'irrigazione agricola, sono state definite e attuate le azioni di gestione del rischio necessarie per evitare impatti ambientali negativi (393). |
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Non pertinente |
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Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti. Sono state attuate misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico. I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.4. Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
Descrizione dell'attività
Rinnovo dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento. Non comporta alcuna modifica sostanziale in relazione al carico o al volume del flusso raccolto o trattato nel sistema delle acque reflue.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E37.00 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra del sistema delle acque reflue centralizzato, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento (399). I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. Laddove le acque reflue sono trattate a un livello adatto al riutilizzo nell'irrigazione agricola, sono state definite e attuate le azioni di gestione del rischio necessarie per evitare impatti ambientali negativi (400). |
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Non pertinente |
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Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti. Sono state attuate misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico. I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.5. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte
Descrizione dell'attività
Raccolta differenziata e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni singole o mescolate (401) destinate alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Le frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
5.6. Digestione anaerobica di fanghi di depurazione
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei fanghi di depurazione mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e prodotti chimici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.00, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È in atto un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (412). Non si verificano effetti incrociati significativi. Se il digestato risultante è destinato ad essere utilizzato come fertilizzante o ammendante, il relativo tenore di azoto (con una tolleranza del ± 25 %) è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.7. Digestione anaerobica di rifiuti organici
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici (413) raccolti in maniera differenziata mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato o prodotti chimici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (419). Non si verificano effetti incrociati significativi. Il digestato prodotto soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 4 e 5 per il digestato e CMC 3 per il compost, se del caso, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. Il tenore di azoto (con una tolleranza del ± 25 %) del digestato utilizzato come fertilizzante o ammendante è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.8. Compostaggio di rifiuti organici
Descrizione dell'attività
Costruzione o gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata mediante compostaggio (digestione aerobica), con conseguente produzione e utilizzo di compost (420).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Per gli impianti di compostaggio che trattano più di 75 tonnellate al giorno, le emissioni nell'aria e nell'acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti per il trattamento aerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (426). Non si verificano effetti incrociati significativi. Il sito dispone di un sistema che impedisce al percolato di raggiungere le acque sotterranee. Il compost prodotto soddisfa le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 o le norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.9. Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi
Descrizione dell'attività
Costruzione e gestione di impianti per la cernita e la trasformazione dei flussi di rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie che comportano un ritrattamento meccanico, eccetto che per finalità di riempimento.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.10. Cattura e utilizzo di gas di discarica
Descrizione dell'attività
Installazione e gestione di infrastrutture per la cattura e l'utilizzo di gas di discarica (432) in discariche o celle di discarica chiuse in modo permanente, utilizzando attrezzature e impianti tecnici dedicati nuovi o supplementari installati durante o dopo la chiusura della discarica o della cella di discarica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.21 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È in atto un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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La chiusura permanente e la decontaminazione, nonché gli interventi successivi alla chiusura di vecchie discariche, laddove è installato un sistema di cattura dei gas di discarica, sono condotti conformemente alle seguenti norme:
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.11. Trasporto di CO2
Descrizione dell'attività
Trasporto con qualsiasi modalità di CO2 catturata, costruzione e gestione di condotte per CO2 e riqualificazione di reti del gas, dove lo scopo principale è l'integrazione della CO2 catturata e dove:
(a) |
nel trasporto della CO2 dall'impianto dove è catturata fino al punto di iniezione non vi sono perdite di CO2 superiori allo 0,5 % della massa di CO2 trasportata; |
(b) |
la CO2 è conferita presso un sito di stoccaggio di CO2 permanente che soddisfa i criteri per lo stoccaggio geologico sotterraneo di CO2 di cui alla sezione 5.12 del presente allegato; o ad altre modalità di trasporto che portano a un sito di stoccaggio permanente di CO2 che soddisfa tali criteri; |
(c) |
sono applicati adeguati sistemi di rilevamento delle perdite ed è stato predisposto un piano di monitoraggio, con la verifica delle relazioni da parte di una terza parte indipendente; |
(d) |
L'attività può includere l'installazione di beni fisici che aumentano la flessibilità e migliorano la gestione della rete esistente. |
L'attività potrebbe essere associata a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.21 e H49.50, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È in atto un piano di monitoraggio delle perdite di CO2. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
5.12. Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2
Descrizione dell'attività
Stoccaggio permanente di CO2 catturata in idonee formazioni geologiche sotterranee.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E39.00 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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È in atto un piano di monitoraggio delle perdite di CO2. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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L'attività è conforme alla direttiva 2009/31/CE. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6. TRASPORTI
6.1. Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio, leasing e gestione del trasporto di passeggeri su materiale rotabile ferroviario sulle reti di grande comunicazione, distribuito su un'area geografica estesa, trasporto di passeggeri su ferrovie interurbane e gestione di vagoni letto o vagoni ristorante come operazione integrata delle compagnie ferroviarie.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.10, N77.39, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, in particolare durante la manutenzione. |
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I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. |
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Non pertinente |
6.2. Trasporto ferroviario di merci
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione del trasporto di merci sulle reti ferroviarie di grande comunicazione nonché sulle linee ferroviarie per il trasporto merci a corto raggio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.20 e N77.39, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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I treni e i carri ferroviari non sono adibiti al trasporto di combustibili fossili. |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, in particolare durante la manutenzione. |
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I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. |
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Non pertinente |
6.3. Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli per il trasporto di passeggeri su strada in aree urbane e suburbane.
Per gli autoveicoli, comprende la gestione di veicoli appartenenti alla categoria M2 o M3, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri.
Le attività economiche di questa categoria possono comprendere la gestione di diverse modalità di trasporto terrestre, come autobus, tram, tranvia, filobus, ferrovia metropolitana e ferrovia sopraelevata. Sono incluse anche le linee città-aeroporto o città-stazione e la gestione di funicolari e funivie che fanno parte di sistemi di transito in aree urbane o suburbane.
