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Document 32014R1191
Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 of 30 October 2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 , che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 , che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
GU L 318 del 5.11.2014, p. 5–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2024; abrogato da 32024R2195
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32007R1493 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32014R1191R(01) | (SK) | |||
Modified by | 32017R1375 | sostituzione | allegato SECTION 3 TABL | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | abrogazione | allegato SECTION 13 | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | aggiunta | allegato SECTION 3 L 2 frase | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | sostituzione | articolo 1 | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | sostituzione | allegato SECTION 2 TABL | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | sostituzione | allegato SECTION 4 TABL testo | 15/08/2017 | |
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Modified by | 32017R1375 | sostituzione | allegato SECTION 12 TABL | 15/08/2017 | |
Modified by | 32017R1375 | sostituzione | allegato SECTION 1 TABL | 15/08/2017 | |
Modified by | 32018R1992 | aggiunta | allegato sezione 13a | 06/01/2019 | |
Modified by | 32019R0522 | aggiunta | allegato sezione 3 tabella TEXT | 17/04/2019 | |
Modified by | 32019R0522 | sostituzione | allegato sezione 1 tabella | 17/04/2019 | |
Modified by | 32019R0522 | aggiunta | allegato sezione 2 tabella TEXT | 17/04/2019 | |
Repealed by | 32024R2195 | 25/09/2024 |
5.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2014
che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1493/2007 (2) della Commissione ha stabilito il formato della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato quindi abrogato dal regolamento (UE) n. 517/2014. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014. È pertanto opportuno che il presente regolamento sostituisca il regolamento (CE) n. 1493/2007 del Consiglio. |
(2) |
Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza della raccolta dei dati e di limitare gli oneri amministrativi, le imprese dovrebbero trasmettere le informazioni richieste a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per mezzo di uno strumento di comunicazione elettronico che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea. |
(3) |
I dati sui quantitativi di idrofluorocarburi esportati nelle apparecchiature fabbricate nell'UE a tal fine, anche se non rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento e delle quote e comunicati su base volontaria, possono essere utili per monitorare gli impatti economici della riduzione dei quantitativi di tali gas immessi sul mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).
ALLEGATO
SPIEGAZIONI GENERALI
Salvo indicazioni diverse nelle sezioni del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell'impresa durante l'anno civile per il quale è trasmessa la relazione.
In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate per la prima volta.
Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso. La numerazione delle sezioni non ha alcuna attinenza con la numerazione del regolamento (UE) n. 517/2014 o dello strumento elettronico di comunicazione, ma è usata nelle formule ai fini del calcolo automatico di determinati valori.
Sezioni relative ai dati da comunicare
Sezione 1: Da compilarsi a cura dei produttori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014. Si comunicano i quantitativi di miscele contenenti le suddette sostanze immesse in commercio, indicando anche i quantitativi usati come componenti di tali miscele provenienti da fonti diverse dalla produzione propria.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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1A |
Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione |
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1B |
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Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8 |
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1C |
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Identificare l'impresa che effettua la distruzione |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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1D |
Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio |
1D = 1B + 1C |
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1E |
Produzione disponibile per la vendita |
1E = 1A – 1D |
Sezione 2: Da compilarsi a cura degli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati importati.
In questa sezione sono inseriti solo i quantitativi importati sfusi, compresi quelli trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nell'apparecchiatura. Le importazioni di gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono comunicate nella sezione 11. Si comunicano tutte le importazioni, fatta eccezione per quelle in transito sul territorio doganale unionale o per le importazioni effettuate secondo altre procedure che consentono una circolazione temporanea delle merci sul territorio doganale a condizione che in quest'ultimo caso le merci non permangano oltre 45 giorni su detto territorio doganale.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
2A |
Quantitativo importato nell'Unione |
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Sezione 3: Da compilarsi a cura degli esportatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati esportati.
In questa sezione si comunicano solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'esportazione.
