Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1104

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/4845

    GU L 238 del 6.7.2021, p. 89–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1104/oj

    6.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 238/89


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1104 DELLA COMMISSIONE

    del 5 luglio 2021

    relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un'applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

    (2)

    L'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l'effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»); tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

    (3)

    Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all'articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell'equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

    (4)

    Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha concluso che, essendo il Canada ancora in fase di messa a punto del proprio regime regolamentare per l'obbligo di compensazione, le controparti non finanziarie e le tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate, non era in condizione di effettuare un'analisi definitiva e di esprimere un parere tecnico su tale argomento.

    (5)

    La Commissione ha preso nota della consulenza tecnica dell'ESMA e ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti da allora. La presente decisione non si basa solo sull'analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (6)

    Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per i contratti derivati OTC sono stabilite nella linea guida E-22 sui requisiti in materia di margini per i derivati non compensati a livello centrale e nella linea guida B-7 sulle buone prassi in materia di derivati (che, insieme, costituiscono le «linee guida») dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions («OSFI»). Il mancato rispetto delle linee guida può innescare il riesame dell'autorizzazione in forza della quale operano le entità soggette alle linee guida. L'OSFI esercita la regolamentazione e la vigilanza prudenziali degli enti finanziari regolamentati a livello federale («FRFI») in Canada e ha la responsabilità di monitorare e far rispettare tutte le linee guida OSFI. Per FRFI si intendono banche, succursali di banche estere, società di partecipazione bancarie, società fiduciarie e di prestito, istituti di credito cooperativo, associazioni cooperative per la vendita al dettaglio, compagnie di assicurazione sulla vita, compagnie di assicurazione sui beni e contro gli incidenti e società di partecipazione assicurativa. Le linee guida stabiliscono norme minime relative ai requisiti di margine e altri requisiti inerenti alle tecniche di attenuazione dei rischi per operazioni su derivati non compensate a livello centrale effettuate dagli FRFI. La linea guida B-7 è entrata in vigore nel novembre 2014 mentre la linea guida E-22 è entrata in vigore nel giugno 2017 e alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all'attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.

    (7)

    Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP stabilite nella linea guida B-7 continuano a essere insufficienti se confrontate agli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio e la valutazione delle operazioni. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare solo le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013, nonché le disposizioni relative ai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) 2016/2251.

    (8)

    Per quanto riguarda i requisiti per la risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP, le disposizioni in materia di derivati OTC del Canada di cui alla linea guida B-7 applicabili agli FRFI coperti contengono obblighi analoghi a quelli previsti nell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare la linea guida B-7 prevede disposizioni specifiche in materia di risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.

    (9)

    In merito ai margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, le disposizioni di cui alla linea guida E-22 si applicano ai contratti derivati OTC a sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e swap su tassi di cambio regolati fisicamente, che non sono soggetti ai requisiti di margine previsti dalla linea guida E-22, e delle operazioni su tassi fissi di cambio regolate fisicamente associate allo scambio del capitale di contratti swap su tassi di interesse, che sono esentate dai requisiti in materia di margine iniziale ai sensi della linea guida E-22, nonché delle operazioni su materie prime regolate fisicamente che non sono incluse nella definizione di derivato ai sensi della linea guida E-22. A norma degli articoli 27, 30, 30 bis, 31 e 38 del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i contratti a termine su tassi di cambio e swap su tassi di cambio, nonché lo scambio del capitale di swap su valute, sono esentati dai requisiti in materia di margine iniziale, mentre i derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, alcuni derivati connessi alla cartolarizzazione, i derivati con controparti in paesi terzi in cui l'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata nonché le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici beneficiano di esenzioni dai requisiti in materia di margine iniziale e di variazione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai derivati su materie prime regolati fisicamente.

    (10)

    Ai sensi della linea guida E-22 tutti gli FRFI appartenenti a un gruppo consolidato il cui importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale per marzo, aprile e maggio 2016 e ogni anno successivo superi i 12 miliardi di CAD («entità coperte») devono scambiare il margine iniziale e il margine di variazione. Conformemente alla linea guida E-22 il Canada ha adottato il calendario per il periodo transitorio concordato a livello internazionale dei requisiti relativi al margine iniziale. Gli emittenti sovrani, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo ammissibili, la Banca dei regolamenti internazionali e le controparti centrali sono esclusi dalla definizione di entità coperta. Le società dedite all'attività di tesoreria che svolgono attività di gestione del rischio per conto delle controllate di un gruppo di imprese e talune società veicolo sono escluse dalla definizione di entità coperte. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi in materia di risoluzione delle controversie e di scambio di garanzie applicabili agli FRFI che sono entità coperte («FRFI coperti»). L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un'operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera. La presente decisione dovrebbe pertanto essere subordinata allo scambio del margine di variazione per le operazioni effettuate con FRFI coperti.

