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Document 32014R0187

Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 57 del 27.2.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/187/oj

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/5/CE della Commissione (2) ha incluso il metiocarb come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale il metiocarb è stato inserito in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio.

(2)

Le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 5 aprile 2011 esso ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») la propria valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione.

(5)

La Commissione ha consultato l’Autorità, la quale ha espresso il suo parere circa la valutazione dei rischi del metiocarb in data 1o giugno 2012 (5). Il progetto di relazione di valutazione, l’addendum e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il testo finale è stato stilato il 13 dicembre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metiocarb.

(6)

Sulla scorta delle informazioni integrative presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le prescritte ulteriori informazioni di conferma non fossero state fornite.

(7)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al metiocarb.

(8)

La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile escludere un rischio elevato per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, anche nell’eventualità in cui fossero adottate ulteriori misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Si conferma che la sostanza attiva metiocarb deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di impedire l’esposizione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, è opportuno limitare ulteriormente gli usi di tale sostanza attiva e revocarne l’uso come molluschicida.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiocarb.

(12)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb tale periodo termina al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metiocarb come sostanza attiva entro il 19 settembre 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade non oltre il 19 settembre 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb (GU L 35 dell’8.2.2007, pag. 11).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance methiocarb» (Conclusioni sull’esame inter pares della valutazione del rischio di dati di conferma forniti per quanto riguarda la sostanza attiva metiocarb come antiparassitario), EFSA Journal 2012;10(6):2758. [14 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 148, metiocarb, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituito da quanto segue:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente nel trattamento delle sementi e insetticida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, garantendo che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

alla sicurezza degli operatori e degli astanti, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all’esposizione dei consumatori mediante la dieta alimentare.»


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