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Document 32015R1518

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    GU L 239 del 15.9.2015, p. 69–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1518/oj

    15.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/69


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1518 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 2015

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    dopo avere consultato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198,0 EUR la tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all'epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dall'anzidetto regolamento con l'espressione «le misure in vigore».

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (3), che fa seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009, alle importazioni nell'Unione di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009, alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    1.2.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

    (3)

    Al di fuori dell'ambito del presente procedimento, sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia (4).

    1.3.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (4)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (5)

    La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 da dal comitato europeo del biodiesel (European Biodiesel Board, nel seguito «il richiedente» o «EBB») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    1.4.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in data 10 luglio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (7)

    Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto affrontato sulla base di un regolamento diverso.

    1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (8)

    L'inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    1.6.   Parti interessate

    (9)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità degli USA, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (10)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.7.   Campionamento

    (11)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

    (a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (12)

    Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio è costituito da sette produttori dell'Unione ubicati in sette diversi Stati membri che rappresentano quasi il 30 % della produzione dell'Unione di biodiesel. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

    (13)

    Una società con sede in Italia ha chiesto di essere inclusa nel campione. Tale società tuttavia ha iniziato la propria attività solo alla fine del 2013, dopo aver acquistato un impianto di biodiesel di un altro produttore italiano di biodiesel che era incluso nel campione provvisorio. In mancanza di dati storici necessari per valutare gli andamenti pertinenti nel corso del periodo in esame e per il fatto che un'altra società italiana è già inclusa nel campione provvisorio, è stato deciso di non includere nel campione l'anzidetta società.

    (14)

    Il National Biodiesel Board (NBB) degli USA ha osservato che il campione selezionato a titolo provvisorio è diverso dal campione selezionato in indagini precedenti riguardanti il biodiesel riferendosi all'esclusione di due società con volumi di produzione e di vendite notevoli. Tuttavia le due società indicate dall'NBB o sono collegate a un'altra società già inclusa nel campione con volumi di vendite superiori oppure hanno un volume di vendite inferiore a quello di una società di un medesimo Stato membro scelta a titolo provvisorio. Pertanto l'inserimento nel campione di una delle due società non modificherebbe la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio. Il campione selezionato a titolo provvisorio è stato quindi confermato come campione rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    (15)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che un campione rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione non poteva essere considerato rappresentativo dell'industria del biodiesel dell'Unione nel suo complesso e che i microindicatori avrebbero dovuto essere analizzati su una base più ampia. Il governo degli USA si riferisce alle conclusioni dell'organo di appello dell'OMC nella causa CEElementi di fissaggio in cui un campione del 27 % è stato considerato basso in proporzione al totale e avrebbe costituito solo un'importante quota nel caso di settori frammentati.

    (16)

    La Commissione, contrariamente all'inchiesta sugli elementi di fissaggio, ha definito ai fini della presente inchiesta l'industria dell'Unione come l'intera industria e non solo come le società incluse nel campione (considerando 93). Tutti i macroindicatori, inoltre, sono stati valutati sulla base dell'intero settore, mentre solo alcuni microindicatori sono stati analizzati a livello delle imprese incluse nel campione. Tuttavia, l'analisi complessiva della situazione dell'industria dell'Unione si è basata su una valutazione sia dei microindicatori sia dei macroindicatori. In ogni caso, l'industria dell'Unione è considerata un settore frammentato, dal momento che è composta da oltre 200 produttori situati in tutta l'Unione, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. La Commissione conclude pertanto che il campione, rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione, è rappresentativo e l'obiezione è di conseguenza respinta.

    (b)   Campionamento degli importatori

    (17)

    La Commissione per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (18)

    Solo alcuni importatori indipendenti hanno fornito tali informazioni e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    (c)   Campionamento dei produttori esportatori USA

    (19)

    La Commissione per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, ha invitato tutti produttori esportatori USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione degli USA presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (20)

    Ventisette produttori USA hanno risposto alla Commissione, ma solo nove hanno fornito i dati relativi alle esportazioni e/o alle vendite sul mercato interno richiesti nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. Nessuno di essi esportava nell'Unione durante il PIR. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di vendite sul mercato interno e all'esportazione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli USA sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

    (21)

    Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito una risposta al questionario entro i termini fissati. Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha informato i tre produttori esportatori inclusi nel campione circa la mancanza di risposta.

    (22)

    Il 10 ottobre 2014 un produttore esportatore incluso nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di non rispondere al questionario. Gli altri due hanno chiesto varie proroghe che sono state accolte, ma non hanno presentato risposte complete.

    (23)

    Il 10 novembre 2014 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società incluse nel campione informandole della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell'inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla lettera era il 21 novembre 2014.

    (24)

    Al 21 novembre 2014 due società incluse nel campione non avevano dato alcuna risposta e l'altra aveva spiegato che il termine non era sufficiente per presentare una risposta.

    (25)

    La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei produttori esportatori degli USA inseriti nel campione intendeva collaborare all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di conseguenza ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    (26)

    La società Cargill Inc. ha fatto notare che il regolamento (CE) n. 599/2009 ha stabilito un margine di dumping de minimis e quindi un'aliquota di dazio antidumping definitivo dello 0 % sul biodiesel di origine statunitense da lei fabbricato ed esportato. La suddetta società ha inoltre osservato che conformemente alle conclusioni dell'organismo di appello dell'OMC nella relazione «Mexico Rice» (7) un produttore esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale non può essere oggetto di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping.

    (27)

    La società Cargill Inc. ha chiesto pertanto di continuare ad essere esentata dai dazi antidumping, indipendentemente dall'esito del riesame in previsione della scadenza. Tale richiesta è stata accettata.

    1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

    (28)

    La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti, agli operatori commerciali e agli utilizzatori che si erano manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

    (29)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

    Produttori dell'Unione

    Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Spagna

    Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Paesi Bassi,

    Diester Industrie SAS, Rouen, Francia

    Novaol S.R.L., Milano, Italia

    Preol a.s., Lovosice, Repubblica ceca

    Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia, Polonia

    Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Lipsia, Germania

    1.9.   Divulgazione delle conclusioni

    (30)

    Il 3 giugno 2015 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle valutazioni e dei fatti essenziali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore e ha invitato tali parti a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione.

    (31)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (32)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («inchiesta iniziale») ed è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («il prodotto oggetto del riesame»)

    (33)

    Il biodiesel è un carburante rinnovabile utilizzato nel settore dei trasporti per i motori diesel. I motori convenzionali non possono tuttavia funzionare con il biodiesel puro, ma necessitano di una miscela di diesel minerale e un limitato tenore di biodiesel.

    (34)

    Il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente costituito da «estere metilico di acidi grassi» derivato da un'ampia gamma di oli vegetali (olio di soia, olio di palma, olio di colza) e oli per friggere usati, grassi animali o biomassa, utilizzati come materia prima del biodiesel. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così «esteri etilici di acidi grassi».

    (35)

    Tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. In particolare, dal punto di vista dell'utilizzatore finale di carburante diesel, non fa alcuna differenza se la miscela disponibile alla pompa è ottenuta da una particolare materia prima del biodiesel o da un'altra.

    2.2.   Prodotto simile

    (36)

    Come nell'inchiesta iniziale, il biodiesel venduto sul mercato interno degli USA e quello venduto all'esportazione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Analogamente, il biodiesel prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi del prodotto esportato dagli USA nell'Unione. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta, essi sono prodotti simili nei termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (37)

    Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il diesel ricavato dalla biomassa (8) rappresenta una categoria di prodotti più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, come indicato nel regolamento che istituisce dazi compensativi provvisori, nel corso dell'inchiesta iniziale (9) è emerso che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel, incluso il diesel ricavato dalla biomassa, sono considerati carburanti biodiesel e fanno parte di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi in quanto il biodiesel prodotto a partire dalla biomassa è identico o molto simile, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di utilizzo, al biodiesel prodotto da altre fonti. La conclusione dell'inchiesta iniziale non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e rimane valida anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione respinge pertanto l'obiezione del governo degli Stati Uniti.

    3.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    (38)

    In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping.

