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Document 32014H0117

    2014/117/UE: Raccomandazione della Commissione, del 3 marzo 2014 , relativa all’istituzione e all’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

    GU L 65 del 5.3.2014, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj

    5.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/31


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2014

    relativa all’istituzione e all’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

    (2014/117/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (il «regolamento OCM»), le organizzazioni di produttori presentano un piano di produzione e di commercializzazione alle proprie autorità nazionali competenti per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

    (2)

    I piani di produzione e di commercializzazione costituiscono uno strumento vincolante per le organizzazioni di produttori.

    (3)

    Per favorire un’attuazione omogenea dei piani di produzione e di commercializzazione, è necessario che la Commissione fornisca raccomandazioni più dettagliate sulla struttura, sul formato e sui termini di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione (2) presentando orientamenti chiari ed esaurienti agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori.

    (4)

    Per aiutare le organizzazioni di produttori a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, è opportuno che la Commissione fornisca loro raccomandazioni relativamente alle modalità di presentazione della strategia prevista per adattare la produzione alle esigenze di mercato, in particolare descrivendo nel dettaglio il programma di produzione e la strategia di commercializzazione da elaborare.

    (5)

    La Commissione dovrebbe inoltre fornire esempi delle diverse misure che le organizzazioni di produttori potrebbero attuare per illustrare in che modo potrebbero concretamente contribuire al conseguimento dei diversi obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013, mediante i piani di produzione e di commercializzazione.

    (6)

    Per agevolare il controllo dei piani di produzione e di commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori, consentire alle autorità nazionali competenti di valutare il contributo delle diverse misure dei piani di produzione e di commercializzazione agli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati e permettere loro di verificare la conformità delle organizzazioni di produttori agli obblighi relativi all’attuazione dei piani, è opportuno raccomandare l’uso di indicatori adeguati.

    (7)

    Per facilitare la stima, da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti, delle esigenze finanziarie derivanti dall’attuazione delle misure figuranti nei piani di produzione e di commercializzazione, è opportuno raccomandare l’integrazione di un piano finanziario nel piano di produzione e commercializzazione.

    (8)

    Per consentire alle autorità nazionali competenti di valutare l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori, è opportuno che la Commissione raccomandi l’integrazione nella relazione annuale presentata dalle organizzazioni di produttori degli indicatori pertinenti per valutare l’attuazione delle misure previste e il loro contributo agli obiettivi delle organizzazioni dei produttori.

    (9)

    La presente raccomandazione sarà modificata o riveduta, se necessario, in particolare in seguito all’adozione di un futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori rispettino:

    a)

    il formato e la struttura stabiliti nella parte A della presente raccomandazione per i piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 («i piani»);

    b)

    le indicazioni stabilite nella parte B della presente raccomandazione relativamente ai termini e alla procedura per la relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013 («la relazione annuale»).

    Nei casi in cui la presente raccomandazione si riferisce alle organizzazioni di produttori, il riferimento è esteso anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

    PARTE A

    FORMATO E STRUTTURA DEI PIANI DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

    I piani presentati alle autorità nazionali dalle organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell’acquacoltura contengono le informazioni indicate di seguito.

    1.   Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori

    Nome

    Denominazione completa dell’organizzazione di produttori.

    Tipo

    Organizzazione di produttori del settore dell’acquacoltura o organizzazione di produttori del settore della pesca.

    Codice di identificazione

    Codice di identificazione nazionale.

    Sede

    Indicazione del luogo in cui l’organizzazione dei produttori è ufficialmente registrata (ad esempio la città o il porto) e della sua area di competenza, avvalendosi dell’unità NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche) pertinente.

    Numero di membri

    Numero di produttori ufficialmente registrati come membri dell’associazione di produttori.

    Fatturato (dettagliato per specie)

    Tabella che indica il fatturato globale dell’organizzazione di produttori negli ultimi tre anni, con un allegato nel quale è riportato il fatturato delle singole specie.

    Il fatturato deve essere calcolato come valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita negli ultimi tre anni o, per le organizzazioni di produttori costituite recentemente, come la somma della produzione commercializzata alla prima vendita da ogni membro dell’organizzazione di produttori nello stesso periodo.

    Volume delle catture o delle raccolte (dettagliato per specie)

    Tabella che specifica, per ciascuna specie, il volume e il valore delle catture o delle raccolte negli ultimi tre anni, espressi in tonnellate e in euro all’anno.

