Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0345

    Regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/7438

    GU L 67 del 9.3.2018, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/345/oj

    9.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 67/8


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/345 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 2017

    che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In uno scenario di risoluzione è importante distinguere tra una prima valutazione intesa a valutare se sussistano le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale o le condizioni per la risoluzione, da un lato, e una valutazione successiva su cui si fonda la decisione di applicare uno o più strumenti di risoluzione, dall'altro. Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è opportuno garantire che, nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'entità. Ai fini della successiva valutazione intesa a orientare la decisione sulle azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e passività dell'entità, che determina la scelta dell'azione di risoluzione e la portata di ogni eventuale svalutazione o conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.

    (2)

    Per garantire che tale valutazione sia equa, prudente e realistica, è importante che essa stimi l'impatto degli eventi prima di qualsiasi azione di risoluzione o prima dell'esercizio del potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, nonché l'impatto delle diverse azioni che possono essere attuate dall'autorità di risoluzione.

    (3)

    Il perito dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali ad esempio la documentazione, i sistemi e i modelli interni dell'ente. La capacità dei sistemi e delle capacità interne di sostenere le valutazioni della risoluzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di risoluzione nell'ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/59/UE. Il perito dovrebbe anche poter concludere accordi per consulenze o competenze specialistiche. La disponibilità di consulenze o competenze specialistiche potrebbe essere fondamentale, ad esempio, per elaborare una stima delle differenze di trattamento a norma dell'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione dovrebbe pertanto accertarsi che il perito abbia accesso a un elenco di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, nei confronti dell'entità, classificati in base ai rispettivi diritti e ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza, ovvero ad esperti con adeguate competenze giuridiche per l'elaborazione di tale elenco.

    (4)

    Spetta o all'autorità competente o all'autorità di risoluzione stabilire se l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Al fine di stabilire se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la valutazione disciplinata al capo II del presente regolamento, laddove sia già disponibile, e dovrebbe tener conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, intesi a promuovere la convergenza delle prassi per stabilire se ricorre tale condizione di risoluzione.

    (5)

    Le valutazioni finalizzate a orientare la decisione o dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione circa il fatto che ricorrano le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Il perito, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza dell'entità che sottendono alla redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Quando si discosta da tali ipotesi, la valutazione dovrebbe essere sostenuta dai migliori dati disponibili ed essere coerente con gli orientamenti di vigilanza esistenti o altre fonti di interpretazione dei principi contabili generalmente riconosciute, in modo da garantire una rappresentazione equa e realistica della situazione finanziaria dell'entità.

    (6)

    È opportuno prevedere norme che garantiscano che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica siano eque, prudenti e realistiche, in modo da assicurare che tutte le perdite siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. La scelta del criterio di valutazione più appropriato (il valore di possesso o il valore di cessione) dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall'autorità di risoluzione.

    (7)

    È opportuno che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica valutino il valore economico e non il valore contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale.

    (8)

    Le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che continuare a detenere attività potrebbe generare flussi di cassa, pur considerando gli eventuali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri e ipotesi eque, prudenti e realistiche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. Inoltre, per determinare il valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione, il perito dovrebbe poter tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (franchise value).

    (9)

    In alternativa, se l'entità non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tener conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell'arco di un periodo di cessione definito.

    (10)

    Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o gruppo di attività e può tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell'ammontare di attività oggetto della cessione. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il perito dovrebbe avere la possibilità di definire il valore di cessione applicando una riduzione al prezzo di mercato osservabile in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Se è prevista la vendita dell'attività d'impresa o l'utilizzo dello strumento dell'ente-ponte, si può tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (franchise value) ai fini della determinazione del valore di cessione.

    (11)

    Al fine di garantire la coerenza tra il calcolo, prescritto dall'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE, della stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'ente o l'entità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, e la valutazione a seguito della risoluzione a norma dell'articolo 74 della medesima direttiva, è importante che il perito utilizzi i criteri stabiliti per detta valutazione ove opportuno.

