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Document 32017D1560

    Decisione (PESC) 2017/1560 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

    GU L 237 del 15.9.2017, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1560/oj

    15.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 237/71


    DECISIONE (PESC) 2017/1560 DEL CONSIGLIO

    del 14 settembre 2017

    che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016,concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (1),

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.

    (2)

    Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 23 settembre 2017. In base ad un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2018.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2018.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. ANVELT


    (1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.


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