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Document 32017R1165

    Regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione, del 20 aprile 2017, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta

    C/2017/2416

    GU L 170 del 1.7.2017, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj

    1.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/31


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1165 DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2017

    che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2014 il governo russo ha imposto il divieto di importazione nella Federazione russa (di seguito «Russia») di taluni prodotti dell'UE, inclusi gli ortofrutticoli. Il divieto ha creato una grave minaccia di turbativa sul mercato, a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al venir meno di un importante mercato di esportazione. Il 29 giugno 2016 il divieto è stato prorogato fino alla fine del 2017.

    (2)

    La Commissione ha reagito adottando una serie di misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Tra le misure rientrava il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione (2), che è stato successivamente prorogato e rafforzato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 932/2014 (3), (UE) n. 1031/2014 (4), (UE) 2015/1369 (5) e (UE) 2016/921 (6).

    (3)

    La produzione di colture non permanenti può essere adattata più facilmente, e pertanto i relativi produttori possono adattarsi più velocemente alla situazione di mercato. Sulla base del monitoraggio e della valutazione regolari della situazione del mercato dell'Unione, la Commissione conclude che la situazione sul mercato delle colture non permanenti (ortaggi e taluni tipi di frutta) è migliorata, dato che la maggior parte della produzione colpita dal divieto di importazione imposto dalla Russia si è riorientata e che, pertanto, i prezzi si sono stabilizzati.

    (4)

    Visto che le colture permanenti (taluni tipi di frutta) sono più rigide e che il loro adeguamento necessita di tempo, la situazione sui mercati di talune colture permanenti non è ancora migliorata in misura adeguata.

    (5)

    In tali circostanze, rimane reale la minaccia di turbative del mercato dell'Unione per talune colture permanenti, quali drupacee, agrumi, mele e pere, e occorre adottare misure adeguate che dovranno essere attuate fintantoché permarrà questa situazione.

    (6)

    Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (7)

    Pertanto, per alcune colture permanenti le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno.

    (8)

    L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso tenendo presenti le stime dei quantitativi ancora colpiti dal divieto. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello dei prodotti ritirati dall'entrata in vigore delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Inoltre, i quantitativi dovrebbero essere nettamente ridotti per tener conto del fatto che i produttori hanno avuto più tempo per adattarsi e riorientare la produzione.

    (9)

    I prodotti per i quali i quantitativi ritirati sono stati particolarmente bassi nel 2016 rispetto ai quantitativi tradizionalmente ritirati a partire dalla metà del 2014 dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure previste dal presente regolamento. Le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero pertanto riguardare solo mele, pere, drupacee e agrumi.

    (10)

    Se in uno Stato membro il ricorso alle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter decidere di non attuare le misure previste dal presente regolamento.

    (11)

    I prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, sono già stati o si prevede che saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero ancora dover far fronte a notevoli turbative di mercato e al crollo dei prezzi. Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento in tutti gli Stati membri, nei limiti di un quantitativo non superiore a 2 000 tonnellate per Stato membro.

    (12)

    Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi ove esistano eccedenze di frutta dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.

    (13)

    Come previsto nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.

    (14)

    L'aiuto finanziario dell'Unione concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (7) per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

    (15)

    Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di frutta ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di alcuni frutti che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

    (16)

    Al fine di promuovere la distribuzione gratuita della frutta ritirata a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (17)

    Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore della frutta e costituiscono i soggetti più adeguati a garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

    (18)

    L'importo del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbe essere fissato dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % dell'importo massimo per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quale stabilito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.

    (19)

    Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni, gestendo maggiori quantitativi e quindi esercitando un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.

    (20)

    Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.

    (21)

    Dati l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, l'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di frutta la cui raccolta normale è già iniziata, né per le misure di mancata raccolta, se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (22)

    Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.

    (23)

    Al fine di garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione ai produttori di taluni tipi di frutta sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità, nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, superfici, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

    (24)

    Gli Stati membri dovrebbero notificare periodicamente alla Commissione le operazioni che sono state effettuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.

    (25)

    Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore della frutta riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

    Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore della frutta destinata al consumo fresco:

    a)

    mele di cui al codice NC 0808 10;

    b)

    pere di cui al codice NC 0808 30;

    c)

    prugne di cui al codice NC 0809 40 05;

    d)

    arance dolci di cui ai codici NC 0805 10 22, 0805 10 24 e 0805 10 28;

    e)

    clementine di cui al codice NC 0805 22 00;

    f)

    mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 21 10, 0805 29 00 e 0805 21 90;

    g)

    limoni di cui al codice NC 0805 50 10;

    h)

    pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30;

    i)

    ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00;

    j)

    cachi di cui al codice NC 0810 70 00.

