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Document 32016H2124
Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2016) 7728)
Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7728]
Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7728]
C/2016/7728
GU L 329 del 3.12.2016, pp. 105–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/105 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2124 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 7728]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. |
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(2) |
Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. |
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(3) |
Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. |
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(4) |
I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione. |
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(5) |
Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento per i destinatari che sono stati certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE («LGT-DC»). |
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(6) |
La presente raccomandazione è considerata come base per le LGT-DC degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-DC. Ciò significa che la LGT-DC pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. |
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(7) |
Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. |
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(8) |
La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER I DESTINATARI CERTIFICATI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE
1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE
Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 di tale direttiva («LGT-DC») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-DC.
Elenco minimo delle categorie ML da includere:
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ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 9. Tutti i prodotti, eccetto:
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ML 10. Tutti i prodotti, eccetto:
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ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti:
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ML 13. Sottocategorie c) e d). |
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ML 15. Sottocategorie b), c) e d). |
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ML 16. Tutti i prodotti, eccetto:
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ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto:
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ML 21. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento:
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ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. |
1.2. Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati
L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT-DC non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.
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Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia (3)). |
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I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post. |
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Riesportazione: gli Stati membri autorizzano l'esenzione dalle limitazioni all'esportazione in uno dei seguenti casi o in entrambi:
In entrambi i casi di riesportazione, l'autorità nazionale competente dello Stato membro di origine può richiedere al fornitore una dichiarazione d'uso fornita dal destinatario certificato conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE. |
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Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-DC, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-DC in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE. |
2. FOLLOW-UP
Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2017.
Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.
3. DESTINATARI
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(3) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein» .