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (39)

    A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori selezionati inclusi nel campione di cui al considerando 25, non è stato possibile effettuare un'analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA. La Commissione ha pertanto utilizzato le seguenti fonti di informazione: i dati forniti da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento in risposta al questionario inviato ai fini del campionamento, Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le osservazioni successive presentate dal richiedente nonché il National Biodiesel Board e i siti web dell'Energy Information Administration, del dipartimento per l'Energia e dell'International Trade Commission degli USA.

    3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    (40)

    In seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero, con solo una minima quantità esportata nel 2013 e durante il PIR. In tali circostanze, non è stato considerato pertinente valutare il livello di dumping durante il PIR. Si può quindi concludere che non vi sia stato alcun persistere del dumping durante il PIR.

    3.3.   Prove relative al rischio della reiterazione del dumping

    (41)

    La Commissione ha esaminato se esistessero prove della probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: il rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA, il rapporto tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi negli USA, il rapporto tra prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello di prezzi nell'Unione, le capacità inutilizzate, le pratiche di elusione e di assorbimento.

    3.3.1.   Rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA

    (42)

    In assenza di cooperazione da parte dei produttori di biodiesel degli USA, i servizi della Commissione si sono avvalsi di tre fonti d'informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) le risposte al questionario inviato all'apertura del procedimento ai fini del campionamento, presentate da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento; ii) informazioni fornite dall'NBB basate su dati raccolti da un ricercatore di mercato denominato «Jacobsen»; iii) informazioni fornite dal richiedente basate sulle informazioni raccolte dall'Oil Price Information Service (OPIS).

    (43)

    I dati ottenuti da queste tre fonti comprendono diversi livelli di prezzi all'ingrosso e diverse condizioni Incoterm. I valori tuttavia sono molto simili tra loro. La loro media è pari a 1 196,93 USD per tonnellata metrica. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,356 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 883 EUR per tonnellata metrica (10).

    (44)

    Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell'Unione da produttori dell'Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 8, era di 905 EUR per tonnellata metrica (1 227,18 USD).

    (45)

    I produttori degli USA, per reinserirsi nel mercato dell'Unione, dovrebbero vendere a un prezzo inferiore a 905 EUR per tonnellata metrica. Il loro prezzo finale dovrebbe comprendere anche i costi del trasporto marittimo, di assicurazione e il dazio doganale vigente (6,5 %) applicabile al biodiesel. Secondo i dati ottenuti nel corso dell'inchiesta i costi ammonterebbero a circa 100 EUR per tonnellata metrica. La Commissione ha basato tale importo su quello per i dazi doganali, nolo e trasporto, calcolato dall'NBB (circa 94 EUR) arrotondato a 100 EUR per tenere conto anche di alcune spese successive all'importazione.

    (46)

    Qualora i produttori degli USA dovessero riprendere le esportazioni nell'UE dovrebbero perciò applicare un prezzo franco fabbrica (inferiore a 805 EUR per tonnellata metrica) che sarebbe inferiore al prezzo di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti, quindi ad un prezzo di dumping. Sulla base delle circostanze descritte più in dettaglio nei considerando 63 e 71 concernenti, rispettivamente, i prezzi all'esportazione in paesi terzi e la capacità inutilizzata, è probabile che i produttori degli USA riprendano a esportare nell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, in quanto questo permetterebbe loro di ridurre i costi unitari di produzione, come illustrato più dettagliatamente al considerando 72.

    (47)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha contestato l'esattezza del prezzo medio di vendita sul mercato interno stabilito dalla Commissione, rammentando che in una delle sue precedenti comunicazioni aveva indicato un valore inferiore (789,36 EUR per tonnellata metrica), sulla base dei prezzi messi a disposizione dal dipartimento dell'energia statunitense.

    (48)

    La Commissione respinge tale asserzione per i seguenti motivi.

    (49)

    Per quanto riguarda il prezzo medio indicato dall'NBB, esso non può essere considerato una base corretta, poiché si trattava di un prezzo di vendita al dettaglio e non un prezzo franco fabbrica. Più specificamente, l'NBB ha fornito un prezzo del biodiesel al dettaglio (alla pompa) medio mensile praticato negli USA a luglio 2014 per gallone equivalente di benzina (GGE) e utilizzando il tasso di cambio di un unico momento e cioè al 19 settembre 2014.

    (50)

    Per quanto riguarda il prezzo medio calcolato dalla Commissione, si tratta di un valore ragionevole tenuto conto del fatto che è stato calcolato utilizzando i migliori dati disponibili in assenza di collaborazione da parte dei produttori statunitensi. È una media dei prezzi dichiarati da alcuni produttori degli USA all'apertura dell'inchiesta, dei prezzi raccolti dal ricercatore di mercato «Jacobsen» forniti dall'NBB stesso e dei prezzi raccolti dall'OPIS e forniti dall'EBB. Si tratta di una media semplice in mancanza di informazioni sui quantitativi che avrebbero consentito di calcolare una media ponderata. I tre valori erano comunque molto simili. Le condizioni Incoterm e lo stadio commerciale non erano noti e non si è potuto prenderli in considerazione. I prezzi OPIS tuttavia sono stati adeguati per tener conto di ragionevoli costi di trasporto all'interno degli Stati Uniti. Alla luce della notevole differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione, qualunque adeguamento, per tener conto delle condizioni Incoterm e dello stadio commerciale, non avrebbe modificato le conclusioni secondo le quali i produttori degli USA che intendessero riprendere le vendite nell'Unione dovrebbero praticare prezzi di dumping.

    (51)

    L'NBB ha inoltre contestato l'importo di 100 EUR per tonnellata metrica utilizzato per calcolare un prezzo all'esportazione medio attendibile a partire dal prezzo medio del biodiesel praticato nell'Unione e ha proposto invece 110,49 EUR. Come affermato al considerando 45, la Commissione ha utilizzato gli importi proposti dall'NBB per dazi doganali, nolo e trasporto. La Commissione ha solo utilizzato un importo inferiore ai 16,69 EUR proposti dall'NNB per i costi supplementari successivi all'importazione perché l'NBB non ha dimostrato che tale importo debba essere pari al 2 % del prezzo cif frontiera. In ogni caso, la differenza tra il calcolo della Commissione e quello dell'NBB è marginale e non modifica le conclusioni sulla probabilità del dumping, anche tenendo conto del fatto che, in tale contesto, non è necessario calcolare precisamente il dumping.

    (52)

    L'NBB ha obiettato che si sarebbe dovuto effettuare un adeguamento per differenza fisica, come nell'inchiesta iniziale, per tenere conto del fatto che la principale materia prima utilizzata per la produzione di biodiesel negli Stati Uniti è rappresentata dalle fave di soia mentre nell'Unione la materia prima principale è la colza, che è di qualità superiore e richiede un sovrapprezzo.

    (53)

    Tale asserzione va respinta. Nell'inchiesta iniziale l'adeguamento è stato concesso sulla base di un confronto di dati verificati dei produttori statunitensi e dei produttori dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA nel presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione in primo luogo non ha potuto stabilire che andava concesso un adeguamento, in secondo luogo, ammesso che un adeguamento dovesse essere concesso, la Commissione non ha potuto stabilirne il livello. Le circostanze prevalenti al momento dell'inchiesta iniziale sono cambiate, in particolare la composizione della materia prima utilizzata sia nell'Unione sia negli Stati Uniti per la produzione di biodiesel non è più la stessa. L'NBB ha chiesto inoltre un adeguamento del 10 %, senza tuttavia giustificarlo.

    (54)

    L'NBB e il governo degli USA hanno asserito che, poiché il prezzo interno degli Stati Uniti è più elevato del probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, i produttori degli USA aumenterebbero le vendite sul mercato interno piuttosto che esportare nell'Unione, visto in particolare l'aumento del consumo negli USA.

    (55)

    L'asserzione è infondata e va respinta. L'aumento del consumo negli Stati Uniti va imputato principalmente alla politica del governo che ha concesso incentivi e fissato obiettivi obbligatori nel programma per i combustibili rinnovabili e ha stabilito regimi di sovvenzione per promuovere la produzione e la miscelazione del biodiesel. Sulla base dei dati forniti dall'NBB, tuttavia, nel 2014 il consumo di biodiesel negli USA è diminuito rispetto al 2013. Nulla comprova che il consumo aumenterà nel 2015 e nel 2016. Al contrario, secondo informazioni di dominio pubblico (11), gli obiettivi obbligatori d'uso di combustibili rinnovabili negli USA rimarranno stabili per i prossimi anni. Di conseguenza, l'attuale livello di consumo negli USA probabilmente più che aumentare rimarrà stabile. Poiché negli USA vi è un eccesso di capacità (considerando 69 e seguenti), i produttori degli USA avrebbero sempre un interesse a esportare nell'Unione anche a un prezzo che, seppure inferiore al prezzo praticato sul mercato interno, sarebbe comunque sufficiente per coprire i costi variabili.