Le attività economiche di questa categoria comprendono anche servizi di autobus di linea a lunga percorrenza, noleggi speciali, escursioni e altri servizi occasionali di autobus da turismo, navette aeroportuali (anche all'interno degli aeroporti), gestione di scuolabus e autobus per il trasporto.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.31, H49.3.9, N77.39 e N77.11, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente (463) |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali). |
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Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). Se del caso, i veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009. |
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Non pertinente |
6.4. Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica
Descrizione dell'attività
Vendita, acquisto, leasing, noleggio e gestione di dispositivi di trasporto o mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette (cargo).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici N77.11 e N77.21, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali). |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
6.5. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing e gestione di veicoli appartenenti alla categoria M1 (469), N1 (470), che rientrano entrambe nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, o L (veicoli a due o tre ruote e quadricicli) (471).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.32, H49.39 e N77.11, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Per i veicoli delle categorie M1 e N1, le emissioni specifiche di CO2 definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 non sono superiori agli obiettivi relativi alle emissioni di CO2 per l'intero parco veicoli (477). Gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2 per l'intero parco veicoli da considerare sono:
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Non pertinente |
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I veicoli delle categorie M1 e N1 sono:
Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. |
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I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli leggeri (479) stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE. Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). I veicoli sono conformi al regolamento (UE) n. 540/2014. |
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Non pertinente |
6.6. Servizi di trasporto di merci su strada
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli appartenenti alla categoria N1, N2 (480) o N3 (481) che rientrano nell'ambito di applicazione della norma EURO VI (482), fase E o successiva, per i servizi di trasporto di merci su strada.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H49.4.1, H53.10, H53.20 e N77.12, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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I veicoli delle categorie N1, N2 ed N3 sono:
Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. |
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Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 e come può essere verificato dal registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti (490) stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009. I veicoli sono conformi al regolamento (UE) n. 540/2014. |
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Non pertinente |
6.7. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di navi passeggeri in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare al codice H50.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. |
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I motori delle navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.8. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di navi per il trasporto di merci in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare al codice H50.4, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le navi non sono adibite al trasporto di combustibili fossili. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. |
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Le navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.9. Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne
Descrizione dell'attività
Riqualificazione e ammodernamento di navi per il trasporto di merci o passeggeri in vie d'acqua interne con navi non idonee al trasporto marittimo.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.4, H50.30 e C33.15, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le navi non sono adibite al trasporto di combustibili fossili. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, compresi il controllo e la gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi e la garanzia che questi saranno riciclati in sicurezza. |
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Le navi rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
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Non pertinente |
6.10. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per il trasporto di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri in acque marittime o costiere, di linea o meno. Acquisto, finanziamento, noleggio e gestione di navi necessarie per le operazioni portuali e attività ausiliarie come rimorchiatori, ormeggiatori, navi pilota, unità di salvataggio e rompighiaccio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.2, H52.22 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le navi non sono adibite al trasporto di combustibili fossili. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi presenti a bordo. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione (UE) 2016/2323 della Commissione. L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 (511) dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (512). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 (513) dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (514) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (515). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (516). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.11. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Descrizione dell'attività
Acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per il trasporto di passeggeri, in acque marittime o costiere, di linea o meno. Le attività economiche di questa categoria includono la gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.10, N77.21 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione (UE) 2016/2323 della Commissione. L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (522). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (523) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (524). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (525). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.12. Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri
Descrizione dell'attività
Riqualificazione e ammodernamento di navi progettate e attrezzate per il trasporto di merci o passeggeri in acque marine o costiere e di navi necessarie per le operazioni portuali e attività ausiliarie come rimorchiatori, ormeggiatori, navi pilota, unità di salvataggio e rompighiaccio.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 e N77.34, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Le navi non sono adibite al trasporto di combustibili fossili. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo che a fine vita della nave, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Per le navi a batteria tali misure comprendono il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici, comprese le materie prime essenziali. Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativi all'inventario dei materiali pericolosi. Le navi da demolire sono riciclate negli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, come stabilito dalla decisione (UE) 2016/2323 della Commissione. L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi. La nave è gestita conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL dell'IMO, in particolare al fine di produrre minori quantità di rifiuti e di ridurre gli scarichi legali, gestendone i rifiuti in maniera sostenibile ed ecologicamente corretta. |
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Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (531). Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le navi sono conformi alla regola 13 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Alle navi costruite dopo il 2011 si applicano i requisiti di livello II relativi agli ossidi di azoto. Le navi costruite dopo il 1o gennaio 2016 soddisfano i requisiti più severi per i motori (livello III) relativi alla riduzione delle emissioni di NOx (532) solo durante le operazioni nelle zone di controllo delle emissioni di NOx stabilite dalle norme IMO. Gli scarichi di acque nere e grigie sono conformi all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO. Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001. |
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Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Sono in atto misure volte a impedire l'introduzione di specie non indigene a partire dalle bioincrostazioni su scafo e nicchie delle navi, tenendo conto degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni (533). Il rumore e le vibrazioni sono limitati utilizzando eliche, modelli di scafo o macchinari di bordo che riducono il rumore, in linea con gli orientamenti dell'IMO per la riduzione del rumore subacqueo (534). Nell'Unione l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, prescrivendo l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione ai descrittori 1 (biodiversità), 2 (specie non indigene), 6 (integrità del fondo marino), 8 (contaminanti), 10 (rifiuti marini), 11 (fonti sonore/energia) di cui alla direttiva, e come stabilito nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per tali descrittori, a seconda dei casi. |
6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, F711 e F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (540). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.14. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di ferrovie e metropolitane, nonché di ponti e gallerie, stazioni, terminali, impianti di servizio ferroviario (541) e sistemi di gestione del traffico e della sicurezza, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21, e H52.21, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili. Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (547). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Se del caso, data la sensibilità dell'area interessata, in particolare in termini di dimensioni della popolazione colpita, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture sono mitigati introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure e sono conformi alla direttiva 2002/49/CE. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.15. Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, strade urbane, ponti o gallerie e costruzione di piste di campi di aviazione, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti, ad esclusione delle attività di installazione di illuminazione stradale e di segnali elettrici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.13, F71.1 e F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili. Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (553). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Se del caso, il rumore e le vibrazioni derivanti dall'uso delle infrastrutture sono mitigati introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure e sono conformi alla direttiva 2002/49/CE. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. Se del caso, la manutenzione della vegetazione lungo le infrastrutture del trasporto su strada garantisce la non diffusione delle specie invasive. Sono state attuate misure di mitigazione per evitare collisioni con la fauna selvatica. |
6.16. Infrastrutture per il trasporto per vie d'acqua
Descrizione dell'attività
Costruzione ammodernamento e gestione di vie navigabili, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti e altro, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti, ad esclusione delle attività di gestione dei progetti relativi alle opere di ingegneria civile.
