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Document 32015R1324

    Regolamento (UE) 2015/1324 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 206 del 1.8.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1324/oj

    1.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/10


    REGOLAMENTO (UE) 2015/1324 DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2015

    che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (3).

    (2)

    La decisione (PESC) 2015/1333 ha completato un riesame delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Mediante la decisione (PESC) 2015/1333, le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/137/PESC, modificata, vengono inoltre consolidate in un nuovo strumento giuridico. Occorre una modifica tecnica per allineare il regolamento (UE) n. 204/2011 con la decisione (PESC) 2015/1333.

    (3)

    Poiché questa modifica rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

    «c)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a:

    i)

    materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, previa approvazione del comitato delle sanzioni;

    ii)

    materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico;»

    2)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

    «1.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

    i)

    prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II; o

    ii)

    prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;»

    b)

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o III; e»;

    3)

    all'articolo 8 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

    (3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


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