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Document 32017R1172

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione, del 30 giugno 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa

    C/2017/4464

    GU L 170 del 1.7.2017, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R1173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1172/oj

    1.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/87


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1172 DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 2017

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo Δ9 (di seguito «THC») delle varietà di canapa sono state stabilite nell'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) e nell'allegato di tale regolamento. Risulta opportuno che tali norme siano incorporate nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (3) modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155 (4). L'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e l'allegato di tale regolamento andrebbero pertanto soppressi con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/ 1155.

    (2)

    Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale in primavera, ma non sono pienamente idonee per la canapa coltivata come coltura intercalare. In particolare, la data del 30 giugno come termine ultimo per la presentazione delle etichette ufficiali delle sementi stabilita all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 809/2014, è troppo precoce per la canapa coltivata come coltura intercalare. Poiché tale metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine ulteriore per la canapa coltivata come coltura intercalare, che non vada oltre il 1o settembre.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è modificato come segue:

    (1)

    All'articolo 17, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1o settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.»

    (2)

    L'articolo 45 è soppresso.

    (3)

    L'allegato è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2017/ 1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di notifica relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 1).


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