Le attività economiche di questa categoria escludono i lavori di dragaggio delle vie navigabili.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.91, F71.1 o F71.20, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili. Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi. |
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L'attività è conforme alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE, in particolare a tutti i requisiti di cui all'articolo 4 di detta direttiva. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare del paragrafo 7, prima della costruzione/riqualificazione è effettuata una valutazione d'impatto del progetto per valutarne tutti i potenziali impatti sullo stato dei corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico e sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico, tenendo conto in particolare dei corridoi di migrazione, dei fiumi a corrente libera o degli ecosistemi prossimi alle condizioni inalterate. La valutazione si basa su dati recenti, completi e accurati, compresi i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica specificamente sensibili alle alterazioni idromorfologiche, e sullo stato atteso del corpo idrico a seguito delle nuove attività, rispetto a quello attuale. Essa valuta in particolare gli impatti cumulati di questo nuovo progetto con altre infrastrutture del bacino idrografico esistenti o previste. Sulla base di tale valutazione d'impatto è stato stabilito che il progetto è concepito, per progettazione, ubicazione e misure di mitigazione, in modo da rispettare uno dei seguenti requisiti:
Sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Le misure di mitigazione comprendono, se del caso e a seconda degli ecosistemi naturalmente presenti nei corpi idrici interessati:
L'efficacia di tali misure è monitorata nel contesto dell'autorizzazione o del permesso che stabilisce le condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato. Il progetto non compromette in modo permanente il raggiungimento del buono stato/potenziale dei corpi idrici dello stesso distretto idrografico. Oltre alle misure di mitigazione di cui sopra e ove opportuno, sono attuate misure compensative per garantire che il progetto non comporti un deterioramento generale dello stato dei corpi idrici nello stesso distretto idrografico. Questo obiettivo è raggiunto ripristinando la continuità (longitudinale o laterale) all'interno dello stesso distretto idrografico in misura tale da compensare l'interruzione della continuità che il progetto dell'infrastruttura di navigazione prevista potrebbe causare. La compensazione inizia prima dell'esecuzione del progetto. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (559). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
6.17. Infrastrutture aeroportuali
Descrizione dell'attività
Costruzione, ammodernamento e gestione di infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico degli aeromobili o per le operazioni proprie dell'aeroporto, nonché per la fornitura di energia elettrica e di aria precondizionata agli aeromobili in sosta.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.20 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili. Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (565). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. |
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Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. |
7. EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI
7.1. Costruzione di nuovi edifici
Descrizione dell'attività
Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita, nonché la costruzione di edifici residenziali o non residenziali completi, in conto proprio per la vendita o a pagamento o su base contrattuale.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.1 e F41.2, comprese inoltre le attività classificate con il codice F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. Il fabbisogno di energia primaria (571) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito); |
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Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del presente regolamento:
Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (572). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. I progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 (573) o ad altre norme per la valutazione della disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio. |
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I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti (574) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m3 di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 (575) o ISO 16000-3 (576) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti (577). Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400 (578). Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato. Il nuovo edificio non è costruito su:
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7.2. Ristrutturazione di edifici esistenti
Descrizione dell'attività
Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. |
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Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del presente regolamento:
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Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (588). I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, e facilitano il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili. I progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 (589) o ad altre norme per la valutazione della disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio. |
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I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. I componenti e i materiali edili utilizzati nella ristrutturazione dell'edificio che possono venire a contatto con gli occupanti (590) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m3 di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 o ISO 16000-3:2011 (591) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. |
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Non pertinente |
7.3. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica
Descrizione dell'attività
Misure individuali di ristrutturazione consistenti nell'installazione, nella manutenzione o nella riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica. Le attività economiche di questa categoria consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:
(a) |
aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo); |
(b) |
sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico; |
(c) |
sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico; |
(d) |
installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico; |
(e) |
installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza; |
(f) |
installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice A dell'allegato I del presente regolamento e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 e C33.12, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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I componenti e i materiali edili soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. In caso di aggiunta di isolamento termico all'involucro di un edificio esistente, si procede a una perizia dell'edificio conformemente alla legislazione nazionale da parte di uno specialista competente con una formazione in materia di rilevamento dell'amianto. Qualsiasi rimozione di armature che contengono o potrebbero contenere amianto, rottura, perforazione o avvitatura meccanica o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto è effettuata da personale adeguatamente qualificato, con monitoraggio della salute prima, durante e dopo i lavori, conformemente alla legislazione nazionale. |
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Non pertinente |
7.4. Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici)
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.5. Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici, consistente in una delle seguenti misure:
(a) |
installazione, manutenzione e riparazione di termostati a zone, sistemi di termostati intelligenti e apparecchiature di rilevamento, anche per il controllo del movimento e della luce diurna; |
(b) |
installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici, sistemi di gestione dell'energia degli edifici (BEMS, building energy management systems), sistemi di controllo dell'illuminazione e sistemi di gestione dell'energia (EMS, energy management systems); |
(c) |
installazione, manutenzione e riparazione di contatori intelligenti per gas, riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica; |
(d) |
installazione, manutenzione e riparazione di elementi di facciata e di copertura con funzione di schermatura solare o di controllo solare, compresi quelli che sostengono la crescita della vegetazione. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71 e C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.6. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili
Descrizione dell'attività
Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili, in loco, consistenti in una delle seguenti misure individuali, se installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia:
(a) |
installazione, manutenzione e riparazione di sistemi solari fotovoltaici e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(b) |
installazione, manutenzione e riparazione di pannelli solari per l'acqua calda e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(c) |
installazione, manutenzione, riparazione e potenziamento di pompe di calore che contribuiscono agli obiettivi in materia di energie rinnovabili nel settore del calore e del freddo conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(d) |
installazione, manutenzione e riparazione di turbine eoliche e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(e) |
installazione, manutenzione e riparazione di collettori solari a traspirazione e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(f) |
