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Document 32016H2124

Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 7728]

C/2016/7728

OJ L 329, 3.12.2016, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2124/oj

3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/105


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2124 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 7728]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)

Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)

Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)

I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione.

(5)

Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento per i destinatari che sono stati certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE («LGT-DC»).

(6)

La presente raccomandazione è considerata come base per le LGT-DC degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-DC. Ciò significa che la LGT-DC pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(7)

Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni.

(8)

La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER I DESTINATARI CERTIFICATI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE

1.1.   Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 di tale direttiva («LGT-DC») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-DC.

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

Veicoli completi

Telai e torrette

Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento.

ML 9. Tutti i prodotti, eccetto:

Navi complete e sottomarini

Apparecchiature di scoperta subacquea e loro componenti appositamente progettati

Sistemi di propulsione indipendenti dall'aria per sottomarini e loro componenti appositamente progettati

Scafi completi

Contromisure

Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento.

ML 10. Tutti i prodotti, eccetto:

Aeromobili completi

UAV completi e componenti appositamente progettati o modificati per UAV

Fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento

Motori per aeromobili da combattimento

Apparecchiature e componenti esclusi da altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento.

ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti:

Apparecchiature di guida e navigazione, eccetto i sistemi per MANPADS o di cui all'MTCR I

Sistemi automatizzati di comando e di controllo.

ML 13. Sottocategorie c) e d).

ML 15. Sottocategorie b), c) e d).

ML 16. Tutti i prodotti, eccetto:

Prodotti connessi ai MANPADS

Qualsiasi articolo connesso ai prodotti la cui esportazione non è consentita nella stessa licenza generale di trasferimento.

ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto:

Sottocategoria n): i modelli di collaudo sono esclusi se appositamente progettati per lo sviluppo di articoli di cui alle categorie ML4, ML6, ML9 o ML10, come pure i componenti appositamente progettati per questi modelli di collaudo.

ML 21. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento:

a)

«software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:

1.

funzionamento o manutenzione di apparecchiature definite nell'allegato della direttiva 2009/43/CE;

b)

«software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:

1.

«software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

4.

«software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);

ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento.

1.2.   Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati

L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT-DC non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia (3)).

I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post.

Riesportazione: gli Stati membri autorizzano l'esenzione dalle limitazioni all'esportazione in uno dei seguenti casi o in entrambi:

per i componenti integrati conformemente all'obiettivo dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE;

laddove l'utilizzatore finale si trovi nei seguenti paesi: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti d'America.

In entrambi i casi di riesportazione, l'autorità nazionale competente dello Stato membro di origine può richiedere al fornitore una dichiarazione d'uso fornita dal destinatario certificato conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE.

Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-DC, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-DC in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE.

2.   FOLLOW-UP

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2017.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3.   DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(3)  Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».


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