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Document 32014R1098

Regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 300 del 18.10.2014, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1098/oj

18.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1098/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli o sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità» ha portato a termine la valutazione di 8 sostanze attualmente figuranti nell'elenco quali sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.21rev4 (3) (sostanze n. FL 15.054, 15.055, 15.086 e 15.135), valutazione FGE.24rev2 (4) (sostanza 14.085), valutazione FGE.77rev1 (5) (sostanza n. FL 14.041) e valutazione FGE.93rev1 (6) (sostanze n. FL 15.010 e FL-15.128). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.

(4)

Nel quadro della sua valutazione l'Autorità ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle seguenti sostanze: numero FL: 15.054 e 15.055. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.

(5)

È opportuno inserire nell'elenco dell'Unione le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2, 3 o 4 nelle pertinenti voci dell'elenco.

(6)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2013;11(11):3451.

(4)  EFSA Journal 2013;11(11):3453.

(5)  EFSA Journal 2014;12(2):3586.

(6)  EFSA Journal 2013;11(11):3452.


ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa al n. FL 14.041 è sostituita dalla seguente:

«14.041

pirrolo

109-97-7

1314

2318

 

 

 

JECFA/EFSA»

2)

la voce relativa al n. FL 14.085 è sostituita dalla seguente:

«14.085

2-acetil-5-metilpirrolo

6982-72-5

 

 

 

 

 

EFSA»

3)

la voce relativa al n. FL 15.010 è sostituita dalla seguente:

«15.010

2-acetil-2-tiazolina

29926-41-8

1759

2335

 

 

 

EFSA»

4)

la voce relativa al n. FL 15.054 è sostituita dalla seguente:

«15.054

diidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditiazina

54717-17-8

 

 

Miscela di diastereoisomeri [(R/R), (R/S), (S/R) e (S/S)]

 

 

EFSA»

5)

la voce relativa al n. FL 15.055 è sostituita dalla seguente:

«15.055

[2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-dimetil(4H)pirrolidino[1,2e]- 1,3,5-ditiazina

116505-60-3

1763

 

 

 

 

EFSA»

6)

la voce relativa al n. FL 15.086 è sostituita dalla seguente:

«15.086

2-metil-2-tiazolina

2346-00-1

 

 

 

 

 

EFSA»

7)

la voce relativa al n. FL 15.128 è sostituita dalla seguente:

«15.128

2-propionil-2-tiazolina

29926-42-9

1760

 

 

 

 

EFSA»

8)

la voce relativa al n. FL 15.135 è sostituita dalla seguente:

«15.135

tialdina di etile

54717-14-5

 

 

Almeno il 90 %. Componenti secondari: 3,5-dietil-1,2,4-tritiolano (meno del 5 %); tialdina (meno del 2 %); altre impurezze (meno del 3 %).

 

 

EFSA»


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