installazione, manutenzione e riparazione di unità di accumulo di energia elettrica o termica e delle attrezzature tecniche accessorie; |
(g) |
installazione, manutenzione e riparazione di micro impianti di cogenerazione (calore ed energia elettrica) ad alta efficienza; |
(h) |
installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di recupero/scambiatori di calore. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
7.7. Acquisto e proprietà di edifici
Descrizione dell'attività
Acquisto di immobili ed esercizio della proprietà su tali immobili.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE L68 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili. Per gli edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020, l'edificio dispone almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C. In alternativa, l'edificio rientra nel primo 30 % del parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria come dimostrato da adeguati elementi di prova che confrontino almeno le prestazioni dell'attivo in questione con le prestazioni del parco immobiliare nazionale o regionale costruito prima del 31 dicembre 2020 e che operino almeno la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali. Per gli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2020, il fabbisogno di energia primaria (617) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito); |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
8.1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
Descrizione dell'attività
Memorizzazione, manipolazione, gestione, movimento, controllo, visualizzazione, commutazione, interscambio, trasmissione o ricezione di una diversità di dati attraverso i centri di dati (618), compreso l'edge computing.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE J63.1.1 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati (624) o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management (625) e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Le apparecchiature utilizzate soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati. Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni per peso nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato. È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riciclaggio massimo al termine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per il riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto. Al termine del ciclo di vita le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
8.2. Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Descrizione dell'attività
Fornitura di competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione: scrittura, modifica, collaudo e assistenza software; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano hardware, software e tecnologie di comunicazione; gestione in situ dei sistemi informatici o degli impianti di elaborazione dati dei clienti; e altre attività tecniche e professionali collegate ai computer.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE J62 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
8.3. Attività di programmazione e trasmissione
Descrizione dell'attività
Le attività di programmazione e trasmissione comprendono la creazione di contenuti e l'acquisizione dei diritti di distribuzione degli stessi, con successiva trasmissione in programmi radiofonici e televisivi di intrattenimento, telegiornali, talk-show e simili. È inclusa anche la trasmissione di testi, tipicamente collegata alle trasmissioni radiofoniche o televisive. La trasmissione può avvenire tramite l'impiego di diverse tecnologie, via ripetitore, via satellite, via cavo o via internet. È compresa inoltre la produzione di programmi destinati per loro natura a un pubblico ristretto (ad esempio notiziari, programmi sportivi, educativi, programmi destinati ad un pubblico giovane) disponibili tramite abbonamento o a pagamento a terzi, per successiva trasmissione al pubblico.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE J60 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
9. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
9.1. Attività di ingegneria e relativa consulenza tecnica dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici
Descrizione dell'attività
Attività di ingegneria e relativa consulenza tecnica dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE M71.12 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/20061.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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L'attività economica consiste principalmente nella consulenza finalizzata ad aiutare una o più attività economiche, per le quali sono stati definiti i criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, a soddisfare i rispettivi criteri relativi al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i relativi criteri per non arrecare danno significativo ad altri obiettivi ambientali. L'attività economica soddisfa uno dei seguenti criteri:
L'attività economica elimina le barriere informative, finanziarie, tecnologiche e di capacità che ostacolano l'adattamento. Il potenziale per ridurre gli impatti materiali dovuti ai rischi climatici è mappato attraverso una rigorosa valutazione del rischio climatico nell'attività economica interessata. Le attività di progettazione architettonica tengono conto degli orientamenti per la resa a prova di clima e della modellizzazione dei pericoli legati al clima e consentono l'adattamento di costruzioni e infrastrutture, nonché dei regolamenti edilizi e dei sistemi di gestione integrata. Le soluzioni di adattamento attuate:
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività non è intrapresa ai fini dell'estrazione o del trasporto di combustibili fossili. |
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L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
9.2. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato
Descrizione dell'attività
Ricerca, ricerca applicata e sviluppo sperimentale di soluzioni, processi, tecnologie, modelli aziendali e altri prodotti dedicati all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE M72 oppure, per le attività di ricerca che costituiscono parte integrante delle attività economiche per le quali il presente allegato specifica i criteri di vaglio tecnico, ai codici NACE stabiliti in altre sezioni del presente allegato, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività non è intrapresa ai fini dell'estrazione, del trasporto o dell'utilizzo di combustibili fossili. Le emissioni di gas serra previste nel ciclo di vita derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca non compromettono gli obiettivi di mitigazione dei gas serra a norma dell'accordo di Parigi né ostacolano lo sviluppo di soluzioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o per il buono stato ecologico delle acque marine derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per gli obiettivi dell'economia circolare derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, tenendo conto dei tipi di potenziale danno significativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali di generare un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
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Sono valutati e affrontati tutti i rischi potenziali per la buona condizione o la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse dell'Unione, derivanti dalla tecnologia, dal prodotto o dalla soluzione di altro tipo oggetto di ricerca. |
10. ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
10.1. Assicurazione non vita: sottoscrizione dei pericoli legati al clima
Descrizione dell'attività
Fornitura dei seguenti servizi assicurativi (assicurazione non vita) come definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (640), relativi alla sottoscrizione dei pericoli legati al clima di cui all'appendice A del presente allegato:
(a) |
assicurazione spese mediche; |
(b) |
assicurazione protezione del reddito; |
(c) |
assicurazione di compensazione dei lavoratori; |
(d) |
assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; |
(e) |
altre assicurazioni auto; |
(f) |
assicurazione marittima, aeronautica e trasporti; |
(g) |
assicurazione incendio e altri danni ai beni; |
(h) |
assistenza. |
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE K65.12 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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1. Posizione dominante nella modellizzazione e nella determinazione del prezzo dei rischi climatici
2. Progettazione dei prodotti
3. Soluzioni innovative di copertura assicurativa
4. Condivisione dei dati
5. Elevato livello di servizio in situazione post-catastrofe I sinistri nell'ambito dell'attività assicurativa, sia quelli in corso che quelli causati da eventi di perdita su larga scala derivanti da rischi climatici, sono trattati in modo equo rispetto ai clienti, secondo elevati standard di gestione dei sinistri e in modo tempestivo, nel rispetto della legge applicabile, e non vi è stata alcuna mancanza in tal senso nel contesto dei recenti eventi di perdita su larga scala. Le informazioni relative alle procedure per l'adozione di misure supplementari in caso di eventi di perdita su larga scala sono disponibili al pubblico. |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività non comprende l'assicurazione dell'estrazione, dello stoccaggio, del trasporto o della produzione di combustibili fossili, né l'assicurazione di veicoli, beni o altri attivi destinati a tali scopi. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
10.2. Riassicurazioni
Descrizione dell'attività
Copertura dei rischi derivanti dai pericoli legati al clima di cui all'appendice A del presente allegato ceduti dall'assicuratore al riassicuratore. La copertura è stabilita in un accordo tra assicuratore e riassicuratore che specifica i prodotti dell'assicuratore ("prodotto sottostante") da cui hanno origine i rischi ceduti. Nella preparazione o nella conclusione dell'accordo contrattuale tra l'assicuratore e il riassicuratore può essere coinvolto un intermediario riassicurativo (643).
