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Document 32014L0022
Commission Implementing Directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA) Text with EEA relevance
Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA) Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 44 del 14.2.2014, p. 45–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006L0088 | sostituzione | allegato IV P. II | 06/03/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0429 | 21/04/2021 |
14.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/45 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/22/UE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2014
che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (1) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 61, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/88/CE stabilisce, tra l’altro, alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, incluse disposizioni specifiche riguardanti le malattie esotiche e non esotiche e le specie ad esse sensibili, elencate nell’allegato IV, parte II. |
(2) |
L’allegato IV, parte I, sezione B della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri che devono essere soddisfatti affinché una patologia sia elencata come malattia non esotica nella parte II di detto allegato. L’anemia infettiva del salmone (ISA) è attualmente inclusa in tale elenco. |
(3) |
Nel maggio 2013, l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha modificato il capitolo 10.5 del codice sanitario per gli animali acquatici (codice acquatico dell’UIE) per quanto riguarda l’ISA. Secondo il nuovo codice acquatico dell’UIE (16a edizione 2013), l’ISA è definita come un’infezione con genotipo HPR-deleto o HPR0 (regione non-deleta altamente polimorfica) del genere Isavirus (ISAV) della famiglia Orthomyxoviridae. Entrambi i genotipi, inoltre, sono ora soggetti a notifica conformemente agli articoli 1. 3.1 e 10.5.1 del codice acquatico dell’UIE. Prima di tale revisione non veniva operata alcuna distinzione tra i due genotipi del virus dell’ISA. |
(4) |
Soltanto le infezioni con genotipo HPR-deleto del genere virus Isavirus soddisfano i criteri di cui all’allegato I, parte I, sezione B della direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza, dovrebbero essere elencate nell’allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE soltanto le infezioni con genotipo HPR-deleto del genere Isavirus. Ai fini della direttiva 2006/88/CE, l’anemia infettiva del salmone (ISA) dovrebbe pertanto essere definita come un’infezione con genotipo HPR-deleto del genere Isavirus. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi danno applicazione a tali disposizioni entro il 16 novembre 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
ALLEGATO
Nell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE, la parte II è sostituita dal seguente testo:
«PARTE II
Elenco malattie
Malattie esotiche |
||
|
Malattia |
Specie sensibili |
Pesci |
Necrosi ematopoietica epizootica |
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Percha fluviatilis) |
Molluschi |
Infezione da Bonamia exitiosa |
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis) |
Infezione da Perkinsus marinus |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) |
|
Infezione da Microcytos mackini |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis) |
|
Crostacei |
Sindrome di Taura |
Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) |
Malattia della testa gialla |
Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duoranum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. styrlirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei) |
Malattie non esotiche |
||
Pesci |
Setticemia emorragica virale (VHS) |
Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus), spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus) |
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar) |
|
Virus erpetico (KHV) |
Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio) |
|
Anemia infettiva del salmone (ISA): infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV) |
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta). |
|
Molluschi |
Infezione da Marteilia refringens |
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis) |
Infezione da Bonamia ostrea |
Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselamellosa), ostrica piatta europea (O. edulis) e ostrica argentina (O. puelchana). |
|
Crostacei |
Malattia dei punti bianchi |
Tutti i decapodi (ordine Decapoda)». |