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Document 32021R0608

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2443

    GU L 129 del 15.4.2021, p. 119–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/608/oj

    15.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 129/119


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/608 DELLA COMMISSIONE

    del 14 aprile 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione e norme per il rilascio di tale certificato, sia in formato cartaceo che elettronico. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4), il sistema Traces è l’elemento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) che consente di effettuare l’intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce pertanto un modello di certificato ufficiale compatibile con il sistema Traces.

    (3)

    Le prescrizioni in materia di certificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono coerenti con le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (5) relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 a decorrere dal 21 aprile 2021, modificando e chiarendo nel contempo le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali stabilite in tale regolamento di esecuzione.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in particolare opera una distinzione tra i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, i certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. Il suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre prescrizioni linguistiche relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione. Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno modificare l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    (5)

    L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

    (6)

    La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi («RASFF»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    (7)

    In particolare a causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF durante tale periodo, è opportuno aumentare dal 20 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sul pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile.

    (8)

    A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia.

    (9)

    A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dall’India.

    (10)

    I peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia sono già elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Per le partite di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF nel primo semestre del 2020 indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce esistente relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia dovrebbe quindi essere modificata per comprendere tutti i peperoni della specie Capsicum.

    (11)

    Per le bacche di Goji provenienti dalla Cina elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari e per le uve secche provenienti dalla Turchia elencate nel medesimo allegato a causa del rischio di contaminazione da ocratossina A, le informazioni disponibili per il secondo semestre del 2019 e il primo semestre del 2020 indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione. Poiché un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti, è opportuno sopprimere le voci relative agli stessi dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    (12)

    Per le arachidi provenienti dal Brasile elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e si è mantenuta a livelli bassi nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dal Brasile dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %.

    (13)

    Per le arachidi provenienti dalla Cina elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dalla Cina dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

    (14)

    Per le nocciole provenienti dalla Turchia elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle nocciole provenienti dalla Turchia dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

    (15)

    I prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh sono elencati nell’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. L’importazione nell’Unione di tali prodotti è pertanto vietata dal giugno 2014. Il Bangladesh ha fornito garanzie scritte presentando, il 27 luglio 2020, un nuovo piano d’azione con misure riguardanti tutte le fasi della catena di produzione, che la Commissione ha giudicato soddisfacenti. A seguito di tale valutazione è opportuno sopprimere la voce relativa ai prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh dall’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.

    (16)

    Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione microbiologica o chimica dei semi di sesamo, nella colonna «Codice NC» delle tabelle degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere il codice NC per i semi di sesamo tostati nelle righe relative ai «Semi di sesamo (Alimenti)».

    (17)

    La parte II del modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce le informazioni sanitarie che il certificatore deve fornire nella compilazione del certificato. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che le informazioni sanitarie per gli alimenti o i mangimi di origine non animale possono contenere più di una certificazione, laddove tale certificazione è obbligatoria a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in combinato disposto con l’allegato II del medesimo regolamento.

    (18)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV di tale regolamento di esecuzione.

    (19)

    Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche l’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

    (20)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

    1)

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Certificato ufficiale

    1.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»).

    2.   Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

    a)

    il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

    b)

    il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

    c)

    il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

    d)

    se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

    e)

    il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

    i)

    un unico foglio;

    ii)

    diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

    iii)

    una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

    f)

    se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

    g)

    il certificato ufficiale è presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

    h)

    il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

    i)

    il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;

    j)

    il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

    3.   In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

    4.   La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.

    5.   Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1).

    6.   Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

    7.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*2).

    8.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)."

    (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"

    2.

    gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

    Riga

    Alimenti e mangimi

    (uso previsto)

    Codice NC  (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

    1

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Bolivia (BO)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    2

    Pepe nero (Piper nigrum)

    (Alimenti — non tritati né polverizzati)

    ex 0904 11 00

    10

    Brasile (BR)

    Salmonella  (2)

    50

    3

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Brasile (BR)

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    4

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Cina (CN)

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    ( Alimenti e mangimi )

    ex 1208 90 00

    20

    5

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    (Alimenti — tritati o polverizzati)

    ex 0904 22 00

    11

    Cina (CN)

    Salmonella  (6)

    20

    6

    Tè, anche aromatizzato

    (Alimenti)

    0902

     

    Cina (CN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (7)

    20

    7

    Melanzane (Solanum melongena)

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    0709 30 00

     