    (56)

    L'NBB ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare in che modo un maggiore volume di produzione ridurrebbe i costi di produzione per i produttori statunitensi. A tale riguardo occorre fin dall'inizio sottolineare che, a causa della mancanza di cooperazione, la Commissione non ha potuto effettuare un calcolo preciso per quanto riguarda l'incidenza dell'aumento dei volumi di produzione sui costi dei produttori degli USA. Da un punto di vista economico, tuttavia, è chiaro che, se i costi fissi sono imputati a un maggior volume di produzione, il costo unitario di produzione diminuisce. Questo vale anche per la produzione di biodiesel, nonostante la parte principale dei costi sia variabile e dipenda dalle materie prime utilizzate, come sostenuto dall'NBB. I costi fissi devono ancora essere attribuiti al volume totale di produzione. In effetti, dalle informazioni fornite dall'industria dell'Unione è emerso che il costo delle materie prime costituisce una parte importante del costo di produzione, ma la percentuale esatta dipende dalla materia prima utilizzata, dalla misura in cui un'impresa è integrata verticalmente e dalle sue spese generali, amministrative e di vendita. In tali circostanze, la Commissione poteva ragionevolmente supporre che una maggiore produzione avrebbe comportato una diminuzione dei costi di produzione per i produttori degli USA. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui il prezzo all'esportazione fosse così basso da non coprire neppure il prezzo delle materie prime utilizzate, ma l'NBB non ha fornito alcuna informazione che potesse avvalorare un tale scenario.

    3.3.2.   Rapporto tra i prezzi all'esportazione nei paesi terzi e i prezzi negli USA

    (57)

    Un altro elemento che giustifica la conclusione secondo la quale esiste il rischio di reiterazione del dumping si basa sull'analisi dell'andamento delle esportazioni statunitensi di biodiesel nei paesi terzi durante il PIR. La Commissione ha consultato la banca dati dell'International Trade Commission degli Stati Uniti e ne ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice 382600 HTS relativo al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate metriche) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 567 018 tonnellate. Il valore medio per tonnellata metrica durante il PIR è stato pari a 753,34 EUR franco sotto bordo. La Commissione ha calcolato un prezzo di vendita medio in dollari USA per tonnellata metrica e l'ha confrontato con il prezzo medio sul mercato interno degli USA (stabilito come spiegato al considerando 42). Le conclusioni sono riassunte nella tabella seguente:

    Tabella

    Volumi delle esportazioni e prezzi all'esportazione degli USA durante il PIR

    Paesi di destinazione

    Quantità esportate (in tonnellate metriche)

    Percentuale delle esportazioni in tutti i paesi

    Valore medio (USD) per tonnellata metrica

    Valore medio (EUR) per tonnellata metrica

    Dumping in percentuale del prezzo all'esportazione

    Gibilterra (totale) (12)

    76 266

    13 %

    753,19

    555,45

    59 %

    Canada (totale)

    247 959

    44 %

    1 167,33

    860,86

    3 %

    Australia (totale)

    4 267

    1 %

    1 019,77

    752,04

    17 %

    Malaysia (totale)

    103 773

    18 %

    891,44

    657,41

    34 %

    (58)

    La tabella mostra che apparentemente i produttori degli USA vendono i loro prodotti a paesi terzi a prezzi di dumping, essendo i prezzi all'esportazione inferiori ai prezzi del mercato interno in percentuali che oscillano tra il 3 % e il 59 %. La Commissione ha concluso pertanto che, poiché i produttori degli USA attualmente vendono i loro prodotti a paesi terzi a prezzi di dumping, è probabile che esporterebbero nell'UE a simili prezzi di dumping, dirottando parte delle loro attuali esportazioni in altri mercati.

    (59)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha contestato l'esattezza dei dati sulle esportazioni poiché il codice HTS utilizzato per valutare il volume delle esportazioni (38 26 00) comprende altri prodotti e, di conseguenza, il prezzo all'esportazione non può essere paragonato al prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno.

    (60)

    La Commissione ha utilizzato questo codice perché il governo degli Stati Uniti stesso ha indicato nella sua risposta al secondo questionario complementare in data 19 dicembre 2014 che tale codice era stato utilizzato dal 2012 in poi, al fine di fornire dati statistici accurati sulle esportazioni di biodiesel degli USA. Sebbene tale codice sopravvaluti il prodotto in questione esportato, la sopravvalutazione è di gran lunga minore rispetto ai codici utilizzati in passato. Le autorità degli USA hanno concluso che tale codice fornisce una rappresentazione relativamente accurata del valore all'esportazione.

    (61)

    L'NBB ha obiettato che i prezzi praticati sul mercato interno calcolati dalla Commissione non possono essere confrontati con i prezzi all'esportazione indicati nella banca dati dell'ITC e, di conseguenza, i margini di dumping calcolati dalla Commissione non possono essere utilizzati.

    (62)

    In un riesame in previsione della scadenza non è necessario calcolare nuovi margini di dumping. Nel caso di specie, in seguito all'imposizione delle misure, le esportazioni oggetto di dumping si sono arrestate, quindi l'analisi si è concentrata sulla probabilità di reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori degli USA, la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili. In tale scenario, i prezzi all'esportazione in paesi terzi sono pertinenti e possono essere utilizzati come indicatore per valutare quanto accadrebbe se le misure dovessero scadere. Più precisamente, il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione in paesi terzi non mira a calcolare margini di dumping precisi, ma a dare un'indicazione del rischio di reiterazione del dumping qualora le misure in vigore scadessero.

    3.3.3.   Relazione tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi nell'Unione

    (63)

    Il mercato dell'UE è un mercato allettante per le esportazioni statunitensi di biodiesel. Sulla base della banca dati dell'International Trade Commission degli USA citata al considerando 57, durante il PIR il prezzo medio all'esportazione verso tutte le destinazioni era pari a 1 021,52 USD (753,34 EUR) per tonnellata metrica. Il prezzo medio all'esportazione più elevato è stato praticato al Canada (1 167,33 USD o 860,86 EUR per tonnellata metrica) e quello più basso a Gibilterra (753,19 USD o 555,45 EUR per tonnellata metrica).

    (64)

    Il prezzo medio all'esportazione è inferiore al prezzo medio del biodiesel venduto nell'Unione da produttori dell'Unione durante il PIR (905 EUR per tonnellata metrica). Anche se i produttori degli USA dovessero vendere ad un prezzo inferiore a 905 EUR per tonnellata per penetrare nel mercato dell'Unione, sarebbero ancora fortemente motivati a dirottare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell'Unione, in quanto sarebbe più allettante rispetto ad altri mercati di paesi terzi.

    (65)

    L'NBB e il governo degli USA hanno affermato che le vendite all'esportazione degli USA nei paesi terzi non sarebbero dirottate verso l'Unione perché il più grande mercato di esportazione è il Canada, dove i prezzi sono più elevati dei prezzi franco fabbrica nell'Unione.

    (66)

    La Commissione si riferiva tuttavia ad «alcune delle attuali vendite all'esportazione» e non a tutte. La Commissione non ha sostenuto che i produttori degli USA avrebbero cessato di esportare verso il Canada dirottando tali vendite nell'Unione. Il mercato del Canada potrebbe anch'esso essere considerato allettante per i produttori degli USA, sebbene abbia dimensioni limitate rispetto a quello dell'Unione (13) che rimane il più grande mercato del biodiesel al mondo.

    (67)

    L'NBB ha anche affermato che le attuali esportazioni in Malaysia non sarebbero dirottate verso l'Unione perché in quel paese il consumo è in aumento e le importazioni di biodiesel non sono soggette a dazi doganali.