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE K65.20 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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1. Posizione dominante nella modellizzazione e nella determinazione del prezzo dei rischi climatici
2. Sostegno allo sviluppo e alla fornitura di prodotti riassicurativi non vita abilitanti
3. Soluzioni innovative di copertura riassicurativa
4. Condivisione dei dati
5. Elevato livello di servizio in situazione post-catastrofe I sinistri nell'ambito dell'attività riassicurativa, sia quelli in corso che quelli causati da eventi di perdita su larga scala derivanti da rischi scaturiti da pericoli legati al clima, sono trattati in modo equo rispetto ai clienti secondo elevati standard di gestione dei sinistri e in modo tempestivo, nel rispetto della legge applicabile, e non vi è stata alcuna mancanza in tal senso nel contesto dei recenti eventi di perdita su larga scala. Se del caso, il riassicuratore supporta l'assicuratore o l'intermediario riassicurativo nella valutazione dei sinistri del prodotto sottostante. Le informazioni relative alle procedure per l'adozione, da parte del riassicuratore, di misure supplementari in caso di eventi di perdita su larga scala sono disponibili al pubblico. |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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L'attività riassicurativa non copre la cessione di assicurazioni dell'estrazione, dello stoccaggio, del trasporto o della produzione di combustibili fossili, né la cessione di assicurazioni di veicoli, beni o altri attivi destinati a tali scopi. |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
11. ISTRUZIONE
Descrizione dell'attività
Istruzione pubblica o privata a qualsiasi livello o per qualsiasi professione. Le lezioni possono essere orali o scritte e possono essere fornite via radio, televisione, internet o per corrispondenza. Sono incluse sia l'istruzione impartita dai vari istituti appartenenti al sistema scolastico nazionale ai suoi vari livelli, sia l'istruzione per adulti e i programmi di alfabetizzazione, comprese le scuole e le accademie militari e le scuole all'interno degli istituti penali ai rispettivi livelli.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE P85 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i restanti criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
12. ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE
12.1. Servizi di assistenza residenziale
Descrizione dell'attività
Fornitura di assistenza residenziale combinata con l'assistenza infermieristica, di supervisione o altri tipi di cure, secondo le esigenze dei residenti. Le strutture sono una parte significativa del processo produttivo e l'assistenza fornita è una combinazione di servizi sanitari e sociali, mentre i servizi sanitari sono in gran parte servizi infermieristici di un certo livello.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE Q87 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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Non pertinente |
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È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce 1) la gestione sicura ed ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi (in particolare dei rifiuti tossici o infettivi) e dei prodotti farmaceutici e 2) il massimo riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti non pericolosi, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti. |
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Non pertinente |
13. ARTE, SPETTACOLI E TEMPO LIBERO
13.1. Attività creative, artistiche e d'intrattenimento
Descrizione dell'attività
Le attività creative, artistiche e d'intrattenimento comprendono la fornitura di servizi per soddisfare gli interessi culturali e di intrattenimento dei loro clienti. Sono comprese la produzione e la promozione di, e la partecipazione a, spettacoli dal vivo, eventi o mostre destinate alla visione da parte del pubblico e la messa a disposizione di competenze artistiche, creative o tecniche per la creazione di prodotti artistici e spettacoli dal vivo. Queste attività escludono la gestione di musei di ogni tipo, giardini botanici e zoologici, la conservazione dei siti storici e le attività delle riserve naturali, le attività legate al gioco d'azzardo e alle scommesse, nonché le attività sportive e di svago e ricreative.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE R90 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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13.2. Attività di biblioteche, archivi, musei e culturali
Descrizione dell'attività
Le attività di biblioteche, archivi, musei e culturali comprendono le attività di biblioteche e archivi, la gestione di musei di ogni tipo, giardini botanici e zoologici, la gestione di siti storici e le attività delle riserve naturali. Queste attività comprendono anche la conservazione e l'esposizione di oggetti, siti e meraviglie naturali di interesse storico, culturale o educativo, compresi i siti del patrimonio mondiale. Queste attività escludono lo sport e le attività ricreative e di divertimento, come la gestione di spiagge balneari e parchi ricreativi.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE R91 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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13.3. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
Descrizione dell'attività
Le attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore comprendono la produzione di spettacoli cinematografici su pellicola, videocassetta o disco per la proiezione diretta in sale cinematografiche o per la trasmissione in televisione, le attività ausiliarie quali l'editing, il montaggio o il doppiaggio, la distribuzione ad altre industrie di spettacoli cinematografici e di altre produzioni, nonché la proiezione di spettacoli cinematografici e di altre produzioni. Sono compresi inoltre l'acquisto e la vendita dei diritti di distribuzione di spettacoli cinematografici o di altre produzioni. Sono comprese anche le attività degli studi di registrazione sonora, compresa la produzione di registrazioni sonore originali, il lancio, la promozione e la distribuzione del materiale registrato, l'edizione di musica e le attività di registrazione sonora effettuata negli studi o altrove.
Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE J59 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
Criteri di vaglio tecnico
Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici |
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Non arrecare danno significativo ("DNSH") |
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(1) La costituzione di foreste mediante piantumazione o semina intenzionale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione d'uso e ne implica una trasformazione da non forestale a forestale, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(2) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(3) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(4) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(5) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(6) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(7) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM/2013/0249 final).
(8) "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(9) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(10) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(11) Forest Europe, Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC, adottati dalla riunione di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) il 12-13 novembre 2008 e dall'ufficio di presidenza della strategia paneuropea sulla diversità biologica e paesaggistica (PEBLDS, Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy) a nome del Consiglio della PEBLDS il 4 novembre 2008 (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).
