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Document 32019R0364

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/7657

    GU L 81 del 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

    22.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 81/125


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/364 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Un formato uniforme per le domande di registrazione e di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni presentate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe garantire che tutte le informazioni richieste ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione (2), siano trasmesse all'ESMA e siano da questa facilmente identificate.

    (2)

    Per favorire l'identificazione delle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni, ogni documento incluso nella domanda dovrebbe essere contraddistinto da un numero di riferimento unico.

    (3)

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/359, se ritiene che un requisito del regolamento delegato (UE) 2019/359 non si applichi nel suo caso, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve indicare chiaramente nella domanda il requisito in questione e spiegare perché non si applica. I requisiti e le spiegazioni in questione dovrebbero essere chiaramente indicati nella domanda di registrazione o nella domanda di estensione della registrazione.

    (4)

    Le informazioni trasmesse all'ESMA nella domanda di registrazione o nella domanda di estensione della registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere fornite su un supporto durevole quale definito nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di consentirne la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione.

    (5)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (6)

    L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione

    1.   La domanda di registrazione o la domanda di estensione della registrazione è presentata nel formato di cui all'allegato.

    2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e indica chiaramente a quale obbligo specifico di cui al regolamento delegato (UE) 2019/359 si riferisce il documento.

    3.   La domanda di registrazione o la domanda di estensione della registrazione indica chiaramente i motivi per cui non sono presentate le informazioni facenti riferimento a un determinato requisito.

    4.   La domanda di registrazione o la domanda di estensione della registrazione è presentata su un supporto durevole quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    ALLEGATO

    FORMATO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE O DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

    INFORMAZIONI GENERALI

    Data di presentazione della domanda

     

    Denominazione sociale del repertorio di dati sulle negoziazioni

     

    Indirizzo della sede legale del repertorio di dati sulle negoziazioni

     

    Categorie di operazioni di finanziamento tramite titoli per le quali il repertorio di dati sulle negoziazioni chiede la registrazione

     

    Nome della persona responsabile della domanda

     

    Recapiti della persona responsabile della domanda

     

    Nome della persona/delle persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni o che partecipano alle valutazioni della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni

     

    Recapiti della persona/delle persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni o che partecipano alle valutazioni della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni

     

    Identificazione di un'eventuale impresa madre o di eventuali filiazioni

     


    RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI (1)

     

    Articolo regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione

    Numero di riferimento unico del documento

    Titolo del documento

    Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancata trasmissione dell'informazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Per tutte le informazioni previste da regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, fatta eccezione per l'articolo 1 lettere a), c) e g), dello stesso.


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