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Document 32018R0550

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

    C/2018/1940

    GU L 91 del 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrog. impl. da 32022R1636

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

    9.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE

    del 6 aprile 2018

    che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

    (2)

    Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (3)

    (3)

    I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4) sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (5).

    (4)

    Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 e sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001.

    (5)

    In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (6), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

    (6)

    In conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (7), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono stati aggiornati alla luce delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

    (7)

    È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 siano i codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nella direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552.

    (8)

    La direttiva 95/60/CE del Consiglio (8) non richiede l'applicazione del marcatore fiscale comune per i carboturbi del codice 2710 19 21. Questo codice non dovrebbe pertanto essere usato per designare il cherosene marcato.

    (9)

    La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. È pertanto opportuno chiarirne la designazione al fine di elencare unicamente i pertinenti codici NC.

    (10)

    Il regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920 sono sostituite dalle seguenti:

    EPC

    CAT

    UNIT

    Designazione

    A

    P

    D

    E410

    E

    2

    Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E420

    E

    2

    Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E430

    E

    2

    Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E440

    E

    2

    Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E450

    E

    2

    Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E460

    E

    2

    Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E470

    E

    1

    Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    N

    E480

    E

    2

    Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E490

    E

    2

    Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E910

    E

    2

    Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    E920

    E

    2

    Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

    N

    N

    S

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

    (4)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

    (8)  Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46).


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