I quantitativi da produzione o da importazione proprie forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta sono comunicati nella sezione 5.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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3A |
Quantitativo totale esportato dall'Unione |
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3B |
Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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3C |
Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione |
3C = 3A – 3B |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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3D |
Quantitativo esportato per riciclo |
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3E |
Quantitativo esportato per rigenerazione |
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3F |
Quantitativo esportato per distruzione |
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Sezione 4: Da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettera d), nonché punto 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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4A |
Stock totali al 1o gennaio |
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4B |
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4C |
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In particolare produzione e importazioni proprie invendute non immesse in libera pratica |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4D |
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In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica 4D = 4B – 4C |
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4E |
Altri stock al 1o gennaio |
In particolare da acquisti nell'Unione 4E = 4A – 4B |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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4F |
Stock totali al 31 dicembre |
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4G |
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4H |
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In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4I |
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In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica 4I = 4G – 4H |
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4J |
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In particolare da acquisti nell'Unione 4J = 4F – 4G |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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4K |
Quantitativo rigenerato dall'impresa stessa |
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4L |
Quantitativo riciclato dall'impresa stessa |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4M |
Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio |
4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H |
Sezione 5: Quantitativi per gli usi esonerati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi — Articolo 19, paragrafi, 1, 2, 3 e 4, nonché allegato VII, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [per i gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas].
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
5A |
Quantitativo importato nell'Unione per distruzione |
Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione. Le relazioni sui quantitativi distrutti a cura degli importatori che effettuano essi stessi la distruzione sono inserite nella sezione 8. |
5 B |
Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del suo uso come materia prima |
Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima. Le relazioni sull'uso come materia prima a cura dei produttori o degli importatori che sono essi stessi utilizzatori di materia prima sono inserite nella sezione 7. |
5C |
Quantitativo fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione Su base volontaria, i quantitativi forniti direttamente alle imprese per la fabbricazione di apparecchiature nell'Unione, ove tali apparecchiature siano successivamente esportate direttamente fuori dall'Unione |
Specificare la o le imprese esportatrici. Allegare i documenti di verifica. Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature. I dati relativi alla fornitura per la fabbricazione di apparecchiature direttamente esportate possono essere comunicati a fini informativi e dovrebbero indicare il fabbricante delle apparecchiature da esportazione di apparecchiature nonché i quantitativi esportati. |
5D |
Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari |
Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari. |
5E |
Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori |
Specificare il fabbricante di semiconduttori ricevente. |
5F |
Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici |
Specificare il produttore ricevente di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici |
Sezione 6: Categorie di applicazione di gas per il mercato UE, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché allegato vii, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
6A |
Esportazione |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6A] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione [5C]. |
6B |
Distruzione |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6B] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale importato nell'Unione per distruzione [5A]. |
6C |
Apparecchiature militari |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6C] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente per usi militari [5D]. |
6D |
Refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento |
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6E |
Altri fluidi termici per il trasferimento di calore |
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6F |
Produzione di schiume |
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6G |
Produzione di polioli premiscelati |
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6H |
Protezione antincendio |
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6I |
Aerosol dosatori per uso medico |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6I] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici [5F]. |
6J |
Aerosol — altri usi |
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6K |
Solventi |
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6L |
Materia prima |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6L] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale usato come materia prima da un produttore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese che lo usano come materia prima [5B]. |
6M |
Fabbricazione di semiconduttori |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6M] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori [5E]. |
6N |
Fabbricazione di materiale fotovoltaico |
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6O |
Fabbricazione di altro materiale elettronico |
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6P |
Apparecchiature per il quadro elettrico |
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6Q |
Acceleratori di particelle |
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6R |
Operazioni di pressocolata del magnesio |
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6S |
Anestesia |
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6T |
Altre applicazioni o applicazioni ignote |
Nella comunicazione specificare le altre applicazioni e spiegare le applicazioni ignote. |
6U |
Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento |
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6V |
Adeguamenti contabili |
Nella comunicazione di tali quantitativi, fornire una spiegazione |
CALCOLI AUTOMATICI DEI QUANTITATIVI |
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6W |
Quantitativi totali per le categorie di applicazioni |
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Se i dati sono inseriti correttamente, i quantitativi totali per le categorie di applicazioni [6W] corrispondono al quantitativo totale fornito al mercato unionale [6X]. |
6X |
Quantitativo totale fornito al mercato unionale |
6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K |
Sezione 7: Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima — articolo 19, paragrafo 3, e allegato VII, punto 5, del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.
In questa sezione si comunicano solo i quantitativi effettivamente usati come materie prime.