    (12)

    La valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE su cui si fonda la decisione relativa all'adozione dell'azione di risoluzione appropriata dovrebbe includere una riserva intesa a calcolare per approssimazione l'importo delle perdite aggiuntive. Tale riserva dovrebbe essere basata su una valutazione equa, prudente e realistica di tali perdite aggiuntive. Le decisioni e le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva dovrebbero essere opportunamente spiegate e giustificate nella relazione di valutazione.

    (13)

    Per la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 15, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, il perito dovrebbe spiegare e giustificare le ipotesi principali, le incertezze e la sensibilità della valutazione a tali ipotesi e incertezze. Le differenze significative tra le ipotesi utilizzate nella valutazione e quelle sottese alle informazioni contabili o regolamentari, se note al perito, dovrebbero essere incluse nella relazione di valutazione, nella quale il perito dovrebbe inoltre registrare eventuali informazioni aggiuntive pertinenti che, a suo parere, sarebbero utili all'autorità di risoluzione.

    (14)

    I criteri di cui al presente regolamento dovrebbero essere stabiliti esclusivamente per effettuare valutazioni a norma dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Essi non dovrebbero sostituire o modificare le norme e i principi contabili o il quadro normativo prudenziale che si applica alle entità in contesti diversi da quello di risoluzione. Dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le informazioni ottenute dalla valutazione per individuare eventuali applicazioni scorrette dei principi contabili o del quadro normativo prudenziale da parte dell'entità, o per determinare variazioni dei criteri contabili dell'entità o di ipotesi o giudizi su cui si fonda la valutazione delle attività e delle passività. Tali circostanze, ad esempio, dovrebbero essere prese in considerazione per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. A tale scopo, il perito dovrebbe fornire un'adeguata spiegazione delle differenze esistenti tra lo stato patrimoniale esistente e quello aggiornato.

    (15)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

    (16)

    L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «valutazione», la valutazione delle attività e passività di un'entità effettuata da un perito conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, o la valutazione provvisoria effettuata dall'autorità di risoluzione o dal perito, a seconda dei casi, a norma rispettivamente dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 9, della medesima direttiva;

    b)

    «perito», il perito indipendente ai sensi dell'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (3), o l'autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;

    c)

    «entità», gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;

    d)

    «fair value (valore equo)», il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per la cessione di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nella disciplina contabile applicabile;

    e)

    «valore di possesso», il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto di risoluzione;

    f)

    «valore di cessione», il criterio di valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5;

    g)

    «valore di avviamento (franchise value)», il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d'impresa e che comprende l'impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono valutate dal perito. Il valore di avviamento (franchise value) può essere superiore o inferiore al valore determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione;

    h)

    «valore di capitale economico (equity value)», una stima del prezzo di mercato, per le azioni cedute o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate. In funzione della natura delle attività o dell'attività d'impresa, il valore di capitale economico può comprendere il valore di avviamento (franchise value);

    i)

    «criterio di valutazione», il metodo adottato per determinare gli importi monetari utilizzati dal perito per presentare attività o passività;

    j)

    «data della risoluzione», la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

    Articolo 2

    Criteri generali

    1.   Al momento di effettuare la valutazione, il perito tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività dell'entità, con l'obiettivo di tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'entità nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano all'entità.

    2.   Il perito indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione. Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi utilizzate dalla dirigenza dell'entità nella preparazione dei bilanci e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali dell'entità sono avvalorati dai migliori dati disponibili.

    3.   Il perito fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono anche forniti sotto forma di intervalli di valori.

    4.   I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di un'entità si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d'impresa o dell'entità considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono.

    5.   La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione del livello di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime:

    a)

    il valore dei crediti di ciascuna classe secondo la disciplina fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto;

    b)

    i proventi che ogni classe riceverebbe se l'entità fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

    Nel calcolare le stime a norma del primo comma, lettere a) e b), il perito può applicare i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (ABE RTS/2017/06, valutazione dopo la risoluzione) a seconda dei casi.

    6.   Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l'autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso, l'autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni ai fini di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.