    Repubblica dominicana (DO)

    Residui di antiparassitari  (3)

    20

    8

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51

     

    Repubblica dominicana (DO)

    Residui di antiparassitari  (3)  (8)

    50

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    ex 0710 80 59

    20

    Fagioli asparago

    (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0708 20 00 ;

    10

    ex 0710 22 00

    10

    9

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51

     

    Egitto (EG)

    Residui di antiparassitari  (3)  (9)

    20

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    ex 0710 80 59

    20

    10

    Semi di sesamo

    (Alimenti)

    1207 40 90

     

    Etiopia (ET)

    Salmonella  (2)

    50

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

    11

    Nocciole con guscio

    0802 21 00

     

    Georgia (GE)

    Aflatossine

    50

    Nocciole sgusciate

    0802 22 00

    Farine, semolini e polveri di nocciole

    ex 1106 30 90

    40

    Nocciole, altrimenti preparate o conservate

    (Alimenti)

    ex 2008 19 19 ;

    30

    ex 2008 19 95 ;

    20

    ex 2008 19 99

    30

    12

    Olio di palma

    (Alimenti)

    1511 10 90 ;

    1511 90 11 ;

     

    Ghana (GH)

    Coloranti Sudan  (10)

    50

    ex 1511 90 19 ;

    90

    1511 90 99

     

    13

    Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

    (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

    ex 1211 90 86

    10

    India (IN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (11)

    50

    14

    Gombi (Okra)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 99 90 ;

    20

    India (IN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (12)

    10

    ex 0710 80 95

    30

    15

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    0708 20

     

    Kenya (KE)

    Residui di antiparassitari  (3)

    10

    16

    Sedano da taglio (Apium graveolens)

    (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

    ex 0709 40 00

    20

    Cambogia (KH)

    Residui di antiparassitari  (3)  (13)

    50

    17

    Fagioli asparago

    (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

    (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

    ex 0708 20 00 ;

    10

    Cambogia (KH)

    Residui di antiparassitari  (3)  (14)

    50

    ex 0710 22 00

    10

    18

    Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

    ex 2001 90 97

    11; 19

    Libano (LB)

    Rodammina B

    50

    19

    Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

    ex 2005 99 80

    93

    Libano (LB)

    Rodammina B

    50

    20

    Peperoni della specie Capsicum

    (dolci o diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

    0904 21 10 ;

     

    Sri Lanka (LK)

    Aflatossine

    50

    ex 0904 21 90 ;

    20

    ex 0904 22 00 ;

    11; 19

    ex 2005 99 10 ;

    10; 90

    ex 2005 99 80

    94

    21

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Madagascar (MG)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    ( Alimenti e mangimi )

    ex 1208 90 00

    20

    22

    Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

    (Alimenti — freschi)

    ex 0810 90 20

    20

    Malaysia (MY)

    Residui di antiparassitari  (3)

    20

    23

    Semi di sesamo

    (Alimenti)

    1207 40 90

     

    Nigeria (GN)

    Salmonella (2)

    50

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

    24

    Miscele di spezie

    (Alimenti)

    0910 91 10 ;

    0910 91 90

     

    Pakistan (PK)

    Aflatossine

    50

    25

    Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

    (Alimenti)

    ex 1207 70 00 ;

    10

    Sierra Leone (SL)

    Aflatossine

    50

    ex 1208 90 00 ;

    10

    ex 2008 99 99

    50

    26

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Senegal (SN)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    ( Alimenti e mangimi )

    ex 1208 90 00

    20

    27

    Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

    ex 2001 90 97

    11; 19

    Siria (SY)

    Rodammina B

    50

    28

    Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

    ex 2005 99 80

    93

    Siria (SY)

    Rodammina B

    50

    29

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Thailandia (TH)

    Residui di antiparassitari  (3)  (15)

    20

    ex 0710 80 59

    20

    30

    Nocciole (Corylus sp.) con guscio

    0802 21 00

     

    Turchia (TR)

    Aflatossine

    5

    Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

    0802 22 00

     

     

     

     

    Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

    ex 0813 50 39 ;

    70

     

    ex 0813 50 91 ;

    70

     

    ex 0813 50 99

    70

    Pasta di nocciole

    ex 2007 10 10 ;

    70

     

    ex 2007 10 99 ;

    40

     

    ex 2007 99 39 ;

    05; 06

     

    ex 2007 99 50 ;

    33

     

    ex 2007 99 97

    23

    Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

    ex 2008 19 12 ;

