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Document 32014R1026

Regolamento delegato (UE) n. 1026/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

GU L 284 del 30.9.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogato da 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1026/oj

30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1026/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, (1) quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2), in particolare gli articoli 2 bis e 2 ter,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

(2)

I negoziati sull'accordo di partenariato economico («l'accordo») tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, si sono conclusi in data 23 novembre 2007.

(3)

Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), l'allegato I di tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013. Tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2014.

(4)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento, reinserendovi quei paesi che sono stati esclusi a norma del regolamento (UE) n. 527/2013 non appena tali paesi abbiano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi.

(5)

Le Figi hanno adottato le misure necessarie per la ratifica del relativo accordo e hanno informato in tal senso il depositario dell'accordo in data 17 luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Reinserimento di un paese nell'allegato I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

 

la Repubblica di Figi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.


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