(12) "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(13) "Zona di approvvigionamento": l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(14) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(15) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(16) Il ripristino delle foreste comprende:
— |
il risanamento, ossia il ripristino di specie, strutture o processi desiderati in un ecosistema esistente; |
— |
la ricostruzione, ossia il ripristino di piante autoctone su terreni che sono utilizzati in altro modo; |
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il recupero, ossia il ripristino di terreni gravemente degradati privi di vegetazione; |
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a livello più radicale, la sostituzione, in cui specie inadatte a un determinato luogo e non in grado di migrare sono sostituite da specie introdotte in concomitanza ai rapidi cambiamenti climatici, |
Forest restoration module. In Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/en/).
(17) Ripristino ecologico (anche ripristino dell'ecosistema):
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il processo con cui si riporta un ecosistema alla struttura e alla funzione naturali antecedenti la perturbazione; |
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il processo con cui si aiuta un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto a riprendersi; |
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il processo con cui si modifica intenzionalmente un sito per creare un ecosistema locale definito. L'obiettivo di tale processo è quello di emulare la struttura, la funzione, la diversità e le dinamiche dell'ecosistema specificato; |
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l'intervento umano […] inteso ad accelerare il recupero degli habitat danneggiati o a riportare gli ecosistemi a uno stato il più vicino possibile allo stato antecedente la perturbazione, |
Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (versione del 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(18) Il risanamento forestale è il processo di ripristino della capacità di una foresta di fornire nuovamente beni e servizi, in cui lo stato della foresta ripristinata non è identico allo stato antecedente il degrado,
Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (versione del 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(19) La ricostituzione di una foresta mediante piantumazione e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(20) Foresta composta prevalentemente da alberi costituitasi attraverso la rigenerazione naturale,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(21) Un evento meteorologico estremo è un evento che è raro in un determinato luogo e periodo dell'anno. Non esiste una definizione univoca di "raro", ma un evento meteorologico estremo sarebbe definito in questo modo se è raro in misura uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di densità della probabilità stimata sulla base delle osservazioni. Per definizione, le caratteristiche di quello che è chiamato tempo meteorologico estremo possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un modello di condizioni metereologiche estreme persiste per un certo periodo tempo, ad esempio un'intera stagione, può essere classificato come evento climatico estremo, specialmente se ne conseguono una media o un totale estremi (ad esempio siccità o forti precipitazioni nel corso di una stagione). Cfr. IPCC, 2018: Annex I: Glossary (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/).
(22) Qualsiasi incendio di vegetazione incontrollato che richieda una decisione o un'azione in materia di soppressione, 2012 European Glossary for wildfires and forest fires, sviluppato nell'ambito del progetto EUFOFINET (European Forest Fire Network), nell'ambito del programma INTERREG IVC (versione del 4.6.2021: https://www.ctif.org/index.php/library/european-glossary-wildfires-and-forest-fires).
(23) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(24) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(25) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(26) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(27) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(28) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(29) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto.
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(30) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(31) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(32) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(33) "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(34) "Zona di approvvigionamento": l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(35) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(36) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(37) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(38) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(39) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(40) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(41) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(42) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto,
FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(43) Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
(44) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(45) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021:
https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(46) "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(47) "Zona di approvvigionamento": l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(48) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(49) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(50) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(51) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(52) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(53) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(54) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(55) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(56) Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(57) L'obiettivo di gestione designato primario assegnato a un'unità di gestione, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(58) Foresta in cui l'obiettivo di gestione è la protezione del suolo e delle acque, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(59) Foresta in cui l'obiettivo di gestione è la conservazione della diversità biologica. Comprende, tra le altre cose, le aree designate per la conservazione della biodiversità all'interno delle aree protette, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(60) Foresta in cui l'obiettivo di gestione sono i servizi sociali, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).
(61) La responsabilità di gestione (stewardship) e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.
Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe), 16-17 giugno 1993, Helsinki/Finlandia (versione del 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(62) Annex 2 of the Resolution L2. Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management. Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 2-4 giugno 1998, Lisbona/Portogallo (versione del 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(63) "Terreni che presentano elevate scorte di carbonio": le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.
(64) "Zona di approvvigionamento": l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.
(65) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(66) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(67) Le zone umide comprendono un'ampia varietà di habitat nelle acque interne come paludi, praterie umide e torbiere, pianure alluvionali, fiumi e laghi, e aree costiere come saline, mangrovie, distese fangose intercotidali e praterie, barriere coralline e altre aree marine non più profonde di sei metri con la bassa marea, nonché zone umide artificiali come dighe, bacini artificiali, risaie e stagni e lagune per il trattamento delle acque reflue. An Introduction to the Ramsar Convention on Wetlands, 7a ed. (già The Ramsar Convention Manual). Segretariato della convenzione di Ramsar, Gland, Svizzera.
(68) Le torbiere sono ecosistemi con terreno torboso. La torba è costituita per almeno il 30 % da resti di piante morte e parzialmente decomposte che si sono accumulati in situ in condizioni di ristagno idrico e, spesso, di acidità. Risoluzione XIII.12 Guidance on identifying peatlands as Wetlands of International Importance (Ramsar Sites) for global climate change regulation as an additional argument to existing Ramsar criteria, convenzione di Ramsar adottata il 21-29 ottobre 2018.
(69) Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (versione del 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf).
(70) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Uso razionale e conservazione delle zone umide" (COM(95) 189 def. del 29 maggio 1995).
(71) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(72) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(73) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(74) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(75) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(76) Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).
(77) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(78) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(79) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(80) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(81) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(82) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(83) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(84) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(85) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(86) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(87) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(88) Per le lettere da i) a m), i criteri relativi alla riqualificazione sono trattati nelle sezioni 6.9 e 6.12 del presente allegato.
(89) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858.
(90) Come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858.
(91) Fino al 31.12.2022 EURO VI, fase E, come stabilito dal regolamento (CE) n. 595/2009.
(92) Come definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858.
(93) Come definita all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.
(94) L'indicatore operativo di efficienza energetica è definito come il rapporto tra la massa di CO2 emessa per unità di attività di trasporto. È un valore rappresentativo dell'efficienza energetica delle operazioni della nave per un periodo coerente rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Linee guida relative al calcolo di questo indicatore sono fornite nel documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO.
(95) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(96) Come concordato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua 74a sessione.