    (68)

    Tuttavia, sulla base dei prezzi medi all'esportazione degli Stati Uniti in Malaysia, come figurano nella banca dati ITC, risulta che le vendite all'Unione sarebbero più redditizie per i produttori degli USA di quelle alla Malaysia, anche sommandovi i normali dazi doganali. Come indicato nella tabella 1, durante il PIR, i prezzi all'esportazione in Malaysia erano notevolmente più bassi dei prezzi nell'Unione. Inoltre, il consumo in Malaysia può essere in aumento, ma anche la sua produzione, che si basa principalmente sull'olio di palma, potrebbe esserlo. Si può infine ragionevolmente prevedere che l'Indonesia, paese limitrofo con una notevole produzione di biodiesel, aumenterà l'esportazione in Malaysia se il consumo dovesse crescere. L'argomentazione va quindi respinta.

    3.3.4.   Capacità inutilizzate

    (69)

    La notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e venderlo a prezzi di dumping sul mercato dell'UE. A causa della mancanza di cooperazione dei produttori degli USA, la Commissione ha stabilito la capacità di produzione degli USA sulla base delle informazioni disponibili sui siti web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) e dell'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti.

    (70)

    I produttori degli USA di biodiesel devono riferire ai due enti citati (rispettivamente su base annuale e mensile) le loro capacità di produzione effettive e previste, nonché la loro produzione, i fattori di produzione, le scorte e le vendite di biodiesel.

    (71)

    Sulla base dei dati dell'EIA, la capacità dei produttori degli USA di biodiesel durante il PIR è stata pari a 7 128 000 tonnellate. Questo valore è molto simile a quello indicato dall'NBB basato sulle informazioni fornite all'EPA dai suoi membri, ossia 6 963 000 tonnellate.

    (72)

    L'effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 4 450 000 tonnellate (dati EIA), il che corrisponde a un utilizzo degli impianti del 62,4 % e a una capacità inutilizzata del 37,6 %, pari a 2 678 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere usata per rifornire il mercato dell'Unione qualora le misure scadessero. I produttori degli USA, infatti, possono facilmente aumentare la loro produzione destinandola all'esportazione nell'UE con i vantaggi economici dell'aumento del grado di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L'immissione sul mercato dell'Unione della capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo in quanto ammonta a circa il 22 % del consumo dell'Unione durante il PIR.

    (73)

    L'NBB ha presentato una serie di osservazioni a tal proposito. In primo luogo ha sottolineato che la capacità di produzione reale degli USA sarebbe inferiore a quella considerata dalla Commissione. Secondo l'NBB, infatti, negli USA, alcuni impianti, anche se registrati, sono in realtà inattivi e pertanto la reale capacità produttiva è di 5 409 000 tonnellate. Inoltre secondo l'ente la produzione di biodiesel durante il PIR sarebbe superiore attestandosi a 5 084 000 tonnellate. L'NBB sostiene perciò che l'utilizzo degli impianti è pari al 94 % circa e che le capacità inutilizzata da destinare all'esportazione nell'UE in caso di abrogazione delle misure sono minime.

    (74)

    Questo argomento è stato respinto. I dati forniti dall'NBB non hanno potuto trovare riscontro nei dati ufficialmente disponibili. I produttori di biodiesel degli USA hanno l'obbligo di presentare mensilmente all'EIA un modulo (EIA-22M 'Monthly Biodiesel Production Survey) nel quale è indicata tra l'altro la capacità di produzione annuale e lo stato di funzionamento, per esempio attivo, temporaneamente inattivo o attività definitivamente cessate. Dal gennaio 2013 la capacità registrata è variata lievemente da un mese all'altro, ma nel complesso è stata piuttosto stabile.

    (75)

    Inoltre, i produttori di biodiesel degli USA sono tenuti a fornire annualmente all'EPA varie informazioni tra cui il tipo, o i tipi di combustibili rinnovabili che prevedono di fabbricare o importare e la capacità di produzione effettiva e prevista.

    (76)

    La capacità registrata, dichiarata dai produttori degli USA di biodiesel, è quindi aggiornata regolarmente ed è pertanto considerata una fonte attendibile. Gli impianti registrati, anche se inutilizzati o inattivi, devono essere presi in considerazione per il calcolo della capacità inutilizzata, disponibile per aumentare la produzione e le esportazioni.

    (77)

    I valori relativi alla capacità di produzione forniti dall'NBB, inoltre, già escludevano gli impianti definitivamente chiusi, come esplicitato nella presentazione. Gli impianti non definitivamente chiusi possono, per definizione, iniziare la produzione nuovamente qualora le future condizioni di mercato cambino (per esempio l'apertura del mercato dell'Unione). La verifica della probabilità di reiterazione in un riesame in previsione della scadenza richiede un approccio in prospettiva sui comportamenti futuri qualora le misure scadessero e non un mera descrizione della situazione durante il PIR.

    (78)

    La Commissione ritiene pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata e respinge l'obiezione dell'NBB.

    (79)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che la capacità di produzione non dovrebbe prendere in considerazione la capacità inutilizzata, anche se tale capacità non è stato notificata alle autorità degli USA come smantellata o definitivamente chiusa.

    (80)

    Tuttavia, secondo le istruzioni EIA citate dall'NBB, la «capacità di produzione annua [è] il quantitativo di biodiesel che un impianto può produrre in un anno civile, presumendo normali arresti degli impianti per manutenzione. Essa comprende la capacità dell'impianto inattivo fino al suo smantellamento o all'abbandono». Da quanto precede è evidente che l'EIA tiene conto di tutti gli impianti che potenzialmente possono rientrare in attività. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l'NBB, gli impianti non smantellati né definitivamente chiusi possono, per definizione, riprendere la produzione, se le condizioni dovessero cambiare.

    (81)

    La Commissione ha ritenuto pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata.

    (82)

    L'NBB ha poi sostenuto che il settore del biodiesel negli USA non è ancora concepito come settore all'esportazione poiché la maggior parte degli impianti biodiesel negli Stati Uniti producono meno di 15 000 000 di galloni (55 000 tonnellate metriche) l'anno. Secondo quanto asserito non sarebbe economicamente fattibile immagazzinare la produzione di biodiesel di diverse settimane per una sola spedizione all'esportazione.

    (83)

    Anche questo argomento è stato respinto. L'industria degli USA del biodiesel può esportare e, prima dell'istituzione delle misure in vigore, i produttori degli USA hanno esportato quantità significative di biodiesel nel mercato dell'Unione, raggiungendo durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008) 1 137 000 tonnellate. Ciò dimostra che i produttori degli USA con sufficiente capacità di produzione sono in grado di esportare. I produttori degli USA che non sono dotati di sufficiente capacità di produzione individuale per l'esportazione nell'Unione continueranno a fornire il mercato interno e gli operatori commerciali possono cumulare la produzione di numerosi impianti ed esportarla.

    (84)

    In conclusione, l'industria del biodiesel degli USA ha una notevole capacità inutilizzata ed è quindi fortemente motivata a riprendere le esportazioni nell'UE qualora le misure in vigore scadessero.

    3.3.5.   Elusione e pratiche di assorbimento

    (85)

    Come affermato al considerando 2, le misure antidumping istituite nel 2009 sono state eluse con trasbordi via Canada e con modifiche della composizione della miscela. L'esistenza di tali pratiche anche dopo l'istituzione di misure dimostra l'interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell'Unione ed è pertanto considerata come un'indicazione della probabilità di future pratiche di dumping.

    (86)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB hanno sostenuto che tali eventi si sono verificati quattro anni prima del PIR e non possono essere utilizzati per trarre conclusioni in merito al caso di specie.

    (87)

    La Commissione ha sostenuto che l'esistenza di pratiche passate messe in atto dagli stessi operatori del mercato di per sé non è decisiva, ma potrebbe comunque essere considerata un indice del forte interesse dei produttori degli USA per il mercato dell'Unione.

