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Document 32021R0955
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/955 of 27 May 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council with regard to the forms, templates, procedures and technical arrangements for the publications and notifications of marketing rules, fees and charges, and specifying the information to be communicated for the creation and maintenance of the central database on cross-border marketing of AIFs and UCITS, as well as the forms, templates and procedures for the communication of such information (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione del 27 maggio 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione del 27 maggio 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/3496
GU L 211 del 15.6.2021, p. 30–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0955R(01) | (CS) | |||
Corrected by | 32021R0955R(02) |
15.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 211/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/955 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno garantire la comparabilità delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare sui loro siti web riguardo alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (FIA) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare modelli per la pubblicazione di tali informazioni. |
(2) |
Le sintesi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM dovrebbero essere facilmente accessibili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto pubblicare tali sintesi nella stessa pagina web in cui sono pubblicate le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili. Tali sintesi dovrebbero essere chiare, concise e facilmente comprensibili. |
(3) |
I gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA), i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e le società di gestione di OICVM dovrebbero poter valutare in anticipo i costi complessivi delle attività transfrontaliere all’interno di ciascuno Stato membro. Per garantire la comparabilità delle spese e degli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione a tali attività transfrontaliere, tali spese e oneri, o gli elementi essenziali per il loro calcolo, dovrebbero essere presentati sotto forma di tabella. |
(4) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe poter verificare se ha ricevuto tutte le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e sulle relative sintesi, nonché sulle spese e sugli oneri pagati in relazione alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM. L’ESMA dovrebbe altresì poter verificare se tali informazioni sono complete e aggiornate. Pertanto, nel comunicare all’ESMA i collegamenti ipertestuali ai siti web in cui sono reperibili tali informazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare formulari standardizzati. |
(5) |
Sia l’ESMA che le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto unico per l’invio e il ricevimento delle informazioni sui collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM. |
(6) |
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 dispone che l’ESMA pubblichi sul proprio sito web, entro il 2 febbraio 2022, una banca dati centrale contenente tutti i FIA, i GEFIA, i gestori di EuSEF, i gestori di EuVECA, gli OICVM e le società di gestione di OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. Tale banca dati centrale deve essere alimentata con informazioni fornite dalle autorità competenti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Di conseguenza, qualsiasi obbligo relativo alla fornitura di tali informazioni nella banca dati centrale da parte delle autorità competenti non dovrebbe iniziare ad applicarsi prima del 2 febbraio 2022. |
(7) |
Affinché il portale di notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 funzioni correttamente, è necessario che le disposizioni tecniche prevedano la possibilità di caricare i dati di accompagnamento nel portale di notifica. L’ESMA dovrebbe garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nel portale di notifica. |
(8) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto stabiliscono formulari, modelli e procedure standardizzati per la notifica all’ESMA delle informazioni relative alla distribuzione transfrontaliera di FIA e OICVM e per la pubblicazione di tali informazioni da parte delle autorità competenti sui loro siti web. Al fine di garantire la coerenza nella definizione dei formulari standardizzati e date le sostanziali interconnessioni tra le disposizioni del presente regolamento, è opportuno includere tali disposizioni in un unico regolamento. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’ESMA non ha tuttavia effettuato consultazioni sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano i formulari, i modelli e le procedure standard per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti in relazione alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione e in relazione alle spese e agli oneri regolamentari relativi alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM, né sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, e neppure sulle disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica: sarebbe stato infatti altamente sproporzionato chiedere il parere dei portatori di interessi su disposizioni che interessano soltanto l’ESMA e le autorità competenti. |
(11) |
L’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione dovrebbe essere allineata alla data di applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1156 che riguardano tale obbligo. L’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di informazioni da comunicare all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale dovrebbe essere allineata alla data di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 che riguarda tale obbligo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione
1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalle autorità competenti integralmente in un’unica pagina web dedicata dei propri siti web, oppure in pagine web distinte, indicanti rispettivamente le informazioni di cui al presente paragrafo per i fondi di investimento alternativi (FIA) e per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
3. Le autorità competenti pubblicano sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili delle informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento. Tali sintesi sono pubblicate nella stessa pagina web delle informazioni di cui al paragrafo 1, nella parte superiore o inferiore di tale pagina web.