(97) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(98) Carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 3.10 e 4.13 del presente allegato.
(99) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(100) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(101) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(102) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(103) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(104) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(105) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(106) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(107) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(108) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(109) Se del caso, il coefficiente di trasmissione termica è calcolato in base alle norme applicabili, ad esempio EN ISO 10077-1:2017 (finestre e porte), EN ISO 12631:2017 (facciate continue) e EN ISO 6946:2017 (altri componenti ed elementi per edilizia).
(110) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(111) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(112) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(113) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(114) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(115) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(116) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(117) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(118) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(119) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(120) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(121) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(122) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(123) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(124) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(125) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(126) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(127) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(128) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(129) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti per il clinker di cemento grigio nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, moltiplicato per il rapporto tra clinker e cemento (0,65) determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(130) Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).
(131) Cfr. Best Available Techniques Reference Document (BREF) on Economics and Cross-Media Effects (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf).
(132) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(133) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(134) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(135) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(136) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(137) Combinati in un'unica soglia risultante dalla somma delle emissioni dirette e indirette, calcolata come il valore mediano dei dati raccolti nel contesto della definizione dei parametri di riferimento dell'UE ETS per questo settore per il periodo 2021-2026 e calcolato secondo la metodologia per la definizione dei parametri di cui alla direttiva 2003/87/CE, più il criterio relativo al "non arrecare un danno significativo" alla mitigazione dei cambiamenti climatici per la produzione di energia elettrica (270 g CO2e/kWh) moltiplicato per l'efficienza energetica media della produzione di alluminio (15,5 MWh/t Al).
(138) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(139) L'alluminio prodotto è l'alluminio liquido greggio non legato prodotto per elettrolisi.
(140) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi (GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32).
(141) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(142) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(143) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(144) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(145) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(146) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(147) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(148) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(149) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(150) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(151) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(152) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(153) Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).
(154) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(155) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(156) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(157) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(158) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(159) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(160) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(161) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(162) Decisione di esecuzione 2013/732/UE.
(163) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(164) Decisione di esecuzione 2014/738/UE.
(165) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(166) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(167) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(168) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(169) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(170) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(171) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(172) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(173) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(174) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(175) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(176) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(177) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(178) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(179) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(180) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(181) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(182) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(183) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(184) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(185) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(186) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(187) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(188) Decisione di esecuzione 2013/732/UE.
(189) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(190) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(191) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(192) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(193) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(194) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(195) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(196) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(197) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(198) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(199) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(200) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(201) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(202) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).
(203) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(204) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(205) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(206) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(207) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(208) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(209) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(210) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(211) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(212) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(213) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(214) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(215) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(216) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(217) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(218) Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.
(219) Che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
(220) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(221) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(222) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(223) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(224) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(225) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(226) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(227) Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018).
(228) Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (https://www.iso.org/standard/66453.html).
(229) Le materie prime rinnovabili si riferiscono alle biomasse, ai rifiuti organici industriali o ai rifiuti organici municipali.
(230) Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (versione del 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).
(231) Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.
(232) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(233) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(234) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(235) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(236) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(237) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(238) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(239) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(240) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(241) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(242) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(243) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(244) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(245) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(246) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(247) Orientamenti pratici per l'attuazione di questo criterio sono contenuti nella comunicazione della Commissione europea "Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" (C(2020) 7730 final, versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_it.pdf).
(248) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(249) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(250) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(251) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(252) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(253) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(254) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(255) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(256) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(257) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(258) Orientamenti pratici sono contenuti nella comunicazione C/2018/2619 della Commissione "Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura" (GU C 213 del 18.6.2018, pag. 1).
(259) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(260) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(261) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(262) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(263) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(264) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(265) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(266) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(267) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(268) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(269) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).
(270) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(271) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(272) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(273) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(274) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(275) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(276) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(277) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(278) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).
(279) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(280) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(281) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(282) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(283) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(284) Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines del 30 aprile 2007 (versione del 4.6.2021: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).
(285) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(286) ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 ghz) (1998) (versione del 4.6.2021: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf).
(287) Orientamenti pratici per l'attuazione di questo criterio sono contenuti nella comunicazione C(2018) 2620 della Commissione europea "Infrastrutture di trasmissione dell'energia e normativa dell'UE sulla natura" (GU C 213 del 18.6.2018, pag. 62).
(288) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(289) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(290) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(291) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(292) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(293) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(294) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(295) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(296) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(297) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(298) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(299) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(300) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(301) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(302) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(303) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(304) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(305) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(306) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(307) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(308) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(309) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(310) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(311) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(312) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(313) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(314) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(315) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(316) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(317) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(318) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(319) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(320) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(321) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(322) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(323) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(324) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(325) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(326) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(327) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(328) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(329) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(330) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(331) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(332) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(333) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(334) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(335) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(336) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(337) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(338) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(339) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(340) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(341) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(342) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(343) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(344) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(345) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(346) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(347) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(348) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(349) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(350) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(351) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(352) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(353) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(354) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(355) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(356) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(357) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(358) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(359) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(360) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(361) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(362) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(363) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(364) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(365) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(366) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(367) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(368) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(369) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
(370) La relazione tecnologica finale risultante dallo scambio di informazioni con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative contiene informazioni tecniche sulle migliori tecnologie disponibili utilizzate negli impianti di combustione medi per ridurne l'impatto ambientale e sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui relativi costi (versione del 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(371) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(372) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(373) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(374) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(375) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(376) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(377) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(378) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(379) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(380) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(381) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(382) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(383) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(384) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(385) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(386) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(387) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(388) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(389) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(390) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(391) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(392) Ad esempio seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).
(393) Come specificato all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(394) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(395) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(396) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(397) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(398) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(399) Ad esempio seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).
(400) Come specificato all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(401) Nell'Unione l'attività è in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE e con la legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.
(402) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(403) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(404) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(405) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(406) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(407) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(408) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(409) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(410) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(411) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(412) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(413) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE.
(414) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(415) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(416) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(417) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(418) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(419) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(420) La definizione di "rifiuto organico" è fornita all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE.