    30

    ex 2008 19 19 ;

    30

    ex 2008 19 92 ;

    20

    ex 2008 19 95 ;

    30

    ex 2008 19 99 ;

    15

    ex 2008 97 12 ;

    15

    ex 2008 97 14 ;

    15

    ex 2008 97 16 ;

    15

    ex 2008 97 18 ;

    15

    ex 2008 97 32 ;

    15

    ex 2008 97 34 ;

    15

    ex 2008 97 36 ;

    15

    ex 2008 97 38 ;

    15

    ex 2008 97 51 ;

    15

    ex 2008 97 59 ;

    15

    ex 2008 97 72 ;

    15

    ex 2008 97 74 ;

    15

    ex 2008 97 76 ;

    15

    ex 2008 97 78 ;

    15

    ex 2008 97 92 ;

    15

    ex 2008 97 93 ;

    15

    ex 2008 97 94 ;

    15

    ex 2008 97 96 ;

    15

    ex 2008 97 97

    15

    ex 2008 97 98 ;

    30

    Farine, semolini e polveri di nocciole

    ex 1106 30 90

    40

    Olio di nocciole

    (Alimenti)

    ex 1515 90 99

    20

    31

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    (Alimenti — freschi o essiccati)

    0805 21 ;

    0805 22 ;

    0805 29

     

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari  (3)

    5

    32

    Arance

    (Alimenti — freschi o essiccati)

    0805 10

     

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari  (3)

    10

    33

    Melegrane

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    ex 0810 90 75

    30

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari  (3)  (16)

    20

    34

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51 ;

     

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari  (3)  (17)

    10

    ex 0709 60 99 ;

    20

    ex 0710 80 59

    20

    35

    Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (18)  (19)

    (Alimenti)

    ex 1212 99 95

    20

    Turchia (TR)

    Cianuro

    50

    36

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Uganda (UG)

    Residui di antiparassitari  (3)

    20

    ex 0710 80 59

    20

    37

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Stati Uniti (US)

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    ( Alimenti e mangimi )

    ex 1208 90 00

    20

    38

    Pistacchi con guscio

    0802 51 00

     

    Stati Uniti (US)

    Aflatossine

    10

    Pistacchi sgusciati

    0802 52 00

     

    Pistacchi tostati

    ex 2008 19 13 ;

    20

     

    ex 2008 19 93

    20

    39

    Albicocche secche

    0813 10 00

     

    Uzbekistan (UZ)

    Solfiti  (20)

    50

    Albicocche, altrimenti preparate o conservate

    (Alimenti)

    2008 50

    40

    Foglie di coriandolo

    ex 0709 99 90

    72

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (21)

    50

    Basilico (sacro, comune)

    ex 1211 90 86

    20

    Menta

    ex 1211 90 86

    30

    Prezzemolo

    (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

    ex 0709 99 90

    40

    41

    Gombi (Okra)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (21)

    50

    ex 0710 80 95

    20

    42

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari  (3)  (21)

    50

    ex 0710 80 59

    20


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

    (3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

    (4)  Residui di amitraz.

    (5)  Residui di nicotina.

    (6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

    (7)  Residui di tolfenpyrad.

    (8)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

    (9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

    (10)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

    (11)  Residui di acefato.

    (12)  Residui di diafentiuron.

    (13)  Residui di fentoato.

    (14)  Residui di clorbufam.

    (15)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

    (16)  Residui di procloraz.

    (17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

    (18)  «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (19)  «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (20)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

    (21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


    ALLEGATO II

    Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche

    1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

    Riga

    Alimenti e mangimi (uso previsto)

    Codice NC  (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

    1

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Argentina (AR)

    Aflatossine

    5

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    2

    Nocciole (Corylus sp.) con guscio

    0802 21 00

     

    Azerbaigian (AZ)

    Aflatossine

    20

    Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

    0802 22 00

    Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

    ex 0813 50 39 ;

    70

    ex 0813 50 91 ;

    70

    ex 0813 50 99

    70

    Pasta di nocciole

    ex 2007 10 10 ;

    70

    ex 2007 10 99 ;

    40

    ex 2007 99 39 ;

    05; 06

    ex 2007 99 50 ;

    33

    ex 2007 99 97

    23

    Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

    ex 2008 19 12 ;

    30

    ex 2008 19 19 ;

    30

    ex 2008 19 92 ;

    30

    ex 2008 19 95 ;

    20

    ex 2008 19 99 ;