    Articolo 3

    Data della valutazione

    La data della valutazione è una delle seguenti date:

    a)

    la data di riferimento determinata dal perito in funzione della data più vicina possibile precedente alla data in cui si prevede che l'autorità di risoluzione decida di sottoporre l'entità a risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale;

    b)

    la data di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva ex post di cui all'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE;

    c)

    in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, il momento stabilito a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione (4).

    Articolo 4

    Fonti delle informazioni

    La valutazione è fondata su qualsiasi informazione attinente alla data della valutazione, ritenuta pertinente dal perito. Oltre ai bilanci dell'entità, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse relative a un periodo che termina il più vicino possibile alla data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:

    a)

    i bilanci aggiornati e le segnalazioni regolamentari elaborati dall'entità il più vicino possibile alla data di valutazione;

    b)

    una spiegazione delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dall'entità al fine di elaborare i bilanci e le segnalazioni regolamentari;

    c)

    i dati contenuti nei registri contabili dell'entità;

    d)

    i dati di mercato pertinenti;

    e)

    le conclusioni tratte dal perito da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;

    f)

    ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie dell'entità, comprese le informazioni acquisite a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE;

    g)

    le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti alle attività dell'entità, nonché i risultati degli stress test;

    h)

    le valutazioni inter pares, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità;

    i)

    i dati storici, opportunamente corretti per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o

    j)

    le analisi delle tendenze, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità.

    Articolo 5

    Impatto degli accordi di gruppo

    1.   Se l'entità fa parte di un gruppo, il perito prende in considerazione l'impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto possono avere sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati.

    2.   Il perito tiene conto soltanto dell'impatto di altri accordi formali o informali all'interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo.

    3.   Il perito determina se le risorse di un'entità all'interno del gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.

    Articolo 6

    Relazione di valutazione

    Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

    a)

    fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a c), della medesima direttiva;

    b)

    fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 8, della medesima direttiva;

    c)

    la valutazione delle passività risultanti da derivati effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione;

    d)

    una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;

    e)

    una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal perito al momento di effettuare la valutazione, la sensibilità della valutazione alle scelte relative a metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui dette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese le eventuali valutazioni di risoluzione preliminari;

    f)

    qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il perito, aiuterebbe l'autorità di risoluzione o l'autorità competente ai fini dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 11, della direttiva 2014/59/UE.

    CAPO II

    CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

    Articolo 7

    Principi generali

    1.   Le valutazioni ai fini di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE sono fondate su ipotesi eque e realistiche e mirano ad assicurare che le perdite nello scenario appropriato siano pienamente rilevate. Laddove disponibile, tale valutazione orienta l'accertamento da parte dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, del fatto che l'ente «è in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri funzionali alla valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il perito può contestare ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui l'entità ha basato le sue valutazioni ai fini degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali e non tenerne conto ai fini della valutazione.

    2.   Il perito determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi su modelli interni dell'entità laddove il perito lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio dell'entità, nonché della qualità dei dati e delle informazioni disponibili.

    3.   Le valutazioni sono coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile.

    Articolo 8

    Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione

    Il perito si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva. Per tali ambiti il perito fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3. Tali ambiti comprendono:

    a)

    i prestiti o i portafogli di prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall'incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi, se tali aspettative si basano su ipotesi relative ai tassi di insolvenza, alla probabilità di default, alla perdita in caso di default o alle caratteristiche dello strumento, specialmente se evidenziate dai modelli di perdita per un portafoglio di prestiti;

    b)

    le attività recuperate, sui cui flussi di cassa incidono sia il fair value (valore equo) dell'attività nel momento in cui l'entità pignora la relativa garanzia o il relativo vincolo, che la prevista evoluzione di tale valore dopo il pignoramento;

    c)

    gli strumenti valutati al fair value (valore equo) se la determinazione di tale fair value (valore equo) in conformità ai requisiti contabili o prudenziali ai fini della valutazione ai prezzi di mercato o in base a un modello non è più applicabile o valida in considerazione delle circostanze;

    d)

