EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D0385
Council Decision (EU) 2018/385 of 16 October 2017 on the signing, on behalf of the Union and of the Member States, and provisional application of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Decisione (UE) 2018/385 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Decisione (UE) 2018/385 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
GU L 69 del 13.3.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/385/oj
13.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/1 |
DECISIONE (UE) 2018/385 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (1) («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kirghizistan ai fini dell'adeguamento dell'accordo. I negoziati per un protocollo dell'accordo («protocollo») si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali. |
(3) |
La firma del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica. |
(4) |
È opportuno pertanto firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri e, per garantirne l'applicazione efficace, applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria a norma del suo articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48.