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Document 32014R1112

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014 , che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 302 del 22.10.2014, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1112/oj

    22.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2014

    che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (2).

    (2)

    Le informazioni dovrebbero inoltre dimostrare l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli posti in essere da ogni operatore e proprietario e dal settore nel suo complesso, per evitare incidenti gravi e ridurre al minimo i rischi per l'ambiente. Le informazioni e i dati forniti dovrebbero inoltre garantire, all'interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.

    (3)

    La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro dovrebbe garantire la trasparenza delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente degli operatori e dei proprietari nonché l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e rendere più semplice la divulgazione delle esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.

    (4)

    Per incrementare la fiducia del pubblico nei confronti dell'autorità e l'integrità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare con cadenza periodica le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell'articolo 24 della stessa direttiva. Un formato comune e i dettagli delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare dovrebbero consentire un semplice raffronto transfrontaliero dei dati.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:

    a)

    le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;

    b)

    la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.

    Articolo 2

    Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni

    1.   Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all'articolo 1, lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall'evento.

    2.   Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all'articolo 1, lettera b), è della durata di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall'anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell'autorità competente entro il 1o giugno dell'anno seguente il periodo di riferimento.

    3.   I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, lettere a) e b), rispettivamente.

    Articolo 3

    Dettagli delle informazioni da condividere

    L'allegato I stabilisce i dettagli delle informazioni da condividere a norma del punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

    (2)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


    ALLEGATO I

    Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

    (A norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE)

    Osservazioni generali sui dettagli delle informazioni da condividere

    a)

    I dettagli delle informazioni da condividere sono connessi al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare al rischio di un incidente grave quale definito da detta direttiva.

    b)

    L'allegato IX, punto 2, della direttiva 2013/30/UE contiene indicatori essenziali di prestazione (key performance indicators, KPI) anticipati e latenti, volti a fornire una panoramica esaustiva della sicurezza del settore degli idrocarburi in mare in uno Stato membro e nell'Unione europea, ma alcuni KPI hanno una funzione di allarme come i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) nonché gli incidenti mortali.

    c)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/91/CEE del Consiglio (1), il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave. Tali dati sono impiegati dall'autorità competente per comunicare le informazioni richieste a norma dell'allegato IX, punto 2, lettere g) e h), della direttiva 2013/30/UE.

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    (1)  Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).


    ALLEGATO II

    Formato comune di pubblicazione

    (A norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)

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