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Document 32020R0559

    Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19

    PE/8/2020/REV/1

    GU L 130 del 24.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/559/oj

    24.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 130/7


    REGOLAMENTO (UE) 2020/559 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).

    (2)

    L’epidemia di COVID-19 ha colpito gli Stati membri a un livello senza precedenti. La crisi comporta rischi più elevati per le persone maggiormente vulnerabili, come le persone indigenti, in particolare ostacolando il sostegno fornito dal Fondo.

    (3)

    Per fornire una risposta immediata all’impatto della crisi sulle persone indigenti, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi per affrontare l’epidemia di COVID-19 dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

    (4)

    Per alleviare l’onere che grava sui bilanci pubblici in risposta all’epidemia di COVID-19, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità, in via eccezionale, di chiedere un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare per l’esercizio contabile 2020/2021, conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità di fondi. La Commissione può proporre una proroga di tale misura sulla base della valutazione dell’applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.

    (5)

    Per garantire che le persone indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal Fondo in un ambiente sicuro, occorre prevedere la flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di adeguare al contesto attuale i loro programmi di sostegno, sulla base di consultazioni con le organizzazioni partner, anche consentendo programmi alternativi di erogazione, ad esempio mediante buoni o carte in forma elettronica o altra forma, e permettendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza richiedere l’adozione di una decisione della Commissione. Al fine di assicurare un’assistenza sicura alle persone indigenti, dovrebbe inoltre essere possibile fornire alle organizzazioni partner i necessari materiali e dispositivi di protezione al di fuori del bilancio per l’assistenza tecnica.

    (6)

    È opportuno stabilire norme specifiche per determinare i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari nel caso in cui determinate operazioni siano ritardate, sospese o non siano pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19.

    (7)

    Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sull’introduzione delle misure di risposta all’epidemia di COVID-19 ed evitare che il rischio di contaminazione possa perturbare l’erogazione del sostegno alle persone indigenti, è opportuno prevedere misure specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e garantire flessibilità in relazione alla conformità di taluni requisiti normativi, specialmente in materia di monitoraggio, controllo e audit.

    (8)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’introduzione di misure specifiche per assicurare un’attuazione efficace del Fondo durante il periodo dell’epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (9)

    Data l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (10)

    Considerate l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19, la crisi sanitaria pubblica connessa e le sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

    1)

    all’articolo 9, il paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

    «4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all’allegato I, o degli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e) e g), qualora tale modifica sia effettuata in conseguenza della crisi dovuta all’epidemia di COVID-19.»;

    2)

    all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, la scadenza del termine per la trasmissione della relazione di attuazione annuale per l’esercizio 2019 è fissata al 30 settembre 2020.»;

    3)

    all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento durante l’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2020 e si conclude il 30 giugno 2021.

    Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi operativi di cui all’articolo 9 e sono corredate del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata dalla Commissione prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2.

    Prima di presentare la prima domanda di pagamento per l’esercizio contabile che ha inizio il 1o luglio 2021, gli Stati membri notificano la tabella di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programma operativo stabiliti all’allegato I, in cui confermano il tasso di cofinanziamento applicabile durante l’esercizio contabile che si conclude il 30 giugno 2020.»;

    4)

    all’articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta per affrontare l’epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

    5)

    all’articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

    «4 bis.   I prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale di base possono essere forniti alle persone indigenti direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che tali buoni, carte o altri strumenti possano essere scambiati unicamente con prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.»;

    6)

    all’articolo 26, il paragrafo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    le spese per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e le spese per l’acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;»;

    b)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;»;

    7)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 26 bis

    Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO I durante la loro sospensione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19

    I ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base in conseguenza dell’epidemia di COVID-19 non comportano una riduzione dei costi ammissibili sostenuti dall’organismo acquirente o dalle organizzazioni partner in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2. Tali costi possono essere dichiarati alla Commissione integralmente in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, prima della distribuzione dei prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a condizione che la distribuzione sia ripresa una volta superata la crisi connessa con l’epidemia di COVID-19.

    In caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, le spese di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non sono ridotte.

    Articolo 26 ter

    Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell’assistenza tecnica durante la loro sospensione in conseguenza dell’epidemia di COVID-19

    1.   Qualora l’attuazione delle operazioni sia sospesa in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’attuazione dell’operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;

    b)

    la sospensione dell’operazione è dovuta all’epidemia di COVID-19;

    c)

    le spese sono state sostenute e pagate;

    d)

    le spese costituiscono un costo reale per il beneficiario e non possono essere recuperate né compensate; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest’ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dalle spese;

    e)

    le spese sono limitate al periodo di sospensione dell’operazione.

    2.   Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi e l’attuazione delle azioni che costituiscono la base del rimborso è sospesa in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, lo Stato membro interessato può rimborsare il beneficiario sulla base delle realizzazioni previste per il periodo di sospensione, anche qualora non sia realizzata alcuna azione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’attuazione delle azioni è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;

    b)

    la sospensione delle azioni è dovuta all’epidemia di COVID-19;

    c)

    le opzioni semplificate in materia di costi corrispondono a un costo reale sostenuto dal beneficiario, che deve essere dimostrato dal beneficiario e che non può essere recuperato né compensato; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest’ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dall’importo corrispondente all’opzione semplificata in materia di costi;

    d)

    il rimborso al beneficiario è limitato al periodo di sospensione delle azioni.

    Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base del primo e del secondo comma, esso provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.

    Articolo 26 quarter

    Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell’assistenza tecnica e non pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19

    1.   Uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’attuazione dell’operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;

    b)

    il etrmine dell’attuazione dell’operazione è dovuto all’epidemia di COVID-19;

    c)

    le spese sostenute prima del termine dell’annullamento dell’operazione erano state sostenute e pagate dal beneficiario.

    2.   Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in consegueza dell’epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’attuazione dell’operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;

    b)

    il termine dell’attuazione dell’operazione è dovuto all’epidemia di COVID-19;

    c)

    le azioni contemplate dalle opzioni semplificate in materia di costi erano state attuate almeno in parte prima del termine dell’attuazione dell’operazione.

    Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base di entrambi il primo e il secondo comma, esso provvede affinché la medesima spesa sia rimborsata una sola volta.»;

    8)

    all’articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Sulla base di un’analisi dei rischi potenziali, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni meno rigorose in materia di pista di controllo e audit per quanto riguarda la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale alle persone indigenti durante il periodo dell’epidemia di COVID-19.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D.M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il president

    G. GRLIĆ RADMAN


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

    (2)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).


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