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Document 32015R0532

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/532 della Commissione, del 30 marzo 2015 , recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 86 del 31.3.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/532/oj

    31.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 86/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/532 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2015

    recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

    (2)

    Il 23 marzo 2015 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta all'elenco «Persone fisiche» la voce seguente:

    «Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: villaggio di Teletl, distretto di Shamilskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. del passaporto: 628605523 (passaporto russo per l'estero, rilasciato il 4.7.2006 dal Servizio federale Migrazione della Federazione russa, scade il 16.7.2016). Numero di identificazione nazionale: 8203883123 [passaporto nazionale russo rilasciato il 16.7.2005 dal dipartimento Affari interni (OVD), distretto di Kirovskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa, scade l'1.1.2017]. Indirizzo: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: grigi; statura: 170-175 cm; corporatura: robusta, viso ovale, barba; b) nome del padre: Alibulat Kebekovich Kebekov, nato nel 1927; c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.3.2015.»


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