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Document 32019R0807

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

C/2019/2055

GU L 133 del 21.5.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj

21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/807 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, (1) in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per affrontare il problema del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, la direttiva (UE) 2018/2001 impone alla Commissione di adottare un atto delegato per stabilire disposizioni che fissino i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano scorte elevate di carbonio e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Tali disposizioni dovrebbero accompagnare la relazione sullo stato dell'espansione della produzione mondiale delle pertinenti materie prime (di seguito «la relazione sull'espansione delle materie prime»), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in data odierna.

(2)

Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può verificarsi quando terreni precedentemente destinati alla produzione di alimenti o mangimi sono convertiti alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. In tal caso, la domanda di alimenti e mangimi, che comunque deve essere soddisfatta, può portare all'estensione dei terreni agricoli in zone che presentano elevate scorte di carbonio, come le foreste, le zone umide e le torbiere, il che causa ulteriori emissioni di gas a effetto serra.

(3)

I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dalla direttiva (UE) 2018/2001 non tengono conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

(4)

La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non solo ha riconosciuto l'esistenza di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, ma ha anche riconosciuto, nonostante l'incertezza nel loro calcolo, che l'entità delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può controbilanciare in tutto o in parte le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, quali definiti nella suddetta direttiva, e ai bioliquidi. Pertanto essa ha introdotto un limite complessivo alla quantità di tali combustibili prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Tale limite consiste in un contributo massimo del 7 % di tali combustibili al consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro.

(5)

La direttiva (UE) 2018/2001 mantiene il limite per i biocarburanti e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere consumati nei trasporti e lo rafforza introducendo limiti nazionali specifici per il contributo totale di tali combustibili all'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030. Tali limiti sono determinati dalla quota nazionale prevista per il 2020 di tali combustibili sul consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro, con la possibilità di aumentarli di un punto percentuale, fino a un massimo del 7 %.

(6)

La direttiva (UE) 2018/2001 prevede inoltre un limite specifico per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, per quanto riguarda la quantità che ciascuno Stato membro può consumarne nel 2019. A partire dal 31 dicembre 2023 il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0 % al più tardi entro il 2030.

(7)

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che vi sono rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni legati alla produzione di combustibili a partire da colture alimentari e foraggere, la letteratura scientifica dimostra che il livello di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile rinnovabile, il livello di domanda aggiuntiva di materie prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i terreni che presentano elevate scorte di carbonio sono protetti a livello mondiale.

(8)

La letteratura scientifica dimostra inoltre che l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa è particolarmente pronunciato per le colture oleaginose. I combustibili rinnovabili prodotti a partire da tali materie prime sono pertanto ampiamente ritenuti quelli a più elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Ciò si riflette nell'allegato VIII, parte A, della direttiva 2009/28/CE e nella direttiva (UE) 2018/2001. La relazione sull'espansione delle materie prime, che riflette i migliori e più recenti dati scientifici sull'espansione a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conferma che tali colture sono anche responsabili di gran parte dell'espansione osservata a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

(9)

La relazione sull'espansione delle materie prime sottolinea inoltre che l'impatto dell'espansione della zona di produzione delle colture oleaginose verso terreni con elevate scorte di carbonio sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa dipende da diversi fattori. Tra questi, l'entità dell'espansione territoriale in termini assoluti e relativi a partire da un anno di riferimento specifico rispetto alla superficie totale destinata alla produzione della coltura in questione, la quota di tale espansione verso terreni con elevate scorte di carbonio e il tipo di zone con elevate scorte di carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare l'importanza di tale espansione ai fini della direttiva (UE) 2018/2001. Tali fattori, e i fattori specifici di produttività per ciascun gruppo di colture, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione al momento di stabilire i criteri per la determinazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere ad elevato rischio ILUC per i quali si osserva una significativa espansione dell'area di produzione delle materie prime in terreni con elevate scorte di carbonio.

(10)

Tenendo conto di tutte le considerazioni che precedono, comprese tutte le informazioni e gli studi scientifici pertinenti, le differenze tra le varie materie prime, la natura mondiale dei diversi mercati delle merci e le loro modalità di funzionamento, il rischio connesso di deviazioni non intenzionali o controproducenti o di effetti di diversione, la disponibilità relativa di dati completi e il riesame periodico e frequente di tali dati, nonché i pertinenti obblighi internazionali dell'Unione europea, si ritiene che la metodologia più appropriata, obiettiva ed equilibrata in questa fase del processo normativo sia quella basata sulla posizione complessiva a livello mondiale rispetto a ciascuna materia prima, piuttosto che su un approccio che operi distinzioni tra determinati paesi. Si tratta del migliore approccio normativo possibile tenuto conto degli obiettivi tra loro concorrenti, ma complementari, perseguiti dal presente regolamento. Un simile approccio è inoltre opportunamente controbilanciato dalla possibilità di una certificazione del basso rischio ILUC.