Se gli idrofluorocarburi [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas] sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 5. Se l'impresa ha prodotto o importato tali gas e li ha successivamente venduti come materia prima ad altre imprese, i quantitativi forniti sono comunicati solo nella sezione 5, specificando l'impresa che li usa come materia prima.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
7A |
Quantitativo usato come materia prima dall'impresa stessa |
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Sezione 8: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas — articolo 19, paragrafo 2, e allegato VII, punto 4, del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.
Comunicare i quantitativi totali distrutti dall'impresa stessa che effettua la comunicazione. Nella sezione 1 le imprese produttrici comunicano anche i quantitativi di produzione propria distrutti.
Le imprese importatrici di idrofluorocarburi [gas elencati nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] comunicano nella sezione 5 i quantitativi importati distrutti.
I quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti non sono comunicati nella presente sezione. I quantitativi esportati per essere distrutti al di fuori dell'UE sono comunicati nella sezione 3F.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
8A |
Quantitativi distrutti mediante combustione ad alta temperatura dall'impresa che effettua la comunicazione |
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8B |
Quantitativi distrutti mediante desorbimento termico dall'impresa che effettua la comunicazione |
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8C |
Quantitativi distrutti mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comunicazione |
Specificare le tecnologie di distruzione applicate |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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8D |
Quantitativo totale distrutto dall'impresa stessa |
8D = 8A + 8B + 8C |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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8E |
Stock al 1o gennaio in attesa di distruzione |
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8F |
Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione |
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Sezione 9: Da compilarsi a cura dei produttori o degli importatori che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, IL condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi — articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)
I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, senza distinguere tra idrofluorocarburi diversi.
Si comunicano solo le autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
9A |
Quantitativi soggetti ad autorizzazioni di uso di una quota data ai produttori o agli importatori di apparecchiature precaricate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 |
Specificare l'impresa che riceve l'autorizzazione |
Sezione 10: Da compilarsi a cura delle che hanno ricevuto la loro quota esclusivamente sulla base di una DICHIARAZIONE A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 — Articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del medesimo regolamento
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].
In questa sezione si comunicano tutte le forniture di idrofluorocarburi connesse alle autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione, come comunicato nella sezione 9. Queste informazioni sono necessarie per verificare la conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
10A |
Quantitativi di gas forniti alle imprese cui sono state rilasciate autorizzazioni per immettere in commercio apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi. |
Specificare la o le imprese riceventi. Con la relazione le imprese presentano prove supplementari a sostegno di tutte le forniture fisiche qui comunicate (per es. fatture). |
Sezione 11: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso in commercio gas contenuti in prodotti o in apparecchiature a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 — articolo 19, paragrafo 4, e dell'allegato VII, punto 6, del medesimo regolamento
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).
I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 o le miscele contenenti almeno uno di tali gas nei prodotti e nelle apparecchiature sono comunicati in tonnellate metriche, con una precisione al terzo decimale, per categoria. Salvo indicazione diversa, oltre al quantitativo totale di gas, per ciascuna categoria si comunica il numero di unità.
I produttori di prodotti o apparecchiature fabbricati nell'Unione non comunicano in merito ai prodotti e alle apparecchiature i cui gas contenuti erano stati precedentemente importati o prodotti nell'Unione. Se un produttore nell'Unione produce egli stesso gas sfusi destinati a essere usati nell'Unione per fabbricare prodotti e apparecchiature propri, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) riguarda altresì pertinenti quantitativi di gas, in modo che questi non siano inseriti anche in questa sezione.
Gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti un gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II del regolamento (UE) n. 517/2014 comunicano relativamente a tutte le importazioni contenenti gas immesse dalla dogana in libera pratica nell'Unione. Le importazioni di polioli premiscelati non sono comunicate in questa sezione, bensì nella sezione 2. Se gli idrofluorocarburi [gas elencati all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] contenuti in apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento d'aria nonché nelle pompe di calore erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio, tali dati sono comunicati nella sezione 12, al fine di dimostrare la conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Le categorie di prodotti o apparecchiature elencati più avanti comprendono componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificati.
L'espressione «progettazione diretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-aria, acqua-aria, salamoia-aria; l'espressione «progettazione indiretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua, comprese le pompe di calore idroniche.