    Individuazione delle principali specie commercializzate dall’organizzazione di produttori [es. 2.1]

    Si raccomanda di utilizzare la tabella di cui al punto precedente per l’individuazione delle principali specie commercializzate. Le principali specie commerciali costituiscono la fetta principale della produzione di ogni organizzazione di produttori sia in termini di fatturato che di volume delle catture e delle specie di allevamento. Le norme di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione (3) sono utilizzate come riferimento.

    2.   Programma di produzione e strategia di commercializzazione

    2.1.   Introduzione

    L’organizzazione di produttori deve esporre la coerenza complessiva tra le misure che intende attuare e gli obiettivi del piano.

    I piani devono comprendere un’introduzione elaborata a partire da una valutazione delle attività, delle opportunità, dei rischi e dei punti deboli dell’organizzazione di produttori e presentare la strategia che quest’ultima intende applicare per adattare la produzione alle esigenze di mercato, conformemente agli obiettivi assegnati alle organizzazioni di produttori agli articoli 3 e 7 del regolamento OCM.

    Tale presentazione deve stabilire chiaramente il legame tra il programma di produzione e la strategia di commercializzazione che l’organizzazione di produttori intende attuare.

    2.2.   Programma di produzione

    Il programma di produzione deve comprendere un calendario indicativo dell’offerta riferito all’intero anno e basato sulle tendenze stagionali (prezzo, produzione e domanda) del mercato. È opportuno, in particolare, prendere in considerazione i seguenti elementi.

    2.2.1.   Per ciascuna organizzazione di produttori

    pianificazione delle attività produttive,

    coordinamento delle attività con altri produttori.

    Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca:

    gestione dei diritti di pesca e di accesso tra i membri di un’organizzazione di produttori, in funzione della pianificazione della produzione,

    attuazione e gestione dell’obbligo di sbarcare tutte le catture.

    2.2.2.   Per le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura

    sviluppo di pratiche sostenibili di acquacoltura.

    2.3.   Strategia di commercializzazione

    La strategia di commercializzazione deve descrivere in che modo l’organizzazione di produttori intende garantire un’offerta adeguata alle esigenze di mercato in termini di qualità, quantità e presentazione. È opportuno, in particolare, che prenda in considerazione i seguenti elementi:

    individuazione delle esigenze di mercato (quantità, qualità, presentazione),

    individuazione di nuovi sbocchi e di altre opportunità commerciali,

    dialogo e coordinamento con altri operatori della catena di approvvigionamento.

    3.   Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del regolamento OCM

    3.1.   Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    3.1.1.   Promozione Di Attività Di Pesca Sostenibili  (4)

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    gestione collettiva dei diritti di pesca e di accesso tra i membri delle organizzazioni di produttori, sulla base di norme di gestione in vigore per i vari stock, attività di pesca e zone di pesca,

    coordinamento del dialogo e della collaborazione con le organizzazioni scientifiche pertinenti nel settore della pesca e cooperazione nell’elaborazione di pareri scientifici a sostegno delle decisioni di gestione relative alle risorse di pesca,

    preparazione e gestione di campagne scientifiche e tecniche al fine di migliorare la conoscenza delle risorse, gli impatti sull’ecosistema e lo sviluppo di tecniche di pesca sostenibili,

    esecuzione di studi di impatto per l’applicazione di nuove misure di gestione,

    identificazione e prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e in mare,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri dell’organizzazione di produttori sulla normativa in materia di pesca, sulla promozione di pratiche di pesca sostenibili e sulla sicurezza a bordo,

    partecipazione effettiva ai diversi organi competenti per la gestione della pesca a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale,

    coordinamento del dialogo tra organizzazioni di produttori, comprese quelle appartenenti a Stati membri diversi.

    3.1.2.   Evitare e ridurre le catture indesiderate  (5)

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    individuazione e promozione delle pratiche di pesca che contribuiscono a evitare e a ridurre le catture indesiderate,

    creazione e attuazione di piani e azioni collettive al fine di evitare e ridurre le catture indesiderate,

    individuazione degli impieghi migliori di tali catture (6).

    3.1.3.   Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all’accesso dei consumatori a informazioni chiare e complete

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    miglioramento delle tecniche di tracciabilità,

    valutazione delle esigenze di comunicazione e delle azioni di informazione del consumatore,

    miglioramento dell’etichettatura dei prodotti, compresa la conduzione di processi di certificazione a sostegno delle informazioni obbligatorie e supplementari facoltative di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento OCM,

    preparazione e attuazione di azioni di comunicazione e di informazione ai consumatori.

