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Document 32021R0131

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/131 della Commissione del 3 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

C/2021/839

GU L 40 del 4.2.2021, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/131/oj

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/131 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Da un riesame tecnico dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 risulta che un’entità dovrebbe essere depennata dall’elenco delle persone ed entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa la seguente voce:

«67.

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING. Indirizzo: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.»


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