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Document 32015R2078

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina

    GU L 302 del 19.11.2015, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2078/oj

    19.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/63


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2078 DELLA COMMISSIONE

    del 18 novembre 2015

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2014/668/UE (2), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in seguito «l'accordo»). L'accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina conformemente all'allegato I-A del capo I. L'appendice di detto allegato I-A prevede contingenti tariffari per l'importazione di carni di pollame.

    (2)

    In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità al regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i contingenti tariffari per l'importazione di carni di pollame nel 2014 e nel 2015 sono stati aperti e gestiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (4).

    (3)

    L'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire periodi contingentali dal 1o gennaio 2016 in poi. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nel settore della carne di pollame nell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (4)

    L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5) stabilisce che i regolamenti della Commissione relativi a un determinato contingente d'importazione possano disporre che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli d'importazione in una seconda fase. Un tale sistema consentirebbe agli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione di decidere, durante il periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (6) stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Il regolamento si applica ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

    (6)

    Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

    (7)

    Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione e al momento del rilascio di un titolo d'importazione.

    (8)

    Gli operatori dovrebbero essere tenuti a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati, rispettando l'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (7).

    (9)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (8) ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) con nuovi codici che risultano ora diversi da quelli di cui all'appendice dell'allegato I-A del capo I dell'accordo. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Apertura e gestione dei contingenti tariffari

    1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

    3.   Il contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 è gestito secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli d'importazione in una seconda fase.

    4.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

    Articolo 2

    Periodo contingentale

    Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingentale annuale e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

    a)

    25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

    b)

    25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

    c)

    25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

    d)

    25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

    Articolo 3

    Domande di diritti d'importazione e attribuzione di diritti d'importazione

    1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

    2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.

    3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

    4.   Il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dall'autorità competente.

    5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

    7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti d'importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

    8.   I diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 31 dicembre di ciascun periodo contingentale. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

    Articolo 4

    Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli d'importazione

    1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

    2.   Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è rispettato.

    3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    4.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.

    5.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

    6.   La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

    7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

    a)

    nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

    b)

    nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

    8.   Il titolo d'importazione specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

    9.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità del titolo d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

    Articolo 5

    Comunicazione alla Commissione

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

    2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

    a)

    insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

    b)

    entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

    3.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

    4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

    (6)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

    (7)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    Numero d'ordine

    Codici NC

    Designazione

    Periodo d'importazione

    Quantitativo in tonnellate (peso netto)

    Dazio applicabile

    (EUR/t)

    09.4273

    0207 11 30

    0207 11 90

    0207 12

    0207 13 10

    0207 13 20

    0207 13 30

    0207 13 50

    0207 13 60

    0207 13 99

    0207 14 10

    0207 14 20

    0207 14 30

    0207 14 50

    0207 14 60

    0207 14 99

    0207 24

    0207 25

    0207 26 10

    0207 26 20

    0207 26 30

    0207 26 50

    0207 26 60

    0207 26 70

    0207 26 80

    0207 26 99

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 30

    0207 27 50

    0207 27 60

    0207 27 70

    0207 27 80

    0207 27 99

    0207 41 30

    0207 41 80

    0207 42

    0207 44 10

    0207 44 21

    0207 44 31

    0207 44 41

    0207 44 51

    0207 44 61

    0207 44 71

    0207 44 81

    0207 44 99

    0207 45 10

    0207 45 21

    0207 45 31

    0207 45 41

    0207 45 51

    0207 45 61

    0207 45 81

    0207 45 99

    0207 51 10

    0207 51 90

    0207 52 90

    0207 54 10

    0207 54 21

    0207 54 31

    0207 54 41

    0207 54 51

    0207 54 61

    0207 54 71

    0207 54 81

    0207 54 99

    0207 55 10

    0207 55 21

    0207 55 31

    0207 55 41

    0207 55 51

    0207 55 61

    0207 55 81

    0207 55 99

    0207 60 05

    0207 60 10

    ex 0207 60 21 (1)

    0207 60 31

    0207 60 41

    0207 60 51

    0207 60 61

    0207 60 81

    0207 60 99

    0210 99 39

    1602 31

    1602 32

    1602 39 21

    Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

    Anno 2016

    Anno 2017

    Anno 2018

    Anno 2019

    Anno 2020

    Dal 2021

    16 000

    16 800

    17 600

    18 400

    19 200

    20 000

    0

    09.4274

    0207 12

    Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate

     

    20 000

    0


    (1)  Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.


    ALLEGATO II

    Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

    in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078

    in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078

    in ceco: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078

    in danese: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

    in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078

    in estone: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078

    in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078

    in inglese: Implementing Regulation (EU) 2015/2078

    in francese: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078

    in croato: Provedbena uredba (EU) 2015/2078

    in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

    in lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078

    in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078

    in ungherese: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet

    in maltese: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078

    in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078

    in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078

    in portoghese: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078

    in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

    in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078

    in sloveno: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078

    in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078

    in svedese: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078


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