    3.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2018.

    4.   Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2018, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.

    Articolo 2

    Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

    1.   L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

    L'aiuto finanziario è altresì disponibile per gli Stati membri per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo supplementare interessato non superi le 2 000 tonnellate per Stato membro.

    2.   Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

    a)

    i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita;

    b)

    i quantitativi ritirati dal mercato con altre destinazioni;

    c)

    la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta.

    3.   Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 a norma del regolamento delegato (UE) n. 2016/921 per una categoria di prodotti quale definita nell'allegato I dello stesso regolamento sono inferiori al 5 % dei quantitativi totali assegnati allo Stato membro per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnatogli per detta categoria di prodotti a norma dell'allegato I. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario.

    4.   Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 2 000 tonnellate, o di parte di esso, di cui al paragrafo 1, secondo comma. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte nello Stato membro entro i limiti del quantitativo di 2 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sono ammissibili all'aiuto finanziario.

    Articolo 3

    Attribuzione dei quantitativi ai produttori

    Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

    Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

    Articolo 4

    Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori

    1.   Il sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate a norma del presente regolamento dalle organizzazioni di produttori è concesso a tali organizzazioni anche se i loro programmi operativi e le strategie nazionali degli Stati membri non prevedono tali operazioni.

    Il sostegno di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    All'aiuto finanziario a norma del presente regolamento non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    2.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ai sensi del presente regolamento.

    3.   Le spese sostenute conformemente agli articoli 5 e 7 rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

    4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli aderenti a tale organizzazione sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini degli articoli 6 e 8.

    Articolo 5

    Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

    1.   Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica alle operazioni a norma del presente regolamento.

    2.   Gli importi massimi dell'aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori sono quelli fissati nell'allegato II.

    3.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 6

    Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

    1.   Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita sono quelli fissati nell'allegato II.

    Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato II.

    2.   I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta concludono un contratto con un'organizzazione di questo tipo per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

    L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

    Tale organizzazione trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono dimostrati mediante la presentazione di fatture.

    3.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore che non appartiene a un'organizzazione di produttori riconosciuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro il quantitativo da consegnare, anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

    In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

    4.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

    Articolo 7

    Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato alle organizzazioni di produttori

    1.   In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato II del presente regolamento. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione.

    In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

    2.   In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

    Articolo 8

    Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

    1.   In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;

    b)

    le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;

    c)

    la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

    2.   Gli importi dell'aiuto finanziario per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

    3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    4.   L'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

    5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

    Articolo 9

    Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

    1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 5 e 6 sono soggette a:

    a)

    controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati;

    b)

    controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

    2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 7 e 8 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

    Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 8, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

    Articolo 10

    Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario

    1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 5 e 7 entro il 31 luglio 2018.

    2.   Entro il 31 luglio 2018, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 6 e 8.

    3.   Le domande di pagamento sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso a norma del presente regolamento.

    Articolo 11

    Notifiche

    1.   Il primo giorno di ogni mese fino al 1o ottobre 2018, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:

    a)

    i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;

    b)

    i quantitativi ritirati con altre destinazioni;

    c)

    la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;

    d)

    la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

    Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

    Per tali notifiche gli Stati membri utilizzano i modelli riportati nell'allegato III, a seconda del caso.

    2.   Al momento di effettuare la prima notifica gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, utilizzando i modelli riportati nell'allegato IV, a seconda del caso.

    Articolo 12

    Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

    Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 settembre 2018.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

    (in tonnellate)

    Stato membro

    Mele e pere

    Prugne

    Arance, clementine, mandarini e limoni

    Pesche e pesche noci

    Belgio

    21 845

     

     

     

    Germania

    1 615

     

     

     

    Grecia

    680

    4 165

    2 040

    5 355

    Spagna

    1 955

    1 275

    14 110

    9 775

    Francia

    3 060

     

     

     

    Croazia

    510

     

    850

     

    Italia

    4 505

    3 910

    850

    2 380

    Cipro

     

     

    3 060

     

    Paesi Bassi

    5 865

     

     

     

    Austria

    510

     

     

     

    Polonia

    75 565

    425

     

    510

    Portogallo

    935

     

     

     


    ALLEGATO II

    Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato di cui agli articoli 5 e 6

    Prodotto

    Sostegno massimo

    (EUR/100 kg)

