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Document 32017D2422

Decisione (UE) 2017/2422 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

GU L 343 del 22.12.2017, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2422/oj

22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/64


DECISIONE (UE) 2017/2422 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 406, paragrafo 1 dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.

(3)

Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.

(4)

Le parti hanno concordato un'agenda di associazione che preparerà e agevolerà l'attuazione dell'accordo. L'agenda di associazione dovrà essere adottata dal consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del

sull'agenda di associazione UE-Georgia

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Georgia, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.

(6)

Le parti dell'accordo hanno pertanto approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia che figura nell'allegato.

Articolo 2

L'agenda di associazione UE-Georgia 2017-2020 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia 2014-2016, adottata il 26 giugno 2014.

Articolo 3

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [giorno mese 2017]

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


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