(421) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(422) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(423) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(424) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(425) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(426) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
(427) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(428) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(429) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(430) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(431) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(432) La definizione di "discarica" è fornita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(433) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(434) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(435) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(436) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(437) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(438) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(439) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(440) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(441) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(442) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(443) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(444) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(445) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(446) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(447) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(448) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(449) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(450) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(451) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(452) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(453) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(454) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(455) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(456) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(457) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(458) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(459) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(460) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(461) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(462) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(463) I veicoli devono soddisfare i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento specificati in questa sezione, anche per quanto riguarda i livelli di emissione di CO2.
(464) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(465) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(466) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(467) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(468) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(469) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
(470) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
(471) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
(472) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(473) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(474) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(475) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(476) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(477) I veicoli devono soddisfare i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento specificati in questa sezione, anche per quanto riguarda i livelli di emissione di CO2.
(478) Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE.
(479) Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione.
(480) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858.
(481) Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2018/858.
(482) Come stabilito nel regolamento (CE) n. 595/2009.
(483) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(484) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(485) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(486) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(487) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(488) Tutti i veicoli devono soddisfare i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento specificati in questa sezione, anche per quanto riguarda i livelli di emissione di CO2.
(489) Come specificato all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.
(490) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(491) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(492) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(493) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(494) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(495) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(496) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(497) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(498) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(499) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(500) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(501) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(502) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(503) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(504) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(505) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(506) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(507) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(508) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(509) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(510) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(511) (Versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx).
(512) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(513) (Versione del 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx.
(514) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(515) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(516) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(517) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(518) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(519) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(520) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(521) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(522) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(523) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(524) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(525) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(526) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(527) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(528) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(529) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(530) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(531) Per quanto riguarda l'estensione dei requisiti applicabili nella zona di controllo delle emissioni ad altri mari dell'Unione, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno discutendo la creazione della relativa ECA nell'ambito del quadro giuridico della convenzione di Barcellona.
(532) Nei mari dell'Unione il requisito è applicabile a partire dal 2021 nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.
(533) IMO, Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species, risoluzione MEPC.207(62).
(534) IMO, Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life, (MEPC.1/Circ.833).
(535) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(536) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(537) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(538) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(539) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(540) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(541) Conformemente all'articolo 3, punto 11, della direttiva 34/2012/UE.
(542) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(543) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(544) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(545) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(546) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(547) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(548) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(549) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(550) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(551) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(552) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(553) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(554) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(555) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(556) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(557) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(558) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(559) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(560) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(561) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(562) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(563) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(564) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(565) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(566) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(567) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(568) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(569) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(570) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(571) La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m2 all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.
(572) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(573) ISO 20887:2020, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).
(574) Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.
(575) CEN/TS 16516: 2013, Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno.
(576) ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method.
(577) Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.
(578) Serie ISO 18400, Soil quality — Sampling.
(579) JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, (versione del 4.6.2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).
(580) IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 4.6.2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
(581) IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).
(582) Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.
(583) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(584) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(585) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(586) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(587) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(588) Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_it).
(589) ISO 20887:2020, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).
(590) Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti (compresi i relativi adesivi e sigillanti), isolamento interno e trattamenti per le superfici interne (come ad esempio per trattare umidità e muffa).
(591) ISO 16000-3:2011, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method (versione del 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/51812.html).
(592) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(593) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(594) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(595) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(596) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(597) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(598) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(599) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(600) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(601) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(602) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(603) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(604) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(605) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(606) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(607) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(608) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(609) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(610) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(611) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(612) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(613) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(614) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(615) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(616) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(617) La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m2 all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.
(618) I centri di dati comprendono le seguenti apparecchiature: apparecchiature e servizi delle TIC; raffrescamento; apparecchiature di alimentazione dei centri di dati; apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica dei centri di dati; edifici dei centri di dati; sistemi di monitoraggio.
(619) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(620) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(621) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(622) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(623) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(624) La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency).
(625) Pubblicato il 1o luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del 4.6.2021: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).
(626) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(627) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(628) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(629) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(630) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(631) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(632) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(633) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(634) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(635) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(636) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(637) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM/2013/0249 final).
(638) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(639) Corrispondente, come minimo, al livello di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Level) 7 di cui all'allegato G degli allegati generali di HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017, pag.29, almeno in relazione ai criteri per un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici per le attività cui si riferisce.
(640) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(641) Cfr. appendice A.
(642) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(643) Come definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(644) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(645) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(646) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(647) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(648) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(649) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(650) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(651) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(652) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(653) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(654) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(655) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(656) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(657) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(658) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(659) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(660) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(661) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(662) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(663) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
(664) Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.
(665) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.
(666) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.
(667) Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it).
(668) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" (COM(2013) 249 final).
Appendice A
CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI LEGATI AL CLIMA (1)
|
Temperatura |
Venti |
Acque |
Massa solida |
Cronici |
Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) |
Cambiamento del regime dei venti |
Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) |
Erosione costiera |
Stress termico |
|
Variabilità idrologica o delle precipitazioni |
Degradazione del suolo |
|
Variabilità della temperatura |
|
Acidificazione degli oceani |
Erosione del suolo |
|
Scongelamento del permafrost |
|
Intrusione salina |
Soliflusso |
|
|
|
Innalzamento del livello del mare |
|
|
|
|
Stress idrico |
|
|
Acuti |
Ondata di calore |
Ciclone, uragano, tifone |
Siccità |
Valanga |
Ondata di freddo/gelata |
Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia) |
Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) |
Frana |
|
Incendio di incolto |
Tromba d'aria |
Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda) |
Subsidenza |
|
|
|
Collasso di laghi glaciali |
|
(1) L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.
Appendice B
CRITERI DNSH GENERICI PER L'USO SOSTENIBILE E LA PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE
I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (1) e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.
Se è effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.
(1) Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l'impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato di corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l'ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.
Appendice C
CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE
L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:
a) |
sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce; |
b) |
mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852; |
c) |
sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009; |
d) |
sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva; |
e) |
sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato; |
f) |
sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società; |
g) |
altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società. |
Appendice D
CRITERI DNSH GENERICI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI
Si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame (1) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (2). Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente. Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione (3) e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione (4). |
(1) La procedura attraverso la quale l'autorità competente determina se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).
(2) Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell'IFC: valutazione e gestione dei rischi ambientali e sociali.
(3) Conformemente alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria una valutazione adeguata dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un'opportuna valutazione qualora l'esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell'IFC: conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali vive.
(4) Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l'attività non abbia effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dell'area protetta.