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Document 32021R0607

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2021/2431

GU L 129 del 15.4.2021, p. 73–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/607/oj

15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/607 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata «l’inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3) la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) di concerto con la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («la CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).

(3)

Con la decisione 2012/501/UE (4) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).

(4)

Con il regolamento (UE) 2015/82 (5) la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Con il regolamento (UE) 2016/32 (6) la Commissione ha esteso le misure applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(6)

Con il regolamento (UE) 2016/704 (7) la Commissione ha revocato l’impegno da parte di altre due società sulla base di constatazioni relative a violazioni dell’impegno e alla sua impraticabilità, entrambi elementi che giustificavano la revoca dell’accettazione dell’impegno.

(7)

Con il regolamento (UE) 2018/1236 (8) la Commissione ha chiuso l’inchiesta concernente la possibile elusione delle misure sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.

(8)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica invece un’aliquota del dazio pari al 42,7 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(10)

La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2019 da N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione di acido citrico. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(11)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di acido citrico originario della Cina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il 20 gennaio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Nessun campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che i due produttori noti dell’Unione, N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG, dovevano presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha altresì invitato gli altri produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative a manifestarsi e a richiedere un questionario. Nessun altro produttore dell’Unione né alcuna associazione rappresentativa si sono manifestati.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(18)

Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Cina

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(20)

Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

(21)

Nel complesso la cooperazione dei produttori esportatori cinesi non è stata sufficiente. Di fatto Laiwu Taihe, il principale produttore esportatore, che rappresenta oltre il 53 % delle esportazioni dalla Cina verso l’Unione, non ha collaborato al presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato.

1.7.   Risposte al questionario

(22)

Nella fase di apertura la Commissione ha messo a disposizione i questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori cinesi nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (11). La Commissione ha inoltre inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo alla sussistenza in Cina di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(23)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai richiedenti, da un importatore, da quattro utilizzatori e da quattro produttori esportatori. Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo alla sussistenza di distorsioni significative in Cina.

1.8.   Verifica

(24)

A causa della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla, esposte in dettaglio in un avviso pubblicato nel fascicolo relativo al caso di specie («l’avviso sulla COVID-19» (12)), la Commissione non è stata in grado di effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle entità che hanno risposto al questionario.

(25)

La Commissione ha invece effettuato un controllo incrociato a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti indicate di seguito.

 

Produttori dell’Unione:

SA Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio,

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria, e Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Germania;

 

utilizzatori:

Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Paesi Bassi,

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Germania;

 

produttori esportatori cinesi:

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd., Changchun, provincia di Jilin, Repubblica popolare cinese,

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd., Yixing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese,

RZBC Group, Rizhao, provincia di Shandong, Repubblica popolare cinese,

Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Weifang, provincia di Shandong, Repubblica popolare cinese.

1.9.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(26)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano la sussistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(27)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione di acido citrico. Quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(28)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Il governo della RPC non ha tuttavia risposto al questionario. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.

(29)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In risposta all’avviso di apertura, la CCCMC ha formulato osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative. Tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio al punto 3.2.

(30)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(31)

Il 5 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale («la nota del 5 marzo 2020»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base (13). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato, in quella fase, il Brasile, la Colombia e la Thailandia come potenziali paesi rappresentativi. Il 13 marzo 2020, su richiesta della CCCMC, la Commissione ha divulgato l’allegato IV della nota del 5 marzo 2020, nel quale erano contenuti i dati pubblicamente accessibili del Global Trade Atlas («GTA») (14) che i servizi della Commissione avevano proposto di utilizzare per i fattori produttivi e i sottoprodotti elencati in detta nota.

(32)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro produttori esportatori cinesi, dalla CCCMC e dai richiedenti. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione.

(33)

In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 30 novembre 2020 («la nota del 30 novembre 2020»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute riguardanti la nota del 5 marzo (15). Ha inoltre stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, intendeva utilizzare la Colombia quale paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e ha ricevuto osservazioni dai richiedenti e dalla CCCMC. Tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio ai punti 3.3 e 3.4.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(34)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia acido citrico e citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) («il prodotto oggetto del riesame»).

(35)

L’acido citrico è utilizzato come acidificante e regolatore del pH in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio detergenti per la cura della casa, bevande, prodotti alimentari, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono: zucchero/melassi, tapioca, granturco o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

2.2.   Prodotto simile

(36)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(37)

Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(38)

La Commissione non ha ricevuto argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto. La CCCMC ha sottolineato, nelle sue osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta, che il prodotto oggetto del riesame così come definito nell’avviso di apertura comprende i tipi di prodotto soggetti alle misure iniziali nonché i tipi di prodotto oggetto del primo riesame in previsione della scadenza.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(39)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla Cina.

(40)

La capacità produttiva totale dichiarata dei produttori esportatori che hanno collaborato era pari a circa il 72 % della capacità produttiva totale cinese stimata. Visto lo scarso livello di cooperazione, la Commissione ha applicato l’articolo 18 e ha basato le sue conclusioni sul mercato cinese dell’acido citrico, anche in materia di capacità produttiva e capacità inutilizzata, sui dati disponibili.

(41)

Le risultanze relative al rischio della persistenza del dumping riportate di seguito si fondano in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche basate sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6»), nonché sulle risposte al questionario di campionamento fornite al momento dell’apertura dell’inchiesta e sulle risposte al questionario. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati GTA e Orbis Bureau van Dijk (16) («Orbis»).

3.2.   Valore normale

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(43)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(44)

Come spiegato ulteriormente in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e data l’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(45)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(46)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non tassativo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(47)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(48)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina (di seguito «la relazione» o «la relazione sulla Cina») (17), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(49)

La domanda di riesame presentata dal richiedente, oltre a ribadire le risultanze già esposte nella relazione in particolare per quanto riguarda il settore chimico, conteneva informazioni supplementari circa i precedenti procedimenti antidumping avviati negli Stati Uniti in relazione all’acido citrico, e segnatamente le risultanze dell’ultimo procedimento pubblicate nel documento «Issues and Decision Memorandum for the Final Results of Countervailing Duty Administrative Review: Citric Acid and Certain Citrate Salts», 7 dicembre 2015. In particolare il richiedente ha fatto riferimento alle risultanze riguardanti: le attività di concessione di prestiti (prestiti messi a disposizione dell’industria dell’acido citrico da parte di banche statali a tassi d’interesse inferiori a quelli di mercato); la riduzione dell’imposta sul reddito (l’industria dell’acido citrico beneficia di imposte sul reddito ridotte e di crediti d’imposta sull’acquisto di apparecchiature ad uso interno); l’accesso a prezzi ridotti a materie prime ausiliari, in particolare sostanze chimiche tra cui acido solforico, soda caustica, carbone bituminoso, carbonato di calcio o calce viva; i terreni (risultanze relative ai diritti d’uso dei terreni ottenuti a un prezzo inferiore al valore adeguato); l’energia elettrica (risultanza del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti secondo cui la società oggetto dell’inchiesta riceveva energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato) nonché sovvenzioni sotto forma di trasferimenti diretti di fondi e una detrazione d’imposta di natura ambientale.

(50)

Come indicato rispettivamente ai considerando 23 e 28, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o prove per sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti di cui al fascicolo relativo al caso di specie, compresi la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente sull’esistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(51)

Osservazioni in questo senso sono pervenute, in risposta all’apertura dell’inchiesta, dalla CCCMC per conto dei membri produttori della CCCMC che hanno collaborato.

(52)

In primo luogo la CCCMC ha argomentato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con il diritto dell’OMC. La CCCMC ha anzitutto sostenuto che l’accordo antidumping dell’OMC («l’accordo antidumping») non riconosce, all’articolo 2.2, il concetto di distorsioni significative, il che permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La CCCMC ha osservato che nell’articolo in questione non sono presenti riferimenti a distorsioni significative che permetterebbero il calcolo del valore normale. In secondo luogo, la CCCMC ha argomentato che, se anche il concetto di distorsioni significative fosse coerente con il diritto dell’OMC, il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla relativa interpretazione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS478). In terzo luogo, la CCCMC ha asserito che, sebbene nell’accordo antidumping non siano presenti espliciti riferimenti al concetto di «normali operazioni commerciali», l’articolo 2.2.1 stabilisce che le vendite di un prodotto possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate «soltanto se sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi […]». In quarto luogo, l’accordo antidumping prevede che il valore normale sia calcolato in base a costi o prezzi di vendita che rispecchino il livello di costo o prezzo nel paese d’origine. Pertanto il prezzo calcolato sulla base del paese rappresentativo non può rispecchiare il livello di costo e prezzo nel paese esportatore. La CCCMC sostiene che nel diritto dell’OMC non siano presenti disposizioni che permettano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo.

(53)

La Commissione ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, fosse pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCMC. La Commissione ritiene che, conformemente al parere del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS473), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze la disposizione in questione prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(54)

In secondo luogo, la CCCMC ha argomentato che nel caso in esame non vi sono prove attestanti l’esistenza di distorsioni significative. La CCCMC ha innanzitutto sostenuto che i richiedenti non hanno fornito elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative sufficienti per giustificare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, l’apertura dell’inchiesta, in particolare in quanto gli elementi di prova erano molto generici e non riguardavano nello specifico l’industria dell’acido citrico. In secondo luogo, la relazione è stata pubblicata nel dicembre 2017, mentre il PIR dell’inchiesta in oggetto riguardava il 2019. Gli elementi di prova raccolti nella relazione erano pertanto obsoleti e non rispecchiavano la situazione dell’industria dell’acido citrico nel caso di specie. In terzo luogo, nella controversia USA – Misure compensative (Cina) (articolo 21.5) (DS437), l’organo d’appello ha stabilito che l’esistenza di una distorsione del prezzo derivante da un intervento pubblico deve essere stabilita e adeguatamente illustrata e che la determinazione deve avvenire caso per caso. La CCCMC ha pertanto argomentato che la relazione non era una fonte adeguata da utilizzare come elemento di prova in relazione all’industria dell’acido citrico, dato che le distorsioni ivi descritte riguardano il settore dell’industria chimica in senso lato. In quarto luogo, la CCCMC ha sostenuto che i procedimenti antidumping avviati negli Stati Uniti cui fanno riferimento i richiedenti sono irrilevanti ai fini del caso di specie, dato che si riferiscono a risultanze antecedenti il PIR.

(55)

La Commissione ha rammentato, a titolo di risposta, che il punto 4.1 dell’avviso di apertura faceva riferimento a una serie di fattori del mercato cinese dell’acido citrico, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti delle distorsioni presenti nei settori chimico, petrolchimico e delle materie prime cinesi. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre, se da un lato le risultanze delle inchieste antidumping condotte dalle autorità di altri paesi non costituiscono automaticamente prove dell’esistenza di distorsioni nelle inchieste antidumping dell’UE, dall’altro esse possono contenere elementi di prova pertinenti per illustrare la presenza di alcune anomalie nel mercato pertinente del paese esportatore, come avvenuto nel caso di specie per quanto riguarda l’industria cinese dell’acido citrico.

(56)

Quanto all’argomentazione secondo cui la relazione fosse obsoleta, la Commissione ha rammentato che finora non erano stati presentati elementi di prova a sostegno di tale tesi. Al contrario, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano ancora pertinenti durante il PIR e che né la CCCMC né altre parti hanno dimostrato il contrario.

(57)

La Commissione ha inoltre rammentato che la controversia USA – Misure compensative (Cina) (DS437) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC e non l’accordo antidumping. Ad ogni modo, come esposto ai considerando 49 e 55, gli elementi di prova presentati si riferivano chiaramente al mercato cinese dell’acido citrico e dunque al prodotto oggetto dell’inchiesta nel caso di specie. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

Quanto all’ultima argomentazione della CCCMC secondo cui le risultanze del procedimento antidumping avviato negli Stati Uniti fossero irrilevanti ai fini del caso di specie, la Commissione osserva che tra gli elementi di prova elencati dal richiedente nell’avviso di apertura figuravano anche altre risultanze oltre a quelle delle inchieste statunitensi, in particolare una serie di elementi di prova basati sulla relazione. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Sebbene l’inchiesta statunitense si sia svolta prima del PIR, le osservazioni presentate dai richiedenti in merito all’apertura dell’inchiesta hanno contribuito a corroborare l’indicazione di irregolarità sul mercato cinese.

(59)

La CCCMC ha inoltre presentato osservazioni in merito alle fonti per la determinazione del valore normale di cui alla prima nota. In primo luogo la CCCMC ha ribadito le osservazioni già formulate in merito all’apertura dell’inchiesta. In secondo luogo ha argomentato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la sostituzione con prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni avrebbe dovuto riguardare solo i costi di produzione e di vendita di cui si fosse dimostrata la distorsione. Nello specifico la CCCMC ha osservato che i richiedenti non erano stati in grado di dimostrare la distorsione dei costi del lavoro in Cina e che, di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare gli effettivi costi del lavoro indicati dai produttori esportatori. La CCCMC ha argomentato che era irragionevole sostituire i costi del lavoro con quelli di un paese terzo, in quanto su di essi influivano vari fattori quali il rapporto tra domanda e offerta nel mercato in questione, il grado di automazione della produzione e il livello di prezzo dei prodotti di base nella regione in cui avevano sede i produttori. La CCCMC ha aggiunto che i costi del lavoro variano non solo tra un paese e l’altro, ma anche tra un produttore cinese e l’altro. Inoltre la CCCMC ha osservato che i costi dell’energia dipendono da diversi fattori, tra cui il tipo di energia utilizzato e la sua disponibilità nella zona, la tecnologia impiegata per produrla, il rapporto tra domanda e offerta ecc. Ne consegue che i prezzi dell’energia praticati in un paese non possono rispecchiare il livello di prezzo dell’energia applicato in un altro paese in normali condizioni di mercato.

