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Asiakirja 32016R0911

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3440

    GU L 153 del 10.6.2016, s. 25—27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/911/oj

    10.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/25


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/911 DELLA COMMISSIONE

    del 9 giugno 2016

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il capo III del titolo II della direttiva 2014/59/UE stabilisce norme sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo che consentono di fornire sostegno finanziario tra un ente impresa madre nell'Unione o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e le relative filiazioni in altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre, purché l'entità destinataria del sostegno rientri nei presupposti dell'intervento precoce. Ciò consente di trasferire finanziamenti qualora un'entità del gruppo si trovi in gravi difficoltà. Per poter assumere decisioni di investimento informate, creditori e investitori hanno bisogno di trasparenza in merito ai rischi e agli obblighi potenziali derivanti da tali accordi e alle possibilità di risanamento del gruppo sulla base dell'accordo di sostegno. Pertanto l'accordo dovrebbe essere in una forma facilmente accessibile al pubblico, come i bilanci.

    (2)

    I termini generali dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo da comunicare dovrebbero contenere le informazioni rilevanti, quali l'importo massimo del sostegno, i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario, una descrizione generale del profilo delle scadenze e la durata massima dei prestiti forniti come sostegno. La comunicazione tuttavia dovrebbe rispettare l'esigenza di riservatezza per informazioni più specifiche.

    (3)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

    (4)

    L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Forma della comunicazione

    Ciascun ente che faccia parte di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE, comunica le informazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento sul suo sito Internet in una forma che ne garantisca l'accesso al pubblico.

    Nella misura in cui l'ente divulga i bilanci del gruppo, la comunicazione viene effettuata nella stessa forma prevista per le informazioni non quantitative incluse nei bilanci.

    Articolo 2

    Termini da comunicare

    1.   Gli enti comunicano almeno le seguenti informazioni:

    a)

    i nomi delle entità del gruppo che fanno parte dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;

    b)

    la possibile forma del sostegno;

    c)

    qualora si tratti di un prestito, i possibili utilizzi del capitale anticipato con il prestito;

    d)

    qualora si tratti di una garanzia, quali operazioni e quali terzi siano potenzialmente coperti;

    e)

    in che misura gli obblighi di fornire sostegno finanziario di gruppo e il diritto di ricevere sostegno finanziario di gruppo di ciascuna delle parti dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo siano reciproci; se l'accordo non è pienamente reciproco, le informazioni sono diverse per le varie parti, sulla base dei differenti termini dell'accordo;

    f)

    i limiti del sostegno finanziario di gruppo per ciascuna forma di sostegno coperta dall'accordo di sostegno finanziario;

    g)

    i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario di gruppo e il modo in cui essi sono collegati alle condizioni di mercato vigenti al momento della fornitura del sostegno;

    h)

    una descrizione generale del rango (seniority), del profilo delle scadenze e della durata massima di qualsiasi prestito fornito come sostegno;

    i)

    una descrizione generale di qualsiasi altro obbligo di rimborso;

    j)

    una descrizione generale delle circostanze o degli indicatori, relativi all'entità destinataria del sostegno e all'entità che lo fornisce, che danno luogo alla fornitura del sostegno;

    k)

    una descrizione generale degli obblighi relativi a garanzie reali e margini.

    La comunicazione copre le informazioni applicabili all'entità del gruppo interessata, ivi comprese le informazioni sui termini dell'accordo relative alle altre entità del gruppo, laddove tale comunicazione possa interessare l'entità del gruppo in questione.

    Le informazioni che non sono applicabili sono indicate come «non applicabili».

    2.   La comunicazione è corredata della dichiarazione che la fornitura del sostegno finanziario è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/59/UE e al diritto dell'autorità competente di vietare o limitare la fornitura ai sensi dell'articolo 25 della direttiva suddetta.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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