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Document 32021R1795

Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7251

GU L 361 del 12.10.2021, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1795/oj

12.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 361/43


REGOLAMENTO (UE) 2021/1795 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2021

che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione (2) che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (Limit of Quantification — LOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

A fini di chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità preposte all’applicazione delle norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2021/618.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55).

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(1):5980.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così rettificato:

 

nella colonna «Terbutilazina (F) (R)», i livelli massimi di residui per i codici 0234000 «mais dolce», 0500030 «mais/granturco» e 0500080 «sorgo» sono sostituiti dai valori seguenti:

a)

numero di codice 0234000 «mais dolce»: «0,01 (*) (+)» da «0,02 (*) (+)»;

b)

numero di codice 0500030 «mais/granturco»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)»;

c)

numero di codice 0500080 «sorgo»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)».


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