(60)

In base alle osservazioni della Commissione, una volta stabilito che, a causa della sussistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l’utilizzo di costi sul mercato interno soltanto se si determina con certezza che sono esenti da distorsioni. Non è stato tuttavia possibile, alla luce degli elementi di prova disponibili, stabilire che i costi individuali del lavoro e dell’energia e/o altri costi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame erano esenti da distorsioni. Come illustrato ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.9, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni significative nell’industria dell’acido citrico e non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni.

(61)

In ogni caso, il calcolo dei costi del lavoro e dell’energia si basavano sulla rispettiva quantità di lavoro ed energia impiegata nel processo di produzione dichiarata dai produttori esportatori. La quantità di lavoro e di energia corrispondeva dunque al reale impiego di tali fattori da parte dei produttori cinesi, mentre soltanto il costo del lavoro e quello dell’energia erano sostituiti da valori esenti da distorsioni del paese rappresentativo. Se da un lato può essere vero che i costi del lavoro e dell’energia possono variare in una certa misura da un’area geografica all’altra, dall’altro la Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), utilizza esclusivamente i costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative ai fattori produttivi, in modo da fornire alle parti ampie opportunità di formulare osservazioni, anche per quanto riguarda eventuali anomalie o considerazioni di altro tipo riscontrate nei paesi rappresentativi che possano riguardarle. In tale contesto le parti interessate non hanno sollevato obiezioni circa il livello dei costi del lavoro e/o dell’energia nel paese rappresentativo appropriato di cui alla nota del 30 novembre 2020. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(62)

In terzo luogo, la CCCMC ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative andrebbe eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l’obbligo di esaminare la situazione di tutti i produttori cinesi inclusi nel campione e di stabilire, per ciascuno di essi, l’eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita.

(63)

La Commissione ha osservato che la sussistenza delle distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e si applica dunque, come nel caso di specie, a tutti i produttori esportatori di tale paese. Come indicato al considerando 60, conformemente alla medesima disposizione del regolamento di base è comunque possibile utilizzare i costi sul mercato interno se è stabilito che non sono influenzati da distorsioni significative, nel qual caso essi sono utilizzati per il calcolo del valore normale. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(64)

Nell’ambito di comunicazioni separate, i produttori esportatori Weifang Ensign Industry, RZBC e Jiangsu Guoxin Union Energy hanno ribadito le argomentazioni formulate dalla CCCMC in merito alla prima nota. Inoltre il produttore esportatore COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) ha osservato che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base contravviene alla disposizione di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping.

(65)

La Commissione ha sottolineato che la questione della compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto dell’OMC è già stata esposta al considerando 53.

(66)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e Weifang Ensign Industry, RZBC e Jiangsu Guoxin Union Energy («i tre produttori esportatori») hanno presentato una serie di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative.

(67)

Innanzitutto, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno ribadito l’argomentazione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2.1.1 e 2.2 dell’accordo antidumping nonché con le risultanze di cui alle seguenti controversie dell’OMC: UE – Biodiesel (Argentina) (risultanze del panel e dell’organo d’appello), UE – Biodiesel (Indonesia) (risultanze del panel), Ucraina – Nitrato di ammonio (risultanze del panel e dell’organo d’appello), Australia – Carta per copia (risultanze del panel) e UE – Metodologie di adeguamento dei costi (risultanze del panel). Queste parti si riferiscono in modo specifico alle risultanze contenute nell’ultima relazione del panel citata, segnatamente al fatto che il presunto intervento del governo russo/la presunta distorsione del mercato non costituivano una base adeguata per concludere che le registrazioni dei produttori esportatori non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

(68)

La Commissione ha rammentato che nessuna delle summenzionate cause dell’OMC riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e le condizioni per la sua applicazione. In tali cause inoltre le situazioni fattuali di base sono tutte diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l’applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base. Per quanto riguarda la controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi, la Commissione ha rammentato che sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che pertanto non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. In ogni caso, nella relazione del panel si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia. Il panel ha constatato che la sostanza e le implicazioni giuridiche di queste disposizioni sono diverse rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che costituivano l’oggetto di tale controversia e che non sono state sostituite a seguito dell’introduzione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis (18). Pertanto le risultanze delle due summenzionate cause non sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, che è una nuova disposizione mai stata oggetto di procedimenti nell’ambito dell’OMC e che non sostituisce l’articolo 2, paragrafi 5 e/o 3. Queste risultanze non sono pertanto significative per valutare la compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con le pertinenti norme dell’OMC. Per tali motivi questa argomentazione è stata respinta.

(69)

In secondo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno osservato che, nonostante il fatto che le risultanze dell’OMC cui si fa riferimento al considerando 67 costituiscano parte integrante delle risultanze dell’UE sul valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la divulgazione delle informazioni non conteneva alcuna considerazione riguardante la conformità di questa disposizione alle disposizioni dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alle corrispondenti disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Non veniva neppure indicato il collegamento tra l’articolo 2, paragrafo 6 bis, e l’eventuale «particolare situazione di mercato» di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, da un lato, e le corrispondenti disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dall’altro. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre argomentato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui l’utilizzo dei dati di paesi terzi da parte della Commissione sarebbe giustificato dall’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. Pertanto la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione non avesse illustrato la coerenza giuridica dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con la citata giurisprudenza dell’OMC.

(70)

La Commissione ha dapprima rammentato che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base si applicano alle inchieste antidumping purché siano rispettate le condizioni pertinenti di tali disposizioni. Per contro, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, riguardano il caso specifico delle inchieste condotte su prodotti originari di paesi in cui è stata confermata la sussistenza di distorsioni significative e in cui, a causa di dette distorsioni, i costi e i prezzi sul mercato interno non sono appropriati ai fini del calcolo del valore normale. La procedura applicata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la sostanza della valutazione differiscono pertanto da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Nelle loro osservazioni la CCCMC e i tre produttori esportatori presumono che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano necessariamente collegate alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base e sostengono pertanto che la Commissione dovrebbe giustificare a livello giuridico, a norma dell’articolo 2, paragrafi 5 e 3, del regolamento di base, l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis. Questa supposizione della CCCMC e dei tre produttori esportatori era puramente speculativa, in quanto l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dispone che, una volta soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua applicazione, debba essere applicato il metodo di cui a tale articolo. Detta disposizione non prevede alcun obbligo di condurre analisi giuridiche supplementari a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e/o 5, del regolamento di base, né tanto meno della giurisprudenza di base, come erroneamente affermato dalla CCCME e dai tre produttori esportatori. Le summenzionate disposizioni sono distinte l’una dall’altra. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

In terzo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che le risultanze del panel nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi riguardante l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si applicassero anche all’articolo 2, paragrafo 6 bis. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre affermato che nella divulgazione delle informazioni non si faceva alcun riferimento agli adeguamenti apportati ai dati relativi alla Colombia per riflettere i costi di produzione in Cina, il che costituirebbe un passaggio obbligato a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, che prevede un adeguamento dei dati relativi a paesi terzi utilizzati dall’autorità incaricata dell’inchiesta, necessario per riflettere i costi di produzione nel paese di origine.

(72)

In risposta a questa affermazione la Commissione ha osservato che, come già illustrato ai considerando 68 e 70, le risultanze delle inchieste finora condotte dall’OMC, compresa la controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi, non riguardavano in modo specifico l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Soprattutto, le risultanze di tale controversia non sono definitive, in quanto sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro di esse e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. Inoltre nella relazione del panel si affermava espressamente che la sostanza e le implicazioni giuridiche delle corrispondenti disposizioni sono diverse rispetto al disposto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Altrettanto importante, come spiegato al considerando 53 e ulteriormente discusso al considerando 74, è il fatto che la pertinente giurisprudenza dell’OMC consente, ove giustificato, l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo. Per quanto riguarda i dati relativi alla Colombia, la CCCMC e i tre produttori esportatori ancora una volta hanno basato la loro argomentazione su una combinazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, e all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Come illustrato in dettaglio ai punti da 3.3 a 3.8 del presente regolamento e nei documenti informativi specifici, la Commissione ha utilizzato i dati pertinenti relativi alla Colombia (o provenienti da altre fonti per alcuni fattori produttivi) nel pieno rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per arrivare a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, atti a calcolare il valore normale, sono stati effettuati alcuni adeguamenti del valore pertinente. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

In quarto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno asserito che la risultanza comunicata dalla Commissione in merito al rischio della persistenza del dumping (considerando 170-186 della divulgazione delle informazioni) e la sua intenzione di mantenere in vigore le misure esistenti non erano legittime alla luce delle risultanze del panel nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi riguardante l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo antidumping. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno esortato la Commissione a spiegare e giustificare in dettaglio la pretesa giuridica di cui al considerando 53 della divulgazione delle informazioni, secondo cui il metodo basato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è coerente con le disposizioni e la giurisprudenza applicabili dell’accordo antidumping.

(74)

Si ribadisce che, come sottolineato dalla Commissione, le risultanze di tale relazioni del panel dell’OMC non sono definitive, in quanto sia l’UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro di esse e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema del GATT o dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT o dei membri dell’OMC. Il panel ha inoltre espressamente stabilito che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, esulava dai propri termini di riferimento, dato che la sostanza e le implicazioni giuridiche della disposizione sono diverse rispetto al disposto dell’articolo 2, paragrafo 5. Inoltre, come illustrato al considerando 53, la Commissione ha ritenuto che, in base alle risultanze nella controversia dell’OMC UE – Biodiesel (DS473) le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Non essendovi conclusioni specifiche dell’organo di conciliazione dell’OMC riguardanti le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, la Commissione ha ritenuto che, se anche le risultanze della controversia UE-Biodiesel (DS473) fossero considerate pertinenti nel diverso contesto e nella diversa situazione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, esse sarebbero in ogni caso pienamente coerenti con la possibilità di utilizzare dati esterni al paese per ottenere valori esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

In quinto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che, dopo la scadenza del protocollo di adesione della Cina all’OMC nel dicembre 2016, non vi è alcuna base giuridica in seno all’OMC per applicare un calcolo del valore normale che esuli dal quadro dell’accordo antidumping dell’OMC. L’UE è pertanto vincolata dai suoi obblighi internazionali a rispettare rigorosamente le disposizioni dell’articolo 2 dell’accordo antidumping per quanto riguarda la determinazione del valore normale.

(76)

La Commissione ha innanzitutto rammentato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi. La Commissione ha inoltre ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stato introdotto dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) in riferimento all’articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Come già chiarito al considerando 53, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, sono pienamente coerenti con gli obblighi internazionali dell’UE, comprese le pertinenti norme dell’OMC. Poiché la Commissione ha concluso al punto 3.2.1 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella sua inchiesta e che detta disposizione è pienamente coerente con le norme dell’OMC, questa argomentazione è stata respinta.

(77)

In sesto luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che le risultanze dell’inchiesta si basavano ampiamente sulla relazione del 2017 della Commissione, che non riguarda nello specifico il settore dell’acido citrico ma piuttosto più in generale il settore chimico in senso lato, i mercati delle materie prime a monte e/o fattori dell’economia cinese e delle politiche governative cinesi che chiaramente non sono specifici per il settore dell’acido citrico. A tale proposito, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno osservato che, in base alle risultanze dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia USA – Misure compensative, la Commissione è tenuta a determinare eventuali distorsioni caso per caso. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno aggiunto di non concordare con l’affermazione della Commissione secondo cui dette risultanze sono irrilevanti nel caso di specie in quanto riguardano l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («ASCM»). La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sottolineato che tali risultanze sono pertinenti anche nel caso in questione.

(78)

La Commissione ha ricordato che nell’ambito dell’ASCM il contesto delle distorsioni è trattato dal punto di vista specifico delle sovvenzioni cui esse danno luogo a favore dei produttori esportatori. La conseguenza di tali procedimenti è l’applicazione di un dazio compensativo specificamente calcolato sulla base dell’importo della sovvenzione arrecante pregiudizio riscontrata da un’autorità incaricata dell’inchiesta. Per contro, nel contesto antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non si analizza in particolare se tali distorsioni costituiscano una sovvenzione compensabile e soddisfino le condizioni pertinenti, bensì se siano significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), e quindi giustifichino l’applicazione del metodo per il calcolo del valore normale previsto da tale disposizione. L’ordinamento giuridico, le situazioni e il contesto di base sono diversi, hanno finalità diverse e danno origine a conseguenze giuridiche diverse. La Commissione è rimasta pertanto dell’idea che nel summenzionato caso le risultanze non siano pertinenti ai fini dell’attuale inchiesta e ha quindi respinto questa argomentazione.

