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Document 32015D1478

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1478 della Commissione, del 19 agosto 2015, che istituisce la «Fonte di spallazione europea» come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC «Fonte di spallazione europea») (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 225 del 28.8.2015, p. 16–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1478/oj

28.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1478 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2015

che istituisce la «Fonte di spallazione europea» come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC «Fonte di spallazione europea»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera hanno chiesto alla Commissione di istituire la fonte di spallazione europea come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato ERIC «Fonte di spallazione europea»). Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo tempo all'ERIC «Fonte di spallazione europea» in qualità di osservatori.

(2)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.

(3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera hanno stabilito che il Regno di Svezia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC «Fonte di spallazione europea».

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituita un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) denominata «Fonte di spallazione europea».

2.   In allegato è riportato lo statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea». Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC Fonte di spallazione europea e presso la relativa sede legale.

3.   Gli elementi fondamentali dello statuto per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, da 15 a 17, da 20 a 22, 24 e 26.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DELL'ERIC «FONTE DI SPALLAZIONE EUROPEA»

PREAMBOLO

La Repubblica ceca,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica federale di Germania,

La Repubblica di Estonia,

La Repubblica francese,

La Repubblica italiana,

L'Ungheria,

Il Regno di Norvegia,

La Repubblica di Polonia,

Il Regno di Svezia,

La Confederazione svizzera,

in appresso i «membri fondatori», e:

Il Regno del Belgio,

Il Regno di Spagna,

Il Regno dei Paesi Bassi,

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

in appresso gli «osservatori fondatori»,

DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei paesi membri fondatori nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali;

CONSIDERANDO il parere espresso nel 2003 dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), istituito dal Consiglio dei ministri della ricerca dell'UE, che riteneva che un dispositivo di stazione ad obiettivo unico e impulso lungo di 5 MW, composto da 22 strumenti costituiva l'assetto tecnico ottimale in grado di soddisfare le esigenze della comunità scientifica europea nella prima metà di questo secolo;

TENENDO CONTO dell'esistenza della Fonte di spallazione europea ESS AB e del protocollo d'intesa firmato il 3 febbraio 2011 (prorogato nel 2012 e 2014) sulla partecipazione alla fase di aggiornamento della progettazione e dell'intenzione di partecipare alla costruzione e al funzionamento della Fonte di spallazione europea (European Spallation Source — ESS);

RICONOSCENDO che la costruzione dell'ESS è un elemento fondamentale nell'impegno dell'Europa per sviluppare ulteriormente infrastrutture di ricerca di livello mondiale e che l'ESS è un impianto scientifico multidisciplinare al servizio delle scienze della vita, delle scienze dei materiali, dell'energia e del clima e che corrisponde all'impostazione di base delle raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relative agli impianti di neutroni su vasta scala a livello mondiale;

IN ATTESA CHE altri paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello statuto di seguito riportato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1.   È istituita un'infrastruttura di ricerca europea denominata «Fonte di spallazione europea (ESS)».

2.   La Fonte di spallazione europea (ESS) assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium — ERIC), ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, denominato ERIC «Fonte di spallazione europea» (in appresso «l'organizzazione»).

3.   L'organizzazione ha la sua sede legale a Lund, Svezia.

4.   La lingua di lavoro dell'organizzazione è l'inglese.

Articolo 2

Compiti e attività

1.   Il compito dell'organizzazione è costruire una fonte di neutroni lenti ad alta intensità conformemente alla descrizione di cui alla relazione di progettazione tecnica dell'ESS, un documento di sintesi elaborato sulla base della relazione di progettazione tecnica dell'ESS del 22 aprile 2013, qui accluso come allegato 1, per un costo massimo di 1 843 milioni di EUR (prezzi del gennaio 2013) e, successivamente, utilizzare, sviluppare e disattivare questo impianto. I costi di costruzione sono stabiliti nella stima contabile del 13 marzo 2013 (ai prezzi del 2013) che copre l'insieme delle spese. Questa stima costituisce il documento di riferimento per i contributi in denaro e in natura dei membri.

2.   A tal fine l'organizzazione intraprende e coordina varie attività, che mirano tra l'altro a:

a)

contribuire alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico, all'innovazione e alle sfide per la società, apportando un valore aggiunto anche (ma non solo) allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER);

b)

garantire la piena valorizzazione scientifica dell'ESS e dell'insieme dei suoi strumenti;

c)

garantire un accesso effettivo agli utilizzatori conformemente alla politica di accesso di cui all'articolo 17;

d)

contribuire alla diffusione dei risultati scientifici;

e)

assicurare un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze;

e qualsiasi altra azione connessa necessaria per svolgere questo compito.

3.   L'organizzazione costruisce e utilizza l'ESS su base non economica. Per promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali. Le entrate derivanti da queste attività sono utilizzate in linea con i compiti dell'organizzazione.

4.   L'organizzazione esercita le sue attività esclusivamente per fini pacifici.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri dell'organizzazione o osservatori senza diritto di voto:

a)

gli Stati membri dell'UE;

b)

i paesi associati;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

Le condizioni di ammissione dei membri e degli osservatori sono precisate all'articolo 4 del presente statuto.

2.   Tra i suoi membri l'organizzazione deve accogliere uno Stato membro e almeno due altri Stati membri o paesi associati in qualità di membri.

3.   Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio.

4.   I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, o da soggetti privati con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure.

5.   I membri e gli osservatori dell'organizzazione e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell'allegato 7. Il presidente del consiglio tiene aggiornato l'allegato 7.

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

1.   Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

a)

l'ammissione di nuovi membri presuppone l'approvazione del consiglio;

b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio;

c)

nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività dell'organizzazione di cui all'articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all'articolo 6;

d)

i nuovi membri che aderiscono al presente statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore possono farlo alle stesse condizioni dei membri fondatori;

e)

le condizioni di adesione dei nuovi membri sono oggetto di un accordo tra l'organizzazione e il membro aderente e sono approvate dal consiglio;

f)

i nuovi membri che diventano membri dell'organizzazione più di un anno dopo l'entrata in vigore del presente statuto sono tenuti a versare un contributo speciale a favore delle spese in conto capitale già sostenute dell'organizzazione, in aggiunta al loro normale contributo ai futuri investimenti di capitale, agli attuali costi operativi e ai costi di disattivazione.

2.   I soggetti elencati all'articolo 3, paragrafo 1, che desiderano contribuire all'organizzazione, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono chiedere al consiglio lo statuto di osservatori. Le condizioni per l'ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

a)

di norma gli osservatori sono ammessi per un periodo di tre anni; eccezionalmente il consiglio può prorogare il mandato di osservatore;

b)

i richiedenti presentano una richiesta scritta al presidente del consiglio.

Nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà all'organizzazione e alle sue attività descritte all'articolo 2.

