Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0555

Regolamento (UE) 2016/555 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

GU L 96 del 12.4.2016, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/555/oj

12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/555 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che modifica i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/564 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2262 (2016).

(4)

È necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

a)

commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

c)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

f)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

g)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

h)

sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 38).


Top