    30

    ex 2008 97 12 ;

    15

    ex 2008 97 14 ;

    15

    ex 2008 97 16 ;

    15

    ex 2008 97 18 ;

    15

    ex 2008 97 32 ;

    15

    ex 2008 97 34 ;

    15

    ex 2008 97 36 ;

    15

    ex 2008 97 38 ;

    15

    ex 2008 97 51 ;

    15

    ex 2008 97 59 ;

    15

    ex 2008 97 72 ;

    15

    ex 2008 97 74 ;

    15

    ex 2008 97 76 ;

    15

    ex 2008 97 78 ;

    15

    ex 2008 97 92 ;

    15

    ex 2008 97 93 ;

    15

    ex 2008 97 94 ;

    15

    ex 2008 97 96 ;

    15

    ex 2008 97 97 ;

    15

    ex 2008 97 98

    15

    Farine, semolini e polveri di nocciole

    ex 1106 30 90

    40

    Olio di nocciole

    (Alimenti)

    ex 1515 90 99

    20

    3

    Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («P iper betle»)

    (Alimenti)

    ex 1404 90 00  (10)

    10

    Bangladesh (BD)

    Salmonella  (6)

    50

    4

    Noci del Brasile con guscio

    0801 21 00

     

    Brasile (BR)

    Aflatossine

    50

    Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

    (Alimenti)

    ex 0813 50 31 ;

    20

    ex 0813 50 39 ;

    20

    ex 0813 50 91 ;

    20

    ex 0813 50 99

    20

    5

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Egitto (EG)

    Aflatossine

    20

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    ( Alimenti e mangimi )

    ex 1208 90 00

    20

    6

    Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

    0904

     

    Etiopia (ET)

    Aflatossine

    50

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

    (Alimenti — spezie essiccate)

    0910

    7

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Ghana (GH)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    8

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Gambia (GM)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    9

    Noci moscate (Myristica fragrans)

    (Alimenti — spezie essiccate)

    0908 11 00 ;

    0908 12 00

     

    Indonesia (ID)

    Aflatossine

    20

    10

    Foglie di betel (Piper betle L.)

    (Alimenti)

    ex 1404 90 00

    10

    India (IN)

    Salmonella  (2)

    10

    11

    Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

    0904 21 10 ;

     

    India (IN)

    Aflatossine

    20

    ex 0904 22 00 ;

    11; 19

    ex 0904 21 90 ;

    20

    ex 2005 99 10 ;

    10; 90

    ex 2005 99 80

    94

    12

    Noci moscate (Myristica fragrans)

    (Alimenti — spezie essiccate)

    0908 11 00 ;

    0908 12 00

     

    India (IN)

    Aflatossine

    20

    13

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    India (IN)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    14

    Gomma di guar

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1302 32 90

    10

    India (IN)

    Pentaclorofenolo e diossine  (3)

    5

    15

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    India (IN)

    Residui di antiparassitari (4)  (5)

    10

    ex 0710 80 59

    20

     

    16

    Semi di sesamo

    (Alimenti)

    1207 40 90

     

    India (IN)

    Salmonella  (6)

    Residui di antiparassitari  (4)  (11)

    20

    ex 2008 19 19

    40

     

    ex 2008 19 99

    40

    50

    17

    Pistacchi con guscio

    0802 51 00

     

    Iran (IR)

    Aflatossine

    50

    Pistacchi sgusciati

    0802 52 00

    Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

    ex 0813 50 39 ;

    60

    ex 0813 50 91 ;

    60

    ex 0813 50 99

    60

    Pasta di pistacchi

    ex 2007 10 10 ;

    60

    ex 2007 10 99 ;

    30

    ex 2007 99 39 ;

    03; 04

    ex 2007 99 50 ;

    32

    ex 2007 99 97

    22

    Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

    ex 2008 19 13 ;

    20

    ex 2008 19 93 ;

    20

    ex 2008 97 12 ;

    19

    ex 2008 97 14 ;

    19

    ex 2008 97 16 ;

    19

    ex 2008 97 18 ;

    19

    ex 2008 97 32 ;

    19

    ex 2008 97 34 ;

    19

    ex 2008 97 36 ;

    19

    ex 2008 97 38 ;

    19

    ex 2008 97 51 ;

    19

    ex 2008 97 59 ;

    19

    ex 2008 97 72 ;

    19

    ex 2008 97 74 ;

    19

    ex 2008 97 76 ;