    Distribuzione gratuita

    Altre destinazioni

    Mele

    16,98

    13,22

    Pesche noci

    26,90

    26,90

    Pesche

    26,90

    26,90

    Pere

    23,85

    15,90

    Arance

    21,00

    21,00

    Mandarini

    19,50

    19,50

    Clementine

    22,16

    19,50

    Satsuma

    19,50

    19,50

    Limoni

    23,99

    19,50

    Prugne

    34,00

    20,40

    Cachi

    21,02

    14,01

    Ciliegie

    48,14

    32,09


    ALLEGATO III

    Modelli per le notifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1

    NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

    Stato membro:…

    Periodo considerato:…

    Data:…


    Prodotto

    Organizzazioni di produttori

    Produttori non aderenti

    Quantitativi totali

    (t)

    Aiuto finanziario totale dell'Unione

    (EUR)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

    ritiro

    trasporto

    cernita e imballaggio

    Totale

    ritiro

    trasporto

    cernita e imballaggio

    Totale

    (a)

    (b)

    (c)

    (d)

    (e) = (b) + (c) + (d)

    (f)

    (g)

    (h)

    (i)

    (j) = (g) + (h) + (i)

    (k) = (a) + (f)

    (l) = (e) + (j)

    Mele

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pere

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale mele e pere

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prugne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale prugne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Clementine

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mandarini

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale agrumi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pesche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pesche noci

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale pesche e pesche noci

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ciliegie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cachi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale altro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

    NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

    Stato membro:…

    Periodo considerato:…

    Data:…


    Prodotto

    Organizzazioni di produttori

    Produttori non aderenti

    Quantitativi totali

    (t)

    Aiuto finanziario totale dell'Unione

    (EUR)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR)

    (a)

    (b)

    (c)

    (d)

    (e) = (a) + (c)

    (f) = (b) + (d)

    Mele

     

     

     

     

     

     

    Pere

     

     

     

     

     

     

    Totale mele e pere

     

     

     

     

     

     

    Prugne

     

     

     

     

     

     

    Totale prugne

     

     

     

     

     

     

    Arance

     

     

     

     

     

     

    Clementine

     

     

     

     

     

     

    Mandarini

     

     

     

     

     

     

    Limoni

     

     

     

     

     

     

    Totale agrumi

     

     

     

     

     

     

    Pesche

     

     

     

     

     

     

    Pesche noci

     

     

     

     

     

     

    Totale pesche e pesche noci

     

     

     

     

     

     

    Ciliegie

     

     

     

     

     

     

    Cachi

     

     

     

     

     

     

    Totale altro

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

     

     

    Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

    NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

    Stato membro:…

    Periodo considerato:…

    Data:…


    Prodotto

    Organizzazioni di produttori

    Produttori non aderenti

    Quantitativi totali

    (t)

    Aiuto finanziario totale dell'Unione

    (EUR)

    Superficie

    (ha)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR)

    Superficie

    (ha)

    Quantitativi

    (t)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR)

    (a)

    (b)

    (c)

    (d)

    (e)

    (f)

    (g) = (b) + (e)

    (h) = (c) + (f)

    Mele

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pere

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale mele e pere

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prugne

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale prugne

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arance

     

     

     

     

     

     

     

     

    Clementine

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mandarini

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limoni

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale agrumi

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pesche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pesche noci

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale pesche e pesche noci

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ciliegie

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cachi

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale altro

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto


    ALLEGATO IV

    Tabelle da trasmettere con la prima notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2

    RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

    Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 5 del presente regolamento

    Stato membro:…

    Data:…


    Prodotto

    Contributo dell'organizzazione di produttori

    (EUR/100 kg)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR/100 kg)

    Mele

     

     

    Pere

     

     

    Prugne

     

     

    Arance

     

     

    Clementine

     

     

    Mandarini

     

     

    Limoni

     

     

    Pesche

     

     

    Pesche noci

     

     

    Ciliegie

     

     

    Cachi

     

     

    MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

    Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 7 del presente regolamento

    Stato membro:…

    Data:…


    Prodotto

    Aria aperta

    Serra

    Contributo dell'organizzazione di produttori

    (EUR/ha)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR/ha)

    Contributo dell'organizzazione di produttori

    (EUR/ha)

    Aiuto finanziario dell'Unione

    (EUR/ha)

    Mele

     

     

     

     

    Pere

     

     

     

     

    Prugne

     

     

     

     

    Arance

     

     

     

     

    Clementine

     

     

     

     

    Mandarini

     

     

     

     

    Limoni

     

     

     

     

    Pesche

     

     

     

     

    Pesche noci

     

     

     

     

    Ciliegie

     

     

     

     

    Cachi

     

     

     

     


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