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Document 32020R1140

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1140 della Commissione del 30 luglio 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS

C/2020/5117

GU L 248 del 31.7.2020, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1140/oj

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1140 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE E SENTENZE DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel 2011, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali») (2) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(2)

Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (il «regolamento controverso») (3) in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base (l’«inchiesta antielusione»).

2.   Sentenza del Tribunale nella causa T-413/13 e sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P

(3)

City Cycles Industries («City Cycle») ha contestato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale.

(4)

Con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio nei limiti in cui tale regolamento riguarda la City Cycle Industries («City Cycle»).

(5)

Il 26 gennaio 2017 le impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 sono state respinte dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P (4), City Cycle Industries/Consiglio.

(6)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia, con avviso dell’11 aprile 2017 (5) la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza per la parte riguardante la società City Cycle. In seguito a tale riapertura, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, da parte della City Cycle Industries (6) (il «regolamento City Cycle»).

3.   Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-251/18

(7)

Il 19 settembre 2019, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da Rechtbank Noord-Holland, con la sentenza nella causa C-251/18, Trace Sport SAS, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento controverso (7) è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie di tale paese o no. La Corte di giustizia ha concluso che il regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione eventualmente praticate dalle società Kelani Cycles e Creative Cycles. La Corte di giustizia ha rilevato che la conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente rilevata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione e lo Sri Lanka e, dall’altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori. In base a ciò la Corte di giustizia ha dichiarato che il regolamento controverso è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie di tale paese o no.

4.   Conseguenze della sentenza nella causa C-251/18

(8)

In conformità all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 19 settembre 2019 comporta.

(9)

Dalla giurisprudenza emerge che, quando una sentenza della Corte di giustizia annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l’istituzione chiamata ad adottare le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza ha la facoltà di riprendere il procedimento all’origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile (8).

(10)

Inoltre, fatta salva l’ipotesi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato l’illegittimità di tutto il procedimento, l’istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l’atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata (9). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come, nel caso di specie, l’apertura della procedura antielusione mediante il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione (10).

(11)

La Commissione ha quindi la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato la dichiarazione di invalidità, lasciando valide le parti non interessate dalla sentenza della Corte (11).

B.   PROCEDURA

1.   Procedura fino alla sentenza

(12)

La Commissione conferma i considerando da 1 a 23 compreso del regolamento controverso. Tali punti non sono interessati dalla sentenza.

2.   Riapertura

(13)

In seguito alla sentenza nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, il 2 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato un regolamento di esecuzione (12) relativo alla riapertura dell’inchiesta antielusione concernente le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità («il regolamento di riapertura»).

(14)

La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS. In tale sentenza l’illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia riguarda l’obbligo delle istituzioni dell’Unione di sostenere l’onere della prova derivante dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, allora in vigore.

(15)

Considerato che il regolamento City Cycle non è inficiato dalle irregolarità individuate dalla Corte di giustizia nella causa C-251/18, i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no, da parte di City Cycle Industries non rientrano nel presente procedimento.

(16)

La Commissione ha informato della riapertura dell’inchiesta i produttori esportatori dello Sri Lanka, i rappresentanti del governo dello Sri Lanka, l’industria dell’Unione e altre parti notoriamente interessate dall’inchiesta antielusione. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nel regolamento di riapertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione con la Commissione o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.   Registrazione delle importazioni

(17)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(18)

Il 2 dicembre 2019, con il regolamento di riapertura, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, dichiarate originarie dello Sri Lanka o no.

4.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

(19)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso del regolamento controverso, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka.

C.   VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA SENTENZA

1.   Osservazioni preliminari

(20)

In primo luogo, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione eventualmente praticate dalle società Kelani Cycles e Creative Cycles. La Corte di giustizia ha rilevato che la conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente rilevata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione e lo Sri Lanka e, dall’altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori.

(21)

In secondo luogo, la sentenza non contesta il fatto che il Consiglio avesse il diritto di considerare la Kelani Cycles una parte che non ha collaborato all’inchiesta e che l’omessa collaborazione a livello nazionale in Sri Lanka sia stata significativa (le società che non hanno collaborato o che hanno rinunciato a collaborare costituivano il 75 % delle esportazioni totali dallo Sri Lanka durante il periodo di riferimento). La Creative Cycles non ha collaborato all’inchiesta. Sono pertanto confermati i considerando da 35 a 42 del regolamento controverso.

2.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(22)

Ai considerando da 93 a 96 del regolamento controverso il Consiglio aveva riscontrato prove dell’indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali risultanze sono confermate.

3.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(23)

Ai considerando 97 e 98 e da 107 a 110 del regolamento controverso il Consiglio aveva riscontrato elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali risultanze sono confermate.