    3.3.6.   Altri elementi

    (88)

    Nel PIR la produzione USA di biodiesel (4 450 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (4 896 000 tonnellate) perciò gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Il motivo di tale fenomeno starebbe nell'incertezza connessa agli obiettivi della produzione obbligatoria di biodiesel stabiliti nel Renewable Fuel Standard Programme (1,28 miliardi di galloni, ossia 4 238 000 tonnellate nel 2014, valore invariato rispetto al 2013) e nella possibilità di considerare le importazioni di biodiesel come parte di tale programma e poter pertanto richiedere il credito d'imposta sul biodiesel eventualmente vigente. Durante il PIR le importazioni totali sono state pari a 1 072 000 tonnellate e le esportazioni a 567 000 tonnellate. Tuttavia, se la capacità di produzione disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che sia utilizzata a tal fine in futuro. È stato stabilito che durante il PIR la capacità di produzione degli USA (7 128 000 tonnellate) era notevolmente più elevata del consumo interno. Ciò significa che se per il mercato all'esportazione si aprono nuove possibilità i produttori degli USA saranno probabilmente propensi ad utilizzare la loro capacità inutilizzata. Se avessero potuto utilizzare la capacità inutilizzata per soddisfare il consumo interno, lo avrebbero già fatto.

    (89)

    In questo contesto è opportuno considerare che il mercato dell'Unione è molto allettante essendo il maggiore al mondo ed esistono importanti incentivi sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale per il consumo di biodiesel. Ai produttori degli USA, perciò, conviene usare pienamente le capacità inutilizzate e dirottare verso il mercato dell'Unione parte delle loro vendite all'esportazione in paesi terzi meno redditizie.

    (90)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che se durante il PIR il consumo di biodiesel degli Stati Uniti è stato superiore alla produzione ciò significa che i produttori degli USA non dispongono di capacità inutilizzate che potrebbero essere impiegate per penetrare nel mercato dell'Unione, qualora le misure scadessero.

    (91)

    La Commissione ha ritenuto che la capacità inutilizzata calcolata per gli USA, che potrebbe essere utilizzata per soddisfare il consumo totale statunitense, ma che attualmente non è impiegata a tal fine, sarebbe con ogni probabilità utilizzata per soddisfare altri mercati dove esiste una domanda e, in particolare, il mercato dell'Unione nel quale i produttori esportatori degli USA non sono attualmente presenti. La Commissione ha sottolineato che la capacità di produzione è nettamente superiore al consumo negli Stati Uniti e, di conseguenza, la capacità inutilizzata è disponibile per le esportazioni nell'Unione se le misure in vigore scadessero.

    3.3.7.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

    (92)

    Alla luce della notevole capacità inutilizzata dell'industria degli USA abbinata all'interesse per il mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, in particolare rispetto al livello dei prezzi all'esportazione in paesi terzi praticati dagli USA, e alla luce delle passate pratiche di elusione accertate, la Commissione ha concluso che è probabile la reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti se le misure in vigore scadessero.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (93)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (94)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 11 600 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, per esempio le informazioni fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione nel corso dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 12 e 13, è stato selezionato un campione di sette produttori dell'Unione che rappresentano circa il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (95)

    La Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione sottraendo le esportazioni dal volume della produzione totale dell'Unione e aggiungendo le importazioni da paesi terzi. I dati relativi al volume delle importazioni e delle esportazioni sono stati ricavati dalle statistiche Eurostat.

    (96)

    Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Consumo totale dell'Unione

    (in tonnellate metriche)

    11 130 119

    11 856 626

    11 382 324

    12 324 479

    Indice

    100

    107

    102

    111

    Fonte: dati raccolti presso l'industria dell'Unione, Eurostat

    (97)

    In base a quanto precede il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame.

    4.3.   Importazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (98)

    Come indicato sopra (considerando 40), secondo i dati Eurostat, in seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero.

    (99)

    Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno mostrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni e quota di mercato degli USA

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Stati Uniti d'America (in tonnellate metriche)

    2 442

    803

    7

    13

    Indice

    100

    33

    0

    1

    Quota di mercato

    0

    0

    0

    0

    Fonte: Eurostat

    4.3.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

    (100)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione sono state irrilevanti e non possono fornire una base significativa per calcolare la sottoquotazione.

    (101)

    È stata tuttavia condotta un'analisi in base ai dati statistici elaborati dall'International Trade Commission degli USA, confrontando il prezzo medio del biodiesel fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il prezzo medio all'esportazione del biodiesel esportato in paesi terzi dagli USA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come esposto al considerando 63, il prezzo medio all'esportazione in tutti i paesi è stato di circa 753 EUR franco sotto bordo per tonnellata metrica. Per calcolare un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole è opportuno aggiungere al suddetto prezzo medio le spese di trasporto e di assicurazione, un dazio doganale del 6,5 % nonché i costi successivi all'importazione, stimabili in circa 100 EUR per tonnellata metrica (considerando 45). Ne consegue che, secondo le stime, il prezzo all'esportazione nell'Unione sarebbe inferiore al prezzo praticato nell'Unione pari a circa 905 EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (102)

    L'NBB ha sostenuto che la Commissione ha omesso di spiegare perché, per stabilire il probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, ha utilizzato la media dei prezzi all'esportazione degli USA nei paesi terzi invece del prezzo all'esportazione in Canada che è più elevato. Sempre secondo le asserzioni dell'NBB, la Commissione avrebbe omesso di spiegare su quale base ha stabilito i 100 EUR di adeguamento per calcolare il prezzo all'esportazione nell'Unione e non avrebbe tenuto conto dei costi successivi all'importazione né di presunte differenze di prezzo imputabili a materie prime diverse. Di conseguenza l'analisi della sottoquotazione sarebbe errata.

    (103)

    L'inchiesta ha dimostrato, come descritto al considerando 57, che i prezzi all'esportazione praticati dagli USA variano sensibilmente a seconda della destinazione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA, quindi, per stabilire un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole, la Commissione ha stabilito tale prezzo in base a una media dei prezzi all'esportazione in tutte le destinazioni. Considerare semplicemente il prezzo all'esportazione più elevato, come sostenuto dall'NBB, non sarebbe stato un metodo adeguato proprio come sarebbe stato inappropriato considerare solo il prezzo all'esportazione più basso. Per quanto riguarda le componenti e la fonte dell'adeguamento di 100 EUR, che include anche i costi successivi all'importazione e considera le differenze di prezzo imputabili alla materia prima, l'NBB ripropone in sostanza le medesime asserzioni proposte per quanto riguarda i calcoli relativi al dumping. Per i motivi di cui ai considerando 51 e 53 queste asserzioni sono respinte anche per quanto riguarda l'analisi della sottoquotazione.

    4.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (104)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Importazioni da altri paesi terzi

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Malaysia (tonnellate metriche)

    16 622

    36 543

    211 430

    314 494

    Indonesia (tonnellate metriche)

    1 087 517

    1 133 946

    394 578

    204 086

    Argentina (tonnellate metriche)

    1 422 142

    1 475 824

    425 239

    153 607

    Altri (tonnellate metriche)

    139 580

    153 529

    177 889

    206 592

    Totale (tonnellate metriche)

    2 665 861

    2 799 842

    1 209 136

    878 779

    Indice

    100

    105

    45

    33

    Quota di mercato

    24,0 %

    23,6 %

    10,6 %

    7,1 %

    Indice

    100

    99

    44

    30

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    927

    932

    779

    786

    Indice

    100

    100

    84

    85

    Fonte: Eurostat

    (105)

    Il volume delle importazioni di biodiesel dai paesi terzi diversi dagli USA è diminuito in misura significativa nel corso del periodo in esame, il che si riflette in un'analoga riduzione della quota di mercato. La riduzione dei volumi delle importazioni rispetto al 2013 coincide con l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina. Nello stesso periodo anche il prezzo medio è diminuito del 15 %. L'andamento dei prezzi è analogo a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (tabella 8) e può essere attribuito essenzialmente a un calo dei prezzi delle materie prime. Sebbene i livelli dei prezzi siano inferiori del 13 % circa rispetto al prezzo medio dell'Unione, la quota di tali importazioni è minima e non ha alcun impatto significativo sull'industria dell'Unione.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazioni di carattere generale

    (106)

    In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, è stata effettuata la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame.

    (107)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati ottenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (108)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (109)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (110)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume di produzione (in tonnellate metriche)

    8 547 884

    9 138 558

    10 528 886

    11 596 824

    Indice

    100

    107

    123

    136

    Capacità produttiva (in tonnellate metriche)

    16 072 000

    16 190 288

    16 997 288

    16 746 869

    Indice

    100

    101

    106

    104

    Utilizzo degli impianti

    53 %

    56 %

    62 %

    69 %

    Indice

    100

    106

    116

    130

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (111)

    Mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame (+ 4 %), i volumi di produzione sono considerevolmente aumentati a partire dal 2012 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento dei volumi di produzione si spiega in parte con l'aumento del consumo nell'Unione nello stesso periodo, ma coincide anche con l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina, che ha chiaramente avuto un effetto positivo sui volumi di produzione dell'industria dell'Unione.