(79)

Per quanto riguarda l’asserzione secondo cui la relazione del 2017 della Commissione non comprendeva un capitolo specifico sull’acido citrico, la Commissione ha osservato che l’esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive diversi tipi di distorsioni presenti nella RPC che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e incidono sui prezzi e/o sulle materie prime e sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre la relazione non costituisce l’unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tal fine. Come spiegato ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, l’industria dell’acido citrico è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (inserimento in piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni relative alle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono esplicitamente elencati e citati nel presente regolamento. Inoltre ai considerando 94, 97, 100 e 101 del presente regolamento è parimenti descritta una serie di distorsioni applicabili al settore dell’acido citrico e/o alle sue materie prime e ai suoi fattori produttivi, che si aggiungono alle distorsioni significative già indicate nella relazione. Le condizioni di mercato e le politiche e i piani soggiacenti che danno luogo a distorsioni significative sono tuttora applicabili al settore dell’acido citrico e ai relativi costi di produzione, nonostante il fatto che la relazione sia stata pubblicata nel dicembre 2017. Nessuna parte ha fornito prove del contrario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In settimo luogo, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno argomentato che, sebbene abbia menzionato vari concetti guida a livello governativo e disposizioni di attuazione che consentono e possono addirittura prevedere espressamente interventi pubblici nell’economia, la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di effettive distorsioni che ne siano la conseguenza. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno aggiunto che, a norma delle risultanze dell’organo d’appello nella controversia USA – Misure compensative, l’esistenza di una distorsione del prezzo derivante da un intervento pubblico deve essere stabilita e adeguatamente illustrata e che la determinazione deve avvenire caso per caso. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che l’analisi della Commissione in merito alla distorsione dei prezzi debba essere effettuata in relazione a un singolo produttore e ai singoli costi, dato che qualsiasi intervento pubblico effettivo può aver luogo, ad esempio, a livelli amministrativi diversi e riguardo a regioni diverse all’interno del paese e quindi non interessare allo stesso modo tutti i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in tutte le parti del paese in questione.

(81)

La Commissione ha rammentato che, secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), nel valutare la sussistenza di distorsioni significative la Commissione deve considerare la «possibile incidenza» dei fattori elencati in tale articolo. Dalle risultanze di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 del presente regolamento emerge che i produttori cinesi di acido citrico hanno un accesso preferenziale a finanziamenti pubblici e che vi sono distorsioni a livello nazionale per quanto riguarda tutti i sei fattori indicanti le distorsioni elencati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Pertanto la presenza di tali distorsioni nel settore è pertinente per la valutazione dell’esistenza di distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). La Commissione ha inoltre ricordato che, a prescindere dal fatto che i produttori esportatori siano effettivamente interessati da un intervento diretto dello Stato, ad esempio ricevendo sovvenzioni, è probabile che anche i loro fornitori o altri operatori dei mercati a monte o a valle della produzione del prodotto in esame siano stati interessati da un intervento dello Stato, segnatamente un accesso preferenziale ai finanziamenti, il che costituisce un ulteriore indicatore del fatto che i prezzi o i costi non sono il risultato delle libere forze del mercato. Per quanto attiene al riferimento alle risultanze dell’OMC nella controversia USA – Misure compensative, come illustrato ai considerando 57 e 78, la Commissione ribadisce che non sono pertinenti nel contesto della presente inchiesta, in quanto riguardano lo strumento antisovvenzioni e in ogni caso non modificano le risultanze relative alla sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(82)

Per concludere, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che nella divulgazione delle informazioni mancano sistematicamente i riferimenti alle politiche o ai piani generali del governo e al presunto intervento pubblico specifico nel settore dell’acido citrico e non sono stati menzionati casi di effettivo intervento pubblico nelle attività dei produttori cinesi di acido citrico che avessero determinato una distorsione dei prezzi di tali produttori. A titolo di esempio, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno citato i piani governativi indicati al considerando 76 della divulgazione delle informazioni, che incoraggiano i produttori di acido citrico a creare imprese più grandi mediante fusioni e riorganizzazioni. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno sostenuto che il piano in questione riguarda solo determinate province, regioni o zone di produzione; ciò significa che anche l’incoraggiamento non è globalmente esteso a tutti i produttori dell’intera Cina, il che giustificherebbe ancora una volta un’analisi e una divulgazione di informazioni caso per caso per i singoli produttori. La CCCMC e i tre produttori esportatori hanno inoltre aggiunto che un mero «incoraggiamento» non equivale di fatto a un intervento effettivo volto a imporre fusioni/riorganizzazioni e che la Commissione ha omesso di fornire esempi di tale intervento effettivo. Infine, la CCCMC e i tre produttori esportatori hanno affermato che lo stesso documento comprendeva altre misure, ad esempio l’applicazione di norme di protezione ambientale, l’impegno a favore di una produzione pulita e della relativa verifica nonché notevoli miglioramenti in tema di risparmio energetico, riduzione delle emissioni, riduzione del consumo di energia e di acqua e promozione di una produzione pulita e del riciclaggio. Tutte queste misure sarebbero ragionevolmente più efficienti da applicare se le unità di produzione fossero più grandi, come auspicato.

(83)

La Commissione ha rammentato che «l’incoraggiamento» pubblico ad adottare determinate misure, ad esempio fusioni e riorganizzazioni volte a creare conglomerati più grandi, non sono mere dichiarazioni e raccomandazioni prive di contenuti, bensì rappresentano reali incentivi finanziari a sostegno delle raccomandazioni formulate dal governo nei piani ufficiali (cfr. in particolare il punto 3.2.1.8 e il considerando 110). Anche se il governo cinese, sulla base dei suoi piani, non forzasse né obbligasse le imprese a concentrarsi in entità più grandi, quod non, sono comunque previsti determinati benefici finanziari o condizioni favorevoli di finanziamento per le imprese che decidono di seguire le raccomandazioni contenute nei piani governativi; pertanto le libere forze del mercato che orienterebbero l’attività delle imprese in assenza di questi piani risultano distorte. In ogni caso, l’analisi e le risultanze di cui ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 del presente regolamento evidenziano chiaramente l’esistenza di distorsioni significative nel settore dell’acido citrico e il fatto che tali distorsioni interessano probabilmente gli operatori che forniscono le materie prime ai produttori del prodotto in esame.

(84)

La Commissione ha dunque valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della Cina

(85)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (20). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo in cui si trova la Cina e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (21).

(86)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese.» (22) Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(87)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (23). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(88)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.5) (24).

(89)

In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8) (25). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (26).

(90)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (27). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (28).

(91)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato (29).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione.

(92)

In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(93)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (30). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (31). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell’acido citrico sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.1.4.

(94)

Nello specifico, nel settore dell’acido citrico è evidente un certo livello di proprietà del governo della RPC. Dall’inchiesta è emerso che almeno tre dei produttori esportatori (COFCO, Jiangsu Guoxin Union Energy e Laiwu Taihe) sono imprese di proprietà dello Stato. Inoltre, secondo il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, l’industria dell’acido citrico è incoraggiata a ricorrere a fusioni e riorganizzazioni per creare società più grandi (32). Tale incoraggiamento è la dimostrazione del coinvolgimento del governo nelle questioni afferenti l’industria.

(95)

In ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nell’industria dell’acido citrico e della prevalenza di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dell’acido citrico sono soggette a supervisione strategica e orientamento, come ulteriormente indicato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(96)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (33), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (34)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC ha esercitato pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (35). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (36). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di acido citrico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(97)

Per quanto riguarda in particolare il settore dell’acido citrico, come già evidenziato, alcuni produttori sono di proprietà dello Stato. Inoltre dall’inchiesta è emerso che l’alta dirigenza di cinque produttori di acido citrico, tra cui Cofco, Weifang Ensign, RZBC, Jiangsu Guoxin e Laiwu Taihe Biochemistry, ha legami con il PCC e partecipa ad attività di edificazione del partito.

(98)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (37). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’acido citrico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(99)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (38).

(100)

Sebbene in Cina l’industria dell’acido citrico non sia, di per sé, un’industria fondamentale, le materie prime impiegate nella produzione di acido citrico in Cina sono soggette a una rigorosa regolamentazione. La principale materia prima, il granturco, è oggetto di un’attenta disciplina.

(101)

La Cina possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantitativi di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. Sebbene abbia iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, la Cina detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi (39). Inoltre il governo controlla i vari aspetti che riguardano l’intera catena del valore del granturco, ivi comprese le sovvenzioni per la produzione di granturco (40) e la supervisione della trasformazione: tutte le autorità locali intensificano il monitoraggio e l’analisi della domanda e dell’offerta di granturco nelle aree pertinenti, rafforzano la supervisione della fase di realizzazione e post-realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco, promuovono l’equilibrio tra domanda e offerta di granturco e garantiscono la sicurezza alimentare a livello nazionale (41). Nella RPC sono in vigore anche misure di controllo degli investimenti: le domande di realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco sono soggette a una gestione armonizzata a norma dell’ordinanza n. 673 del Consiglio di Stato (42). Tale coinvolgimento del governo nell’intera catena del valore produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi.

(102)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra i quali la produzione di granturco, che è la principale materia prima utilizzata nella produzione dell’acido citrico. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(103)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato mantiene inoltre un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (43).

(104)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina (44). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (45). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (46).

(105)

La Commissione ha concluso in via preliminare che il diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni prodotte dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina. Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di acido citrico sono soggetti a dette normative e dunque alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(106)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acido citrico, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(107)

In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (47). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (48). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (49). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.

(108)

Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno del fatto che il settore dell’acido citrico non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore dell’acido citrico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(109)

L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(110)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (50) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (51) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (52). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (53).

(111)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova inconfutabili, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(112)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (54).

(113)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (55). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(114)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(115)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(116)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(117)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(118)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell’acido citrico e/o i fornitori operanti in tale settore siano esenti dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(119)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e alla parte B della relazione.

(120)

La Commissione ha rammentato che per produrre acido citrico è necessaria una vasta gamma di fattori produttivi, tra cui granturco, patate dolci essiccate, acido solforico, acido cloridrico, carbone ecc. Dagli elementi di prova presenti nel fascicolo emerge che la maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione ha acquistato tutti i fattori produttivi in Cina e che i fattori produttivi importati, per quei produttori esportatori che ne acquistano alcuni all’estero, rappresentano una quota trascurabile. Quando i produttori di acido citrico acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(121)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido citrico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che qualunque fattore produttivo che è stato prodotto in Cina, anche se combina una serie di fattori produttivi, è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(122)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento cinese nell’economia interna in generale e nel settore dell’acido citrico (compreso il prodotto oggetto del riesame) è emerso che i prezzi e i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(123)

La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.   Paese rappresentativo

(124)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha scelto un paese rappresentativo appropriato per determinare prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in relazione ai costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame basandosi sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame paesi con un reddito nazionale lordo analogo a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale;

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese; e

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza sarebbe accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(125)

Su tale base la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e al paese rappresentativo.

(126)

Nella nota del 5 marzo 2020 la Commissione ha fornito informazioni dettagliate sui criteri di cui sopra e ha individuato Brasile, Colombia e Thailandia quali potenziali paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha inoltre individuato i produttori del prodotto oggetto del riesame nei potenziali paesi rappresentativi appropriati per i quali ha trovato dati finanziari pubblicamente disponibili.

(127)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito a vari aspetti della selezione del paese rappresentativo da parte della CCCMC, dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato e dell’industria dell’Unione.

(128)

Nelle loro osservazioni del 23 marzo 2020 la CCCMC e i quattro produttori esportatori cinesi hanno indicato il Brasile come il paese rappresentativo migliore. In primo luogo, in base alla banca dati della Banca mondiale, il reddito nazionale lordo («RNL») del Brasile è quello che più si avvicina all’RNL cinese, mentre quelli di Colombia e Thailandia sono di gran lunga inferiori. Inoltre le due società brasiliane individuate come produttori di acido citrico hanno generato profitti negli ultimi anni. Il Brasile presenta anche un livello di protezione sociale e ambientale adeguato. Allo stesso tempo la CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno espresso la loro contrarietà alla scelta della Colombia come paese rappresentativo appropriato. Essi hanno asserito che alcuni dati relativi alle importazioni colombiane di taluni fattori produttivi non fossero disponibili o rappresentativi. Hanno inoltre argomentato che i prezzi colombiani all’importazione di alcune delle principali materie prime (ossia acido solforico, acido cloridrico e carbone grezzo) erano sensibilmente e irragionevolmente superiori a quelli degli altri potenziali paesi rappresentativi e, di conseguenza, non avrebbero dovuto essere considerati prezzi esenti da distorsioni utilizzabili nel calcolo del valore normale dell’acido citrico.

(129)

La CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno anche sostenuto che la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato, in quanto due dei tre produttori di acido citrico individuati non hanno generato profitti nel 2018, mentre il terzo si dedicava principalmente ai mercati di esportazione.