4.   Esistenza di pratiche di elusione

(24)

Il regolamento controverso è stato dichiarato invalido perché il Consiglio non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di pratiche di elusione per le singole società. Si ricorda che l’esistenza di pratiche di elusione può essere stabilita, tra l’altro, sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio.

(25)

Durante l’inchiesta antielusione sei società dello Sri Lanka hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste sei società rappresentavano il 69 % del totale delle importazioni nell’Unione dallo Sri Lanka durante il periodo di riferimento definito in tale inchiesta (dal 1o settembre 2011 al 31 agosto 2012). Di queste sei società, tre sono state esentate dai dazi estesi e una ha smesso di collaborare. Le richieste di esenzione delle due società rimanenti (Kelani Cycles e City Cycle Industries) sono state respinte poiché tali società non sono state in grado di dimostrare di non essere coinvolte in pratiche di elusione. Come indicato ai considerando da 37 a 42, al considerando 144 e ai considerando da 146 a 149 del regolamento controverso, queste risultanze si sono basate sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(26)

Dopo la sua riapertura, l’inchiesta ha rivelato che non erano disponibili elementi di prova a livello delle società che potessero comprovare il trasbordo. Si è pertanto concluso che non era possibile determinare l’esistenza di pratiche di trasbordo.

(27)

Dagli elementi di prova disponibili è tuttavia emerso che sono state poste in essere pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio. Gli elementi di prova si basavano sui dati disponibili forniti dalle società City Cycle e Kelani Cycles nel corso dell’inchiesta antielusione. In precedenza il Consiglio non aveva valutato quei dati in maniera dettagliata, ritenendo che non fossero utili a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di pratiche di elusione. Avendo la Corte chiarito il criterio giuridico applicabile, la Commissione ha ritenuto opportuno eseguire una nuova valutazione di tutti gli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo alla luce delle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS.

(28)

Come affermato ai considerando da 3 a 5, nel 2017 la Commissione ha riaperto l’inchiesta concernente la City Cycle. I considerando da 22 a 25 del regolamento City Cycle hanno esposto in dettaglio gli elementi di prova relativi alla City Cycle, a dimostrazione delle pratiche di elusione poste in essere tramite operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka. Inoltre, in considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, non è stato possibile ritenere giustificata la richiesta di esenzione della City Cycle ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Come indicato al considerando 15, il regolamento City Cycle non è interessato dalla sentenza della Corte nella causa C-251/18.

(29)

Durante l’inchiesta antielusione la Kelani Cycles non è stata in grado di dimostrare di meritare l’esenzione, come spiegato ai considerando 39, 40 e da 146 a 149 del regolamento controverso. La collaborazione della società è stata ritenuta insufficiente ed è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(30)

Nel corso dell’inchiesta antielusione è stato accertato inoltre che la Great Cycles, una società collegata alla Creative Cycles, forniva parti di biciclette alla Kelani Cycles. Le società Great Cycles e Creative Cycles erano entrambe stabilite nello Sri Lanka e i collegamenti tra la Kelani Cycles e le due società andavano oltre un normale rapporto tra acquirente e venditore. Il rapporto tra le tre società non ha potuto essere chiarito in via definitiva durante l’inchiesta antielusione a causa della mancanza di collaborazione da parte della Kelani Cycles. Inoltre la Kelani Cycles è stata costituita nel dicembre 2011, dopo che la Creative Cycles e la sua collegata Great Cycles erano state oggetto di inchiesta da parte dei servizi della Commissione per frode riguardo all’origine e, di conseguenza, la Creative Cycles aveva cessato le operazioni di assemblaggio di biciclette. La Creative Cycles non ha collaborato all’inchiesta antielusione. Nel corso dell’inchiesta antielusione, inoltre, la Kelani Cycles è risultata orientata all’esportazione e puntare in particolare al mercato dell’Unione. La Kelani Cycles ha cominciato a esportare biciclette nel mercato dell’Unione nell’agosto 2012. È stato accertato inoltre che le parti utilizzate per la produzione provenivano prevalentemente dalla Cina. Si è pertanto concluso che le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base erano soddisfatte.

(31)

Successivamente la Commissione ha esaminato le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, al fine di stabilire se le operazioni svolte dalla Kelani Cycles si potessero considerare operazioni di assemblaggio elusive dei dazi antidumping definitivi in vigore, ossia se:

a)

le materie prime (parti di biciclette) provenienti dalla Cina costituissero oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40), e al contempo

b)

il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse inferiore al 25 % del costo di produzione (test del valore aggiunto del 25 %).

(32)

La Kelani Cycles ha segnalato acquisti di parti di biciclette dalla Cina, ma anche dalla Great Cycles, una società dello Sri Lanka. Benché la Kelani Cycles abbia affermato che le parti acquistate da quest’ultima società erano originarie dello Sri Lanka, dall’inchiesta è emerso che la Great Cycles produceva queste parti di biciclette con pezzi (telai grezzi e forcelle) acquistati dalla Cina (oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato), mentre il valore aggiunto dalla Great Cycles nel processo di produzione era inferiore al 25 % e costituito principalmente da operazioni di saldatura e verniciatura. In applicazione per analogia (13) dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, si è pertanto ritenuto che le parti fornite dalla Great Cycles fossero originarie della Cina.