    (112)

    Grazie alla stabile capacità produttiva e all'aumento dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % nel periodo in esame e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è attestato al 69 %.

    (113)

    L'NBB sostiene che la versione non riservata delle risposte ai questionari presentata da alcune società incluse nel campione mostrano tassi elevati di utilizzo degli impianti, ossia tra il 78 % e almeno il 93 %. Si sostiene pertanto che il più basso tasso medio di utilizzo degli impianti dell'industria nel suo complesso è dovuto più a fattori strutturali che alle importazioni. In tali circostanze, non sarebbe opportuno considerare l'utilizzo degli impianti come un indicatore di un processo di ripresa dalle passate pratiche di dumping in cui si troverebbe attualmente l'industria del biodiesel dell'Unione.

    (114)

    Tale affermazione non può, però, essere accolta. L'utilizzo degli impianti è solo uno dei vari macroindicatori che la Commissione considera analizzando la situazione generale dell'industria dell'Unione. Il fatto che alcune società incluse nel campione presentino tassi di utilizzo più elevati è normale poiché i macroindicatori si basano sulla media ponderata dell'intera industria dell'Unione. Il fatto che alcuni produttori di biodiesel nell'Unione abbiano recuperato più rapidamente, o in grado maggiore, rispetto ad altri, soprattutto in un settore altamente frammentato, non rende tale indicatore inutile ai fini della valutazione complessiva della situazione dell'industria dell'Unione.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (115)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (in tonnellate metriche)

    8 497 073

    8 863 191

    9 741 548

    10 966 576

    Indice

    100

    104

    115

    129

    Quota di mercato

    76,3 %

    74,8 %

    85,6 %

    89,0 %

    Indice

    100

    98

    112

    117

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (116)

    I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati notevolmente in linea con l'aumento della produzione durante il periodo in esame. Di conseguenza anche la sua quota di mercato nell'Unione è passata dal 76 % all'inizio del periodo in esame all'89 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. L'evoluzione positiva dei volumi di vendita e della quota di mercato indica che le attuali misure antidumping e antisovvenzioni hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

    4.4.2.3.   Crescita

    (117)

    Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame, mentre le vendite e i volumi di produzione sono aumentati del 30 % circa. Anche l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % circa e la capacità è rimasta relativamente stabile registrando un lieve aumento. Allo stesso tempo durante il periodo in esame l'occupazione è aumentata (tabella 7), mentre il livello degli investimenti è diminuito (tabella 11). Nel complesso si può concludere che l'industria dell'Unione è in un periodo di crescita.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (118)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Numero di addetti

    2 123

    2 125

    2 351

    2 326

    Indice

    100

    100

    111

    110

    Produttività (tonnellata/addetto)

    4 021

    4 301

    4 479

    4 986

    Indice

    100

    107

    111

    124

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (119)

    Il numero di addetti dell'industria del biodiesel dell'Unione è rimasto stabile all'inizio del periodo in esame ma dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame è aumentato del 10 %. Questo andamento è pienamente in linea con quello di altri indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e di vendita, ed è un'indicazione del processo di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e di sovvenzioni che l'industria dell'Unione sta vivendo.

    (120)

    Dato che l'aumento dell'occupazione è proporzionalmente inferiore all'aumento della produzione di biodiesel, la produttività per occupato è proporzionalmente aumentata (quasi il 25 % durante il periodo in esame) e ciò indica che l'industria dell'Unione sta diventando un'industria più efficiente.

    4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (121)

    Come indicato al considerando 40, le importazioni di biodiesel dagli USA sono praticamente cessate dopo l'imposizione di misure nel 2009 e non vi è stato dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'entità del margine di dumping non può essere valutata. L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore nei confronti degli Stati Uniti e le successive misure istituite nei confronti delle importazioni da Argentina e Indonesia hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova su una curva di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (122)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Prezzo di vendita medio nell'Unione (EUR/tonnellata metrica)

    1 105

    1 079

    964

    905

    Indice

    100

    98

    87

    82

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata metrica)

    1 107

    1 153

    969

    868

    Indice

    100

    104

    88

    78

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (123)

    Il prezzo di vendita medio nell'Unione è diminuito costantemente nel corso del periodo in esame analogamente al costo di produzione unitario. Il biodiesel è commercializzato come prodotto di base quindi l'industria dell'Unione non ha potuto mantenere un prezzo di vendita più elevato e ha piuttosto dovuto diminuire il prezzo in linea con la riduzione dei costi di produzione. Pertanto, l'industria dell'Unione non è stata in grado di cogliere pienamente i vantaggi di una riduzione dei costi delle materie prime. D'altro canto il costo unitario di produzione è diminuito leggermente di più del prezzo unitario medio e ciò indica una maggiore efficienza dall'industria dell'Unione.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (124)

    Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    60 866

    59 081

    60 802

    61 807

    Indice

    100

    97

    100

    102

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (125)

    Il costo del lavoro medio per addetto si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame.

    4.4.3.3.   Scorte

    (126)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate metriche)

    84 734

    118 256

    92 825

    91 202

    Indice

    100

    140

    110

    108

    Scorte finali in percentuale della produzione

    4

    5

    4

    3

    Indice

    100

    125

    100

    75

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (127)

    Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile, mantenendosi nella normalità durante il periodo in esame.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

    (128)

    Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti

    (in % del fatturato)

    2,0

    – 1,4

    1,1

    3,8

    Indice

    100

    – 70

    55

    190

    Flusso di cassa (in EUR)

    67 930 517

    1 004 296

    135 656 898

    66 832 681

    Indice

    100

    1

    200

    98

    Investimenti (in EUR)

    12 122 366

    9 859 293

    9 133 725

    8 314 180

    Indice

    100

    81

    75

    69

    Utile sul capitale investito

    (in % sulle vendite nette)

    14,0

    – 14,2

    12,5

    44,2

    Indice

    100

    – 101

    89

    315

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (129)

    La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività è aumentata passando dal 2,0 % nel 2011 al 3,8 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, ma è diminuita nel 2012 registrando una perdita (– 1,4 %) dovuta molto probabilmente all'effetto di importanti quantitativi di importazioni oggetto di dumping da Indonesia e Argentina, che hanno sostituito le importazioni precedentemente originarie degli USA.

    (130)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Sebbene non sia possibile stabilire un chiaro andamento nel periodo in esame, le società incluse nel campione hanno mantenuto nel corso del periodo un flusso di cassa positivo.

    (131)

    Durante il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti. Tuttavia, in considerazione del flusso di cassa positivo e del significativo aumento dell'utile sul capitale investito, come illustrato nella tabella precedente, non vi sono elementi per ritenere che l'industria dell'Unione avrebbe avuto difficoltà a reperire capitali o effettuare ulteriori investimenti, se tali investimenti fossero stati necessari durante il periodo in esame.

    (132)

    L'NBB sostiene che una redditività del 3,8 % non è coerente con i suoi calcoli, basati su dati tratti da versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione e dai quali risultava un margine di profitto dell'8,5 %.

    (133)

    La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha constatato che l'NBB ha ottenuto una cifra diversa sulla base di un metodo/calcolo errato per diverse ragioni. In primo luogo, i suoi calcoli della redditività durante il PIR non sono stati basati sulle risposte al questionario come affermato, ma su dati del campione che, tuttavia, non comprendevano informazioni relative al PIR ma ad un periodo diverso. In secondo luogo, i costi di produzione che l'NBB ha utilizzato per calcolare la redditività erano basati su un costo di produzione stabilito per un altro campione di imprese utilizzato in un'altra inchiesta che non può essere meramente trasposto alla presente inchiesta. Infine, la Commissione ha stabilito il margine di profitto medio delle società incluse nel campione sulla base di dati di tali imprese attendibili e verificati. Le argomentazioni dell'NBB sono pertanto respinte.

