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Document 32021D0886

    Decisione (UE) 2021/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

    GU L 194 del 2.6.2021, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/886/oj

    2.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 194/43


    DECISIONE (UE) 2021/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 maggio 2021

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

    visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)

    Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

    (3)

    Il 12 novembre 2020 l’Estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberi e le cessazioni di attività (di seguito denominati «esuberi») nell’industria del turismo definita dai settori economici classificati nell’ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), revisione 2, divisioni 45 (Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), 50 (Trasporti marittimi e per vie d’acqua), 51 (Trasporto aereo), 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), 55 (Servizi di alloggio), 56 (Attività di servizi di ristorazione), 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), 77 (Attività di noleggio e leasing), 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), 90 (Attività creative, artistiche e d’intrattenimento), 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento), in Estonia. La Repubblica di Estonia costituisce una unità nelle regioni di livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (4). Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

    (4)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell’Estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia nazionale.

    (5)

    È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 4 474 480 EUR in relazione alla domanda presentata dall’Estonia.

    (6)

    Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 4 474 480 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

    (2)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 29.

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).


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