(11)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri sono tenuti ad applicare i criteri stabiliti nel presente regolamento per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio. Ciò sulla base delle informazioni contenute in un allegato che dovrà essere modificato in conformità del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la relazione sull'espansione delle materie prime per tener conto dell'evoluzione delle circostanze e degli ultimi dati scientifici disponibili. Se del caso, è opportuno modificare l'allegato.

(12)

In determinate circostanze, l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dovuto ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa generalmente considerati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può essere evitato e la coltivazione delle relative materie prime può persino rivelarsi vantaggiosa per le zone di produzione interessate. Per tali casi è necessario stabilire criteri che consentano l'individuazione e la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(13)

I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa dovrebbero essere considerati a basso rischio ILUC solo se le materie prime utilizzate per la loro produzione sono coltivate in conseguenza dell'applicazione di misure debitamente verificabili volte ad aumentare la produttività oltre gli incrementi che sarebbero comunque stati raggiunti in uno scenario immutato rispetto allo status quo. Inoltre, tali misure dovrebbero garantire la sostenibilità delle materie prime alla luce di tutti i requisiti fissati nella direttiva 2009/28/CE o nella direttiva (UE) 2018/2001 in relazione agli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

(14)

Come ulteriore garanzia degli effetti positivi della certificazione del basso rischio ILUC, le materie prime supplementari da utilizzare per i combustibili a basso rischio ILUC dovrebbero essere prese in considerazione solo se derivano da una categoria limitata di misure. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione solo le misure attraenti dal punto di vista finanziario in quanto consentono di usufruire del premio finanziario derivante da tale certificazione, in analogia con i criteri di addizionalità finanziaria applicati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.

(15)

Inoltre, è opportuno non applicare il criterio dell'addizionalità finanziaria alle materie prime supplementari coltivate in terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti. Ciò costituirebbe infatti un onere amministrativo irragionevole dato il notevole potenziale di miglioramento della produttività e degli ostacoli che si frappongono al finanziamento degli investimenti necessari. Pertanto, le misure adottate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti dovrebbero essere esonerate dalla dimostrazione del rispetto dei criteri di addizionalità finanziaria, fatto salvo l'obbligo di produrre materie prime supplementari e di rispettare i criteri di sostenibilità. Alla luce dell'attività statistica svolta in diverse analisi, tra cui il quadro statistico dei piccoli coltivatori della FAO, le aziende al di sotto dei 2 ettari dovrebbero essere considerate di piccole dimensioni in questo contesto.

(16)

Dovrebbero essere presi in considerazione solo gli aumenti effettivi di produttività nei progetti già esistenti o in quelli nuovi derivanti da misure che mirano a ottenere un incremento delle rese. Pertanto, il periodo di certificazione dovrebbe essere limitato a un periodo di tempo e a un ambito ragionevoli che consentano l'ammortamento completo degli investimenti in questione e l'esistenza di solide procedure per controllare l'efficacia della certificazione.

(17)

Al fine di garantire un agevole processo di certificazione per i biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC, gli operatori economici dovrebbero poter contare su norme di certificazione solide e affidabili. Tali norme dovrebbero tenere conto del ruolo dei sistemi volontari nazionali o internazionali in linea con il testo rifuso dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, che ha rafforzato la solidità della verifica che sono chiamati a svolgere rispetto alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/28/CE. Oltre ai sistemi nazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC come avviene per la certificazione della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(18)

Al fine di garantire che le informazioni fornite dagli operatori economici siano trasparenti, precise, affidabili e a prova di frode, è opportuno introdurre norme generali sulla certificazione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni che prevedano un adeguato livello di controllo indipendente delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, Tali norme, comprese quelle sulla certificazione di gruppo, possono essere ulteriormente precisate e armonizzate mediante l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, e i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «colture oleaginose»: le colture alimentari e foraggere come la colza, la palma, la soia e il girasole, che non sono colture amidacee e zuccherine comunemente utilizzate come materia prima per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;

(2)   «terreni inutilizzati»: le zone che, per un periodo consecutivo di almeno cinque anni prima dell'inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, non sono state utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo;

(3)   «terreni abbandonati»: i terreni inutilizzati utilizzati in passato per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, ma sui quali tale coltivazione è stata interrotta a causa di vincoli biofisici o socioeconomici;

(4)   «terreni pesantemente degradati»: i terreni definiti nell'allegato V, parte C, punto 9, della direttiva (UE) 2018/2001;

(5)   «misura di addizionalità»: qualsiasi miglioramento delle pratiche agricole che conduca, in modo sostenibile, a un aumento delle rese di colture alimentari e foraggere su terreni già utilizzati per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, e qualsiasi azione che consenta la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni inutilizzati, compresi i terreni abbandonati, per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;

(6)   «materia prima supplementare»: la quantità supplementare di una coltura alimentare e foraggera prodotta in una zona chiaramente delimitata rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese e che è il risultato diretto dell'applicazione di una misura di addizionalità.