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Revoca di un membro o di un osservatore

1.   Un membro può ritirarsi dall'organizzazione al termine di un esercizio finanziario, previa richiesta trasmessa al consiglio 3 anni prima del ritiro. Il ritiro non può avere effetto prima del 31 dicembre 2026.

2.   Gli osservatori possono ritirarsi in qualsiasi momento, previa richiesta trasmessa, sei mesi prima del ritiro, al consiglio.

3.   Le condizioni e gli effetti del ritiro dall'organizzazione da parte di un membro, in particolare la sua quota a favore dei costi di costruzione, di attività e di disattivazione dell'ESS e le compensazioni delle perdite, sono stabiliti dal consiglio prima che il ritiro di un membro abbia effetto. La decisione specifica la quota dei costi di disattivazione del membro in questione.

4.   Il consiglio è abilitato a porre termine all'adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore:

a)

nel caso di grave violazione, da parte del membro o dell'osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo statuto;

b)

il membro o l'osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi dal momento in cui hanno ricevuto notifica scritta della violazione.

Prima che il consiglio adotti una decisione di revoca di un membro o di un osservatore, al membro o all'osservatore sarà data la possibilità di contestare tale decisione e presentare la propria difesa al consiglio.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

1.   I membri godono dei seguenti diritti:

a)

il diritto di accesso all'ESS per la loro comunità scientifica alle condizioni di cui all'articolo 17;

b)

il diritto di assistere alle riunioni del consiglio e partecipare al voto. Tuttavia, un membro non ha diritto di voto su questioni concernenti la revoca della sua adesione.

2.   I membri fondatori si impegnano ad apportare i seguenti contributi, in denaro o in natura, a favore dei costi di costruzione, inclusi i contributi per la fase di precostruzione di cui all'allegato 4 e i contributi in denaro per la fase di precostruzione e la fase di costruzione di cui all'allegato 5:

Repubblica ceca

5,52 milioni di EUR

Regno di Danimarca

230 milioni di EUR

Repubblica federale di Germania

202,5 milioni di EUR

Repubblica di Estonia

4,61 milioni di EUR

Repubblica francese

147 milioni di EUR

Repubblica italiana

110,6 milioni di EUR

Ungheria

17,6 milioni di EUR

Regno di Norvegia

46,07 milioni di EUR

Repubblica di Polonia

33,2 milioni di EUR

Regno di Svezia

645 milioni di EUR

Confederazione svizzera

64,5 milioni di EUR

Tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del gennaio 2013.

Il contributo dei membri diversi dai membri fondatori è conforme alla pertinente tabella dei contributi per l'adesione di cui all'allegato 6.

I costi di precostruzione e costruzione comprendono l'insieme delle spese (personale, costi, spese ricorrenti e spese in conto capitale) per la costruzione dell'ESS, come specificato nell'allegato 2. Un elenco dei contributi in natura approvati per la fase di precostruzione è accluso come allegato 4. Una figura che illustra l'incidenza annuale stimata delle spese per la costruzione, l'attività e la disattivazione è riportata nell'allegato 2.

Le norme e i principi di base dei contributi in natura sono stabiliti nell'allegato 3.

3.   Ciascun membro è tenuto a:

a)

versare il proprio contributo a favore dei costi di costruzione ripartiti (importi previsti e calendario dei pagamenti) nel bilancio annuale stabilito a norma dell'articolo 9, paragrafo 10, lettera d);

b)

contribuire ai costi di funzionamento di cui all'articolo 18 e ai costi di disattivazione di cui all'articolo 19;

c)

se del caso, nominare uno o più soggetti rappresentanti, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e delegare il proprio soggetto rappresentante a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell'ambito del consiglio e iscritte all'ordine del giorno.

4.   Tutte le risorse dell'organizzazione, in denaro o in natura, sono utilizzate esclusivamente per promuovere i compiti dell'organizzazione a norma dell'articolo 2.

Articolo 7

Osservatori

1.   Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

a)

il diritto di partecipare al consiglio senza diritto di voto;

b)

in funzione delle disponibilità, il diritto di incentivare la propria comunità di ricerca a partecipare a tariffe preferenziali ad eventi ESS tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione.

2.   Ogni osservatore, se del caso, nomina uno o più soggetti rappresentanti, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

CAPO 4

GOVERNANCE

Articolo 8

Organi dell'organizzazione

Gli organi dell'organizzazione sono il consiglio e il direttore generale.

Articolo 9

Consiglio

1.   Il consiglio è l'organo direttivo dell'organizzazione ed è composto da un massimo di due delegati per ogni membro dell'organizzazione. I delegati possono farsi assistere da esperti.

2.   I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati secondo le modalità stabilite da ciascun membro. Ciascun membro informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio.

3.   Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente statuto, della direzione e supervisione generali dell'organizzazione in relazione alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. Il consiglio può impartire istruzioni al direttore generale.

4.   Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Una riunione del consiglio può essere convocata su richiesta di almeno due membri.

5.   Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelti fra i delegati dei membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano super partes e lasciano le proprie delegazioni. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di al massimo due anni. La rielezione è ammessa una sola volta per un secondo mandato di al massimo due anni.

6.   Il consiglio decide il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente statuto.

7.   Il consiglio può istituire i comitati ausiliari necessari per svolgere i compiti dell'organizzazione. Il consiglio definisce il mandato di tali comitati.

8.   Il personale direttivo, definito dal consiglio, è nominato e può essere revocato dal consiglio.

9.   Le seguenti questioni richiedono l'approvazione all'unanimità del consiglio:

a)

aumento dei costi di costruzione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

modifiche dei contributi ai costi di costruzione, funzionamento e disattivazione;

c)

proposta di modifica dello statuto e modifica dei suoi allegati;

d)

ammissione e revoca di membri o osservatori.

Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, modificato dal Consiglio il 2 dicembre 2013 [regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio (1)].

10.   Per le decisioni elencate qui di seguito è necessaria la maggioranza qualificata:

a)

la nomina del direttore generale, nonché la sospensione o la revoca della sua nomina a norma dell'articolo 11;

b)

l'elezione del presidente e del vicepresidente;

c)

il programma scientifico di medio termine (cinque anni);

d)

i bilanci annuali, i piani di bilancio quinquennali e le previsioni finanziarie a medio termine (cinque anni);

e)

l'adozione del bilancio annuale;

f)

la politica per l'assegnazione e l'accesso al cosiddetto «beamtime» (tempo di utilizzo del fascio);

g)

il regolamento finanziario dell'organizzazione;

h)

la liquidazione dell'organizzazione;

i)

le modifiche significative alla relazione di progettazione tecnica dell'ESS e la stima contabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 9, lettere a) e b);

j)

la nomina e la revoca del personale direttivo;

k)

l'approvazione del mandato e del funzionamento del comitato consultivo scientifico (CCS) e del comitato consultivo tecnico (CCT).