    l'avviamento e le attività immateriali, se la prova della riduzione di valore può dipendere dal giudizio soggettivo, anche per quanto riguarda l'ammontare dei flussi di cassa ragionevolmente ottenibile, i tassi di attualizzazione e il perimetro delle unità generatrici di flussi finanziari;

    e)

    le controversie giuridiche e gli interventi di regolamentazione, i cui flussi di cassa attesi possono essere soggetti a diversi gradi di incertezza in relazione al loro importo e/o alle loro tempistiche;

    f)

    voci dell'attivo e del passivo comprese quelle di natura pensionistica e voci relative a imposte differite.

    Articolo 9

    Fattori che incidono sulla valutazione

    1.   Il perito tiene conto dei fattori generali che possono incidere sulle ipotesi principali su cui si fondano i valori delle attività e delle passività negli ambiti di cui all'articolo 8, tra cui i seguenti fattori:

    a)

    le circostanze economiche e industriali che interessano l'entità, compresi i pertinenti sviluppi del mercato;

    b)

    il modello di business dell'entità e le variazioni nella sua strategia;

    c)

    i criteri di selezione delle attività dell'entità, comprese le politiche di sottoscrizione di prestiti;

    d)

    le circostanze e le prassi che potrebbero portare a shock sul fronte dei pagamenti;

    e)

    le circostanze che incidono sui parametri utilizzati per determinare le attività ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi;

    f)

    l'impatto della struttura finanziaria dell'entità sulla capacità della stessa di mantenere le attività per il periodo di detenzione atteso nonché sulla sua capacità di generare flussi di cassa prevedibili;

    g)

    problemi di liquidità o di finanziamento generali o specifici dell'entità.

    2.   Il perito separa nettamente gli eventuali profitti significativi non realizzati individuati nel processo di valutazione, se tali profitti non sono stati rilevati nella valutazione, e fornisce nella relazione di valutazione informazioni adeguate circa le circostanze eccezionali che hanno generato tali profitti.

    CAPO III

    CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERE b), c), d), e), f) E g), E DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA

    Articolo 10

    Principi generali

    1.   Il perito valuta l'impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l'autorità di risoluzione può adottare per orientare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE. Fatta salva l'indipendenza del perito, l'autorità di risoluzione può consultarsi con il perito al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all'esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti.

    2.   Per garantire una valutazione equa, prudente e realistica, il perito, ove opportuno e in consultazione con l'autorità di risoluzione, presenta valutazioni distinte che tengano conto dell'impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.

    3.   Il perito garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale, eventuali perdite sulle attività dell'entità siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per le gamme di azioni di risoluzione esaminate.

    4.   Se i valori della valutazione divergono notevolmente dai valori presentati dall'entità nel bilancio, il perito adotta le ipotesi di tale valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile. Per quanto riguarda le perdite individuate dal perito che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, il perito ne precisa l'importo, descrive le ragioni sottese alla determinazione delle perdite, nonché la probabilità del loro verificarsi e l'orizzonte temporale.

    5.   Se gli strumenti di capitale o altre passività sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico dopo la conversione delle nuove azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei titolari di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell'articolo 50 della direttiva 2014/59/UE.

    Articolo 11

    Selezione del criterio di valutazione

    1.   Per la scelta del criterio o dei criteri di valutazione più appropriati, il perito tiene conto della gamma di azioni di risoluzione da esaminare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

    2.   Il perito stabilisce i flussi di cassa che l'entità può attendersi sulla base di ipotesi eque, prudenti e realistiche da attività e passività esistenti, in seguito all'adozione dell'azione o delle azioni di risoluzione esaminate, attualizzati a un tasso adeguato stabilito conformemente al paragrafo 6.

    3.   I flussi di cassa sono stabiliti al livello di aggregazione appropriato, dalle singole attività e passività ai portafogli o alle attività d'impresa, tenendo in debita considerazione le differenze dei profili di rischio.

