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Document 32021R0558

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/73/2020/REV/1

GU L 116 del 6.4.2021, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/558/oj

6.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 116/25


REGOLAMENTO (UE) 2021/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3)

considerando quanto segue:

(1)

La crisi COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa, introducendo modifiche mirate ad atti esistenti della legislazione finanziaria.

(2)

Gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, probabilmente risentiranno del deterioramento della situazione economica. Le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale in un contesto più difficile. Per le stesse finalità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato alcuni adeguamenti mirati dei regolamenti (UE) n. 575/2013 (4) e (UE) 2019/876 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio in risposta alla crisi COVID-19.

(3)

La cartolarizzazione è un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti. La cartolarizzazione offre inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione.

(4)

È importante rafforzare la capacità degli enti di fornire il flusso di finanziamenti necessario all’economia reale in seguito alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che siano poste in essere adeguate garanzie prudenziali per preservare la stabilità finanziaria. Modifiche mirate del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il quadro sulle cartolarizzazioni contribuirebbero al conseguimento di tali obiettivi e accrescerebbero la coerenza e la complementarità di tale quadro con le varie misure adottate a livello nazionale e dell’Unione per affrontare la crisi COVID-19.

(5)

Gli elementi finali del quadro di Basilea III pubblicato il 7 dicembre 2017 impongono, in caso di esposizioni verso la cartolarizzazione, un requisito minimo di rating del credito solo ad una serie limitata di fornitori di protezione, ossia a soggetti che non siano entità sovrane, organismi del settore pubblico, enti o altri enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali. È pertanto necessario modificare l’articolo 249, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per allinearlo con il quadro di Basilea III al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi nazionali di garanzia pubblica a sostegno delle strategie degli enti in materia di cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate in seguito alla pandemia di COVID-19.

(6)

L’attuale quadro prudenziale dell’Unione sulle cartolarizzazioni è stato concepito sulla base delle caratteristiche più comuni delle tipiche operazioni di cartolarizzazione, vale a dire quelle di prestiti in bonis. Nella sua «Opinion on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations» (Parere sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate) (6) («parere dell’ABE»), l’Autorità bancaria europea («ABE») ha sottolineato che l’attuale quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 comporta requisiti di capitale sproporzionati quando applicato alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, poiché il metodo basato sui rating interni («SEC-IRBA») e il metodo standardizzato («SEC-SA») per la cartolarizzazione non sono coerenti con i fattori specifici di rischio delle esposizioni deteriorate. Occorre pertanto introdurre un trattamento specifico per la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate sulla base del parere dell’ABE e delle norme concordate a livello internazionale.

(7)

Vista l’estrema probabilità che il mercato delle esposizioni deteriorate cresca e muti sostanzialmente a causa della crisi COVID-19, è opportuno monitorare da vicino il mercato delle cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate e riesaminarne il quadro prudenziale alla luce di un insieme di dati potenzialmente più ampio.

(8)

Nella sua «Report on STS framework for synthetic securitisation» (Relazione sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche) del 6 maggio 2020, l’ABE raccomandava di introdurre un quadro specifico per le cartolarizzazioni nel bilancio semplici, trasparenti e standardizzate («STS»). Tenuto conto del minor rischio di agenzia e di modellizzazione di una cartolarizzazione STS nel bilancio rispetto a una cartolarizzazione sintetica non STS nel bilancio, è opportuno introdurre un’adeguata calibrazione dei requisiti di fondi propri in funzione del rischio per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, come rilevato in tale relazione, tenendo conto dell’attuale trattamento normativo preferenziale dei segmenti senior dei portafogli delle PMI. L’ABE dovrebbe essere incaricata di monitorare il funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio. Il maggiore ricorso alla cartolarizzazione STS nel bilancio promosso da un trattamento più sensibile al rischio del segmento senior di tali cartolarizzazioni libererebbe capitale regolamentare e potrebbe, in ultima analisi, aumentare ulteriormente la capacità di prestito degli enti in maniera prudenzialmente solida.

(9)

È opportuno introdurre una clausola grandfathering per le posizioni senior in essere nelle cartolarizzazioni sintetiche che soddisfacevano le condizioni per il trattamento prudenziale preferenziale applicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

(10)

Nel contesto della ripresa economica dalla crisi COVID-19, è indispensabile che gli utenti finali possano coprire efficacemente i loro rischi onde tutelare la solidità dei loro bilanci. La relazione finale del Forum ad alto livello sull’Unione dei mercati dei capitali ha rilevato che un metodo standardizzato per il rischio di credito della controparte («SA-CCR») eccessivamente prudente potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità e sul costo delle coperture finanziarie per gli utenti finali. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe riesaminare la calibrazione del metodo SA-CCR entro il 30 giugno 2021, tenendo debitamente conto al contempo delle specificità del settore bancario e dell’economia europei, delle condizioni di parità a livello internazionale e di eventuali sviluppi nelle norme e nei consessi internazionali.

(11)

Il margine positivo («excess spread») sintetico («SES») è un meccanismo comunemente utilizzato nella cartolarizzazione di talune categorie di attività per permettere a cedenti e investitori di ridurre, rispettivamente, il costo della protezione e l’esposizione al rischio. È auspicabile introdurre un trattamento prudenziale specifico del SES per evitare che questo sia utilizzato a fini di arbitraggio regolamentare. In tale contesto, l’arbitraggio regolamentare si verifica allorché un ente cedente fornisce un miglioramento della qualità del credito alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dai fornitori di protezione, designando contrattualmente determinati importi per coprire le perdite delle esposizioni cartolarizzate durante la durata dell’operazione e tali importi, che vincolano il conto economico dell’ente cedente in modo analogo a una garanzia non finanziata, non sono ponderati per il rischio.