(33)

Per quanto concerne tutte le parti utilizzate nell’assemblaggio di biciclette dalla Kelani Cycles, la Commissione ha ritenuto che la fonte più affidabile fossero le distinte dei costi per diversi tipi di biciclette acquistati localmente. Su questa base la Commissione ha concluso che le parti acquistate dalla Cina (ivi comprese quelle fornite dalla Great Cycle) e utilizzate dalla Kelani Cycles per l’assemblaggio delle biciclette esportate verso l’Unione costituivano tra l’80 e il 100 % del totale delle parti delle biciclette assemblate, a seconda del tipo di bicicletta.

(34)

Il test del valore aggiunto del 25 % si è basato sul costo dell’assemblaggio fornito dalla Kelani Cycles nel corso dell’inchiesta antielusione. Il valore aggiunto è stato calcolato sulle parti provenienti dalla Cina, come stabilito ai considerando 32 e 33. Il valore delle parti acquistate dallo Sri Lanka (pneumatici) è stato stimato sulla base delle distinte dei costi per tipo di prodotto fornite durante la verifica in loco effettuata nel corso dell’inchiesta antielusione. Il valore aggiunto alle parti provenienti dalla Cina nelle operazioni di assemblaggio è quindi risultato inferiore al 25 % del costo di produzione.

(35)

Per quanto riguarda i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, come affermato ai considerando 24 e 25, le risultanze pertinenti dell’inchiesta antielusione non sono risultate inficiate e pertanto sono state confermate.

(36)

Pertanto l’esistenza di pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio è stata stabilita a livello di paese nello Sri Lanka, sulla base degli elementi di prova di cui sopra, disponibili a livello di società, che dimostrano l’esistenza di pratiche di elusione. Dato l’elevato livello di omessa collaborazione nello Sri Lanka, come affermato al considerando 21, non è stato possibile trovare argomenti contrari a questa conclusione.

(37)

È stata pertanto accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.   Richieste di esenzione

(38)

Per quanto riguarda la richiesta di esenzione della Kelani Cycles, in considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, non è stato possibile ritenere giustificata tale richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.

(39)

Per quanto concerne la situazione della società che ha ritirato la richiesta di esenzione durante l’inchiesta antielusione, come affermato al considerando 21, il considerando 36 del regolamento controverso non è inficiato dalla sentenza della Corte ed è pertanto confermato. Tale società non ha quindi potuto beneficiare di alcuna esenzione.

D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(40)

Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è inteso istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. Non sono pervenute osservazioni.

E.   ISTITUZIONE DI MISURE

(41)

Sulla base di quanto precede, si ritiene opportuno estendere le misure iniziali alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091).

(42)

Come indicato ai considerando da 9 a 11, l’inchiesta antielusione è stata ripresa dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. Con l’attuale riapertura la Commissione ha rettificato gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato la dichiarazione di invalidità. Le parti del regolamento controverso che non sono interessate dalla sentenza della Corte sono rimaste valide. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa del procedimento amministrativo con la nuova istituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento dichiarato invalido non può essere considerata contraria alla norma di irretroattività (14).

(43)

In considerazione della natura specifica dello strumento antielusione, che mira a tutelare l’efficacia delle misure antidumping, e del fatto che nell’ambito dell’inchiesta, sulla base dei dati forniti dalle società stesse, sono emersi elementi di prova dell’esistenza di pratiche di elusione, la Commissione ritiene opportuno istituire nuovamente le misure a decorrere dalla data di apertura dell’inchiesta antielusione (ossia dal 25 settembre 2012 in poi).

(44)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) a decorrere dal 6 giugno 2013, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate in appresso:

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

Sri Lanka

BSH Ventures (Private) Limited,

No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

Sri Lanka

Samson Bikes (Pvt) Ltd,

No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Le importazioni della City Cycle Industries (codice TARIC aggiuntivo B131) ricadono nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 e all’articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(4)  Cause riunite C-248/15 P (ricorso presentato dall’industria dell’Unione), C-254/15 P (ricorso presentato dalla Commissione europea) e C-260/15 P (ricorso presentato dal Consiglio dell’Unione europea).

(5)  Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2017/C 113/05) (GU C 113 dell’11.4.2017, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries (GU L 5 del 10.1.2018, pag. 27).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio del 29 maggio 2013.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(9)  Ibidem, punto 74; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(10)  Regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione, del 25 settembre 2012, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione, del 29 novembre 2019, relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 29).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, Kolachi, C-709/17 P.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; e sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, punto 58.


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