(130)

Nelle sue osservazioni l’industria dell’Unione ha individuato la Colombia come la scelta più appropriata per determinare costi esenti da distorsioni. Ha sottolineato che i dati finanziari delle società thailandesi non erano stati sottoposti ad audit, con una conseguente forte riduzione del loro valore in termini di affidabilità. L’industria dell’Unione ha inoltre argomentato che due dei tre produttori individuati in Thailandia erano controllati a maggioranza da società cinesi o dallo Stato cinese ed erano orientati alle esportazioni. Quanto al Brasile, l’industria dell’Unione ha sostenuto che le due società brasiliane appartenevano a gruppi la cui influenza sui dati finanziari sembrava difficile da valutare e inoltre che dette società vendevano una vasta gamma di prodotti.

(131)

Dopo aver esaminato in dettaglio le argomentazioni di cui sopra, il 30 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una seconda nota nella quale ha risposto a tutte queste osservazioni sulla base dei criteri sopra elencati e con la quale ha informato le parti interessate delle sue conclusioni preliminari. Nella nota la Commissione ha espresso la sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha inoltre indicato che avrebbe potuto ricorrere, per il calcolo del valore normale, agli opportuni prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni e considerare, per la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti, tutte le alternative adeguate conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In particolare, dato che l’unica società colombiana produttrice del prodotto oggetto del riesame aveva generato pochi profitti nel 2018 e registrato perdite nel 2017 (una situazione analoga a quella dei produttori di Thailandia e Brasile), la Commissione avrebbe preso in esame dati più recenti, se disponibili e indicanti un congruo livello di SGAV e di redditività. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni.

(132)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC e dai produttori dell’Unione in merito alla nota del 30 novembre 2020.

(133)

Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2020 la CCCMC ha argomentato che la Colombia non era un paese rappresentativo appropriato e che al suo posto avrebbe dovuto essere selezionato il Brasile. Riteneva infatti che i bassi prezzi all’importazione del granturco praticati in Brasile fossero dovuti a vantaggi in termini di distanze di trasporto e quantitativi e non già a eventuali distorsioni. La CCCMC ha anche argomentato che, qualora non si fossero potuti utilizzare i prezzi all’importazione brasiliani, si sarebbero dovuti usare i prezzi internazionali anziché escludere del tutto il Brasile dalla scelta del paese rappresentativo. Inoltre la Colombia non era, secondo la CCCMC, un paese rappresentativo appropriato a causa delle spese operative non congrue del produttore individuato.

(134)

L’industria dell’Unione ha ribadito che la Colombia era il paese rappresentativo più appropriato. Poiché la società colombiana produttrice del prodotto oggetto del riesame aveva registrato perdite o generato pochi profitti nel 2018 e anche nel 2019, anno per cui nel frattempo si erano resi disponibili i dati, uno dei produttori dell’Unione ha individuato una serie di società produttrici di un prodotto analogo a quello oggetto del riesame. In particolare, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, il produttore dell’Unione si è concentrato su società colombiane fabbricanti ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici i cui dati finanziari indicavano un congruo livello di SGAV e di profitti.

(135)

La Commissione ha esaminato con attenzione tutte le argomentazioni presentate da tutte le parti. Quanto alla Thailandia, la Commissione concorda con la CCCMC e il produttore dell’Unione nel ritenere che non si tratti di un paese rappresentativo appropriato, dato che i produttori del prodotto oggetto del riesame sono in perdita e/o sono società controllate di imprese cinesi, nonché a causa dell’esistenza di restrizioni all’esportazione di taluni fattori produttivi. Inoltre le società produttrici del prodotto oggetto del riesame non presentavano un congruo livello di SGAV e di profitti. La Thailandia è stata dunque accantonata.

(136)

La Commissione ha pertanto concentrato la sua analisi sul Brasile e sulla Colombia. In primo luogo, la Commissione ha verificato l’eventuale presenza di restrizioni all’esportazione o di altre distorsioni in relazione ai principali fattori produttivi. Il principale fattore produttivo del prodotto oggetto del riesame è il granturco, che per i produttori esportatori rappresenta oltre il 70 % del costo totale dei fattori di produzione. La Commissione ha osservato che, rispetto a una produzione interna pari a oltre 100 milioni di tonnellate (56), le importazioni brasiliane di granturco raggiungevano soltanto 1,5 milioni di tonnellate. La CCCMC ha contestato il dato relativo ai quantitativi di granturco importati in Brasile, ritenendolo troppo basso. Tuttavia, se paragonato alle dimensioni della produzione brasiliana, il dato in questione rappresenta soltanto l’1,5 % della produzione. Alla luce dell’estrema limitatezza di tali quantitativi importati rispetto alla vasta produzione interna, la Commissione ha provveduto a esaminare anche i prezzi all’importazione del granturco in Brasile e ha riscontrato notevoli differenze rispetto ai prezzi internazionali del granturco. Nelle sue osservazioni alla nota del 30 novembre la CCCMC ha contestato l’esistenza di una notevole differenza e ha chiesto ulteriori informazioni circa il confronto dei prezzi. Il prezzo internazionale medio del granturco nel 2019 indicato dalla Commissione nella nota del 30 novembre ammontava, secondo IndexMundi (57), a 151 EUR/tonnellata su base fob, mentre il prezzo medio all’importazione del granturco in Brasile calcolato dal GTA era di soli 116 EUR/tonnellata su base fob. Questo dato mostra chiaramente che i prezzi all’importazione in Brasile erano sensibilmente inferiori rispetto all’indice dei prezzi internazionali.

(137)

Inoltre la CCCMC ha argomentato che, rispetto a quelli colombiani, i prezzi all’importazione del granturco in Brasile erano più bassi a causa dei costi di trasporto inferiori, dato che le importazioni in Brasile provengono principalmente da paesi vicini come l’Argentina e il Paraguay, mentre la Colombia importa prevalentemente granturco statunitense e argentino. Questa affermazione non è stata corroborata da elementi di prova, in quanto la CCCMC non ha indicato l’origine e il porto d’ingresso effettivi né ha mostrato l’incidenza dei costi di trasporto del granturco nei rispettivi paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(138)

La CCCMC ha anche sostenuto che i produttori cinesi acquistano grandi quantitativi di granturco sul mercato interno. Pertanto ha sollevato l’argomentazione che il prezzo all’importazione del Brasile rifletterebbe meglio la situazione relativa agli acquisti di granturco dei produttori cinesi. La Commissione ha osservato che tale argomentazione non ha alcuna attinenza con il fatto che i quantitativi importati in Brasile sono oggettivamente esigui rispetto alle dimensioni della produzione interna, il che compromette di conseguenza la rappresentatività del prezzo all’importazione del granturco in Brasile. Tale argomentazione non pregiudica nemmeno la conclusione che i prezzi all’importazione in Brasile sono sensibilmente diversi dai prezzi del granturco praticati a livello internazionale, probabilmente a causa del basso livello delle importazioni e delle considerevoli dimensioni della produzione interna. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(139)

La CCCMC ha inoltre argomentato che, anche qualora i prezzi all’importazione del granturco in Brasile non possano essere utilizzati in quanto non rappresentativi, quod non, il Brasile dovrebbe comunque essere selezionato come paese rappresentativo e, al posto dei prezzi all’importazione in Brasile, si dovrebbe applicare l’opportuno prezzo internazionale esente da distorsioni del granturco.

(140)

A titolo di risposta la Commissione ha osservato che, come esposto in maggiore dettaglio al presente punto, nell’inchiesta in questione la Colombia è stata considerata un paese rappresentativo appropriato in base ai pertinenti fattori indicati nel regolamento di base, compreso il fatto che, rispetto al Brasile, sono disponibili dati finanziari più appropriati sui produttori di prodotti analoghi all’acido citrico. In relazione ai quantitativi e ai prezzi delle importazioni colombiane di granturco, secondo IndexMundi il totale della produzione nazionale di granturco in Colombia ammonta a 1,5 milioni di tonnellate, mentre i dati GTA indicano che le relative importazioni raggiungono 5,5 milioni di tonnellate, pari al 365 % della produzione. Da tale confronto si evince che, tenuto conto delle dimensioni della produzione interna, i quantitativi importati in Colombia paiono essere rappresentativi, a differenza di quanto avviene in Brasile. Quanto ai prezzi del granturco, il prezzo medio all’importazione del granturco in Colombia calcolato dal GTA nel 2019, pari a 174 EUR/tonnellata su base cif, era ben più vicino al prezzo internazionale medio del granturco, pari a 151 EUR/tonnellata su base fob, e in linea con esso, considerato che il prezzo internazionale all’importazione su base cif sarebbe più elevato. Poiché la Colombia è considerata un paese rappresentativo appropriato sotto altri punti di vista, come spiegato di seguito in dettaglio, i prezzi all’importazione del granturco in Colombia sono ampiamente in linea con i prezzi internazionali del granturco e non vi sono elementi di prova che attestino l’esistenza di distorsioni in relazione ai prezzi del granturco in Colombia; non vi sono quindi motivi per selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e utilizzare un valore di riferimento internazionale anziché i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo appropriato come stabilito dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, primo trattino, del regolamento di base.

(141)

Quanto ai restanti fattori produttivi, restrizioni all’esportazione di alcuni fattori produttivi sono presenti in Brasile (dove è richiesta una licenza per l’esportazione di ossido di calcio) e in Thailandia (dove è richiesta una licenza per l’esportazione di gesso), mentre, come conferma il pertinente elenco dell’OCSE (58), in Colombia non esistono restrizioni di questo tipo. Sebbene l’incidenza di tali fattori sui costi di produzione di alcuni produttori esportatori sia molto più limitata e non abbia interessato tutti i produttori esportatori, questo è stato un altro elemento pertinente ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato.

(142)

Per la scelta del paese rappresentativo appropriato, conformemente al regolamento di base la Commissione ha tenuto conto altresì della disponibilità di dati finanziari pubblici sui produttori del prodotto oggetto del riesame in Thailandia, Brasile e Colombia.

(143)

Poiché la Thailandia non è stata considerata un paese rappresentativo adeguato, come esposto al considerando 117, la Commissione ha concentrato la propria analisi comparativa sul Brasile e sulla Colombia.

(144)

Per quanto riguarda il Brasile e la Colombia, nella nota del 5 marzo la Commissione ha indicato le società produttrici di acido citrico operanti in tali paesi. In quel momento non vi era alcun produttore, né in Brasile né in Colombia, i cui dati indicassero un congruo livello di profitti per il 2018.

(145)

Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha individuato la società colombiana Sucroal SA, per la quale erano pubblicamente disponibili dati sulle SGAV e sui profitti, come società rappresentativa appropriata in quanto produttrice del prodotto oggetto del riesame e di una gamma di prodotti più simile all’acido citrico. Allo stesso tempo i dati di Sucroal SA indicavano un basso livello di redditività per il 2018 e perdite per il 2017.

(146)

La situazione era analoga in Brasile, dove la società brasiliana per la quale erano pubblicamente disponibili dati finanziari (un grande conglomerato produttore di una gamma di prodotti più ampia, tra cui l’acido citrico) aveva registrato una scarsa redditività nel 2018. Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha segnalato che, qualora fossero divenuti disponibili dati più recenti per l’anno 2019, avrebbe potuto utilizzali se indicavano un congruo livello di SGAV e di redditività, oppure, in caso contrario, che avrebbe preso in esame tutte le alternative adeguate disponibili.

(147)

In seguito alla pubblicazione della citata nota del 30 novembre 2020, i dati di Sucroal SA relativi al 2019 sono divenuti disponibili in Orbis. Poiché nel 2019 la società ha registrato perdite, i dati finanziari di Sucroal SA non potevano essere considerati adatti alla determinazione di un livello di SGAV e di profitti esente da distorsioni.

(148)

La Commissione ha pertanto preso in esame alternative adeguate. In particolare, nelle situazioni in cui nessun produttore del prodotto oggetto del riesame di un potenziale paese rappresentativo mostra un congruo livello di SGAV e di profitti, la Commissione può prendere in considerazione i produttori di un prodotto appartenente alla medesima categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame i cui dati finanziari pubblicamente disponibili indichino un congruo livello di SGAV e di profitti.

(149)

La CCCMC ha argomentato che, alla luce delle perdite registrate da Sucroal SA nel 2019, la Colombia non dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo appropriato e che al suo posto si dovrebbe utilizzare il Brasile. La CCCMC ha osservato che il produttore individuato, Cargill Agricola, aveva ricominciato a generare profitti nel 2019 e che pertanto le sue SGAV e i suoi profitti erano adeguati alle esigenze dell’inchiesta. La Commissione ha tuttavia sottolineato che i profitti generati da Cargill Agricola nel 2019 erano inferiori all’1 % del suo fatturato e persino più bassi del profitto registrato nel 2018. Questo basso livello di profitti, analogo a quello di Sucroal SA nello stesso anno, non è stato considerato congruo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

Nelle sue due serie di osservazioni l’industria dell’Unione ha raccomandato di utilizzare i dati di società operanti nello stesso paese, che producono la stessa categoria di merci o sono attive nello stesso settore manifatturiero del prodotto oggetto del riesame. La raccomandazione individuava la categoria dei produttori di ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici, insieme a un elenco di undici società appartenenti allo stesso settore.

