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Document 32021R0881
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/881 of 23 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/689 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/1784
GU L 194 del 2.6.2021, p. 10–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato IV parte II capo 1 sezione 1 punto 1 lettera (c) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato IV parte II capo 1 sezione 1 punto 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato IV parte VI capo 1 sezione 3 punto 2 lettera (a) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato IV parte VI capo 1 sezione 4 punto 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 1 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 2 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 2 sezione 5 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 3 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 4 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 5 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte II capo 6 sezione 1 frase 1 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte III capo 3 sezione 3 lettera (b) testo | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte III capo 4 sezione 3 lettera (b) testo | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte III capo 5 sezione 3 lettera (b) testo | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | allegato VI parte III capo 6 sezione 3 lettera (b) testo | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | sostituzione | articolo 83 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32020R0689 | aggiunta | articolo 86 trattino 7 | 21/04/2021 |
2.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/881 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2021
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 29, frase introduttiva e lettere a) e d), l’articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva e lettere a) e b), l’articolo 32, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera c), l’articolo 41, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a) e b), e l’articolo 42, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, tra cui norme per i metodi diagnostici, per i programmi di sorveglianza dell’Unione e per l’approvazione dei programmi di eradicazione da parte della Commissione. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. |
(3) |
L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede una deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione di determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici. Per ridurre l’onere amministrativi tale deroga dovrebbe essere estesa in modo da prevedere una disposizione analoga per l’approvazione di determinati programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici. |
(4) |
Uno Stato membro che desideri ottenere l’approvazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per l’intero territorio o per una sua zona o compartimento che rappresenti oltre il 75 % del territorio o che è condivisa con un altro Stato membro o un paese terzo, è tenuto a chiederne l’approvazione alla Commissione. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve ricorrere a un sistema di autodichiarazione. |
(5) |
Il sistema di autodichiarazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per zone e compartimenti diversi da quelli che devono essere approvati dalla Commissione è concepito per garantire la trasparenza del processo e rendere l’approvazione del programma di eradicazione più agevole e potenzialmente più veloce per lo Stato membro. L’intero processo dovrebbe essere completato per via elettronica a meno che la Commissione o un altro Stato membro non segnali problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente. Qualora sussistano problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente, la dichiarazione deve essere presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(6) |
La decisione 2010/367/UE della Commissione (3) stabilisce prescrizioni minime per i programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e definisce orientamenti tecnici negli allegati. Tali prescrizioni figurano ora nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689. A fini di chiarezza e trasparenza, la decisione 2010/367/UE dovrebbe figurare nell’elenco degli atti abrogati dall’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/689. |
(7) |
Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati riscontrati rimandi errati nel suo allegato IV. Tali rimandi dovrebbero essere rettificati. |
(8) |
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce prescrizioni specifiche per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici. Tra queste vi sono le prescrizioni generali per le visite sanitarie e per il campionamento nell’ambito dei programmi di eradicazione. Le prescrizioni generali sono applicabili anche ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia. |
(9) |
L’allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i metodi diagnostici e di campionamento per individuare l’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR. È opportuno aggiornare i metodi diagnostici e di campionamento alla luce delle ultime informazioni disponibili nel Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4). |
(10) |
Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati riscontrati alcuni errori nell’allegato IV, parte II, e nell’allegato VI, parte III, di tale regolamento. Tali errori dovrebbero essere rettificati. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689. |
(12) |
Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/689 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:
1. |
l’articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione 1. In deroga all’obbligo di presentazione dei programma di eradicazione alla Commissione per approvazione, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, o in deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia, di cui all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento, per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici, quando tali zone o compartimenti rappresentano meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che alimenta la zona o il compartimento non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, il riconoscimento è ottenuto conformemente alla seguente procedura:
2. Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni supplementari in relazione agli elementi di prova forniti dallo Stato membro che rilascia la dichiarazione provvisoria. 3. Quando almeno uno Stato membro o la Commissione ha presentato osservazioni scritte entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), evidenziando problematiche relative agli elementi di prova a sostegno della dichiarazione, la Commissione, lo Stato membro che ha rilasciato la dichiarazione e, se del caso, lo Stato membro che ha chiesto chiarimenti o informazioni supplementari esaminano insieme gli elementi di prova presentati al fine di risolvere tali problematiche. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), è automaticamente prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data in cui sono state evidenziate le prime problematiche. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato. 4. Qualora la procedura di cui al paragrafo 3 non dia esito positivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.»; |
2. |
all’articolo 86, è inserito il trattino seguente dopo il sesto trattino:
|
3. |
gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22).
(4) https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-manual/access-online/.
ALLEGATO
Gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:
1. |
l’allegato IV è così modificato:
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2. |
l’allegato VI è così modificato:
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