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Document 32020D1305

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio del 18 settembre 2020 relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione

    GU L 305 del 21.9.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1305/oj

    21.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 305/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1305 DEL CONSIGLIO

    del 18 settembre 2020

    relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione

    Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dagli Stati membri congiuntamente.

    (2)

    A norma dell’articolo 129, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito è tenuto ad astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell’Unione, in particolare nell’ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

    (3)

    A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione.

    (4)

    La decisione (UE) 2020/135 stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

    (5)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135, il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

    (6)

    Il 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca, che rientra nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Tali accordi sono: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (3) che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC); la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (4) che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO); la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (5) che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT); l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (6) (IOTC); e la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (7) che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).

    (7)

    Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali accordi durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (8) («UNCLOS») e degli articoli 7 e 8 dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (9) («UNFSA»), in particolare degli obblighi dell’Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi. Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell’Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l’Unione e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, dopo la fine del periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

    (8)

    Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135.

    (9)

    I cinque accordi internazionali in questione sono compatibili con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso e agli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo accordo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135.

    (10)

    Il Regno Unito ha anche confermato che la sua adesione a tali accordi internazionali che istituiscono le ORGP non lederebbe gli interessi dell’Unione. Esso intende partecipare solo a riunioni relative a questioni riguardanti misure con effetto dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, l’adesione del Regno Unito a tali ORGP a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 è soddisfatta.

    (11)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni. L’autorizzazione dovrebbe essere concessa a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili o i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

    (12)

    Il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dall’UNCLOS e dall’UNFSA e, di conseguenza, deve gestire e conservare le risorse marine vive in modo sostenibile. Tali obiettivi sono in linea con l’obiettivo dell’Unione di garantire la sostenibilità e di continuare a promuovere una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.

    (13)

    Pertanto, a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare, a proprio nome, i cinque accordi internazionali che istituiscono le cinque ORGP a cui esso intende aderire. L’obiettivo è agevolare il Regno Unito e consentirgli di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dall’UNCLOS, in particolare dagli articoli 63 e 64 della stessa, nel momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi ad esso.

    (14)

    È opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione.

    (15)

    Al fine di garantire il corretto funzionamento della politica comune della pesca dell’Unione durante il periodo di transizione, il Regno Unito non dovrebbe partecipare a questioni relative a misure che si applicano o i cui effetti decorrano durante il periodo di transizione. Inoltre, al fine di non pregiudicare i negoziati in corso sulla pesca nel quadro del futuro accordo di partenariato tra l’Unione e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le possibilità per le quali il contingente dell’Unione include attualmente la quota del Regno Unito, quest’ultimo dovrebbe avviare consultazioni con l’Unione prima di discutere tale contingente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il Regno Unito è autorizzato ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali seguenti destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione:

    a)

    la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC);

    b)

    la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO);

    c)

    la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT);

    d)

    l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC);

    e)

    la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).

    2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata alla partecipazione alle misure che si applicano o i cui effetti decorrono dalla fine del periodo di transizione.

    3.   Per quanto riguarda i contingenti di pesca condivisi con l’Unione l’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alla consultazione preventiva della Commissione da parte del Regno Unito.

    Articolo 2

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

    (2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (3)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

    (5)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (6)  Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (7)  Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

    (8)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

    (9)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.


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