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
OSSERVAZIONI |
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11A |
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Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento |
11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11A1 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di tipo amovibile |
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11A2 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per il montaggio sul tetto |
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11A3 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di altro tipo |
Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura. |
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11A4 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con 3 o più kg di refrigerante |
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11A5 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con meno di 3 kg di refrigerante |
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11A6 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità multisplit |
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11A7 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso domestico |
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11A8 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale |
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11A9 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11A10 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso domestico |
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11A11 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale |
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11A12 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11A13 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco |
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11A14 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità split |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11B |
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Apparecchiature fisse per la refrigerazione |
11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11B1 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso domestico |
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11B2 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale |
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11B3 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11B4 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per uso commerciale o industriale |
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11B5 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11B6 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale |
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11B7 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11B8 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale |
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11B9 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per usi diversi |
Specificare l'uso o gli usi previsti. |
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11B10 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco |
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11B11 |
Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità split |
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11B12 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta: |
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11B13 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione indiretta: |
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11B14 |
Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta e indiretta: |
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11C |
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Asciugatrici a pompa di calore |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11D |
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Condizionamento d'aria/riscaldamento fisso, comprese le pompe di calore nonché le apparecchiature di raffreddamento per usi diversi |
11D = 11D1 + 11D2 + 11D3 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11D1 |
Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta |
Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura. |
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11D2 |
Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione indiretta |
Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura. |
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11D3 |
Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta e indiretta |
Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura. |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11E |
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Apparecchiature mobili per la refrigerazione |
11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11E1 |
Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (per es. furgoni) |
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11E2 |
Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi) |
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11E3 |
Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate |
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11E4 |
Altre apparecchiature mobili di refrigerazione |
Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura. |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11F |
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Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria |
11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11F1 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle autovetture |
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11F2 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli autobus |
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11F3 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai furgoni (veicoli commerciali leggeri) |
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11F4 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai camion e ai rimorchi (veicoli commerciali pesanti) |
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11F5 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile |
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11F6 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai veicoli su rotaia |
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11F7 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle navi |
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11F8 |
Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli aeromobili e agli elicotteri |
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11F9 |
Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria |
Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura. |
VALORE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE |
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11G |
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Totale delle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o le pompe di calore |
11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F |
11H |
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Schiume |
11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4 |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
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11H1 |
Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS) |
I quantitativi di pannelli XPS sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche) |
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11H2 |
Pannelli isolanti in poliuretano (PU) |
I quantitativi di pannelli PU sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche) |
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11H3 |
Schiuma monocomponente (OCF) |
L'unità di misurazione può consistere in unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche) |
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11H4 |
Altre schiume |
Specificare la/le categorie di prodotto Le importazioni di polioli premiscelati (per es. in sistemi/contenitori di schiuma) non sono comunicate in questa sezione bensì nella sezione 2. I quantitativi di prodotti a base di schiuma sono comunicati in unità di metri cubi o di tonnellate metriche oppure in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche) |
11I |
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Apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli) |
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11J |
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Aerosol medici o farmaceutici |
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11K |
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Aerosol non medici |
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11L |
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Apparecchiature mediche (esclusi aerosol) |
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11M |
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Commutatori per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica |
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11N |
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Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica |
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11O |
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Acceleratori di particelle |
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11P |
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Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 |
Specificare la/le categorie di prodotto o di apparecchiatura. L'unità di misura può essere espressa in volume, peso o unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche) |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11Q |
Totale dei prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 |
11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P |
Sezione 12: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature importate erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati dai fabbricanti di apparecchiature direttamente dall'impresa esportatrice, ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018).
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
12A |
Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione |
Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi nonché l'anno o gli anni di esportazione. |
Sezione 13: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi sono stati contabilizzati nel sistema di quote mediante l'uso di autorizzazioni — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014
Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018)
I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].
Le imprese comunicano in merito a tutte le autorizzazioni ricevute per l'uso di quote di idrofluorocarburi che coprono l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o nelle pompe di calore durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
NOTE |
13A |
Quantitativi soggetti alle autorizzazioni per usare le quote di idrofluorocarburi ricevute a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 |
Specificare la o le imprese che danno l'autorizzazione e l'anno in cui essa è stata concessa. |