(151)

Tenuto conto di tutti gli elementi dell’inchiesta e delle osservazioni ricevute, la Commissione ha inserito il codice NAICS 325998 (All Other Miscellaneous Chemical Product and Preparation Manufacturing) come parametro di ricerca nella banca dati di Orbis. Si tratta dello stesso codice utilizzato sia da Cargill Agricola SA sia da Sucroal SA. Dalla ricerca è emerso che in Colombia il numero di società con un congruo livello di profitti era molto più elevato che in Brasile, a dimostrazione di come la disponibilità di dati finanziari pubblici fosse altresì rappresentativa e attendibile in Colombia. Inoltre, al fine di limitare i risultati della ricerca alle società produttrici di un prodotto analogo all’acido citrico, la Commissione ha esaminato in dettaglio l’attività e la produzione di tutte le società colombiane redditizie. Utilizzando la descrizione dell’attività commerciale disponibile in Orbis, la Commissione è infine riuscita a individuare sette società colombiane produttrici di prodotti appartenenti a una categoria simile a quella dell’acido citrico. Le SGAV e i profitti di dette società sono stati considerati attendibili. A titolo di confronto la Commissione ha osservato che in Orbis non era presente alcuna società brasiliana operante nello stesso settore i cui dati finanziari per il 2019 fossero pubblicamente disponibili.

(152)

Le società colombiane così individuate dalla Commissione corrispondevano a quelle individuate dall’industria dell’Unione come società adeguate attive nella medesima categoria generale e/o nel medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. Oltre alle sette società in questione, l’industria dell’Unione ha raccomandato altre quattro società colombiane per le quali tuttavia in Orbis non erano prontamente disponibili dati finanziari o descrizioni dell’attività. Dette società non sono pertanto state prese in considerazione ai fini della determinazione delle SGAV e dei profitti.

(153)

Sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, e segnatamente dei dati finanziari disponibili e della rappresentatività del prezzo all’importazione del granturco, che è il principale fattore produttivo, la Commissione ha pertanto concluso che, nella presente inchiesta, la Colombia era il paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale.

(154)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno messo in discussione la scelta della Commissione riguardo alla Colombia come paese rappresentativo appropriato. Essi hanno ripresentato la summenzionata argomentazione secondo la quale la scelta della Colombia non era congrua, dato che l’unico produttore colombiano di acido citrico non aveva generato profitti durante il periodo dell’inchiesta di riesame, al contrario di un produttore brasiliano. Hanno inoltre ribadito che i prezzi del granturco in Brasile erano esenti da distorsioni. Dato che tali argomentazioni erano già state trattate ai considerando 136 e 149 del presente regolamento e che non sono stati forniti nuovi elementi di prova a tale riguardo, le argomentazioni sono state respinte.

(155)

Le summenzionate parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle SGAV e alla redditività di società colombiane operanti in altri settori di prodotto senza dimostrare che tali società presentano lo stesso livello di SGAV e di profitti dei produttori di acido citrico.

(156)

In linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, qualora sia confermata la presenza di distorsioni significative, il valore normale è calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Dato che le SGAV e i profitti della società colombiana Sucroal SA non hanno potuto essere utilizzati per i motivi esposti ai considerando 145 e 147, la Commissione ha utilizzato i dati relativi al settore più simile al prodotto oggetto dell’inchiesta, in cui i summenzionati fattori di costo erano ritenuti esenti da distorsioni e congrui. Non sono stati forniti elementi di prova per contestare tale conclusione e in particolare il fatto che il livello delle SGAV e dei profitti delle società colombiane operanti nel settore più simile a quello dell’acido citrico non fossero congrui a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(157)

La Commissione ha inoltre osservato che, contrariamente all’industria dell’Unione, la CCCMC e i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno fornito né suggerito un elenco di fabbricanti attivi nello stesso paese potenzialmente rappresentativo, che fabbricano la stessa o un’analoga categoria di merci o che appartengono a un settore manifatturiero identico o analogo a quello del prodotto oggetto del riesame, i cui dati finanziari potessero essere utilizzati dalla Commissione.

(158)

Pertanto, e per i motivi esposti al considerando 151, la Commissione ha ritenuto che i dati finanziari delle sette società da essa individuate in Colombia, che producono prodotti appartenenti a una categoria di prodotti analoga all’acido citrico, costituissero un congruo indicatore per SGAV e profitti esenti da distorsioni da utilizzare nella costruzione del valore normale nell’ambito dell’inchiesta. L’argomentazione della CCCMC e dei tre produttori esportatori che hanno collaborato è stata pertanto respinta.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(159)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito un elenco di fattori produttivi e di fonti, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame.

(160)

La Commissione ha inoltre individuato le fonti da utilizzare per costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base (GTA, statistiche nazionali ecc.). Nella medesima nota la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi di GTA.

(161)

Nella nota del 30 novembre 2020 la Commissione ha confermato che avrebbe utilizzato i dati GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, comprese le materie prime.

3.5.   Fonti utilizzate per stabilire i costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro

3.5.1.   Energia elettrica

(162)

Per l’energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel, il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell’energia elettrica.

3.5.2.   Acqua

(163)

La tariffa dell’erogazione idrica era prontamente disponibile presso la società Acueducto, che è responsabile dell’approvvigionamento idrico nonché della raccolta e della depurazione delle acque reflue a Bogotá. Le informazioni raccolte hanno permesso di individuare le tariffe applicabili all’utenza industriale nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.5.3.   Lavoro

(164)

Per determinare il livello dei salari in Colombia la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO (59), che forniscono informazioni sui salari mensili dei lavoratori dipendenti del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel 2019.

(165)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire i costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro esenti da distorsioni, pertanto è ricorsa a dette fonti per stabilire il valore normale.

3.6.   Fonti utilizzate per le SGAV e i profitti

(166)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito dovrebbe comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi.

(167)

Per stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, come illustrato al punto 3.3, la Commissione ha utilizzato la percentuale del costo di produzione che le SGAV e i profitti rappresentano nelle società rappresentative della Colombia.

(168)

I valori così ottenuti, espressi in percentuale sui ricavi, erano pari al 14,2 % per i profitti e al 17 % per le SGAV.

3.7.   Materie prime

(169)

Per tutte le materie prime e le materie ausiliarie la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in ragione della sussistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni incidano sui prezzi in questione. Sono state analogamente escluse anche le importazioni nel paese rappresentativo da paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (60).

(170)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo. In una fase successiva, durante i calcoli del margine di dumping individuale, la Commissione ha aggiunto al prezzo all’importazione i costi di trasporto nazionale specifici per società. I costi di trasporto nazionale per tutte le materie prime sono stati calcolati in base ai dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(171)

Per le materie prime aventi un impatto trascurabile in termini di costi che le società non hanno indicato nell’allegato III dell’avviso di apertura, tali costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione, come illustrato al punto 3.8. L’elenco dei fattori produttivi espressi come spese generali figura nei documenti informativi relativi alle specifiche società.

(172)

L’industria dell’Unione ha sottolineato, nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020, che per alcune materie prime non esisteva alcun valore medio all’importazione, oppure che i valori medi si riferivano a piccoli quantitativi e non erano dunque attendibili o che vi erano altri motivi per dubitare della loro affidabilità. Ha raccomandato di utilizzare, in questi casi, i valori delle statistiche relative alla regione oppure quelli pubblicati nelle indagini di mercato condotte da società quali ArgusMedia, AgroChart o IntraTec.

(173)

Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020 l’industria dell’Unione ha ribadito che nel caso della Colombia era possibile determinare i costi di produzione utilizzando i dati relativi alle importazioni e quelli pubblicamente disponibili sui prezzi dell’energia elettrica, dell’acqua e del lavoro. Ha sottolineato che i valori medi all’importazione di alcuni fattori di costo meno rilevanti sembravano essere elevati, raccomandando dunque di sostituirli con dati provenienti da fornitori di servizi di dati specializzati.

(174)

Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2020 la CCCMC ha sottolineato che in Colombia i prezzi all’importazione di alcune delle principali materie prime quali carbone, acido solforico e acido cloridrico erano sproporzionatamente elevati e dunque non rappresentativi. Ha inoltre lamentato significative divergenze tra i prezzi all’importazione indicati per Colombia, Thailandia e Brasile e forti oscillazioni tra i prezzi all’importazione dello stesso prodotto importato dallo stesso paese, alla cui origine potrebbero esservi differenze di qualità all’interno del medesimo codice SA. La CCCMC ha chiesto alla Commissione di individuare le cause all’origine di tali divergenze e di risolverle. La Commissione ha esaminato tale argomentazione e, ove giustificato, ha sostituito i prezzi all’importazione non rappresentativi con fonti attendibili, come illustrato in dettaglio nella tabella A.

(175)

La CCCMC ha anche argomentato che, poiché talune materie prime impiegate per la produzione del prodotto oggetto del riesame sono acquistate sul mercato interno cinese, è irragionevole limitarsi a utilizzare i prezzi all’importazione di uno specifico paese terzo, in quanto è probabile che detti prezzi comprendano costi di spedizione/consegna superiori a quelli applicati alle materie prime acquistate sul mercato interno. Quanto precede vale in particolare per le sostanze chimiche pericolose, quali l’acido solforico e l’acido cloridrico, per la cui consegna si utilizzano veicoli speciali. La CCCMC ha ritenuto pertanto che fossero necessari adeguamenti per garantire un confronto equo.

(176)

Quanto all’argomentazione in esame la Commissione ha osservato che, per i motivi esposti al punto 3.2.1, nel presente riesame in previsione della scadenza si applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione è dunque in cerca di costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per garantire che il costo applicato non sia distorto e si fondi su dati prontamente disponibili. In assenza di informazioni circa l’esistenza di eventuali distorsioni sul mercato del paese rappresentativo per le suddette sostanze chimiche e in mancanza di dati forniti dalla CCCMC a dimostrazione dell’argomentazione relativa agli elevati costi di trasporto, si ritiene che i valori all’importazione del paese rappresentativo soddisfino i criteri dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e forniscano una stima congrua del prezzo praticato nel paese rappresentativo, compresi i costi di trasporto. Inoltre, poiché sul mercato interno del paese rappresentativo i fattori produttivi importati sono in concorrenza per quanto riguarda i prezzi, la Commissione li ha ritenuti un indicatore attendibile.

(177)

La Commissione ha dunque utilizzato i prezzi all’importazione in Colombia del GTA. Laddove tali prezzi non erano rappresentativi o erano comunque inattendibili, sono stati ricercati valori di riferimento internazionali. Nei casi in cui detti valori non erano disponibili sono stati utilizzati prezzi attendibili provenienti da altre fonti, come esposto in dettaglio nella tabella A.

(178)

Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici tariffari utilizzati in Brasile, Colombia o Thailandia, ove applicabili:

Tabella A

Fattore produttivo

Codice tariffario

Fonte dei dati relativi alle importazioni che la Commissione intende utilizzare

Unità di misura

Materie prime/sussidiarie

 

 

 

Granturco

1005901100

GTA Colombia (61)

Kg

Patate dolci essiccate

0714209000

GTA Colombia

Kg

Cloruro di sodio/sale alimentare

2501009100 /2501001000 , 2501002000 , 2501009200 , 2501009900

GTA Colombia

Kg

Acido solforico

2807 00 10

GTA Brasile

Kg

Zolfo/zolfo liquido

2503000000

GTA Colombia

Kg

Acido cloridrico

2806 10 20

GTA Brasile

Kg

Carbone attivo

3802100000

GTA Colombia

Kg

Farina/polvere di calcare

2521 00 00

GTA Brasile

Kg

Agente antischiumogeno

3402200000 /3402909000

GTA Colombia

Kg

Farina fossile

2512000000 /3802901000

GTA Colombia

Kg

Perlite

2530100000

GTA Colombia

Kg

Amilasi

(Glucoamilasi)/enzima per saccarificazione

3507909000

GTA Colombia

Kg

Calcio

2805 12 00

GTA Brasile

Kg

Soda caustica (idrossido di sodio)

2815110000 /2815120000

GTA Colombia

Kg

Alcali liquidi

2815120000

GTA Colombia

Kg

Perossido di idrogeno

2847000000

GTA Colombia

Kg

Farina (di grano o di frumento segalato)

1101000000

GTA Colombia

Kg

Farina di legno

4405000000

GTA Colombia

m3

Ossido di calcio

2825904000

GTA Colombia

Kg

Calce viva

2522100000

GTA Colombia

Kg

Crusca di granturco

2302100000

GTA Colombia

Kg

Acqua di macerazione del granturco

1901901000

GTA Colombia

Kg

Carbonato di calcio/calcite

2836500000

GTA Colombia

Kg

Argilla attivata

3802901000

GTA Colombia

Kg

Coadiuvante di filtrazione (perlite)