    4.   Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prescrivono che le attività e le passività devono essere mantenute da un'entità che continua a trovarsi in situazione di continuità operativa, il perito utilizza il valore di possesso come criterio di valutazione appropriato. Se considerato equo, prudente e realistico, il valore di possesso può essere predittivo di una normalizzazione delle condizioni di mercato.

    Il valore di possesso non è utilizzato come criterio di valutazione in caso di cessione di attività a un veicolo di gestione delle attività a norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE o a un ente-ponte a norma dell'articolo 40 della medesima direttiva, o in caso di utilizzo di uno strumento per la vendita dell'attività d'impresa a norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/59/UE.

    5.   Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prevedono la vendita di attività, i flussi di cassa attesi corrispondono ai valori di cessione previsti per l'orizzonte di cessione atteso.

    6.   I tassi di attualizzazione sono determinati tenendo conto della tempistica dei flussi di cassa, del profilo di rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato in funzione dell'attività o della passività da valutare, della strategia di cessione considerata e della situazione finanziaria dell'entità dopo la risoluzione.

    Articolo 12

    Fattori specifici relativi alla stima e all'attualizzazione dei flussi di cassa attesi

    1.   Ai fini della stima dei flussi di cassa, il perito si avvale del suo giudizio da esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare. Il perito si avvale del suo giudizio da esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l'eventuale rinnovo o rifinanziamento, la liquidazione o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell'azione di risoluzione esaminata, incida su tali flussi di cassa.

    2.   Se l'azione di risoluzione prevede che l'entità detenga un'attività, mantenga una passività o prosegua un'attività d'impresa, il perito può tener conto dei fattori che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri, tra cui i seguenti:

    a)

    variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo di detenzione delle attività contemplato o con il periodo per il risanamento dell'entità; o

    b)

    criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal perito e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione.

    3.   Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d'impresa destinati a essere liquidati, il perito prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione.

    4.   Se la situazione di un'entità le impedisce di detenere un'attività o di proseguire un'attività d'impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall'autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi fanno riferimento ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione.

    5.   Il valore di cessione è determinato dal perito sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che l'entità può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o cessione di attività o passività. Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, il perito può stabilire il valore di cessione applicando una riduzione, in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata, al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o cessione. Per determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il perito tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità.

    6.   Il perito tiene conto dei fattori che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione, tra cui:

    a)

    i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni;

    b)

    i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;

    c)

    le particolari caratteristiche di un'attività o di un'attività d'impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;

    d)

    la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (franchise value) dell'entità.

    7.   Nel valutare il valore delle attività d'impresa al fine di praticare la vendita dell'attività d'impresa o di utilizzare lo strumento dell'ente-ponte, il perito può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (franchise value). Tali aspettative relative al valore di avviamento (franchise value) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell'attività d'impresa nel contesto delle azioni di risoluzione.

    8.   Il perito che non ritenga ragionevole attendersi prospettive realistiche di cessione di un'attività o di un'attività d'impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o liquidazione. Tale disposizione non si applica allo strumento della separazione delle attività o allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa.

    9.   Per le parti di un gruppo di attività o di un'attività d'impresa che possono essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il perito può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in vendite all'asta di attività di analoga natura e in analoghe condizioni. La determinazione dei flussi di cassa attesi tiene conto dell'illiquidità, dell'assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.

    Articolo 13

    Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive

    1.   Per ovviare all'incertezza delle valutazioni provvisorie effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE, il perito include nella valutazione una riserva per tener conto di fatti e circostanze a sostegno dell'esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti. Al fine di evitare un doppio conteggio dell'incertezza, il perito spiega e giustifica in modo adeguato le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva.

    2.   Al fine di determinare l'entità della riserva, il perito individua i fattori che possono incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, il perito può estrapolare le perdite stimate per una parte delle attività dell'entità al resto dello stato patrimoniale dell'entità. Ove disponibile, possono essere estrapolate anche le perdite medie stimate per le attività di concorrenti di entità comparabile, fatti salvi i necessari adeguamenti dovuti alle differenze inerenti al modello di business e alla struttura finanziaria.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).


    Top