11.   Tutte le altre decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 10

Procedura di votazione

1.   Ciascun membro, fino all'avvio iniziale, ha diritto ad un numero di voti corrispondente al suo contributo ai costi di precostruzione e costruzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Una volta iniziata la fase operativa, la ripartizione dei voti è riesaminata dal consiglio in funzione dei contributi. Ulteriori riesami dovrebbero essere effettuati almeno ogni cinque anni.

2.   Per «maggioranza semplice» si intende una maggioranza di oltre il 50 % dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario.

3.   Per «maggioranza qualificata» si intende una maggioranza di almeno il 67 % dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario.

4.   Per «voto all'unanimità» si intende almeno il 90 % dei voti dei membri rappresentati alla riunione e nessun voto sfavorevole.

5.   Ogni riunione del consiglio raggiunge il quorum solo se sono rappresentati almeno il 67 % di tutti i membri.

Articolo 11

Direttore generale

1.   Il consiglio, in conformità all'articolo 9, paragrafo 10, lettera a), nomina il direttore generale dell'organizzazione secondo una procedura adottata dal consiglio. Il direttore generale è il rappresentante giuridico dell'organizzazione. Il direttore generale provvede alla gestione corrente dell'organizzazione con la dovuta diligenza, in conformità del presente statuto, delle istruzioni e delle risoluzioni del consiglio e degli obblighi giuridici applicabili.

2.   Il direttore generale prepara e trasmette le decisioni strategiche, tecniche, scientifiche, giuridiche, di bilancio e amministrative al consiglio. Il direttore generale trasmette al consiglio una relazione annuale di attività e una volta l'anno trasmette al consiglio una dichiarazione finanziaria sottoposta a revisione.

3.   Qualora si rendesse vacante il posto del direttore generale il consiglio può designare per sostituirlo una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilità.

4.   Il mandato del direttore generale non supera di norma cinque anni. La modifica o l'estensione di contratti di lavoro o di assegnazione sono soggette all'approvazione del consiglio.

Articolo 12

Comitato amministrativo e finanziario (CAF), comitato consultivo scientifico (CCS) e comitato consultivo tecnico (CCT)

1.   Il consiglio istituisce un comitato amministrativo e finanziario (CAF) composto al massimo da due delegati nominati da ciascun membro. Il presidente del CAF è nominato dal consiglio ed è super partes. Il comitato fornisce consulenze al consiglio su tutti gli aspetti di natura giuridica e amministrativa e della gestione finanziaria. Il mandato del comitato e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio e integrati nel regolamento finanziario.

2.   Il consiglio istituisce un comitato consultivo scientifico (CCS) e un comitato consultivo tecnico (CCT). Questi comitati sono composti da eminenti scienziati che non lavorano né sono in alcun modo collegati con l'organizzazione e forniscono consulenza in ambito scientifico (CCS) e tecnico (CCT) e in relazione ad altre questioni di rilievo per l'organizzazione.

I membri del CCS e del CCT insieme ai loro rispettivi presidenti sono nominati dal consiglio, in conformità del regolamento interno. Il mandato e le procedure del CCS e del CCT sono adottati dal consiglio.

CAPO 5

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 13

Presentazione di relazioni alla Commissione

1.   L'organizzazione elabora una relazione di attività annuale incentrata in particolare sugli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   L'organizzazione informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto svolgimento dei suoi compiti o le impedisca di soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 6

POLITICHE

Articolo 14

Accordo con terzi

Qualora lo ritenga utile, l'organizzazione può concludere accordi con qualsiasi persona fisica o giuridica. Tale accordo precisa tutti i diritti e gli obblighi delle parti.

Articolo 15

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   Il consiglio stabilisce norme dettagliate sulle procedure e i criteri degli appalti che l'organizzazione è tenuta a rispettare. La politica in materia di appalti deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.

2.   Le esenzioni IVA sulla base degli articoli 143, paragrafo 1, lettera g), e 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati dall'organizzazione e dai suoi membri per l'uso ufficiale ed esclusivo dell'organizzazione, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell'organizzazione. Le esenzioni IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR. Le esenzioni dalle accise, sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4), si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati dall'organizzazione per l'uso ufficiale ed esclusivo dell'organizzazione, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell'organizzazione in relazione alle sue attività e che l'acquisto superi il valore di 300 EUR.

Articolo 16

Responsabilità

1.   L'organizzazione è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'organizzazione è limitata al valore dei contributi annuali rispettivi di ciascun membro convenuti nel bilancio annuale.

3.   L'organizzazione sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell'ESS.

Articolo 17

Valutazione scientifica e politica di accesso

1.   L'organizzazione garantisce un accesso effettivo ai ricercatori europei e internazionali nonché ad altri utenti interessati. L'accesso all'ESS si basa su una valutazione inter pares e sui criteri di eccellenza scientifica e fattibilità ed è concesso conformemente alla politica di accesso adottata dal consiglio. La politica di accesso deve riflettere gli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2.   Anche soggetti diversi dai membri possono accedere all'ESS. L'accesso è aperto agli utenti europei e internazionali conformemente alla politica di accesso adottata dal consiglio.

Articolo 18

Funzionamento

1.   I membri contribuiscono alle spese di funzionamento dell'organizzazione proporzionalmente all'uso dell'ESS. I principi generali applicabili all'utilizzo degli impianti e alla ripartizione dei contributi dei membri alle spese di funzionamento sono oggetto di una politica separata stabilita dal consiglio.

2.   Il consiglio stabilisce i requisiti per evitare squilibri duraturi e significativi tra l'uso degli impianti ESS da parte della comunità scientifica di un membro e il contributo di tale membro all'organizzazione.

Articolo 19

Disattivazione

I membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e gli edifici dell'organizzazione di cui all'allegato 1. I membri si ripartiscono i costi della disattivazione. Questo costo non può superare un importo equivalente a tre bilanci di esercizio annuali, sulla base della media degli ultimi cinque anni dei costi di funzionamento. I costi superiori a questo importo sono a carico dello Stato ospitante dell'organizzazione.

Il consiglio elabora e adotta una politica di disattivazione contenente una descrizione organica e completa della procedura di disattivazione.

Articolo 20

Politica di diffusione

1.   Dato il suo ruolo di «facilitatore» delle attività di ricerca, l'organizzazione incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, l'organizzazione promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione.

2.   In linea generale, l'organizzazione incoraggia i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei paesi membri di rendere disponibili i loro risultati a nome dell'organizzazione.

3.   La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e, per raggiungere il pubblico interessato, l'organizzazione si avvale di diversi canali, come portali web, bollettini di informazione, seminari, la partecipazione a conferenze, articoli su riviste, pubblicazioni e quotidiani.