    4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (134)

    L'analisi degli indicatori economici dimostra che i volumi della produzione e delle vendite sono aumentati durante il periodo in esame, mentre il consumo nell'Unione è aumentato solo in misura minore. L'industria dell'Unione di conseguenza ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione. Allo stesso tempo, sia i prezzi di vendita sia i costi di produzione sono diminuiti a livelli simili, il che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'aumento dei volumi di vendita, nonostante una significativa riduzione delle importazioni da paesi terzi.

    (135)

    D'altra parte, la redditività si è mantenuta a bassi livelli durante il periodo in esame e l'industria dell'Unione ha registrato addirittura valori negativi nel 2012. I profitti ottenuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poco meno del 4 %, sono decisamente inferiori a quelli che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato. La Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore, il Consiglio ha stabilito il profitto (obiettivo) che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente ottenere in assenza del dumping, pari al 15 % (14). Nella successiva inchiesta riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, il livello di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi in assenza di dumping è stato, tuttavia, leggermente corretto al ribasso, principalmente per via della maggior concorrenza sul mercato dell'Unione e della maturità dell'industria del biodiesel nell'Unione, ed è stato fissato all'11 % (15).

    (136)

    Molti indicatori economici pertinenti per l'analisi dell'attuale stato dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo e quindi indicano che le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Il livello di profitto dell'industria dell'Unione è tuttavia ancora molto basso e notevolmente inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta precedente. Inoltre il livello degli investimenti già basso è diminuito del 30 % nel periodo in esame mentre l'utilizzo degli impianti, sebbene in aumento, è ancora inferiore al 70 % rispetto a un tasso di utilizzo del 90 % circa raggiunto quando le importazioni oggetto di dumping erano assenti dal mercato dell'Unione (2004-2006) e l'industria dell'Unione era considerata sana (16).

    (137)

    Sulla base di un'analisi complessiva di tutti gli indicatori economici, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e si trova ancora in una situazione fragile sotto il profilo economico e finanziario; l'attuale tendenza positiva potrebbe facilmente invertirsi, qualora vi fosse una reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli USA in volumi importanti.

    5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (138)

    Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni dagli USA sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha esaminato la probabilità di una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping, il loro volume e il probabile livello dei prezzi, la capacità inutilizzata, l'interesse per il mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei produttori degli USA.

    (139)

    Come precedentemente concluso (considerando 92), è probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dagli USA se le misure in vigore scadessero. La Commissione ha accertato che i produttori di biodiesel degli USA applicano attualmente pratiche di dumping in altri mercati di paesi terzi vendendo a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Poiché i prezzi dell'Unione sono leggermente superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni possa essere dirottata nell'Unione, qualora scadessero le misure in vigore.

    (140)

    La Commissione ha stabilito che i produttori degli USA hanno una notevole capacità inutilizzata pari a circa 2 678 000 tonnellate, equivalenti a circa il 22 % del consumo totale dell'Unione.

    (141)

    Tale capacità inutilizzata difficilmente sarà assorbita dal mercato interno degli USA. Già oggi, nonostante una capacità sufficiente, i produttori degli USA non rispondono a tutta la domanda del mercato degli USA. È inoltre improbabile che l'attuale capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni nei paesi terzi diversi dall'Unione. Attualmente, come descritto in dettaglio nei considerando da 42 a 63, i prezzi all'esportazione praticati dagli USA ai paesi terzi sono, in media, inferiori del 15 % al prezzo medio praticato sul suo mercato interno, inoltre sono inferiori al prezzo medio praticato nell'Unione anche considerando i costi del trasporto dagli USA all'Unione. È pertanto probabile che i produttori degli USA cerchino un altro sbocco per la loro capacità inutilizzata.

    (142)

    Dato che il mercato dell'Unione, oltre ad essere il mercato del biodiesel più grande al mondo, presenta prezzi analoghi o leggermente superiori a quelli del mercato interno degli USA, esso sarebbe molto interessante per i produttori statunitensi di biodiesel.

    (143)

    È quindi assai probabile che tali produttori decidano di utilizzare gran parte della loro capacità inutilizzata per rientrare nel mercato dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero. Come affermato in precedenza (considerando 46), è probabile che i produttori degli USA esportino biodiesel nell'Unione a prezzi di dumping per competere con produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Date l'attuale politica dei prezzi sugli altri mercati di esportazione (considerando 57 e 58) e l'ampia capacità inutilizzata disponibile è molto probabile che volumi significativi di biodiesel statunitense possano rientrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping pari o inferiori ai prezzi dell'Unione.

    (144)

    Tali importazioni eserciterebbero una pressione significativa, addirittura verso il ribasso, sui prezzi dell'industria dell'Unione, la quale ai livelli di prezzo attuali ottiene profitti molto ridotti e ben al di sotto dell'obiettivo. Ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una diminuzione della produzione e del volume delle vendite, in una minore redditività e in una perdita della quota di mercato.

    (145)

    Data la fragilità della situazione economica dell'industria dell'Unione, questo probabile scenario avrebbe un effetto negativo rilevante per l'attuale ripresa dell'industria dell'Unione e determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione di un notevole pregiudizio.

    5.1.   Conclusione

    (146)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore nei confronti delle importazioni di biodiesel dagli USA scadessero, vi sarebbe il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (147)

    In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore possa essere contrario all'interesse dell'Unione, malgrado le precedenti conclusioni circa il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori di biodiesel.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (148)

    Le misure in vigore hanno contribuito a eliminare quasi totalmente le importazioni di biodiesel oggetto di dumping dagli USA e hanno ridotto la pressione sull'industria dell'Unione, la quale ha mostrato segnali positivi di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, per esempio l'aumento del volume della produzione e delle vendite. D'altra parte però i prezzi del biodiesel sul mercato dell'Unione sono notevolmente diminuiti e la redditività è rimasta molto bassa, lasciando l'industria dell'Unione in una situazione economica fragile e vulnerabile.

    (149)

    Se le misure in vigore scadessero, l'industria dell'Unione dovrebbe certamente far fronte a una crescente concorrenza sleale in termini di importanti volumi di importazioni di biodiesel dagli USA oggetto di dumping. Ciò porrebbe fine all'attuale processo di recupero che l'industria del biodiesel dell'Unione sta vivendo e sfocerebbe con ogni probabilità nella reiterazione di un notevole pregiudizio. La scadenza delle misure non è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

    (150)

    Solo tre importatori/operatori commerciali si sono manifestati e hanno comunicato le loro osservazioni. Una società ha affermato che il livello dei dazi in vigore è sproporzionato e tale estensione produrrebbe una distorsione e una limitazione del mercato con conseguente aumento dei prezzi, invece le altre due società hanno affermato che le misure in vigore non hanno avuto conseguenze per la loro attività e di essere indifferenti a un'eventuale proroga delle misure antidumping in vigore.

    (151)

    I risultati della presente inchiesta non avallano l'affermazione secondo la quale una proroga delle misure in vigore limiterebbe il mercato e comporterebbero un aumento dei prezzi. Al contrario, durante il periodo in esame, i prezzi dell'Unione sono diminuiti nonostante l'esistenza delle misure. Inoltre, l'industria dell'Unione ha oggi capacità sufficiente per soddisfare la domanda di biodiesel dell'Unione e anche capacità inutilizzata per soddisfare un futuro aumento di tale domanda. Pertanto, le argomentazioni presentate non forniscono elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse degli importatori e/o operatori commerciali.

    6.3.   Interesse degli utilizzatori

    (152)

    Un solo utilizzatore, una compagnia petrolifera che acquista il biodiesel miscelato con oli minerali, si è manifestato e ha comunicato il suo punto di vista alla Commissione. Tale compagnia si è decisamente schierata a favore del mantenimento delle misure in vigore sostenendo che la loro eliminazione potrebbe avere effetti devastanti sul mercato del biodiesel dell'Unione conducendo a un afflusso di volumi significativi di biodiesel oggetto di dumping che comporterebbe una reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria del biodiesel dell'Unione.

    (153)

    Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori dell'Unione di biodiesel e, in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla redditività o sull'attività. In ogni caso, data la stabilità (leggero aumento) dei consumi di biodiesel nell'Unione, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda attuale e quella futura anche se dovesse aumentare ulteriormente. Il mantenimento delle misure non comporterebbe una scarsità dell'offerta.

    (154)

    Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse degli utilizzatori.

