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Document 32016R1758

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1758 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2016/6367

    GU L 269 del 4.10.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1758/oj

    4.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1758 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2016

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo (cosiddetto «gioco di memoria con le carte») che consiste in 20 carte quadrate di cartone dalle misure di circa 60 × 60 mm. Tutte le carte recano lo stesso disegno/immagine sul retro e immagini diverse sul fronte. Ciascuna carta ha un'immagine che può essere appaiata con un'altra carta (coppie aventi la stessa immagine sul fronte).

    Questo gioco di carte è adatto per due fino a quattro giocatori.

    Cfr. illustrazione (*)

    9504 40 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9504 e 9504 40 00 .

    Il codice NC 9504 40 00 comprende i giochi di carte di tutti i tipi. La forma delle carte e il modo di usarle (tenute in mano e/o collocate sul tavolo) non è rilevante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 9504 , punto 11. È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9504 90 80 come altri giochi.

    Di conseguenza il prodotto va classificato nel codice NC 9504 40 00 come carte da gioco.

    Image

    (*)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


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