EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0022

Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 44 del 14.2.2014, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/22/oj

14.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/45


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/22/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (1) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce, tra l’altro, alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, incluse disposizioni specifiche riguardanti le malattie esotiche e non esotiche e le specie ad esse sensibili, elencate nell’allegato IV, parte II.

(2)

L’allegato IV, parte I, sezione B della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri che devono essere soddisfatti affinché una patologia sia elencata come malattia non esotica nella parte II di detto allegato. L’anemia infettiva del salmone (ISA) è attualmente inclusa in tale elenco.

(3)

Nel maggio 2013, l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha modificato il capitolo 10.5 del codice sanitario per gli animali acquatici (codice acquatico dell’UIE) per quanto riguarda l’ISA. Secondo il nuovo codice acquatico dell’UIE (16a edizione 2013), l’ISA è definita come un’infezione con genotipo HPR-deleto o HPR0 (regione non-deleta altamente polimorfica) del genere Isavirus (ISAV) della famiglia Orthomyxoviridae. Entrambi i genotipi, inoltre, sono ora soggetti a notifica conformemente agli articoli 1. 3.1 e 10.5.1 del codice acquatico dell’UIE. Prima di tale revisione non veniva operata alcuna distinzione tra i due genotipi del virus dell’ISA.

(4)

Soltanto le infezioni con genotipo HPR-deleto del genere virus Isavirus soddisfano i criteri di cui all’allegato I, parte I, sezione B della direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza, dovrebbero essere elencate nell’allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE soltanto le infezioni con genotipo HPR-deleto del genere Isavirus. Ai fini della direttiva 2006/88/CE, l’anemia infettiva del salmone (ISA) dovrebbe pertanto essere definita come un’infezione con genotipo HPR-deleto del genere Isavirus.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi danno applicazione a tali disposizioni entro il 16 novembre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE, la parte II è sostituita dal seguente testo:

«PARTE II

Elenco malattie

Malattie esotiche

 

Malattia

Specie sensibili

Pesci

Necrosi ematopoietica epizootica

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Percha fluviatilis)

Molluschi

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis)

Crostacei

Sindrome di Taura

Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei)

Malattia della testa gialla

Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duoranum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)


Malattie non esotiche

Pesci

Setticemia emorragica virale (VHS)

Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus), spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)

Virus erpetico (KHV)

Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)

Anemia infettiva del salmone (ISA): infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta).

Molluschi

Infezione da Marteilia refringens

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis)

Infezione da Bonamia ostrea

Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselamellosa), ostrica piatta europea (O. edulis) e ostrica argentina (O. puelchana).

Crostacei

Malattia dei punti bianchi

Tutti i decapodi (ordine Decapoda)».


Top