Articolo 21

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e politica in materia di dati

1.   Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.   L'organizzazione è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'ESS, ivi compresa, ma non esclusivamente, la proprietà intellettuale prodotta dai dipendenti impiegati dall'organizzazione, tranne laddove tali diritti siano disciplinati da accordi contrattuali separati o una normativa obbligatoria o disposizioni del presente statuto prevedano altrimenti.

3.   In generale, si incoraggia l'accesso aperto per i dati ottenuti nell'ambito dell'utilizzo degli impianti dell'ESS e, nella misura del possibile, per i software e i programmi informatici messi a punto dall'organizzazione si valuterà la possibilità di applicare i principi «open source».

4.   L'organizzazione adotta la propria politica in materia di dati e di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 22

Invenzioni

L'organizzazione è soggetta alla legislazione e ai regolamenti applicabili in materia di invenzioni e adotta la propria politica in materia.

CAPO 7

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'organizzazione inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo anno di attività costituisce un esercizio finanziario corto che inizia alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l'organizzazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 24

Revisione contabile e regolamento finanziario

1.   Come specificato nel regolamento finanziario il direttore generale trasmette al comitato amministrativo e finanziario (CAF) i documenti di bilancio che saranno esaminati e successivamente trasmessi al consiglio corredati delle osservazioni e raccomandazioni del CAF.

2.   Il consiglio nomina, per un mandato di quattro anni rinnovabile, dei revisori dei conti esterni. I revisori svolgono queste funzioni conformemente a quanto stabilito nel regolamento finanziario.

3.   Il direttore generale fornisce ai revisori tutte le informazioni e l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   I conti dell'organizzazione sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

5.   Il regolamento finanziario stabilisce tutte le altre disposizioni relative al bilancio, ai principi contabili e alle sue finanze comprese le regole per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 25

Durata

L'organizzazione è istituita per un periodo indeterminato.

Articolo 26

Scioglimento

1.   Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per decisione del consiglio in conformità dell'articolo 9, paragrafo 10, lettera h).

2.   L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dall'organizzazione alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell'adozione.

3.   Gli attivi restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'organizzazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali all'organizzazione. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, le passività restanti dopo aver incluso gli attivi dell'organizzazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi annuali all'organizzazione e si limitano al valore dei rispettivi contributi annuali convenuti nel bilancio annuale.

4.   Senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento, l'organizzazione ne dà notifica alla Commissione.

5.   L'organizzazione cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Diritto applicabile

La costituzione e il funzionamento interno dell'organizzazione sono disciplinati da:

a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

b)

il diritto dello Stato in cui l'organizzazione ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

il presente statuto e le relative modalità di attuazione.

Articolo 28

Condizioni di assunzione

1.   L'organizzazione applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il l'addetto svolge abitualmente il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

2.   Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascuna parte contraente nell'ambito della propria giurisdizione agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell'organizzazione nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

Articolo 29

Controversie

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all'organizzazione o tra questi e l'organizzazione, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

2.   Alle controversie tra l'organizzazione e i terzi si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti da tale diritto, il foro competente a dirimere tali controversie è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'organizzazione ha sede legale.

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'ESS e presso la sue sede legale.

Articolo 31

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   Una riunione costitutiva del consiglio è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'organizzazione.

2.   Lo Stato ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome dell'organizzazione prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

CAPO 9

ALLEGATI E LINGUE

Articolo 32

Allegati

Gli allegati elencati qui di seguenti sono acclusi al presente statuto:

1.

Ambito tecnico e scientifico dell'ESS

2.

Costi stimati e calendario

3.

Regole e principi di base per i contributi in natura

4.

Elenco dei contributi in natura approvati per la fase di precostruzione.

5.

Elenco dei contributi in denaro già ricevuti per le fasi di precostruzione e costruzione

6.

Tabella relativa ai contributi

7.

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti

Articolo 33

Lingue

Tutte le versioni del presente statuto fanno fede nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. Non prevale alcuna versione linguistica.


(1)  Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).


ALLEGATO 1

AMBITO TECNICO E SCIENTIFICO DELL'ESS

1.   SCOPO E PORTATA DEL PRESENTE ALLEGATO

Scopo del presente allegato allo statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea» è istituire un quadro di riferimento dell'ambito scientifico e tecnico degli impianti dell'ESS. Si basa sulla relazione di progettazione tecnica (RPT) presentata al comitato direttivo dell'ESS nella sua riunione del febbraio 2013. L'RPT è un elemento da fornire previsto dal protocollo di intesa per la fase di precostruzione dell'ESS ed è il risultato del lavoro in collaborazione con organizzazioni di ricerca in tutta Europa e altrove. L'allegato illustra anche il contesto del progetto e descrive il quadro internazionale degli impianti. Una sintesi dei costi associati stimati e il calendario sono riportati nell'allegato 2.

2.   CONTESTO

L'ESS è una nuova infrastruttura scientifica internazionale che sarà costruita a Lund, mentre le attività di gestione dei dati si svolgeranno a Copenaghen. Si tratterà di impianti scientifici multidisciplinari al servizio delle scienze della vita, della fisica, della chimica, della scienza dei materiali, nonché delle scienze in materia di energia e di clima. L'ESS si iscrive nell'ottica alla base delle raccomandazioni del Forum «Megascience» dell'OCSE del 1999 relative agli impianti di neutroni di grandi dimensioni a livello mondiale.

La costruzione della fonte di neutroni ESS per la scienza dei materiali è un elemento fondamentale nell'impegno dell'Europa per sviluppare ulteriormente il suo insieme di grandi infrastrutture di ricerca d'avanguardia a livello mondiale. Nel 2002 una relazione tecnica, frutto di una collaborazione paneuropea, illustra un modello concettuale e le relative prove scientifiche. Nel 2003 il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), istituito dai ministeri della ricerca degli Stati membri e dei paesi associati, ha concluso che un dispositivo di stazione ad obiettivo unico e impulso lungo di 5 MW, composto teoricamente da 22 strumenti «pubblici» costituiva l'assetto tecnico ottimale in grado di soddisfare le esigenze della comunità scientifica europea nel secondo quarto di questo secolo.

Costruendo l'ESS, un impianto con prestazioni di fonte senza precedenti che si avvale della nuova tecnologia a impulso lungo, e utilizzandolo secondo la pratica di eccellenza scientifica nell'ambito della rete europea delle fonti, l'Europa potrà mantenere la leadership mondiale nelle attività di ricerca in tutti i grandi settori della scienza che richiedono metodi di diffusione neutronica.

3.   OBIETTIVI FONDAMENTALI

L'obiettivo fondamentale degli impianti dell'ESS è fornire alla scienza europea opportunità di ricerca avanzata a livello mondiale in materia di diffusione neutronica, puntando all'eccellenza scientifica e a prestazioni di punta in termini di risultati scientifici. L'impianto è concepito, in tutte le sue parti, per raggiungere questi obiettivi e soddisfare la domanda europea di una capacità di ricerca rafforzata, unica e di altissimo livello. Nella realizzazione di questi obiettivi, l'ESS produrrà nuove conoscenze che non potrebbero essere ottenute con altri sistemi o metodi, rafforzerà l'impatto sociale della scienza e favorirà l'innovazione in Europa.