2530100000

GTA Colombia

Kg

Diacetato di sodio

2915292000

GTA Colombia

Kg

Acido citrico

2918140000

GTA Colombia

Kg

Citrato di sodio

2918153000

GTA Colombia

Kg

Inibitore di incrostazione e corrosione

2921 59

GTA Brasile

Kg

Carbone grezzo/fanghi

2701 19 00

GTA Brasile

Kg

Diesel

2710192100

GTA Colombia

m3

Imballaggio – film

3923299000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – supporto morbido

3923900000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – paletta

4421999000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – scatola di cartone

4819200000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di carta

4819301000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di carta

4819400000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – borsa di stoffa

6305331000

GTA Colombia

Pezzo

Imballaggio – film pesante

3920100000

GTA Colombia

Pezzo

Sottoprodotto/scarto

 

 

 

Gas

2705000000

GTA Colombia

Kg

Avanzi ad alto contenuto proteico/residui di amido di granturco

2303100000

GTA Colombia

Kg

Mangime a base di granturco

2303300000

GTA Colombia

Kg

Solfato di calcio

2833299000

GTA Colombia

Kg

Altri prodotti residuali delle industrie chimiche (fanghi granulari)

3825 90 00

GTA Brasile

Kg

Olio di germe di granturco/olio di granturco

1518009000 /1515290000

GTA Colombia

Kg

Semolino di granturco/residui di amido di granturco

2303100000

GTA Colombia

Kg

Farina di glutine di frumento

1109000000

GTA Colombia

Kg

Micelio (preparazione di alimenti per animali)

2309909000

GTA Colombia

Kg

Germi di cereali

1104300000

GTA Colombia

Kg

Polvere di pietra di calcite

2836500000

GTA Colombia

Kg

Gesso

2520100000

GTA Colombia

Kg

Cenere, scorie

2621900000

GTA Colombia

Kg

Residuo di estrazione dell’olio di germe di granturco

23069010 /90

GTA Thailandia

Kg

Polvere/farina di glutine di granturco

2302100000

GTA Brasile

Kg

Granuli di proteine in polvere (residuo del granturco)

2302100000

GTA Brasile

Kg

Panello di filtrazione di proteine (residuo del granturco)

2302100000

GTA Brasile

Kg

Pula di granturco

2302100000

GTA Brasile

Kg

3.8.   Calcolo del valore normale

(179)

Al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(180)

In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni basati sulle fonti sopra elencate al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(181)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e delle materie ausiliarie di cui al considerando 171 e successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(182)

Infine la Commissione ha aggiunto al calcolo descritto sopra le SGAV e la media ponderata dei profitti di sette produttori colombiani rappresentativi che producono ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici.

(183)

Espressi come percentuale dei costi di produzione, i valori così ottenuti ammontano al 24,82 % per le SGAV e al 20,72 % per i profitti. Espressi come percentuale dei ricavi, gli stessi ammontano al 17 % per le SGAV e al 14,2 % per i profitti.

(184)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto per ciascuno dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato.

3.9.   Prezzo all’esportazione

(185)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.10.   Confronto

(186)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.

(187)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Su tale base sono stati effettuati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, dei costi accessori, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni.

3.11.   Margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato

(188)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(189)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 42 % per Weifang Ensign Industry Co., Ltd e al 144 % per COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. Non sono stati calcolati dumping per RZBC Group (RZBC (Juxian) Co., Ltd. e operatore commerciale collegato RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd.) né per Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd, che sono soggetti a impegni sui prezzi come illustrato al considerando 191.

3.12.   Margini di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato

(190)

La Commissione ha calcolato anche il margine medio di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato. In base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato utilizzato il margine di dumping più elevato dei produttori che hanno collaborato, anche in considerazione del livello sensibilmente inferiore dei prezzi all’esportazione praticati dalle società che non hanno collaborato.

3.13.   Conclusioni sulla persistenza del dumping

(191)

Nel complesso, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la maggior parte delle esportazioni cinesi verso l’UE (tra il 70 % e il 90 %) è stata effettuata a prezzi oggetto di un forte dumping. Le restanti esportazioni cinesi sono state effettuate dai due produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali non sono state accertate pratiche di dumping. I due produttori esportatori in questione sono soggetti a impegni sui prezzi e le loro esportazioni verso l’Unione sono state effettuate al prezzo minimo all’importazione. I prezzi all’esportazione verso l’Unione da loro praticati sono stati dunque considerati influenzati dagli impegni e di conseguenza non abbastanza attendibili da essere utilizzati per determinare l’eventuale persistenza del dumping nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza.

(192)

In sintesi, la grande maggioranza delle esportazioni cinesi nell’Unione ha continuato a essere oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(193)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata del paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione nonché le pratiche di elusione.

(194)

Come indicato in precedenza, si sono manifestati soltanto quattro produttori esportatori cinesi. La Commissione disponeva quindi di informazioni ridotte circa la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.

(195)

Per tale motivo gran parte delle risultanze sotto riportate relative alla persistenza o alla reiterazione del dumping hanno dovuto basarsi su altre fonti, segnatamente le banche dati Eurostat e GTA e le informazioni presentate dall’industria dell’Unione nella domanda di riesame. Dall’analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata del paese interessato

(196)

Sulla sola base delle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato, dall’inchiesta è emerso che le capacità produttive inutilizzate ammontano a circa 129 000 tonnellate, pari al 20 % - 40 % della domanda dell’UE. Si stima che nel PIR il totale della capacità produttiva cinese sia stato tre/quattro volte superiore al consumo totale dell’UE.

(197)

La domanda interna cinese è stata stimata a circa 465 000 tonnellate, pari a meno del 24 % della capacità produttiva del paese. Ulteriori aumenti della capacità già programmati indicano inoltre che nel 2021 quest’ultima raggiungerà il livello del consumo mondiale complessivo (62), accentuando ancor di più l’attuale eccesso di capacità cinese. Con ogni probabilità questa nuova capacità produrrà un ulteriore aumento della pressione verso l’esportazione, anche in considerazione del divario tra la capacità e i summenzionati livelli della domanda interna. È altamente improbabile che il consumo interno cinese cresca al punto da essere in grado di assorbire la capacità esistente, tanto meno quella aumentata. Inoltre i provvedimenti già adottati in diversi altri mercati rendono altamente probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping in caso di abrogazione delle misure nell’Unione.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(198)

L’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi, che si attestano al 30 % - 50 % della quota di mercato dell’Unione, era evidente, data la continuativa e massiccia presenza di dette esportazioni nonostante le misure in vigore.

(199)

L’attrattiva del mercato dell’Unione era ulteriormente sottolineata dal fatto che un investitore cinese sta realizzando nell’Unione un nuovo impianto con una capacità fino a 60 000 tonnellate (63).

(200)

Inoltre le esportazioni cinesi verso altri mercati di rilievo, quali Stati Uniti, Brasile, Colombia, India o Thailandia, erano limitate dall’esistenza di misure di difesa commerciale.

(201)

L’attrattiva del mercato dell’Unione era ulteriormente confermata dagli elementi di prezzo indicati di seguito.

4.3.   Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione

(202)

I prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalle quattro società che hanno collaborato erano del 20 % - 40 % inferiori rispetto ai prezzi all’esportazione nell’Unione, il che sottolinea nuovamente l’attrattiva di quest’ultima.

4.4.   Pratiche di elusione

(203)

Le pratiche di elusione attraverso la Malaysia, che nel gennaio 2016 hanno portato all’istituzione dei dazi antielusione di cui al considerando 5, hanno ulteriormente confermato l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi.

4.5.   Prezzi probabili e margini di dumping in caso di abrogazione delle misure

(204)

Come illustrato in precedenza, la grande maggioranza delle esportazioni cinesi ha continuato a essere oggetto di dumping.

(205)

Inoltre tutti i dati indicavano che, in caso di scadenza delle misure, le vendite avverrebbero a livelli di dumping.

(206)

In primo luogo, il fatto che tutte le società che hanno assunto impegni abbiano venduto esattamente al prezzo minimo all’importazione in essi stabilito ha indicato che tali impegni fungevano da soglia minima. In assenza di detta soglia, e a fronte della concorrenza di altre esportazioni cinesi il cui prezzo è del 30 % - 40 % inferiore rispetto a quello stabilito nell’impegno, le società dovrebbero abbassare il loro intervallo di prezzi per rimanere sul mercato. In questo modo si produrrebbe, con ogni probabilità, un aumento dei margini di dumping di tutte le società soggette all’impegno.

(207)

In secondo luogo, l’elusione poteva essere considerata un ulteriore fattore indicante l’interesse degli esportatori a entrare nel mercato dell’Unione e la loro incapacità di competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dumping. Inoltre, come dimostra l’elevato numero delle misure di difesa commerciale adottate in paesi terzi nei confronti dell’acido citrico di cui al considerando 200, le società cinesi seguivano un modello di comportamento sleale in materia di prezzi all’atto dell’esportazione verso altri mercati.

(208)

In terzo luogo, i prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalle quattro società che hanno collaborato erano di gran lunga inferiori a quelli verso l’Unione, il che indica la probabilità di un’ulteriore diminuzione dei prezzi all’esportazione e quindi di un ulteriore aumento dei margini di dumping in caso di scadenza delle misure.

4.6.   Conclusioni

(209)

Dall’analisi di cui sopra è emerso che, in caso di scadenza delle misure, si assisterebbe a una persistenza del dumping e vi sarebbe la forte probabilità di un aumento dei margini di dumping, con una presenza ancora più preponderante di importazioni nel mercato dell’Unione, data l’attrattiva di quest’ultimo.

(210)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato le risultanze relative alla capacità inutilizzata. Essi hanno affermato che, in base ai calcoli della Commissione, le capacità inutilizzate sono diminuite da 192 000 tonnellate nel 2015 (il precedente riesame) a 129 000 tonnellate nel PIR, contraddicendo così la risultanza indicante una capacità di produzione inutilizzata sempre maggiore che si traduce in una maggiore pressione all’esportazione. La Commissione ha osservato di aver valutato le capacità inutilizzate in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Questi produttori esportatori che hanno collaborato sono diversi dai produttori esportatori che avevano collaborato nell’ambito del precedente riesame. Per tale motivo il confronto tra la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato è erroneo. In ogni caso 129 000 tonnellate rappresentano una considerevole capacità in eccesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(211)

Dopo la divulgazione delle informazioni, secondo quanto asserito dalla CCCMC e dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione non aveva verificato l’affidabilità e l’accuratezza degli elementi di prova presentati dall’industria dell’Unione in merito agli aumenti di capacità previsti. La Commissione ha osservato di aver attentamente esaminato le osservazioni trasmesse dall’industria dell’Unione e dalla CCCMC a tale riguardo e che la sua analisi non ha evidenziato elementi che potessero modificare le risultanze indicate al considerando 197.

(212)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che la conclusione della Commissione, secondo cui in assenza di nuove misure i prezzi all’esportazione nell’Unione diminuirebbero ai livelli dei paesi terzi, è del tutto speculativa. Essi hanno inoltre argomentato che la Commissione non ha fornito dati quantitativi né analisi in merito alla sua conclusione secondo cui in assenza di misure le esportazioni dalla RPC probabilmente aumenterebbero e determinerebbero margini di dumping più elevati. Infine, hanno asserito che la Commissione non ha presentato una valida motivazione economica del perché i produttori esportatori cinesi ridurrebbero in modo considerevole i prezzi praticati all’Unione in assenza di nuove misure.

(213)

In risposta la Commissione ha osservato che, secondo quanto stabilito chiaramente dall’inchiesta, le pratiche di dumping continuano anche sulla base di prezzi all’esportazione favoriti dal prezzo minimo all’importazione degli impegni. I prezzi dei produttori esportatori non soggetti a impegni erano notevolmente più bassi, il che indica chiaramente che, in assenza di impegni, i prezzi probabilmente diminuirebbero. Inoltre la Commissione ha riscontrato che i prezzi all’esportazione nell’Unione erano considerevolmente più elevati rispetto ai prezzi all’esportazione verso altri mercati per tutti i produttori esportatori soggetti a impegni, a testimonianza del fatto che il mercato dell’Unione attirerebbe maggiori importazioni. Tali fattori, unitamente alla considerevole capacità inutilizzata della RPC, hanno chiaramente avallato la risultanza secondo cui, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni nell’Unione continuerebbero a essere effettuate a prezzi di dumping e in volumi maggiori.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(214)

Il prodotto simile è stato fabbricato durante il PIR da due produttori dell’Unione, i quali costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(215)

Quanto al fatto che l’industria dell’Unione è costituita da due soli produttori, la Commissione, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, ha presentato alcuni dei dati contenuti nel presente regolamento sotto forma di intervalli di valori e/o valori indicizzati al fine di tutelare le informazioni riservate.

(216)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata determinata tra le 300 000 e le 350 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione.

5.2.   Consumo dell’Unione

(217)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sul libero mercato in base alle vendite effettuate sul libero mercato dell’Unione da parte dell’industria dell’Unione e alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, secondo quanto indicato nelle risposte al questionario e nelle statistiche relative all’importazione basate sulla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(218)

Il consumo dell’Unione sul libero mercato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

500 000 - 550 000

535 000 – 585 000

535 000 – 585 000

515 000 - 565 000

Indice

100

107

107

103

Fonte: risposte al questionario e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(219)

Inizialmente il consumo dell’Unione è aumentato del 7 %, raggiungendo l’apice nel 2017 e nel 2018. Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo è leggermente diminuito, pur rimanendo del 3 % superiore rispetto all’inizio del periodo in esame.

