Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0191

Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea [notificata con il numero C(2017) 450] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0450

GU L 29 del 3.2.2017, p. 63–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2024; abrog. impl. da 32024D0340 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/oj

3.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/191 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea

[notificata con il numero C(2017) 450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/166/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso del GSM a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione.

(2)

Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico può migliorare la capacità di tutti i cittadini di connettersi ovunque e in qualsiasi momento, in linea con il programma relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e contribuire all'attuazione del mercato unico digitale. Inoltre, lo spettro dovrebbe essere utilizzato nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e dei servizi di cui alla direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a sorvegliare costantemente l'uso delle bande dei 900 MHz e dei 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sulle conclusioni cui sono giunti e la Commissione dovrebbe, se del caso, modificare la decisione 2010/166/UE.

(4)

Le relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione hanno decisamente confermato la necessità di consentire nuove tecnologie di comunicazione per l'uso dei servizi MCV.

(5)

Al fine di agevolare l'ulteriore diffusione delle applicazioni MCV nell'Unione, la Commissione, in data 16 novembre 2015, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di esaminare la possibilità di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia LTE con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia UMTS con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz.

(6)

Nel dar seguito a detto mandato, il 17 giugno 2016 la CEPT ha adottato la sua relazione 62, in cui ha concluso che sarebbe possibile utilizzare i servizi MCV, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni tecniche, con la tecnologia LTE nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e con la tecnologia UMTS nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. La decisione 2010/166/UE dovrebbe pertanto essere modificata sulla scorta dei risultati della relazione 62 della CEPT al fine di includere dette tecnologie e frequenze e consentire l'uso di sistemi basati su tali tecnologie a bordo delle navi.

(7)

Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, e al fine di proteggere gli altri usi autorizzati dello spettro, gli Stati membri possono imporre ulteriori restrizioni geografiche al funzionamento del sistema MCV nelle loro acque territoriali.

(8)

Considerando l'importanza delle tecnologie UMTS e LTE per le comunicazioni senza fili nell'Unione, la possibilità di usare i sistemi MCV LTE e i sistemi MCV UMTS come descritto nella presente decisione dovrebbe applicarsi il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione.

(9)

È opportuno proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCV per garantire che tengano il passo con il progresso tecnologico.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/166/UE è così modificata:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.».

2.

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

“servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)”, i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), forniti da un'impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all'articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

(*1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).»;"

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

“stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)”, una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM, LTE o UMTS conformemente all'allegato della presente decisione;»;

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«8.

“bande 1 900/2 100 MHz”, la banda 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

9.

“banda 2 600 MHz”, la banda 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

10.

“sistema LTE”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2011/251/UE (*2);

11.

“sistema UMTS”, rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/251/UE.

(*2)  Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).»."

3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.

2.   Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.».

4.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.».

5.

L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Andrus ANSIP

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell'Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

(1)   Condizioni che i sistemi GSM che operano nella banda dei 900 MHz e nella banda dei 1 800 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.

Si applicano le seguenti condizioni:

a)

i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

b)

nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;

c)

limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro

Descrizione

Potenza di trasmissione/densità di potenza

Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 900 MHz, potenza massima irradiata:

5 dBm

Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 1 800  MHz, potenza massima irradiata:

0 dBm

Per le stazioni di base a bordo delle navi, densità massima di potenza misurata nelle zone esterne della nave prendendo come riferimento un guadagno di antenna misurato a 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione

Devono essere usate tecniche per mitigare le interferenze che forniscano un'efficienza quantomeno equivalente ai seguenti fattori di mitigazione basati sulle norme GSM:

la sensibilità del ricevitore e la soglia di disconnessione (livello ACCMIN (2) e min RXLEV (3)) del terminale mobile utilizzato a bordo della nave devono essere pari o superiori a – 70 dBm/200 kHz tra due e tre miglia nautiche dalla linea di base e pari o superiori a – 75 dBm/200 kHz tra tre e 12 miglia nautiche dalla linea di base;

la trasmissione discontinua (4) è attivata nella direzione uplink del sistema MCV;

il valore di avanzamento temporale (timing advance) (5) della BTS marittima è fissato al minimo.

(2)   Condizioni che i sistemi UMTS che operano nella banda dei 1 900/2 100 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.

Si applicano le seguenti condizioni:

a)

i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

b)

nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;

c)

può essere utilizzata solo la larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex);

d)

limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro

Descrizione

Potenza di trasmissione/densità di potenza

Per i terminali mobili che trasmettono nella banda dei 1 900  MHz usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima che trasmette nella banda dei 2 100  MHz, potenza massima irradiata:

0 dBm/5 MHz

Emissioni su ponte

Le emissioni da una BTS marittima devono essere pari o inferiori a – 102 dBm/5 MHz (canale pilota comune)

Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione

Tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a:

– 87 dBm/5 MHz

Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti.

Il parametro dell'avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 600 m

Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi

Non allineamento con le reti terrestri

La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri

(3)   Condizioni che i sistemi LTE che operano nella banda dei 1 800 MHz e nella banda dei 2 600 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

Si applicano le seguenti condizioni:

a)

i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a quattro miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

b)

nello spazio compreso tra quattro e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;

c)

Può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2 600 MHz);

d)

limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro

Descrizione

Potenza di trasmissione/densità di potenza

Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 1 800  MHz e dei 2 600  MHz, potenza massima irradiata:

0 dBm

Emissioni su ponte

Le emissioni su ponte da una BTS marittima devono essere pari o inferiori a – 98 dBm/5 MHz (equivalenti a – 120 dBm/15 kHz)

Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione

Tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a – 83 dBm/5 MHz (equivalenti a – 105 dBm/15 kHz):

Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti

Il parametro dell'avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 400 m

Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi

Non allineamento con le reti terrestri

La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri»


(1)  Un miglio nautico = 1 852 metri.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.


Top