4.   AMBITO DI APPLICAZIONE SCIENTIFICO

L'ESS disporrà di una capacità unica di studiare un'ampia gamma di strutture e di scale temporali grazie ai suoi impulsi neutronici lunghi ad elevata intensità. L'ESS produrrà fasci neutronici di una luminosità senza precedenti, sottoponendo i campioni ad un'intensità di fascio più elevata rispetto a tutte le fonti di spallazione esistenti. L'elevata luminosità permetterà di effettuare numerose analisi che oggi sono irrealizzabili, consentendo di effettuare misure di campioni più piccoli in ambienti soggetti a maggiori vincoli, ampliare l'utilizzo di neutroni polarizzati, individuare i segnali più deboli e procedere a misurazioni cinematiche più rapide in tempo reale. I fasci neutronici brillanti saranno prodotti in una struttura temporale unica, caratterizzata da impulsi neutronici lunghi a bassa frequenza. Questa struttura temporale consente di utilizzare efficacemente i neutroni a grande lunghezza d'onda. Grazie alle tecnologie neutroniche avanzate utilizzate in questa struttura gli strumenti dell'ESS beneficeranno di un intervallo dinamico più ampio, grazie in particolare all'uso di fasci bispettro e di risoluzioni modulabili, in funzione delle esigenze, in una gamma molto estesa; ciò amplierà notevolmente le possibilità scientifiche. Metodi avanzati di trattamento dei dati e di analisi rafforzeranno ulteriormente le potenzialità e le capacità.

La fonte di spallazione fornirà fasci di neutroni a una serie di strumenti di ricerca. Viste le argomentazioni scientifiche stabilite nel 2002 e le poste scientifiche in gioco in relazione all'ESS, l'RPT illustra una serie di strumenti di riferimento.

5.   AMBITO DI APPLICAZIONE TECNICO

La figura 1 illustra l'assetto di base del sito, a nord est della città di Lund, in Svezia. Le componenti principali degli impianti ESS sono l'acceleratore, la stazione obiettivo, l'insieme degli strumenti e i relativi edifici e infrastrutture.

Nell'acceleratore i protoni subiscono un'accelerazione acquisendo un'energia adeguata per provocare efficacemente una reazione di spallazione. L'acceleratore dell'ESS è concepito in modo da avere una potenza elevata e una grande affidabilità e si avvale principalmente di cavità superconduttrici.

La stazione obiettivo convertirà il fascio di protoni proveniente dall'acceleratore, mediante il processo di spallazione, in vari fasci intensi di neutroni lenti diretti verso gli strumenti dove si svolgono le ricerche. La tecnologia scelta per il bersaglio consiste in una ruota che gira nel fascio di protoni. Un assemblaggio moderatore-riflettore che racchiude il bersaglio trasforma i neutroni veloci prodotti nel processo di spallazione in neutroni lenti. Questi neutroni sono poi instradati verso gli strumenti.

Negli strumenti, i neutroni sono utilizzati per sondare le proprietà dei materiali in tutta la loro diversità e complessità. La tecnica ad impulso lungo consente di adattare i fasci neutronici a ciascuno strumento e esperimento specifico.

Figura 1

Assetto di base degli impianti dell'ESS

Image

L'assetto di base degli impianti dell'ESS comprende il tunnel dell'acceleratore (arancione), la galleria RF (rosa), l'edificio della stazione a obiettivo (di colore rosso), i capannoni di sperimentazione 1 & 2 (blu) e 3 (verde). Sono inoltre riportati il perimetro del sito (linea tratteggiata), l'autostrada E22 (grigio scuro) e il possibile assetto delle strade e edifici di servizio (grigio chiaro). L'origine dell'obiettivo di spallazione è situato a 55,7344° di latitudine e 13,2482° di longitudine (WGS84).

Il centro di gestione dei dati e software DMSC (Data Management and Software Centre) di Copenhagen fornisce sostegno e servizi per la gestione e l'analisi scientifica dei dati. Il DMSC è anche responsabile della conservazione dei dati generati dall'insieme degli strumenti dell'ESS nonché della fornitura di servizi per l'acquisizione, la gestione e l'analisi di dati e del sostegno alla simulazione di esperimenti. Il DMSC è parte integrante dell'ESS. Questo centro di livello mondiale, accessibile agli utilizzatori, apporterà il suo sostegno e la sua collaborazione a numerosi utilizzatori scientifici e tecnologici nelle università, gli istituti e l'industria.

Figura 2

Funzionalità del DMSC dell'ESS

Centro di gestione dei dati e del software dell'ESS (DMSC dell'ESS)

Software per il controllo degli strumenti

Conservazione dei dati

Sostegno alla simulazione Montecarlo

Analisi e visualizzazione di dati

Portale degli utilizzatori

Software per il controllo degli strumenti

Accesso a distanza agli esperimenti

Visualizzazione in tempo reale dei dati prettrattati nel corso dell'esperimento

Sostegno operativo in situ (ESS Lund)

Trasmissione dei dati grezzi verso i principali server ai fini dello stoccaggio

Pretrattamento dei dati grezzi in un formato utilizzabile successivamente

Portale web e per dispositivi mobili che dà accesso ai dati degli utilizzatori nel rispetto delle regole dell'UE

Sviluppo e sostegno di un software di modellizzazione Montecarlo per gli strumenti neutronici

Supporto alla modellizzazione di aspetti specifici degli strumenti o dei campioni per l'analisi dei dati

Sostegno operativo in situ (ESS Lund)

Sviluppo e sostegno di un software di analisi e visualizzazione dei dati

Soluzioni-ponte di aiuto alla modellizzazione di dati neutronici mediante un software avanzato di modellizzazione fisica e teorica

Accesso a sistemi informatici ad alte prestazioni (HPC)

Sostegno operativo in situ (ESS Lund)

Creazione di un portale web (e relativo supporto) destinato alla trasmissione e all'esame delle proposte degli utilizzatori

Fornitura (e relativo supporto) di strumenti on line destinati ad aiutare gli utilizzatori ad accedere ai loro dati

Sostegno operativo in situ (ESS Lund)

In aggiunta a tali componenti, è prevista un'infrastruttura di servizi, con laboratori e officine, uffici e servizi per gli utenti e il personale.

6.   OBIETTIVI DI PRESTAZIONE E CONCEZIONE

Quando saranno pienamente operativi, gli impianti dell'ESS offriranno capacità scientifiche uniche, di livello mondiale, in quanto fonte di neutroni. La fornitura di neutroni ad impulsi lunghi di vari millesimi di secondo (teoricamente 2,86 ms) a bassa frequenza (teoricamente 14 Hz) all'insieme di strumenti consentirà un uso efficiente dei fasci neutronici termici e freddi ad elevata intensità.