    19

    ex 2008 97 78 ;

    19

    ex 2008 97 92 ;

    19

    ex 2008 97 93 ;

    19

    ex 2008 97 94 ;

    19

    ex 2008 97 96 ;

    19

    ex 2008 97 97 ;

    19

    ex 2008 97 98

    19

    Farine, semolini e polveri di pistacchi

    (Alimenti)

    ex 1106 30 90

    50

    18

    Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

    (Alimenti)

    ex 1207 70 00 ;

    10

    Nigeria (GN)

    Aflatossine

    50

    ex 1208 90 00 ;

    10

    ex 2008 99 99

    50

    19

    Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Pakistan (PK)

    Residui di antiparassitari  (4)

    20

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Sudan (SD)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

    2305 00 00

    Farine e polveri di arachidi

    (Alimenti e mangimi)

    ex 1208 90 00

    20

    21

    Semi di sesamo

    (Alimenti)

    1207 40 90

     

    Sudan (SD)

    Salmonella  (6)

    20

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

    22

    Fichi secchi

    0804 20 90

     

    Turchia (TR)

    Aflatossine

    20

    Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

    ex 0813 50 99

    50

    Pasta di fichi secchi

    ex 2007 10 10 ;

    50

    ex 2007 10 99 ;

    20

    ex 2007 99 39 ;

    01; 02

    ex 2007 99 50 ;

    31

    ex 2007 99 97

    21

    Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

    ex 2008 97 12 ;

    11

    ex 2008 97 14 ;

    11

    ex 2008 97 16 ;

    11

    ex 2008 97 18 ;

    11

    ex 2008 97 32 ;

    11

    ex 2008 97 34 ;

    11

    ex 2008 97 36 ;

    11

    ex 2008 97 38 ;

    11

    ex 2008 97 51 ;

    11

    ex 2008 97 59 ;

    11

    ex 2008 97 72 ;

    11

    ex 2008 97 74 ;

    11

    ex 2008 97 76 ;

    11

    ex 2008 97 78 ;

    11

    ex 2008 97 92 ;

    11

    ex 2008 97 93 ;

    11

    ex 2008 97 94 ;

    11

    ex 2008 97 96 ;

    11

    ex 2008 97 97 ;

    11

    ex 2008 97 98 ;

    11

    ex 2008 99 28 ;

    10

    ex 2008 99 34 ;

    10

    ex 2008 99 37 ;

    10

    ex 2008 99 40 ;

    10

    ex 2008 99 49 ;

    60

    ex 2008 99 67 ;

    95

    ex 2008 99 99

    60

    Farine, semolini o polveri di fichi secchi

    (Alimenti)

    ex 1106 30 90

    60

    23

    Pistacchi con guscio

    0802 51 00

     

    Turchia (TR)

    Aflatossine

    50

    Pistacchi sgusciati

    0802 52 00

    Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

    ex 0813 50 39 ;

    60

    ex 0813 50 91 ;

    60

    ex 0813 50 99

    60

    Pasta di pistacchi

    ex 2007 10 10 ;

    60

    ex 2007 10 99 ;

    30

    Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

    ex 2007 99 39 ;

    03; 04

    ex 2007 99 50 ;

    32

    ex 2007 99 97 ;

    22

    ex 2008 19 13 ;

    20

    ex 2008 19 93 ;

    20

    ex 2008 97 12 ;

    19

    ex 2008 97 14 ;

    19

    ex 2008 97 16 ;

    19

    ex 2008 97 18 ;

    19

    ex 2008 97 32 ;

    19

    ex 2008 97 34 ;

    19

    ex 2008 97 36 ;

    19

    ex 2008 97 38 ;

    19

    ex 2008 97 51 ;

    19

    ex 2008 97 59 ;

    19

    ex 2008 97 72 ;

    19

    ex 2008 97 74 ;

    19

    ex 2008 97 76 ;

    19

    ex 2008 97 78 ;

    19

    ex 2008 97 92 ;

    19

    ex 2008 97 93 ;

    19

    ex 2008 97 94 ;

    19

    ex 2008 97 96 ;

    19

    ex 2008 97 97 ;

    19

    ex 2008 97 98

    19

    Farine, semolini e polveri di pistacchi

    (Alimenti)

    ex 1106 30 90

    50

    24

    Foglie di vite

    (Alimenti)

    ex 2008 99 99

    11; 19

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari  (4)  (7)

    20

    25

    Semi di sesamo

    (Alimenti)

    1207 40 90

     

    Uganda (UG)

    Salmonella  (6)

    20

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

    26

    Pitahaya (frutto del dragone)

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    ex 0810 90 20

    10

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari  (4)  (8)

    10

    2.   Alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

    Riga

    Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati

     

    Codice NC  (12)

    Descrizione  (13)

    1

    ex 1704 90

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

    2

    ex 1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    3

    ex 1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

    (3)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

    La relazione di analisi indica:

    a)

    i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

    b)

    l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

    c)

    il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

    d)

    il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

    L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

    (4)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

    (5)  Residui di carbofuran.

