This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D0191
Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union (notified under document C(2017) 450) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea [notificata con il numero C(2017) 450] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea [notificata con il numero C(2017) 450] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0450
GU L 29 del 3.2.2017, p. 63–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2024; abrog. impl. da 32024D0340 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | allegato | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | articolo 1 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | articolo 2 punto 1 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | aggiunta | articolo 2 punto 10 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | aggiunta | articolo 2 punto 11 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | articolo 2 punto 7 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | aggiunta | articolo 2 punto 8 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | aggiunta | articolo 2 punto 9 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | articolo 3 | 02/02/2017 | |
Modifies | 32010D0166 | sostituzione | articolo 4 | 02/02/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32024D0340 | 24/01/2024 |
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/191 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea
[notificata con il numero C(2017) 450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/166/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso del GSM a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione. |
(2) |
Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico può migliorare la capacità di tutti i cittadini di connettersi ovunque e in qualsiasi momento, in linea con il programma relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e contribuire all'attuazione del mercato unico digitale. Inoltre, lo spettro dovrebbe essere utilizzato nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e dei servizi di cui alla direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(3) |
La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a sorvegliare costantemente l'uso delle bande dei 900 MHz e dei 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sulle conclusioni cui sono giunti e la Commissione dovrebbe, se del caso, modificare la decisione 2010/166/UE. |
(4) |
Le relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione hanno decisamente confermato la necessità di consentire nuove tecnologie di comunicazione per l'uso dei servizi MCV. |
(5) |
Al fine di agevolare l'ulteriore diffusione delle applicazioni MCV nell'Unione, la Commissione, in data 16 novembre 2015, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di esaminare la possibilità di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia LTE con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia UMTS con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. |
(6) |
Nel dar seguito a detto mandato, il 17 giugno 2016 la CEPT ha adottato la sua relazione 62, in cui ha concluso che sarebbe possibile utilizzare i servizi MCV, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni tecniche, con la tecnologia LTE nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e con la tecnologia UMTS nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. La decisione 2010/166/UE dovrebbe pertanto essere modificata sulla scorta dei risultati della relazione 62 della CEPT al fine di includere dette tecnologie e frequenze e consentire l'uso di sistemi basati su tali tecnologie a bordo delle navi. |
(7) |
Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, e al fine di proteggere gli altri usi autorizzati dello spettro, gli Stati membri possono imporre ulteriori restrizioni geografiche al funzionamento del sistema MCV nelle loro acque territoriali. |
(8) |
Considerando l'importanza delle tecnologie UMTS e LTE per le comunicazioni senza fili nell'Unione, la possibilità di usare i sistemi MCV LTE e i sistemi MCV UMTS come descritto nella presente decisione dovrebbe applicarsi il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione. |
(9) |
È opportuno proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCV per garantire che tengano il passo con il progresso tecnologico. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/166/UE è così modificata:
1. |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.». |
2. |
L'articolo 2 è così modificato:
|
3. |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 2. Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.». |
4. |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.». |
5. |
L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione
Andrus ANSIP
Vicepresidente
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).
(3) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(4) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell'Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri
(1) Condizioni che i sistemi GSM che operano nella banda dei 900 MHz e nella banda dei 1 800 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(2) Condizioni che i sistemi UMTS che operano nella banda dei 1 900/2 100 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
può essere utilizzata solo la larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex); |
d) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(3) Condizioni che i sistemi LTE che operano nella banda dei 1 800 MHz e nella banda dei 2 600 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri
Si applicano le seguenti condizioni:
a) |
i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a quattro miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; |
b) |
nello spazio compreso tra quattro e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima; |
c) |
Può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2 600 MHz); |
d) |
limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:
|
(1) Un miglio nautico = 1 852 metri.
(2) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.
(3) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(4) Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.
(5) Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.