L'obiettivo è dotare l'ESS di 22 strumenti quando le attività entreranno nella fase di regime stazionario.

La potenza del fascio di protoni sarà teoricamente di 5 MW e il funzionamento sarà ottimizzato in linea con gli obiettivi scientifici di base. Rispetto all'ILL (nel 2013), gli strumenti di diffusione neutronica dell'ESS raggiungeranno una sensibilità fino a 100 volte più elevata per l'individuazione dei segnali deboli. Rispetto al SNS e al J-PARC (nel 2013), l'ESS produrrà fasci di un'intensità fino a 30 volte superiore negli esperimenti, con la stessa risoluzione per i neutroni termici e quelli freddi.

Gli impianti dell'ESS saranno concepiti in modo da essere altamente affidabili, con un obiettivo di disponibilità del 95 % durante i periodi di attività annuali di oltre 4000 ore, una volta che l'ESS sarà pienamente attivo.

Per mantenere le sue capacità di livello mondiale, nella progettazione sarà previsto un margine ragionevole di evoluzione tecnica per non precludere futuri miglioramenti e potenziamenti.

Gli impianti dell'ESS disporranno di infrastrutture scientifiche e informatiche di punta destinate a sfruttare pienamente la fonte di neutroni, fornendo un servizio scientifico coerente che renda le tecniche neutroniche più accessibili, più potenti e più efficaci in un'ampia gamma di discipline scientifiche.

Ai fini della pianificazione e della determinazione dei costi totali lungo l'intero ciclo di vita, è previsto, teoricamente, che l'ESS sia disattivato nel 2065 e che il sito sia risanato per altri usi idonei all'ambiente circostante.

Gli impianti dell'ESS saranno progettati in modo da proteggere le persone, il pubblico e l'ambiente da eventuali danni nel corso della costruzione, dell'attività e della disattivazione. L'ESS sarà concepito in modo da facilitare l'uso delle energie rinnovabili, ridurre il consumo energetico e riciclare una notevole quantità di calore di scarto.


ALLEGATO 2

COSTI STIMATI E CALENDARIO

1.   INTRODUZIONE

Scopo del presente documento, che costituisce l'allegato 2 dello statuto, è descrivere la stima del costo totale, il bilancio e il calendario previsto per il progetto ESS. Si tratta di una sintesi, a grandi linee, dei dati di base sulla prestazione, stabiliti nella primavera del 2014, sulla base dell'RPT e dei documenti connessi trasmessi al comitato direttivo dell'ESS nel 2012, in linea con le possibilità tecniche e scientifiche riassunte nell'allegato 1. Tutti gli importi indicati nel presente documento si basano sui prezzi del gennaio 2013.

2.   COSTO DEL PROGETTO

Il calcolo dei costi e la pianificazione dell'ESS sono stati realizzati secondo un approccio basato sul ciclo di vita che quindi comprende tutte le diverse fasi della durata di vita degli impianti. Le fasi comprese nel calcolo dei costi e nella pianificazione sono le fasi di precostruzione, di costruzione, di attività (che comprende la fase di avvio iniziale e le fasi di regime stazionario) e di disattivazione. Il costo totale per l'insieme del ciclo di vita è illustrato nella figura 1 qui di seguito.

Figura 1

Costo dell'ESS per l'intero ciclo di vita in milioni di EUR

Image

I costi della fase di precostruzione comprendono l'aggiornamento della progettazione degli impianti. I costi di precostruzione ammontano a 80 milioni di EUR e comprendono contributi in denaro e in natura.

Lo stanziamento di bilancio per la fase di costruzione è di 1 843 milioni di EUR, e comprende i costi di capitale dall'avvio della fase di costruzione, il 1o gennaio 2013, all'inizio della fase di regime stazionario nel 2026. Il bilancio per la fase di costruzione comprende gli investimenti in capitale per 16 strumenti.

Durante il periodo 2019-2025 si svolgerà la fase di avvio iniziale parallelamente alla fase di costruzione. Il costo della fase di avvio iniziale è di 810 milioni di EUR e comprende i bilanci destinati al funzionamento dell'insieme degli impianti e al conseguimento dell'obiettivo stabilito dalla RPT, ossia un insieme di 22 strumenti. La ripartizione del bilancio a livello del progetto di costruzione è illustrata nella figura 2 e comprende sia i contributi in denaro che in natura.

Figura 2

Ripartizione del bilancio della fase di costruzione. Lo stanziamento di bilancio per il DMSC, 32 milioni di EUR, è compreso nel bilancio dei sistemi di diffusione neutronica (NSS)

Image

La fase di avvio iniziale comincia con la produzione, la consegna e la rilevazione dei primi neutroni. Lo stanziamento di bilancio comprende i costi di avvio delle macchine, aumento della potenza del fascio, avvio del programma per gli utilizzatori, prime parti di ricambio e contributo principale alla costruzione dei 6 strumenti rimanenti per completare l'insieme di base di 22 strumenti. La chiusura del bilancio per la fase di avvio iniziale è prevista per la fine del 2025, in modo da garantire una transizione agevole verso il bilancio della fase di regime stazionario.

Il bilancio per le operazioni di regime stazionario inizierà nel 2026 e proseguirà fino al 2065, e include tutti i costi previsti per un funzionamento sostenibile conformemente all'allegato 1. Comprende un piccolo contributo per completare l'insieme degli strumenti nei primi anni e per garantirne la competitività anche nel corso della fase di regime stazionario. Il bilancio della fase di regime stazionario ammonta a 140 milioni di EUR/anno.

Figura 3

Ripartizione del bilancio della fase di funzionamento. Il bilancio per la gestione degli impianti è incluso nel bilancio dell'amministrazione (Ammin)

Image

Secondo l'approccio basato sul ciclo della vita, si prevede che dopo la fase di funzionamento, l'ESS sia disattivato e il sito ripristinato per un uso diverso. I relativi costi sono inclusi nel bilancio per la disattivazione, pari a 177 milioni di EUR.

3.   CALENDARIO DEL PROGETTO

Le grandi linee del calendario per le fasi di precostruzione, di costruzione, di avvio iniziale e di regime stazionario sono riprese nella figura 4 qui di seguito. Il calendario è rigido sotto il profilo tecnico nel senso che in linea di massima le risorse (personale e finanziamenti) non dovrebbero subire ritardi.

Figura 4

Principali tappe delle fasi di costruzione e di avvio iniziale dell'ESS

Image

4.   PROFILO DI BILANCIO

Il profilo di bilancio per le fasi di costruzione (2013-2025), di avvio iniziale (2019-2025), nonché per il primo anno del funzionamento in regime stazionario (2026 -) è illustrato nella figura 5 qui di seguito. Comprende sia i contributi in denaro che quelli in natura. Il profilo delle spese previsto si basa sulle migliori stime presupponendo un calendario rigido sotto il profilo tecnico.