    (6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

    (7)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

    (8)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

    (9)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (10)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

    (11)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).

    (12)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (13)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO II bis

    Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis

    Riga

    Alimenti e mangimi

    (uso previsto)

    Codice NC  (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    1

    Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

    (Alimenti)

    0713 35 00

    0713 39 00

    0713 90 00

     

    Nigeria (GN)

    Residui di antiparassitari


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».


    ALLEGATO IV

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

    Image 1

     

    PAESE

    Certificato per l’ingresso di alimenti e mangimi nell’Unione

    Parte II: Certificazione

    II.

    Informazioni sanitarie

    II.a.

    N. di riferimento del certificato

    II.b.

    N. di riferimento IMSOC

     

    II.1.

    Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e dichiara che:

     

    (1)

    [II.1.1

    gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:

    la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004;

    (1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

    sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e

    provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;]

     

    (1) oppure

    [II.1.2.

    i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:

    la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni associate elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005;

    (1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:

    sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e

    provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.]

    II.2

    Il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89), dichiara che:

    [II.2.1.

    Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine

    dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al:

    regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 e il livello di contaminazione totale da aflatossine per gli alimenti

    regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi

    il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),

    nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di aflatossine.]

    (3) e/o

    [II.2.2.

    Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari

    dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]

    (3) e/o

    [II.2.3.

    Certificazione per la gomma di guar elencata nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

    dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano che le merci non contengono una quantità superiore a 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).]

    (3) e/o

    [II.2.4.

    Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica

    dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

    il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),

    nel laboratorio … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l’assenza di Salmonella in 25 g.]

    II.3

    Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell’autorità di rilascio competente.

    II. 4

    Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.

    Note

    Cfr. le note sulla compilazione del presente allegato.

    Parte II

    (1)

    Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).

    (2)

    Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.

    (3)

    Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.

    (4)

    La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

     

     

    Certificatore:

    Nome e cognome (in stampatello):

    Qualifica e titolo:

    Data:

    Firma:

    Timbro

    NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

    Aspetti generali

    Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

    Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).

    Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

    Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

    Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

    Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

    le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

    le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

    se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

    Parte I: Informazioni sulla partita spedita

    Paese:

    Nome del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.1.

    Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.

    Casella I.2.

    N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.

    Casella I.2.a.

    N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC.

    Casella I.3.

    Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.4.

    Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.5.

    Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.

    Casella I.6.

    Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa.

    Casella I.7.

    Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

    Casella I.8.

    Non pertinente.

    Casella I.9.

    Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti.

    Casella I.10.

    Non pertinente.

    Casella I.11.

    Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti.

    Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea.

    Casella I.12.

    Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.

    Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.

    Casella I.13.

    Luogo di carico: non pertinente.

    Casella I.14.

    Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

    Casella I.15.

    Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.

    Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per «altro» si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio  (2).

    Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.

    In caso di traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

    Casella I.16.

    Posto di controllo frontaliero di ingresso nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

    Casella I.17.

    Documenti di accompagnamento:

    Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

    Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio documenti commerciali (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

    Casella I.18.

    Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

    Casella I.19.

    Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.

    Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.

    Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

    Casella I.20.

    Merce certificata per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione europea.

    Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

    Alimenti per animali: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

    Casella I.21.

    Non pertinente.

    Casella I.22.

    Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione europea.

    Casella I.23.

    Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

    Casella I.24.

    Quantità:

    Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.

    Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

    Casella I.25.

    Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio  (3). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.

    Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

    Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell’Unione europea.

    Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante negli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

    Parte II: Certificazione

    Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall’autorità competente del paese terzo, come stabilito all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

    Casella II.

    Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell’Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell’Unione europea, come quelli relativi alla certificazione.

    Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto corrispondente alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

    Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

    Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato.

    Casella II.a.

    N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

    Casella II.b.

    N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a, obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.

    Certificatore:

    Funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e data della firma.


    (1)  L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


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