Articolo 2
Pubblicazione di informazioni riguardanti le spese o gli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM
Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 separatamente per ogni spesa od onere, utilizzando il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 3
Notifiche all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
1. Le autorità competenti notificano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all’articolo 1, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all’allegato IV.
2. Le autorità competenti notificano all’ESMA i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all’articolo 2, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all’allegato V.
3. Le autorità competenti notificano all’ESMA qualsiasi modifica dei collegamenti ipertestuali e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall’attuazione della modifica sul sito web dell’autorità competente.
Articolo 4
Punto di contatto unico
1. Ai fini delle notifiche di cui all’articolo 3, ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per l’invio delle informazioni e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa alla presentazione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti notificano all’ESMA il punto di contatto unico di cui al paragrafo 1.
3. L’ESMA designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa al ricevimento delle informazioni di cui al presente articolo.
4. L’ESMA notifica alle autorità competenti il punto di contatto unico di cui al paragrafo 3.
Articolo 5
Informazioni da comunicare all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM
1. Ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1156, le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano trimestralmente all’ESMA le informazioni di cui all’allegato VI, tabella 1, del presente regolamento e i relativi aggiornamenti.
2. Le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano all’ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
Articolo 6
Disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica istituito dall’ESMA
1. Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in un formato XML comune, utilizzando il formato del campo di cui alla tabella 2 dell’allegato VI.
2. Le autorità competenti trasmettono i documenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 per via elettronica attraverso il portale di notifica istituito dall’ESMA conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. L’ESMA garantisce la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la loro trasmissione attraverso il portale di notifica.
4. L’ESMA provvede affinché il portale di notifica di cui al paragrafo 2 tratti e controlli automaticamente tutte le informazioni e i dati di accompagnamento trasmessi e invii un messaggio di riscontro all’autorità competente mittente in merito all’avvenuta trasmissione e agli eventuali errori verificatisi durante tale trasmissione.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021; l’articolo 5 si applica a decorrere dal 2 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Modello per la pubblicazione delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM
[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l’ultima volta] Questa pagina contiene informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Requisiti per la commercializzazione degli OICVM (Inserire informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione degli OICVM, compresi i collegamenti ipertestuali alle versioni integrali di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) Le informazioni devono includere almeno le seguenti categorie di norme in materia di:
Clausola di esclusione della responsabilità: [Nome dell’autorità competente] ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione degli OICVM in [nome dello Stato membro] contenute in questa pagina web siano aggiornate e complete. [Nome dell’autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web. Requisiti per la commercializzazione dei FIA (Inserire informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione dei FIA, compresi i collegamenti ipertestuali alle versioni integrali di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative). Qualora si applichino disposizioni specifiche alla commercializzazione di determinate categorie di FIA (ad esempio FIA immobiliari, FIA di private equity ecc.), inserire le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per ciascuna di queste categorie. Le informazioni devono includere almeno le seguenti categorie di norme in materia di:
Clausola di esclusione della responsabilità: [Nome dell’autorità competente] ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione dei FIA in [nome dello Stato membro] contenute in questa pagina web siano aggiornate e complete. [Nome dell’autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web. Altri requisiti* Oltre alle disposizioni di cui sopra, specificamente previste per la commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM e FIA], eventuali altre disposizioni giuridiche possono applicarsi al momento della commercializzazione in [nome dello Stato membro], sebbene non siano specificamente concepite per la commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM e FIA], a seconda della situazione individuale di coloro che partecipano alla commercializzazione di azioni o quote di [OICVM/FIA/OICVM o FIA]. La commercializzazione in [nome dello Stato membro] può comportare l’applicazione di altri requisiti, quali [specificare le pertinenti legislazioni nazionali che potrebbero essere applicabili]. Clausola di esclusione della responsabilità: Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle leggi nazionali che potrebbero essere applicabili; [nome dell'autorità competente] non è responsabile di eventuali omissioni in tale elenco. La vigilanza sugli obblighi derivanti da tali leggi non è soggetta al controllo di [nome dell'autorità competente]. L'applicabilità di tali obblighi e di qualsiasi altro obbligo giuridico dovrebbe essere valutata prima della commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM o FIA] o dell'investimento negli stessi. In caso di dubbio, coloro che commercializzano OICVM o FIA o investono negli stessi dovrebbero ricorrere a una consulenza indipendente riguardante i requisiti applicabili alla loro situazione individuale.