Figura 5

Profilo di bilancio per le fasi di costruzione, di avvio iniziale e di regime stazionario

Image

5.   PROFILO DEGLI EFFETTIVI

Il numero totale dei dipendenti nel corso della fase di regime stazionario è 494. Il profilo del personale previsto per la fase in regime stazionario, espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP), è illustrato nella figura 6.

Figura 6

Profilo del personale previsto nel corso della fase in regime stazionario

Image

La figura 6 comprende il personale del DMSC con un livello di personale previsto nel corso della fase in regime stazionario di 60-65 ETP. Il personale destinato al DMSC aumenterà progressivamente.


ALLEGATO 3

REGOLE E PRINCIPI DI BASE PER I CONTRIBUTI IN NATURA

1.

Un contributo in natura è un contributo non in denaro apportato da un membro dell'organizzazione e può comprendere:

componenti tecnici per gli impianti dell'ESS e il personale necessario per eseguire le prove, il montaggio e/o l'integrazione di tali componenti,

lavori di R&S nonché il personale necessario per eseguirli,

personale messo a disposizione per compiti specifici durante la fase di costruzione; o,

altri prodotti o servizi utili per il completamento degli impianti dell'ESS.

2.

I contributi in natura adeguati e il loro valore sono individuati e specificati dall'organizzazione con riferimento alle descrizioni del progetto ESS di cui al progetto di programma che sarà reso accessibile a tutti i membri. L'individuazione dei contributi in natura adeguati dovrebbe essere soggetta a riesame e dar luogo a raccomandazioni del comitato consultivo scientifico o del comitato consultivo tecnico destinate al consiglio.

3.

Ciascun contributo in natura è oggetto di un contratto scritto tra l'organizzazione e l'organismo erogatore del contributo in natura. Il contratto relativo al contributo in natura dovrebbe riguardare, come minimo e se del caso, gli aspetti seguenti:

descrizione e specifiche tecniche, comprese le prescrizioni in termini di interfacce e integrazione,

piano del progetto, comprendente il calendario, gli elementi da fornire e le principali tappe,

valore totale attribuito,

condizioni di consegna e modalità di trasporto,

controllo di qualità e test di prestazione prima del collaudo e della messa in servizio,

documentazione; manuale operativo, elenco delle parti, manuale di manutenzione comprendente un elenco di pezzi di ricambio,

formazione degli addetti,

sistemi di controllo tecnico e finanziario,

designazione del personale responsabile,

ruoli e responsabilità dell'organizzazione e dell'organismo erogatore,

assicurazioni,

proprietà delle conoscenze preesistenti e delle conoscenze acquisite,

utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite,

licenze e diritti,

diritti di accesso,

trasferimento di proprietà,

procedure di notifica,

portata e contenuto della valutazione ufficiale effettuata alla consegna del contributo in natura,

valutazione e gestione dei rischi.

4.

Il consiglio istituirà un comitato di esame dei contributi in natura (in-kind Review Committee — IKRC) incaricato di valutare le proposte di contributi in natura. Il consiglio approverà tutti i contratti concernenti contributi in natura sulla base delle raccomandazioni di questo comitato. Successivamente a tale approvazione, al membro sarà accreditato il valore del contributo in natura nell'ambito del suo contributo complessivo all'ESS.

5.

Le disposizioni interne in materia di contributi in natura sono stabilite dal consiglio.

6.

Il valore menzionato nella stima contabile dell'organizzazione definisce il valore totale di un contributo in natura. I valori che figurano nella stima contabile dell'organizzazione sono espressi, se non diversamente concordato, al livello di prezzo indicato nello statuto e negli allegati. L'organismo erogatore è interamente responsabile del contributo, anche del suo costo. L'euro è l'unità monetaria standard per tutti i contributi in natura. I rischi di esposizione valutaria sono a carico dell'organismo erogatore.


ALLEGATO 4

LISTA DEI CONTRIBUTI IN NATURA APPROVATI PER LA FASE DI PRECOSTRUZIONE

Image

N.

ESS Project

ESS WU Name

Contract Partner

Country

TOTAL (kEUR)

1

Accelerator

B1 Superconducting Linac is for DESY

DESY

DE

971,4

2

Accelerator

Backup Study for ESS Proton Source

ESS-Bilbao

ES

477,08

3

Accelerator

Normal conducting linac

INFN

IT

3 725

4

DMSC

SD014DE — HDRI Communication Platform

HZG

DE

470,2

5

DMSC

Design update for the ESS Data Management and Software Centre (DMSC)

UCPH

DK

402,4

6

DMSC

Cluster Interim DMSC

UCPH

DK

1 205,9

7

DMSC

MANTID cooperation

UCPH

DK

123,9

8

Instrument

CAMEA

DTU

DK

480,5

9

Instrument

SD017DC/b DK Horizontal Focusing Reflectometer

DTU

DK

79,5

10

Instrument

Compact SANS

DTU

DK

82,1

11

Neutron Technologies

Neutron Optics

DTU

DK

80,2

12

Instrument

Hybrid Diffractometer

DTU

DK

168,9

13

Instrument

SD001DE/b Bispectral Chopper Spectroscopy

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

393,7

14

Instrument

SD001DE/a Cold Chopper Spectroscopy

TUM

DE

258,7

15

Instrument

SD002DE/a High Resolution NSE

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

318,8

16

Instrument

SD0002DE/b Wide Angle NSE

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

67,6

17

Instrument

SD003DE/a Reflectometer for Liquid Surfaces and Soft Matter

HZB

DE

533,6

18

Instrument

SD004DE/ab Conventional SANS

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

112,1

19

Instrument

SD004DE/C Small Sample SANS

HZG

DE

617,9

20

Instrument

SD005DE/a Bi-spectral Powder Diffractometer

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

272,7

21

Instrument

SD005DE/b Engineering Diffraction

HZG

DE

903,7

22

Instrument

SD006DE Multi Purpose High Resolution Imaging

HZB

DE

758,0

23

Instrument

SD007DE/b Alternative NSE and Add-ons

TUM

DE

635,9

24

Instrument

SD007DE/c Focusing Optics for Spectroscopy

TUM

DE

137,1

25

Instrument

SD007DE/a Phase Space Transformers

HZB

DE

65,1

26

Instrument

SD008DE Multi Purpose Extreme Environment Diffraction

HZB

DE

389,3

27

Neutron Technologies

SD009DE — Choppers

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

828,5

28

Neutron Technologies

SD010DE — Detectors

TUM

DE

4 785,8

29

Neutron Technologies

SD011DE — Polarizers (3HE)