(12)

L’ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione onde garantire una determinazione armonizzata del valore dell’esposizione del SES. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione entrino in vigore prima che il nuovo trattamento prudenziale diventi applicabile. Al fine di evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni sintetiche, è auspicabile che gli enti dispongano di tempo sufficiente per applicare il nuovo trattamento prudenziale del SES.

(13)

Nell’ambito della sua relazione sul funzionamento del quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni, anche la Commissione dovrebbe riesaminare il nuovo trattamento prudenziale del SES alla luce degli sviluppi a livello internazionale.

(14)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e assorbire le perdite dovute alla crisi COVID-19, continuando ad assicurare comunque la loro tenuta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.

(16)

Vista la necessità di introdurre quanto prima misure mirate a sostegno della ripresa economica dalla crisi COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:

(1)

all’articolo 242 è aggiunto il punto seguente:

«20)

«margine positivo («excess spread») sintetico»: un margine positivo sintetico ai sensi dell’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.»;

(2)

l’articolo 248 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«e)

Il valore dell’esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:

i)

eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall’ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l’ente cedente ha contrattualmente designato all’operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;

ii)

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iii)

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iv)

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per periodi futuri.

Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell’esposizione.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come l’ente cedente debba determinare il valore dell’esposizione di cui al paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle pertinenti perdite che si prevede saranno coperte dal margine positivo sintetico.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

(3)

all’articolo 249, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera g), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, attualmente, corrispondente a una classe di merito di credito 3 o superiore.»;

(4)

all’articolo 256 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l’ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell’esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall’ente cedente non effettuano tale adeguamento.»;

(5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 269 bis

Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all’articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;

b)

«cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.

2.   Il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all’articolo 254 o all’articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l’articolo 263.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l’articolo 263.

4.   Gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni del portafoglio di esposizioni sottostanti a norma del capo 3 e che non sono autorizzati a utilizzare le stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tali esposizioni non utilizzano il SEC-IRBA per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione NPE e non applicano né il paragrafo 5 né il paragrafo 6.

5.   Ai fini dell’articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:

Image 1

in cui:

CRmax

=

il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate;

RWEAIRB

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

ELIRB

=

la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

NRPPD

=

lo sconto sul prezzo d’acquisto non rimborsabile;

EVIRB

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

EVPool

=

la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato;

SCRAIR

=

per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero;

RWEASA

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

6.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione calcolato secondo il metodo «look-through» di cui all’articolo 267 è inferiore al 100 %, gli enti possono applicare il fattore di ponderazione del rischio inferiore, soggetto a una soglia minima del 50 %.

Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:

Image 2

in cui:

RWmax

=

il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through;

RWEAIRB

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

RWEASA

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

ELIRB

=

la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

NRPPD

=

lo sconto sui prezzi d’acquisto non rimborsabile;

EVIRB

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB

EVpool

=

la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato;

EVSA

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

SCRAIRB

=

le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.

7.   Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l’importo di cui alla lettera b) dall’importo di cui alla lettera a):

a)

l’importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);

b)

la somma degli elementi seguenti:

i)

il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e

ii)

l’importo in essere, all’atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.

Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell’operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L’eventuale riduzione dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.

Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.»

(6)

l’articolo 270 è sostituito dal seguente:

«Articolo 270

Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio

1.   L’ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se la posizione in oggetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 243, paragrafo 2;

b)

la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior.

2.   L’ABE vigila sull’applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda:

a)

il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 nelle diverse classi di attività;

b)

l’allocazione constatata delle perdite al segmento senior e ad altri segmenti di cartolarizzazioni STS in bilancio, ove l’ente cedente applichi il paragrafo 1 alla posizione senior detenuta in tali cartolarizzazioni;

c)

l’incidenza dell’applicazione del paragrafo 1 sulla leva finanziaria degli enti;

d)

l’incidenza dell’uso delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 sull’emissione di strumenti di capitale da parte dei rispettivi enti cedenti.

3.   L’ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 aprile 2023.

4.   Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 3, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo, con particolare riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva derivante dal ricorso a cartolarizzazioni STS in bilancio ammissibili al trattamento ai sensi del paragrafo 1e alla potenziale sostituzione dell’emissione di strumenti di capitale da parte degli enti cedenti con il ricorso a tale utilizzo. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.»;

(7)

all’articolo 430 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, allorché gli enti comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni, tra le informazioni che comunicano figurano anche informazioni sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano del trattamento di cui all’articolo 269 bis, sulle cartolarizzazioni STS in bilancio da essi originate e sulla ripartizione delle attività sottostanti a tali cartolarizzazioni STS in bilancio per classe di attività.»;

(8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 494 quater

Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior

In deroga all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;

b)

alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data.»;

(9)

all’articolo 501 quater, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attivi, tra cui le cartolarizzazioni, o ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali. In particolare l’ABE esamina:»;

(10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 506 bis

OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, in stretta cooperazione con il CERS e l’ABE, pubblica una relazione in cui valuta l’eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l’euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell’OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.;

Articolo 506 ter

Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

1.   L’ABE vigila sull’applicazione dell’articolo 269 bis e valuta il trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tenendo conto della situazione del mercato del mercato delle esposizioni deteriorate in generale, e del mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate in particolare, e presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 ottobre 2022.

2.   Entro il 10 aprile 2023, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’articolo 269 bis. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

(11)

all’articolo 519 bis è aggiunta la lettera seguente:

«e)

come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In deroga al primo comma del presente articolo, i punti 2) e 4) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 377 del 9.11.2020, pag. 1.

(2)  GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2021.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(6)  Parere dell’Autorità bancaria europea alla Commissione europea sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, ABE-OP-2019-13, pubblicato il 23 ottobre 2019.


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