(220)

All’origine dell’incremento del consumo di acido citrico vi è l’aumento del consumo di prodotti che utilizzano il prodotto oggetto del riesame in varie industrie, tra cui quella alimentare, dei detergenti per la casa, dei cosmetici e dei prodotti farmaceutici. Inoltre la normativa che prevede la sostituzione dei fosfati nei detergenti per la pulizia della casa ha contribuito all’aumento del consumo del prodotto oggetto del riesame, in quanto l’acido citrico è una delle alternative più adeguate ai fosfati in queste applicazioni.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(221)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, e alle risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(222)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina

207 295

190 750

223 185

205 595

Indice

100

92

108

99

Quota di mercato %

40 – 45

34 – 39

40 – 45

38 – 43

Indice

100

86

100

96

Fonte: risposte al questionario e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(223)

Il volume delle importazioni dalla Cina è rimasto significativo per tutta la durata del periodo in esame, attestandosi, nel periodo dell’inchiesta di riesame, quasi allo stesso livello del 2016. Il calo delle importazioni nel 2017 e il successivo aumento nel 2018 sono collegati al fatto che l’acido citrico è un prodotto trasportato in grandi quantitativi; una grande quantità di tale prodotto è entrata nel mercato dell’Unione nel gennaio 2018 e figurava dunque tra le importazioni del 2018 (le importazioni del gennaio 2018 sono del 50 % circa maggiori rispetto a quelle del dicembre 2017). Nel complesso i volumi delle importazioni dalla Cina sono rimasti stabili.

(224)

La quota di mercato delle importazioni di acido citrico dalla Cina è stata significativa e si è mantenuta per lo più su una media del 40 %, con una lieve diminuzione di 1,4 punti percentuali nel periodo in esame. A fronte del calo anche delle importazioni provenienti da altri paesi, come descritto ai considerando 234 e 235, la Commissione ha osservato che l’aumento della domanda nel periodo in esame è stato soddisfatto dall’incremento della produzione dell’industria dell’Unione.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(225)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

736,7

773,8

738,2

701,9

Indice

100

105

100

95

Fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(226)

Durante il periodo in esame il prezzo dell’acido citrico importato dalla Cina è rimasto stabile. Nel complesso, il prezzo dell’acido citrico cinese è diminuito del 5 % rispetto al 2016. Come indicato nella tabella 8, i prezzi all’importazione dalla Cina si sono attestati a un livello sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi dell’Unione.

(227)

L’aumento dei prezzi all’importazione nel 2017 può essere associato all’incremento del consumo che, come illustrato al considerando 219, nel 2017 ha raggiunto livelli particolarmente elevati a causa delle modifiche legislative in materia di fosfati di cui al considerando 220. Tale incremento della domanda ha determinato un aumento dei prezzi all’importazione, che a fronte del riassestamento della domanda nel 2018 e nel 2019 sono poi diminuiti.

(228)

La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.

(229)

Di seguito sono illustrati due livelli dei margini di undercutting: il primo si riferisce ai produttori esportatori che hanno collaborato non soggetti all’impegno di cui al considerando 189. Il secondo livello comprende anche i tre collaboratori che erano soggetti all’impegno. È stato operato un distinguo perché i prezzi delle società soggette all’impegno sono stati influenzati dalle condizioni dell’impegno stesso.

(230)

Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, l’undercutting dei prezzi non poteva essere stabilito utilizzando i prezzi per tipo di prodotto, poiché tale informazione non era disponibile. Pertanto l’undercutting dei prezzi è stato stabilito confrontando i prezzi di vendita medi ponderati complessivi per i produttori dell’Unione e per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato.

(231)

I confronti dei prezzi sono stati effettuati in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. I risultati dei confronti sono stati espressi in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ne è emersa una media ponderata del margine di undercutting, che per i produttori esportatori non soggetti agli impegni è superiore al 19 %, mentre per i produttori esportatori soggetti all’impegno è superiore al 10 %.

5.4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

(232)

Le importazioni di acido citrico da paesi terzi diversi dalla Cina erano prevalentemente originarie di Cambogia, Colombia e Thailandia.

(233)

Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di acido citrico originarie di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Thailandia

Volume (tonnellate)

19 410

20 163

13 203

13 305

Indice

100

104

68

69

Quota di mercato (%)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

817

887

847

784

Indice

100

109

104

96

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

10 331

18 612

7 909

7 194

Indice

100

180

77

70

Quota di mercato (%)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

1 094

1 001

1 251

1 265

Indice

100

92

114

116

Totale di tutti i paesi terzi

Volume (tonnellate)

29 741

38 775

21 112

20 500

Indice

100

130

71

69

Quota di mercato (%)

5-10

5-10

< 5

< 5

Prezzo medio (EUR)

913

942

998

952

Indice

100

103

109

104

Fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(234)

Nel periodo in esame i volumi più elevati di importazioni di acido citrico originario di paesi terzi diversi dalla Cina sono giunti dalla Thailandia. Le importazioni dalla Thailandia sono diminuite del 31 % nel periodo in esame. In ogni anno del periodo in esame i prezzi hanno seguito l’andamento di quelli delle importazioni cinesi, pur a un livello dell’11 % - 15 % superiore.

(235)

Le importazioni di acido citrico da tutti i paesi terzi sono diminuite del 30 % nel periodo in esame; inoltre i prezzi di tali importazioni si sono attestati a un livello superiore rispetto a quelli delle importazioni dalla Cina.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(236)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(237)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume di produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

300 000 – 350 000

342 000 – 392 000

339 000 – 389 000

327 000 – 377 000

Indice

100

114

113

109

Capacità produttiva (tonnellate)

350 000 – 400 000

381 000 – 431 000

395 000 – 445 000

395 000 – 445 000

Indice

100

109

113

113

Utilizzo degli impianti %

90 – 100

90 – 100

90 – 100

87 – 97

Indice

100

105

100

97

Fonte: risposte al questionario.

(238)

Nel periodo in esame il volume di produzione è aumentato del 9 %, raggiungendo l’apice nel 2017 (anno in cui si è attestato a un livello del 14 % superiore rispetto al 2016). L’andamento del volume di produzione dell’industria dell’Unione è sostanzialmente in linea con quello del consumo dell’Unione.

(239)

Nel periodo in esame la capacità produttiva è costantemente aumentata e, nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è attestata a un livello del 13 % superiore rispetto al 2016.

(240)

Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti ha registrato oscillazioni e ha raggiunto il suo livello più basso nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando si è attestato a un livello del 3 % inferiore rispetto a quello del 2016.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(241)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

250 000 – 300 000

292 000 – 342 000

280 000 – 330 000

275 000 – 325 000

Indice

100

117

112

110

Vendite sul mercato vincolato

0 -5 000

0 -5 000

0 -5 000

0 -5 000

Vendite sul libero mercato

245 000 – 300 000

287 000 – 342 000

275 000 – 330 000

270 000 – 325 000

Indice

100

116

112

110

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

50 – 60

54 – 64

52 – 62

54 – 64

Indice

100

109

104

107

Fonte: risposte al questionario.

(242)

Le vendite sul mercato vincolato, prevalentemente legate alla produzione di specialità e di sali speciali che impiegano l’acido citrico come materia prima, si sono attestate a un livello basso, inferiore alle 5 000 tonnellate, in ciascun anno del periodo in esame, e di conseguenza non hanno avuto una particolare influenza sulla situazione dell’industria dell’Unione, comprese le quote di mercato di quest’ultima.

(243)

Le vendite hanno registrato un andamento analogo a quello della produzione e, durante il periodo in esame, sono aumentate del 10 % fino a raggiungere l’apice nel 2017.

(244)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è attestata a un livello compreso tra il 50 % e il 64 % per ciascun anno del periodo in esame, aumentando di circa 4 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.5.4.   Occupazione e produttività

(245)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

600 - 650

624 - 674

642 - 692

642 - 792

Indice

100

104

107

107

Produttività (unità/dipendente)

500 - 550

550 - 600

530 - 580

510 - 560

Indice

100

110

106

102

Fonte: risposte al questionario.

(246)

Nel periodo in esame il numero di dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno è aumentato del 7 %, fino a superare la soglia dei 640 dipendenti nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(247)

La produttività ha registrato soltanto un lieve aumento nel periodo in esame, pari a circa il 2 %. A tale riguardo la produttività è espressa come numero di tonnellate per numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) durante l’anno.

5.5.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(248)

L’impatto degli effettivi margini di dumping sull’industria dell’Unione è stato attenuato dall’impegno applicabile al prezzo dei grandi produttori esportatori cinesi, che ha agito da soglia minima per i pertinenti prezzi all’esportazione cinesi.

(249)

Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi. Nel periodo in esame il processo di ripresa dell’industria dell’Unione è proseguito, come dimostra l’andamento positivo dei principali indicatori di pregiudizio.

5.5.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(250)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)

1 000 - 1 100

980 – 1 080

1 010 – 1 110

1 010 – 1 110

Indice

100

98

101

101

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

800 – 900

760 – 860

824 – 924

840 – 940

Indice

100

95

103

105

Fonte: risposte al questionario.

(251)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è rimasta saldamente stabile ed è aumentata soltanto dell’1 %.

(252)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione ha subito oscillazioni fino a raggiungere, nel periodo dell’inchiesta di riesame, un livello del 5 % superiore rispetto al 2016. L’aumento dei costi, unito al modesto incremento dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività, come descritto al considerando 257.

5.5.7.   Costo del lavoro

(253)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

70 000 – 80 000

70 000 – 80 000

71 400 – 81 400

72 800 – 82 800

Indice

100

100

102

104

Fonte: risposte al questionario.

(254)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione è cresciuto del 4 %, rimanendo inferiore rispetto all’inflazione nell’Unione nello stesso periodo.

5.5.8.   Scorte

(255)

Nel periodo in esame i livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

20 000 – 25 000

16 200 – 21 200

24 400 – 39 400

24 000 – 28 000

Indice

100

81

122

120

Scorte finali in percentuale della produzione %

5 – 10

3 – 8

5 – 10

5 – 11

Indice

100

71

107

110

Fonte: risposte al questionario.

(256)

Nel periodo in esame le scorte finali dei produttori dell’Unione sono aumentate. In seguito all’aumento delle vendite e della produzione, il livello delle scorte si è stabilizzato. Il livello di scorte sensibilmente inferiore registrato alla fine del 2017 ha rappresentato un’eccezione, collegata all’aumento della domanda di acido citrico a seguito della sostituzione dei fosfati nella composizione chimica di taluni prodotti, come illustrato al considerando 220.

5.5.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(257)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

15 % – 20 %

18 % – 23 %

14 % – 19 %

11 % – 16 %

Indice

100

120

94

79

Flusso di cassa (indice)

100

140

100

102

Investimenti (EUR)

40 000 000 – 50 000 000

35 600 000 – 45 600 000

31 200 000 – 41 200 000

39 600 000 – 49 600 000

Indice

100

89

78

99

Utile sul capitale investito

30 % – 40 %

37 % – 48 %

27 % – 38 %

26 % – 36 %

Indice

100

125

92

86

Fonte: risposte al questionario.

(258)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(259)

Durante il periodo in esame la redditività ha raggiunto il livello massimo nel 2017. Le circostanze eccezionali erano legate alla sostituzione dei fosfati, come descritto al considerando 220, e la maggiore redditività di quell’anno dovrebbe essere associata all’aumento della domanda registrata per quell’anno specifico. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività complessiva dell’industria è stata superiore al 10 %.

(260)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il suo andamento si è mantenuto su livelli analoghi durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2017.

(261)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale sul valore contabile netto degli investimenti. Si è mantenuto su livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame e il suo andamento è stato analogo a quello della redditività.

(262)

Nessuno dei produttori dell’Unione ha segnalato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(263)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite, l’occupazione, la capacità, la produttività e il flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo. Sebbene gli indicatori finanziari quali redditività e utile sul capitale investito mostrino un andamento negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di un pregiudizio notevole.

(264)

La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

6.1.   Osservazioni generali

(265)

Al considerando 262 la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame e ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio della reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi (64).

(266)

Le suddette tendenze relative a prezzi e volumi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina dimostrano che, sebbene gli esportatori cinesi abbiano mantenuto una significativa presenza sul mercato dell’Unione, le misure in vigore (dazi e impegni) hanno portato a un miglioramento delle condizioni di mercato. L’industria dell’Unione è stata il principale beneficiario di tale andamento, poiché la presenza sul mercato di altri paesi terzi è rimasta limitata. Ciò indica che l’eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all’esistenza delle misure in vigore.

(267)

Come indicato ai considerando 196 e 197, i produttori esportatori della RPC dispongono di un’ingente capacità inutilizzata, peraltro crescente, che permetterebbe loro di aumentare le esportazioni molto rapidamente. Inoltre, considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati della maggior parte dei paesi terzi, in caso di scadenza delle misure è probabile che vengano reindirizzati verso il mercato dell’Unione notevoli quantitativi attualmente esportati verso i mercati di tali paesi terzi.