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

417,4

30

Neutron Technologies

SD012DE ESS Specific Sample Environment

HZG

DE

179,0

31

Instrument

SD013DE Test Beam Line

HZB

DE

1 456,4

32

Instrument

SD003DE/b Reflectometer for Magnetic Layers

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

309,0

33

Instrument

SD033CZ Complex Environment Engineering Diffractometer

Institute of Physics ASCR

CZ

1 759,0

34

Instrument

Simulation of Neutron Instruments

KU

DK

938,8

35

Neutron Technologies

Detector Testing Facility

IFE

NO

1 785,6

36

Neutron Technologies

Detectors

CNR

IT

510,2

37

Target

Waste Disposal, Emissions, Dismantling and Decommissioning

KIT

DE

19,2

38

Target

Target Performance Modelling and Optimization

KIT

DE

95,9

39

Target

Material Properties

KIT

DE

9,6

40

Target

Rotating Tungsten Helium Cooled Target Concept — Replaceable System

KIT

DE

322,8

41

Target

Rotating Tungsten Helium Cooled Target Concept — Permanent System

KIT

DE

76,7

42

Target

Liquid Metal Target

KIT

DE

1 152,8

43

Target

Premoderator, Moderator and Reflector Engineering Design

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

1 512,5

44

Target

Shielded Target Monolith System and Beam Extraction

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

845,6

45

Target

Liquid Metal Target

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

163,9

46

Target

Liquid Metal Target

Paul Scherrer Institute

CH

221,5

47

Target

Rotating Tungsten Helium Cooled Target Concept — Permanent System

Forschungszentrum Jülich GmbH

DE

959,9

48

Instrument

SD015DE — Simulation Code Development, Help Desk

HZB

DE

472,9

49

Instrument

SD054NL ULTRA SANS USING NEUTRON SPIN-ECHO MODULATION

Delft University of Technology

NL

208,54

50

Instrument

SD055NL OPTIMISING THE BENEFITS OF SPIN-ECHO LABELLING

Delft University of Technology

NL

135,21

51

Instrument

SD056NL SPIN-ECHO MODULATION IMAGING ADD-ON

Delft University of Technology

NL

247,58

52

Instrument

SD057NL LARMOR LABELLING IN DIFFRACTION

Delft University of Technology

NL

135,21

53

Target

THE ESS WATER TASK FORCE

ESS-Bilbao

ES

189,2

54

Instrument

SD016DC_DK CAMEA

DTU

DK

43,5

55

Instrument

SD018DC_DK COMPACT SANS

DTU

DK

51,2

56

Neutron Technologies

SD020DC_DK NEUTRON OPTICS

DTU

DK

54,0

57

Target

THE ESS TARGET STATION CONCEPT SELECTION (TSCS)

ESS-Bilbao

ES

264,9

58

Target

TARGET TEST STAND

ESS-Bilbao

ES

1 390,75

59

Accelerator

Backup Study for ESS Low Energy Beam Transport

ESS-Bilbao

ES

445,5

60

Accelerator

Backup Study for ESS Radio Frequency Quadrupole

ESS-Bilbao

ES

829,6

61

Accelerator

Backup Study for ESS Drift Tube Linac

ESS-Bilbao

ES

386,77

62

Accelerator

Backup Study for ESS Spoke Superconducting Linac

ESS-Bilbao

ES

296,1

63

Accelerator

Advance Welding Facility

ESS-Bilbao

ES

185,11

64

Instrument

SD067IT — Vibrational Spectroscopy Instrument

Elettra-Sincrotrone Trieste

IT

399,5

65

Instrument

SD067IT — Time Focussing Crystal-Chopper Spectrometer (Tempus Fugit)

Elettra-Sincrotrone Trieste

IT

528,0

66

Accelerator

HEBT, NC Magnets and Power Supplies

DTU

DK

1 201,9

67

Accelerator

Normal conducting linac MEBT

ESS-Bilbao

ES

138,5

68

Accelerator

Normal conducting linac

INFN

IT

1 023,1

69

DMSC

SD029CH ESS Data Aquisition & Software

Paul Scherrer Institute

CH

48,0

70

Instrument

SD016DC_CH TOF-TAS CAMEA

Paul Scherrer Institute

CH

481,0

71

Instrument

SD017DC_CH_a Vertical Focusing Reflectometer

Paul Scherrer Institute

CH

462,0

72

Instrument

SD018DC_CH Compact SANS

Paul Scherrer Institute

CH

287,0

73

Instrument

SD019DC_CH Hybrid Diffractometer

Paul Scherrer Institute

CH

305,0

74

Instrument

SD029CH Multi Purpose High Resolution Imaging

Paul Scherrer Institute

CH

238,5

75

Instrument

SD020DC_CH Neutron Optics

Paul Scherrer Institute

CH

407,5

76

Target

Hot Cell, Handling of Used Resources

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

CZ

189,0

77

Target

Study of target radionuclide chemistry and target radio toxicity

DTU

DK

123,8

78

Target

Optimization of beam extraction

DTU

DK

206,4

79

Target

Hot Cell, Handling of Used Resources

ESS-Bilbao

ES

75,7

80

Target

Assessment of radioactive inventory after final shut-down

ESS-Bilbao

ES

47,3

81

Target

Target Performance Modelling and Optimization

ESS-Bilbao

ES

293,3

82

Target

Optimization of beam extraction

Paul Scherrer Institute

CH

547,5

83

Target

Material Properties

Paul Scherrer Institute

CH

249,5

 

 

 

 

 

44 669,8


ALLEGATO 5

ELENCO DEI CONTRIBUTI IN DENARO GIÀ RICEVUTI PER LE FASI DI PRECOSTRUZIONE E DI COSTRUZIONE (FINO A GIUGNO 2015 COMPRESO)

Repubblica ceca

2,7 milioni di EUR

Regno di Danimarca

67,6 milioni di EUR

Regno di Svezia (1)

192,8 milioni di EUR


(1)  L'importo calcolato a partire dal 1o gennaio 2013.


ALLEGATO 6

TABELLA RELATIVA AI CONTRIBUTI

I paesi elencati in appresso si sono impegnati ad apportare i contributi seguenti, in denaro o in natura, per i costi di costruzione (compresi i costi di precostruzione) dell'ESS (tutti gli importi sono espressi in prezzi del gennaio 2013):


ALLEGATO 7

MEMBRI, OSSERVATORI E SOGGETTI RAPPRESENTANTI

MEMBRI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

(ad esempio ministero, consiglio di ricerca)

Repubblica ceca

Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

Regno di Danimarca

 

Repubblica federale di Germania

 

Repubblica di Estonia

 

Repubblica francese

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)

Repubblica italiana

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Ungheria

 

Regno di Norvegia

Consiglio della ricerca della Norvegia

Repubblica di Polonia

Ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore

Regno di Svezia

 

Confederazione svizzera

 


OSSERVATORI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

(ad esempio ministero, consiglio di ricerca)

Regno del Belgio

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)

Regno di Spagna

 

Regno dei Paesi Bassi

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 


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