|
ALLEGATO II
Modello per la pubblicazione delle sintesi delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM
[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l’ultima volta, se la presente sintesi è pubblicata in una pagina web distinta da quella in cui sono pubblicate le informazioni di cui all’allegato I] Sintesi dei requisiti per la commercializzazione degli OICVM (Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione degli OICVM, identificando in particolare le norme in materia di:
Sintesi dei requisiti per la commercializzazione dei FIA (Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione dei FIA, identificando in particolare le norme in materia di:
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ALLEGATO III
Modello per la pubblicazione delle spese e degli oneri regolamentari
[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l’ultima volta] Questa pagina contiene informazioni sulle spese e sugli oneri pagati a [nome dell’autorità competente] per l’esercizio delle sue funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. [Le autorità competenti devono utilizzare il presente modello per pubblicare tutte le spese e tutti gli oneri ad esse pagati per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, suddividendo le spese e gli oneri nelle seguenti categorie (elenco non esaustivo), a seconda dei casi]. Spese e oneri per la gestione transfrontaliera*
Spese e oneri per la commercializzazione transfrontaliera*
Modello per spese e oneri (Nome o breve descrizione della spesa o dell’onere) (Base giuridica e collegamento ipertestuale alla versione integrale del testo giuridico pertinente) (Entità tenuta al pagamento della spesa o dell’onere) (Attività che dà origine alla spesa o all’onere) (Descrizione della struttura della spesa o dell’onere, comprese, tra l’altro, le informazioni seguenti:
(Le autorità competenti possono fornire informazioni supplementari sulla struttura, sulla periodicità o sulla metodologia di calcolo della spesa o dell’onere. Se l’autorità ritiene che le informazioni contenute nelle righe precedenti possano essere poco chiare o fuorvianti, è obbligatorio fornire informazioni supplementari.) Clausola di esclusione della responsabilità: Le spese o gli oneri di cui sopra sono quelli pagati a [nome dell’autorità competente]. Tuttavia la commercializzazione di OICVM o FIA in [nome dello Stato membro] può comportare altri costi relativi agli obblighi amministrativi, alla consulenza di terzi o allo sviluppo commerciale. [Nome dell’autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web. |
ALLEGATO IV
Modello per la notifica di informazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento
Formulario per la comunicazione di informazioni in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Punto di contatto designato: Email: (Notifica iniziale) Gentile Signora, Egregio Signore, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, desidero comunicarLe le informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire:
Queste informazioni sono riportate nella tabella seguente.
Distinti saluti. [Firma] (Se la notifica riguarda una modifica di informazioni precedentemente notificate) Gentile Signora, Egregio Signore, In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156, desidero notificare una modifica delle informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell’autorità] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, (e/o) la sintesi dei requisiti per la commercializzazione ai fini della pubblicazione sul sito web dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. I dettagli della modifica attuata il [data di attuazione della modifica sul sito web dell’autorità competente] sono riportati nella tabella seguente.
Distinti saluti. [Firma] |
ALLEGATO V
Modello per la notifica di informazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento
Formulario per la comunicazione di informazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Punto di contatto designato: Email: Gentile Signora, Egregio Signore, In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, desidero comunicarLe le informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell’autorità competente] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle spese o sugli oneri pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM.