(7)   «valore di riferimento dinamico delle rese»: la resa media della zona delimitata in cui è stata adottata una misura di addizionalità, calcolata sul periodo di 3 anni immediatamente precedente l'anno di applicazione di tale misura, tenendo conto dell'aumento medio della resa osservato per la materia prima in questione nel decennio precedente e delle curve di resa nell'arco della vita in caso di colture permanenti, escluse le fluttuazioni delle rese;

(8)   «terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;

(9)   «piccoli agricoltori»: gli agricoltori che svolgono in modo indipendente un'attività agricola in un'azienda con una superficie agricola inferiore a 2 ettari di cui detengono la proprietà, i diritti di possesso o qualsiasi titolo equivalente che conferisce loro il controllo sui terreni e che non sono alle dipendenze di una società, fatta eccezione per una cooperativa di cui siano soci assieme ad altri piccoli agricoltori, a condizione che tale cooperativa non sia controllata da un terzo;

(10)   «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.

Articolo 3

Criteri per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio

Per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio si applicano i seguenti criteri cumulativi:

a)

l'espansione media annua della zona di produzione globale delle materie prime dal 2008 è superiore all'1 % e interessa più di 100 000 ettari;

b)

la quota di tale espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio è superiore al 10 %, secondo la seguente formula:

Formula

dove

xhcs = quota di espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio;

xf = quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;

xp = quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, comprese le torbiere;

PF = fattore di produttività.

PF è uguale a 1,7 per il granturco, 2,5 per l'olio di palma, 3,2 per la barbabietola da zucchero, 2,2 canna da zucchero e 1 per tutte le altre colture.

L'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) si basa sulle informazioni incluse nell'allegato, riesaminate in conformità dell'articolo 7.

Articolo 4

Criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono stati prodotti a partire da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità che rispettano i criteri specifici di cui all'articolo 5;

c)

gli elementi di prova necessari per individuare le materie prime supplementari e dimostrare le dichiarazioni relative alla produzione di materie prime supplementari sono debitamente raccolti e accuratamente documentati dagli operatori economici interessati.

2.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno informazioni sulle misure di addizionalità adottate per produrre le materie prime supplementari, le zone delimitate in cui tali misure sono state applicate e la resa media ottenuta dal terreno in cui tali misure sono state applicate nei 3 anni immediatamente precedenti l'anno in cui è stata applicata la misura di addizionalità.

Articolo 5

Misure di addizionalità

1.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se:

a)

le misure di addizionalità per la produzione di materie prime supplementari soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

i)

diventano finanziariamente attraenti o non incontrano ostacoli alla loro attuazione solo perché i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE o della direttiva (UE) 2018/2001;

ii)

consentono la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni abbandonati o pesantemente degradati;

iii)

sono applicate da piccoli agricoltori;

b)

le misure di addizionalità sono adottate non oltre 10 anni prima della certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

Articolo 6

Norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1.   Ai fini della certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni gli operatori economici:

a)

forniscono informazioni affidabili che comprovino le loro dichiarazioni che tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono stati debitamente rispettati;

b)

prevedono un adeguato livello di controllo indipendente delle informazioni fornite e un adeguato livello di trasparenza che risponda all'esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo; e

c)

forniscono prova del fatto che sono effettuati controlli.

2.   Il controllo consiste nella verifica che le informazioni fornite dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode.

3.   Per dimostrare che una fornitura deve essere considerata biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, gli operatori economici utilizzano il sistema di equilibrio di massa stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Per dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli da 4 a 6 conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 possono essere utilizzati sistemi volontari.

Articolo 7

Monitoraggio e riesame

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull'espansione delle materie prime, in particolare i dati sull'espansione delle materie prime, nonché gli elementi di prova relativi ai fattori che giustificano la disposizione relativa ai piccoli agricoltori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, modifica il presente regolamento. La relazione riveduta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.

La Commissione riesamina successivamente i dati contenuti nella relazione alla luce dell'evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(3)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).


ALLEGATO

 

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (kha)

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (%)

Quota di espansione in terreni di cui all’articolo 29, par. 4, lettere b) e c) della direttiva (UE) 2018/2001

Quota di espansione in terreni di cui all’articolo 29, par. 4, lettera a) della direttiva (UE) 2018/2001

Cereali

 

 

 

 

Frumento

– 263,4

– 0,1 %

1 %

Granturco

4 027,5

2,3 %

4 %

Colture zuccherine

 

 

 

 

Canna da zucchero

299,8

1,2 %

5 %

Barbabietola da zucchero

39,1

0,9 %

0,1 %

Colture oleaginose

 

 

 

 

Semi di colza

301,9

1,0 %

1 %

Olio di palma

702,5

4,0 %

45 %

23 %

Soia

3 183,5

3,0 %

8 %

Girasole

127,3

0,5 %

1 %


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