    6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (155)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

    7.   MISURE ANTIDUMPING

    (156)

    Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituite con il regolamento (CE) n. 599/2009, modificato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 444/2011 del Consiglio, dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (157)

    Come indicato al considerando 2, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    (158)

    I dazi antidumping da mantenersi sulle importazioni di biodiesel continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    (159)

    I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

    (160)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).

    2.   I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:

    Società

    Dazio antidumping, in euro per tonnellata netta

    Codice addizionale TARIC

    Archer Daniels Midland Company, Decatur

    68,6

    A933

    Cargill Inc., Wayzata

    0

    A934

    Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

    70,6

    A935

    Imperium Renewables Inc., Seattle

    76,5

    A936

    Peter Cremer North America LP, Cincinnati

    198,0

    A937

    World Energy Alternatives LLC, Boston

    82,7

    A939

    Società elencate nell'allegato I

    115,6

    Cfr. allegato I

    Tutte le altre società

    172,2

    A999

    Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (17), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    4.   L'applicazione del dazio individuale specificato per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

    5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040 e 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:

    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Canada

    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

    B107

    Canada

    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

    B108

    Il dazio da estendere è quello istituito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

    Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    2.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    3.   L'applicazione dell'esonero concesso alle società elencate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica il dazio istituito dall'articolo 1, paragrafo 1, applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (codici TARIC 3824909220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).

    Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    2.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    3.   L'applicazione del dazio individuale specificato per le società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 4

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Rue de la Loi 170, CHAR 04/034

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    e-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

    2.   A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2.

    (5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping, GU C 289 del 4.10.2013, pag. 12.

    (6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 217 del 10.7.2014, pag. 14).

    (7)  Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice, WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005.

    (8)  Ai sensi della legislazione degli USA, titolo 26, sezione 45K, lettera c), paragrafo 3, per «biomassa» s'intende qualsiasi materiale organico diverso da: a) petrolio e gas naturale (o loro derivati), e b) carbone (compresa la lignite) o suoi derivati.

    (9)  Regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50, considerando 20.

    (10)  A causa di un errore tipografico, nel documento di divulgazione era erroneamente riportato un importo di 884 EUR.

    (11)  Cfr. ad esempio: http://biodiesel.org/news/news-display/2014/05/14/biodiesel-producers-hit-hard-by-policy-uncertainty (ultimo accesso 6 luglio 2015).

    (12)  Gibilterra non fa parte dell'Unione doganale e le importazioni di prodotti in Gibilterra non sono considerate immissione dei prodotti in libera pratica nell'Unione.

    (13)  Il consumo di biodiesel in Canada dovrebbe attestarsi a poco più di 300 000 tonnellate nel 2015. Cfr. ad esempio: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Ottawa_Canada_11-24-2014.pdf (ultimo accesso 6 luglio 2015).

    (14)  Regolamento (CE) n. 599/2009, considerando 181, 182 e 183.

    (15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, considerando da 202 a 208.

    (16)  Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).

    (17)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Denominazione sociale

    Città

    Codice addizionale TARIC

    American Made Fuels, Inc.

    Canton

    A940

    AG Processing Inc.

    Omaha

    A942

    Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

    Birmingham

    A940

    Arkansas SoyEnergy Group

    DeWitt

    A940

    Arlington Energy, LLC

    Mansfield

    A940

    Athens Biodiesel, LLC

    Athens

    A940

    Beacon Energy

    Cleburne

    A940

    Biodiesel of Texas, Inc.

    Denton

    A940

    BioDiesel One Ltd

    Southington

    A940

    Buffalo Biodiesel, Inc

    Tonawanda

    A940

    BullDog BioDiesel

    Ellenwood

    A940

    Carbon Neutral Solutions, LLC

    Mauldin

    A940

    Central Iowa Energy, LLC

    Newton

    A940

    Chesapeake Custom Chemical Corp.

    Ridgeway

    A940

    Community Fuels

    Stockton

    A940

    Delta BioFuels, Inc.

    Natchez

    A940

    Diamond Biofuels

    Mazon

    A940

    Direct Fuels

    Euless

    A940

    Eagle Creek Fuel Services, LLC

    Baltimore

    A940

    Earl Fisher Bio Fuels

    Chester

    A940

    East Fork Biodiesel, LLC

    Algona

    A940

    ECO Solutions, LLC

    Chatsworth

    A940

    Ecogy Biofuels, LLC

    Tulsa

    A940

    ED & F Man Biofuels Inc.

    New Orleans

    A940

    Freedom Biofuels, Inc.

    Madison

    A940

    Fuel & Lube, LLC

    Richmond

    A940

    Fuel Bio

    Elizabeth

    A940

    FUMPA Bio Fuels

    Redwood Falls

    A940

    Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

    Houston

    A940

    Geo Green Fuels, LLC

    Houston

    A940

    Georgia Biofuels Corp.

    Loganville

    A940

    Green River Biodiesel, Inc.

    Moundville

    A940

    Griffin Industries, Inc.

    Cold Spring

    A940

    High Plains Bioenergy

    Guymon

    A940

    Huish Detergents, Inc.

    Salt Lake City

    A940

    Incobrasa Industries, Ltd.

    Gilman

    A940

    Independence Renewable Energy Corp.

    Perdue Hill

    A940

    Indiana Flex Fuels

    LaPorte

    A940

    Innovation Fuels, Inc.

    Newark

    A940

    Iowa Renewable Energy, LLC

    Washington

    A940

    Johann Haltermann Ltd.

    Houston

    A940

    Lake Erie Biofuels, LLC

    Erie

    A940

    Leland Organic Corporation

    Leland

    A940

    Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

    Wilton

    A940

    Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

    Claypool

    A940

    Memphis Biofuels, LLC

    Memphis

    A942

    Middle Georgia Biofuels

    East Dublin

    A940

    Middletown Biofuels, LLC

    Blairsville

    A940

    Musket Corporation

    Oklahoma City

    A940

    New Fuel Company

    Dallas

    A940

    North Mississippi Biodiesel

    New Albany

    A940

    Northern Biodiesel, Inc.

    Ontario

    A940

    Northwest Missouri Biofuels, LLC

    St. Joseph

    A940

    Nova Biofuels Clinton County, LLC

    Clinton

    A940

    Nova Biosource

    Senaca

    A940

    Organic Fuels, Ltd

    Houston

    A940

    Owensboro Grain Company LLC

    Owensboro

    A940

    Paseo Cargill Energy, LLC

    Kansas City

    A940

    Peach State Labs, Inc.

    Rome

    A940

    Perihelion Global, Inc.

    Opp

    A940

    Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

    Philadelphia

    A940

    Pinnacle Biofuels, Inc.

    Crossett

    A940

    PK Biodiesel

    Woodstock

    A940

    Pleasant Valley Biofuels, LLC

    American Falls

    A940

    RBF Port Neches LLC

    Houston

    A940

    Red Birch Energy, Inc.

    Bassett

    A940

    Red River Biodiesel Ltd.

    New Boston

    A940

    REG Ralston, LLC

    Ralston

    A940

    Renewable Energy Products, LLC

    Santa Fe Springs

    A940

    Riksch BioFuels LLC

    Crawfordsville

    A940

    Safe Renewable Corp.

    Conroe

    A940

    Sanimax Energy Inc.

    DeForest

    A940

    Scott Petroleum

    Itta Bena

    A942

    Seminole Biodiesel

    Bainbridge

    A940

    Soy Solutions

    Milford

    A940

    SoyMor Biodiesel, LLC

    Albert Lea

    A940

    Sunshine BioFuels, LLC

    Camilla

    A940

    TPA Inc.

    Warren

    A940

    Trafigura AG

    Stamford

    A940

    U.S. Biofuels, Inc.

    Rome

    A940

    United Oil Company

    Pittsbourgh

    A940

    Valco Bioenergy

    Harlingen

    A940

    Vanguard Synfuels, LLC

    Pollock

    A940

    Vinmar Overseas, Ltd

    Houston

    A938

    Vitol Inc.

    Houston

    A940

    Walsh Bio Diesel, LLC

    Mauston

    A940

    Western Dubque Biodiesel, LLC

    Farley

    A940

    Western Iowa Energy, LLC

    Wall Lake

    A940

    Western Petroleum Company

    Eden Prairie

    A940


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4 e all'articolo 2, paragrafo 3:

    nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

    la seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


    ALLEGATO III

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

    nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

    la seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d'America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


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