(Se la notifica riguarda una modifica di informazioni precedentemente notificate) Gentile Signora, Egregio Signore, Desidero notificare una modifica delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell’autorità competente] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle spese o sugli oneri pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM. (Se del caso) Desidero notificare una modifica delle informazioni pubblicate sul sito web di [nome dell’autorità competente] per quanto riguarda le spese e gli oneri regolamentari pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM. I dettagli della modifica attuata il [data di attuazione della modifica sul sito web dell’autorità competente] sono riportati nella tabella seguente.
Distinti saluti. [Firma] |
ALLEGATO VI
DATI CHE DEVONO ESSERE FORNITI ALL’ESMA PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DELLA BANCA DATI CENTRALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE TRANSFRONTALIERA DI FIA E OICVM
Tabella 1
Campi da segnalare
Numero |
Campo |
Contenuto da segnalare |
Standard e formato da utilizzare |
||||||||||
1 |
Nome del fondo |
Nome completo del fondo. |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||
2 |
Codice di identificazione nazionale del fondo |
Identificativo unico del fondo. |
{ALPHANUM-35} |
||||||||||
3 |
LEI del fondo |
Identificativo della persona giuridica del fondo. |
{LEI} |
||||||||||
4 |
ISIN della categoria di azioni |
Numero internazionale di identificazione dei titoli della categoria di azioni. |
{ISIN} |
||||||||||
5 |
Nome della società di gestione |
Nome completo della società di gestione. |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||
6 |
LEI della società di gestione |
Identificativo della persona giuridica della società di gestione. |
{LEI} |
||||||||||
7 |
Codice di identificazione nazionale della società di gestione del fondo |
Identificativo unico della società di gestione del fondo assegnato dall’autorità competente. |
{ALPHANUM-35} |
||||||||||
8 |
Tipo di fondo |
Tipo di fondo. |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti:
|
||||||||||
9 |
Stato membro mittente |
Nome dello Stato membro mittente. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||
10 |
Stato membro ospitante |
Le autorità competenti devono indicare tutti gli Stati membri ospitanti nei quali il fondo è stato notificato per la commercializzazione. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||
11 |
Data di notifica |
Per ciascuno Stato membro ospitante, l’autorità competente deve indicare la data in cui ha inviato la notifica di commercializzazione del fondo all’autorità competente degli Stati membri ospitanti. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||
12 |
Data di ritiro della notifica |
Per ciascuno Stato membro ospitante, l’autorità competente deve indicare la data in cui ha inviato il ritiro della notifica di commercializzazione del fondo all’autorità competente degli Stati membri ospitanti. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||
13 |
Documentazione di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE nonché all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE |
Le autorità competenti devono indicare il nome del file utilizzato per comunicare la documentazione di notifica. |
Formato che consente di analizzare il contenuto del documento senza dover convertire il documento in un altro formato. |
||||||||||
14 |
Lingua della documentazione di notifica |
Lingua nella quale è redatta la documentazione di notifica. |
{LANGUAGE} |
||||||||||
15 |
Documentazione di ritiro della notifica di cui all’articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32 bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE |
Se del caso, viene indicato il nome del file utilizzato per comunicare la documentazione di ritiro della notifica. |
Formato che consente di analizzare il contenuto del documento senza dover convertire il documento in un altro formato. |
||||||||||
16 |
Lingua della documentazione di ritiro della notifica |
Lingua nella quale è redatta la documentazione di ritiro della notifica. |
{LANGUAGE} |
||||||||||
17 |
Commercializzato |
Le autorità competenti devono indicare se il fondo è effettivamente commercializzato, ove tale dato sia disponibile. |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti:
|
||||||||||
18 |
Forma del fondo |
Le autorità competenti devono indicare se il fondo è gestito internamente. |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti:
|
Tabella 2
Formati dei campi
Numero |
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
1 |
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Campo di testo libero |
2 |
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442 |
3 |
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
4 |
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alfa-2 dell’ISO 3166-1 |
5 |
{LANGUAGE} |
Codice a 2 lettere |
ISO 639-1 |
6 |
{DATEFORMAT} |
Date nel formato seguente: AAAA-MM-GG; le date vanno comunicate in UTC. |
Formato della data secondo ISO 8601 |