(268)

Inoltre i principali mercati internazionali hanno adottato misure di difesa commerciale nei confronti dell’acido citrico cinese. In caso di scadenza delle misure antidumping risulterà pertanto più difficile per i produttori esportatori cinesi vendere in quei mercati che non in un mercato dell’Unione non protetto.

(269)

Inoltre i prezzi praticati dagli esportatori cinesi sono già significativamente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, nonostante le misure in vigore. In assenza di dazi, l’undercutting praticato dai produttori esportatori non soggetti a impegni risulterebbe superiore al 29 %. Quanto precede indica il livello probabile dei prezzi al quale i produttori esportatori cinesi entrerebbero nel mercato dell’Unione in assenza di misure. In assenza delle misure in vigore, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi prezzi e subirebbe probabilmente perdite, come avvenuto durante l’inchiesta iniziale.

(270)

La probabilità che, in assenza di misure, si verifichino esportazioni cinesi a basso prezzo è confermato anche dalle numerose inchieste antidumping sull’acido citrico cinese avviate in altri paesi, citate al considerando 200.

(271)

L’elevata capacità di esportazione dei produttori cinesi, combinata a prezzi pregiudizievoli, porterebbe direttamente a una rapida diminuzione delle vendite dell’industria dell’Unione e/o a un calo dei suoi prezzi, il cui effetto produrrebbe un profondo deterioramento finanziario che metterebbe a rischio la sopravvivenza dell’industria dell’Unione, come dimostrato dalla cessazione dell’attività di altri produttori dell’Unione di cui al considerando 276.

(272)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la CCCMC e i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno osservato in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio che, in caso di scadenza delle misure, l’aumento delle importazioni a prezzi più bassi non avrebbe una logica commerciale o di mercato. La CCCMC ha inoltre sostenuto che le misure di difesa commerciale messe in atto in altri paesi non avrebbero un’incidenza significativa sul processo decisionale dei produttori esportatori cinesi. Queste argomentazioni non sono state suffragate, né è stato in alcun modo dimostrato che l’ampia gamma di fattori sostanziali e di argomentazioni presentate fossero erronee. La Commissione ha altresì osservato che, come indicato nella tabella 3, i prezzi all’importazione esenti da dazi sono già nettamente inferiori rispetto ai costi di produzione dell’industria dell’Unione (indicati nella tabella 11). Ne consegue che, anche il mantenimento di prezzi all’importazione così bassi eserciterebbe una pressione sull’industria dell’Unione che probabilmente si concretizzerebbe nuovamente in un pregiudizio. Pertanto tali argomentazioni non hanno potuto essere accolte.

(273)

Si conclude quindi che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(274)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(275)

Entrambi i produttori dell’Unione, che insieme rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 263, l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping.

(276)

L’industria dell’Unione stava seguendo l’aumento della domanda di acido citrico, anche mediante gli investimenti necessari per aumentare la capacità produttiva e i piani per ampliarla ulteriormente.

(277)

Al tempo stesso l’eliminazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che mettono a rischio il mantenimento in attività dei rimanenti produttori in un settore altrimenti redditizio. Si ricorda che tre produttori dell’Unione hanno cessato la loro attività prima dell’istituzione delle misure contro le importazioni cinesi.

(278)

La Commissione ha pertanto concluso che è nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere in vigore le misure.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(279)

Come indicato al considerando 18, solo un importatore indipendente ha risposto al questionario. Pertanto non si riscontra un grande interesse nei confronti della presente inchiesta da parte degli importatori.

(280)

Gli importatori di acido citrico sono spesso operatori commerciali che trattano una più vasta gamma di prodotti chimici e non si limitano dunque all’acido citrico. Inoltre gli operatori commerciali importano prodotti chimici da altri paesi terzi diversi dalla Cina e commerciano anche prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. Pertanto si prevede che il potenziale impatto del mantenimento dei dazi sugli importatori sia molto limitato.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(281)

Come indicato al considerando 23, la Commissione ha ricevuto risposte al questionario da quattro utilizzatori operanti nei settori della sanità, dei cosmetici e dell’igiene domestica. Nonostante il fatto che l’industria alimentare e delle bevande costituisca il principale utilizzatore di acido citrico, nessuno degli utilizzatori di questo settore ha collaborato all’inchiesta.

(282)

Per la maggior parte degli utilizzatori l’acido citrico rappresenta una parte marginale o addirittura trascurabile della loro struttura dei costi. In alcuni tipi specifici di prodotto, in particolare quelli del settore dell’igiene domestica quali le pastiglie per lavastoviglie, il contenuto di acido citrico è sensibilmente superiore.

(283)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato nelle loro osservazioni che l’industria dell’Unione si è ripresa completamente e che non è in grado di soddisfare pienamente la domanda dell’Unione. Dalle osservazioni emerge inoltre che, in particolare per i prodotti ad altissimo contenuto di acido citrico, la produzione nell’Unione è meno competitiva rispetto ad altri paesi in cui l’acido citrico non è soggetto a dazi. Gli utilizzatori hanno inoltre rilevato la buona situazione finanziaria dei produttori dell’Unione.

(284)

Le misure in vigore non hanno pregiudicato la disponibilità di acido citrico da fonti esterne all’Unione, come conferma la presenza ancora significativa di esportazioni cinesi. Nell’Unione sono previsti aumenti della capacità produttiva, sia da parte di produttori dell’Unione sia mediante l’investimento cinese nell’Unione di cui al considerando 199.

(285)

La redditività degli utilizzatori che hanno collaborato era elevata e per la maggior parte degli utilizzatori l’incidenza finanziaria del costo dell’acido citrico come materia prima era trascurabile. Per gli utilizzatori coinvolti nella produzione del tipo di prodotti a più alto contenuto di acido citrico, questi prodotti rappresentavano solo una parte di un portafoglio molto più ampio. Nel precedente riesame in previsione della scadenza, in cui il numero di utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta era stato superiore, la Commissione aveva stabilito che per gli utilizzatori che producono prodotti chimici l’acido citrico non rappresenta più del 5 % dei costi delle materie prime. L’effetto delle misure su tali utilizzatori era quindi considerato limitato.

(286)

Nel complesso, l’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione superava di gran lunga l’incidenza negativa limitata delle misure in vigore sugli utilizzatori.

7.4.   Altri fattori – sicurezza delle fonti di approvvigionamento

(287)

La sicurezza dell’approvvigionamento è un elemento importante del mercato dell’acido citrico. Per la maggior parte delle applicazioni dell’acido citrico il prezzo era un fattore trascurabile, mentre la disponibilità del prodotto oggetto del riesame come materia prima era fondamentale. In assenza di misure, la sopravvivenza dell’industria dell’Unione sarebbe a rischio, con ripercussioni che andrebbero oltre l’industria in sé (ad esempio riduzione delle fonti di approvvigionamento disponibili o diminuzione dei concorrenti sul mercato).

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(288)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della Cina.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(289)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla reiterazione del dumping, la reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sull’acido citrico originario della Cina.

(290)

Alla luce del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione europea, con decorrenza dal 1o gennaio 2021, la Commissione ha inoltre esaminato l’impatto di tale recesso sulle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza.

(291)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che per l’intera durata del periodo in esame la percentuale del totale delle importazioni di acido citrico nel Regno Unito sul totale delle importazioni a livello dell’UE-28 è stata inferiore al 10 % (fonte: banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6). Né l’attrattiva del mercato dell’Unione né il livello di prezzo delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione risentirebbero della riduzione del mercato interno all’UE-27.

(292)

Le vendite degli unici due produttori dell’Unione al Regno Unito sono state dello stesso ordine di grandezza.

(293)

Per i due produttori esportatori cinesi per i quali è stato calcolato il margine di dumping, come esposto al considerando 189, escludere le vendite all’esportazione verso il Regno Unito dal calcolo del margine di dumping avrebbe un impatto non superiore all’1 %. Come corollario, anche i margini di dumping dei produttori che non hanno collaborato non subirebbero variazioni.

(294)

La Commissione ha pertanto concluso che i risultati della presente inchiesta, secondo cui è previsto il mantenimento delle misure antidumping, rimarrebbero immutati, indipendentemente dal fatto che il Regno Unito sia incluso o meno nell’analisi. La parte interessata non ha presentato osservazioni al riguardo.

(295)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni.

(296)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del Parlamento europeo e del Consiglio (65), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(297)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — n. 89, Changjiang Street, città di Laiwu, provincia di Shandong, RPC

15,3

A880

RZBC Co., Ltd. – n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road, zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, città di Anqiu, provincia di Shandong, RPC

42,7

A878

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — n. 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, provincia di Shandong, RPC

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu, RPC

32,6

A879

Tutte le altre società

42,7

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni del medesimo acido citrico e del medesimo citrato trisodico biidrato spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).

4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella decisione 2008/899/CE, ulteriormente modificata dalla decisione 2012/501/UE e dal regolamento (UE) 2016/704, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)

siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e

b)

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione di cui alla fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o

b)

laddove la Commissione revochi l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (66), con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

(4)  GU L 244 dell’8.9.2012, pag. 27.

(5)  GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.

(6)  GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3.

(7)  GU L 122 del 12.5.2016, pag. 19.

(8)  GU L 231 del 14.9.2018, pag. 20.

(9)  GU C 165 del 14.5.2019, pag. 3.

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 3).

(11)  Collegamento alla pagina del sito web specifica per il caso: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2432.

(12)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.002450.

(13)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.002149.

(14)  Banca dati con informazioni sugli scambi commerciali fornita da IHS Markit, https://ihsmarkit.com/products.html.

(15)  Avviso consultabile nel fascicolo relativo al caso di specie al numero t20.007937.

(16)  Banca dati finanziaria sulle società fornita da Bureau van Dijk, www.bvdinfo.com.

(17)  «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (di seguito «la relazione»).

(18)  WTO DS 494, UE – Metodologie di adeguamento dei costi, punti 7.76, 7.80 e 7.81.

(19)  GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1.

(20)  Relazione, capitolo 2, pag. 6-7.

(21)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(22)  Consultabile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(23)  Relazione, capitolo 2, pag. 20-21.

(24)  Relazione, capitolo 3, pag. 41, 73-74.

(25)  Relazione, capitolo 6, pag. 120-121.

(26)  Relazione, capitolo 6, pag. 122-135.

(27)  Relazione, capitolo 7, pag. 167-168.

(28)  Relazione, capitolo 8, pag. 169-170, 200-201.

(29)  Relazione, capitolo 2, pag. 15-16; relazione, capitolo 4, pag. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pag. 108-109.

(30)  Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

(31)  Relazione, capitolo 5, pag. 104-109.

(32)  Cfr. il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, sezione IV.2.1, consultabile online al seguente indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/content_5155835.htm (ultima consultazione: 21 dicembre 2020).

(33)  Relazione, capitolo 5, pag. 100-101.

(34)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(35)  Relazione, capitolo 2, pag. 31-32.

(36)  Consultabile al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(37)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(38)  Relazione, capitolo 4, pag. 41-42, 83.

(39)  Relazione, capitolo 12, pag. 319.

(40)  Informazioni sulle sovvenzioni consultabili sul sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm.

(41)  Cfr. l’avviso della NDRC 2017/627 che abroga la comunicazione «NDRC Notice on Matters Concerning the Management of Corn Deep Processing Projects», consultabile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html.

(42)  Ibidem.

(43)  Relazione, capitolo 6, pag. 138-149.

(44)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(45)  Relazione, capitolo 9, pag. 213-215.

(46)  Relazione, capitolo 9, pag. 209-211.

(47)  Relazione, capitolo 13, pag. 332-337.

(48)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(49)  Relazione, capitolo 13, pag. 337-341.

(50)  Relazione, capitolo 6, pag. 114-117.

(51)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(52)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(53)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(54)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(55)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(56)  https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=corn.

(57)  https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=eur.

(58)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

(59)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119.

(60)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(61)  Consultabile al seguente indirizzo: http://www.gtis.com/gta/.

(62)  Il 7 giugno 2020 la Commissione ha reso disponibili le informazioni riguardanti il livello delle capacità cinesi, assieme ai materiali utilizzati come fonti, nel fascicolo consultabile dalle parti interessate numero t20.004035.

(63)  Istituto Cina-CEE: China and Hungary: 70 years of bilateral relations in a changing world, dicembre 2019, pag. 75.

(64)  Cfr. la relazione dell’organo d’appello, Stati Uniti – Misure antidumping sui tubi OCTG (Oil Country Tubular Goods) originari del Messico (WT/DS282/AB/R), punti 108 e 122 – 123.

(65)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(66)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle vendite delle società nell’Unione europea di merci soggette all’impegno vanno indicate le informazioni che seguono.

1.

L’intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’impegno;

una descrizione chiara delle merci corrispondenti all’NCP in questione;

il numero di codice del prodotto della società (CPS);

il codice TARIC;

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata;

le condizioni di pagamento applicabili;

le condizioni di consegna applicabili;

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell’Unione europea a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del funzionario della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da (SOCIETÀ) e accettato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.».


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