    (11)

    Ai sensi della linea guida E-22, il margine iniziale e il margine di variazione devono essere calcolati e richiesti entro due giorni lavorativi dall'esecuzione di un'operazione su un derivato non compensato a livello centrale tra un FRFI coperto e un'entità coperta. I margini devono pertanto essere calcolati e richiesti su base giornaliera. I margini devono essere costituiti o ricevuti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a ciascuna richiesta di margine. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 impone a tutte le controparti di un contratto su derivato OTC non compensato mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera oppure di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. È pertanto opportuno stabilire le condizioni in materia di margine di variazione.

    (12)

    La linea guida E-22 prevede inoltre un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 750 000 CAD. Tale importo è fissato a 500 000 EUR all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Tenuto conto della differenza marginale di valore di tali valute e dell'obiettivo comune, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

    (13)

    Per quanto riguarda il calcolo del margine iniziale, analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la linea guida E-22 consente l'uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli soddisfino determinati requisiti che sono equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251. I modelli interni o di terze parti sono soggetti al riesame da parte dell'OSFI alla luce dei criteri di conformità stabiliti.

    (14)

    I requisiti previsti dalla linea guida E-22 per le garanzie ammissibili e le modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie sono simili a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. La linea guida E-22 contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e, analogamente al regolamento delegato (UE) 2016/2251, stabilisce che le garanzie debbano essere oggetto di valutazione giornaliera. Essa stabilisce inoltre che il margine iniziale scambiato deve essere detenuto in modo da garantirne l'immediata disponibilità per la parte che l'ha raccolto in caso di inadempimento della controparte ed è soggetto a modalità che tutelano per quanto possibile la parte che costituisce il margine in caso di fallimento della controparte che lo raccoglie.

    (15)

    Per quanto riguarda la protezione del segreto professionale, le informazioni detenute dall'OSFI sono soggette alle disposizioni della sezione 22 dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions Act («OSFI Act»), il quale garantisce che tutte le informazioni relative all'attività o agli affari di un ente finanziario, o alle persone che le/li gestiscono, che sono ottenute dall'OSFI o da qualsiasi persona che opera sotto la direzione dell'OSFI sono riservate e devono essere trattate di conseguenza. L'OSFI e le persone che operano sotto la sua direzione sono inoltre soggetti alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (Privacy Act), che tutela le informazioni personali sotto il controllo di un ente governativo federale, nonché alla legge sulla libertà di accesso alle informazioni (Access to Information Act) che prevede un diritto di accesso alle informazioni nei registri sotto il controllo delle istituzioni governative federali. Pertanto la sezione 22 dell'OSFI Act, insieme al Privacy Act e all'Access to Information Act, forniscono garanzie di protezione del segreto professionale, inclusa la protezione dei segreti aziendali, equivalenti a quelle di cui al titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (16)

    Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l'applicazione efficaci a livello federale delle disposizioni legislative in Canada, l'OSFI ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare le linee guida. L'OSFI può adottare una vasta gamma di misure di vigilanza per affrontare eventuali violazioni dei requisiti applicabili. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l'applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle linee guida in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell'Unione.

    (17)

    La presente decisione riconosce l'equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla legislazione canadese in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, monitorerà periodicamente l'evoluzione e l'efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione dei portafogli, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all'OSFI di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l'abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

    (18)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada concernenti gli obblighi di risoluzione delle controversie di cui alla linea guida B-7 che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall'Office of the Superintendent of Financial Institutions («OSFI») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è un ente finanziario regolamentato a livello federale coperto («FRFI coperto») quale definito nella linea guida E-22.

    Articolo 2

    Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall'OSFI, ad eccezione dei derivati su materie prime regolati fisicamente, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/2251, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è soggetta ai requisiti in materia di margini del Canada;

    b)

    le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e, se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è scambiato lo stesso giorno in cui è calcolato;

    In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

    (4)  ESMA/2013/1375, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Canada, relazione finale, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o ottobre 2013.


    Top