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Document 32014R0372

    Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 109 del 12.4.2014, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj

    12.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 109/14


    REGOLAMENTO (UE) n. 372/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 27,

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'ambito della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio (2), il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 (3) allo scopo di migliorare l'efficacia del controllo degli aiuti di Stato. In particolare la modifica intendeva rendere più efficace il trattamento delle denunce da parte della Commissione e conferire a quest'ultima il potere di richiedere direttamente informazioni agli operatori di mercato e di svolgere indagini relative a settori dell'economia e a strumenti di aiuto.

    (2)

    Alla luce delle suddette modifiche, è necessario individuare gli eventi che determinano il momento dal quale calcolare i termini per la richiesta di informazioni a terzi a norma del regolamento (CE) n. 659/1999.

    (3)

    La Commissione può esaminare, di propria iniziativa, informazioni su aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano, al fine di assicurare il rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato. In tale contesto, le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazione per individuare le violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato. È quindi importante definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.

    (4)

    A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999, solo gli interessati possono presentare denunce per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le persone fisiche e giuridiche che presentano denuncia devono dimostrare di essere interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999.

    (5)

    Per semplificare il trattamento delle denunce e al tempo stesso accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno definire le informazioni che i denuncianti devono fornire alla Commissione. Per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni pertinenti su presunti aiuti illegali o presunta attuazione abusiva di aiuti, il regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che gli interessati compilino un modulo fornendo tutte le informazioni obbligatorie in esso richieste. Occorre pertanto definire il modulo da utilizzare a tal fine.

    (6)

    Occorre evitare di imporre agli interessati criteri eccessivamente gravosi per la presentazione delle denunce, pur assicurando che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per avviare un'indagine sul presunto aiuto illegale o la presunta attuazione abusiva di aiuti.

    (7)

    Per garantire che i segreti aziendali e le altre informazioni riservate fornite alla Commissione siano trattati in conformità dell'articolo 339 del trattato, chiunque fornisca informazioni deve indicare chiaramente quelle che ritiene riservate, specificandone i motivi. È opportuno richiedere che l'interessato fornisca alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni che può essere trasmessa al pertinente Stato membro per osservazioni.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004 (4) della Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

    1)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 ter del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.»;

    b)

    sono inseriti i seguenti paragrafi:

    «5 bis.   Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.

    ter.   Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.»;

    2)

    dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti capi V bis e V ter:

    «CAPO V bis

    Trattamento delle denunce

    Articolo 11 bis

    Ricevibilità delle denunce

    1.   Chiunque presenti denuncia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 dimostra di essere interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento.

    2.   Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.

    3.   Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

    CAPO V ter

    Individuazione e tutela delle informazioni riservate

    Articolo 11 ter

    Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate

    Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata»;

    3)

    il testo dell'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (2)  Comunicazione della Commissione, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

    (3)  Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).

    (4)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, del 30.4.2004, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

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