    3.1.4.   Contributo all’eliminazione delle pratiche di pesca INN

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    azioni di formazione e istruzione dei produttori,

    programmi di osservazione e controllo delle attività dei membri delle organizzazioni di produttori.

    3.1.5.   Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri dell’organizzazione

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    individuazione degli sbocchi per la commercializzazione e canalizzazione dell’offerta dei membri dell’organizzazione,

    elaborazione di strategie al fine di un miglioramento della commercializzazione della produzione, compresa la certificazione dei prodotti,

    elaborazione di processi di certificazione, in particolare nei settori dell’alimentazione e della qualità,

    sostegno alla fornitura di informazioni supplementari facoltative, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento OCM,

    elaborazione e sviluppo di nuovi metodi e nuovi strumenti di commercializzazione,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di tecniche di commercializzazione,

    partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell’organizzazione di produttori.

    3.1.6.   Miglioramento del rendimento economico

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e controllo delle campagne scientifiche e tecniche volte a ridurre i costi operativi,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di gestione delle imprese dia pesca,

    messa a punto di servizi di contabilità dei costi per i membri dell’organizzazione di produttori.

    3.1.7.   Stabilizzazione dei mercati

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    contributo al miglioramento delle informazioni sul mercato,

    miglioramento delle conoscenze dei membri delle organizzazioni di produttori per quanto concerne i principali motori economici della catena di approvvigionamento,

    fornitura di un sostegno pratico ai produttori per permettere un migliore coordinamento della condivisione di informazione con i clienti e con gli altri attori (in particolare trasformatori, rivenditori al dettaglio e centri d’asta).

    3.1.8.   Contributo all’approvvigionamento alimentare e promozione di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l’occupazione nelle zone costiere e rurali

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e lancio di campagne per la promozione di iniziative sulle norme di commercializzazione (qualità, dimensione o peso, imballaggio, presentazione ed etichettatura),

    preparazione e lancio di campagne per la promozione di nuove specie che possono essere sfruttate in modo sostenibile,

    preparazione e lancio di campagne per l’elaborazione di nuovi processi e prodotti,

    preparazione e lancio di campagne per la promozione dei prodotti della pesca,

    preparazione e lancio di campagne per la promozione dell’impiego nel settore della pesca.

    3.1.9.   Riduzione dell’impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e realizzazione di studi scientifici e programmi sperimentali per valutare e limitare gli impatti ambientali delle pratiche di pesca,

    preparazione e lancio di programmi sperimentali per l’elaborazione di attrezzi da pesca a impatto ambientale ridotto,

    fornitura di formazione e assistenza ai produttori di fini di facilitare l’attuazione delle pratiche di pesca e l’impiego di attrezzi da pesca che limitino l’impatto ambientale.

    3.2.   Per le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura

    3.2.1.   Promozione di attività di acquacoltura sostenibili  (7)

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e gestione di campagne scientifiche e tecniche per migliorare la conoscenza delle specie e l’impatto delle attività di acquacoltura sull’ambiente e per favorire lo sviluppo di tecniche di acquacoltura sostenibili,

    coordinamento del dialogo e della collaborazione con le organizzazioni scientifiche pertinenti nel settore dell’acquacoltura e cooperazione nell’elaborazione di pareri scientifici a sostegno delle decisioni di gestione relative all’acquacoltura,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori al fine di promuovere pratiche di acquacoltura sostenibili,

    individuazione e prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro,

    partecipazione effettiva ai diversi organi competenti per l’acquacoltura a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale,

    coordinamento del dialogo tra organizzazioni di produttori, comprese quelle appartenenti a Stati membri diversi.

    3.2.2.   Accertare che le attività dei membri dell’organizzazione siano conformi ai piani strategici nazionali  (8)

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    partecipazione allo sviluppo dei piani strategici nazionali,

    elaborazione di sistemi di certificazione della sostenibilità in materia di alimentazione animale.

    3.2.3.   Garantire che i mangimi per l’acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    partecipazione allo sviluppo di procedure di tracciabilità,

    elaborazione di sistemi di certificazione della sostenibilità in materia di alimentazione animale.

    3.2.4.   Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell’acquacoltura dei membri dell’organizzazione

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    individuazione degli sbocchi per la commercializzazione e/o canalizzazione della produzione dei membri dell’organizzazione,

    elaborazione di strategie al fine di migliorare la commercializzazione della produzione, compresa la certificazione dei prodotti,

    sostegno alla fornitura di informazioni supplementari facoltative, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento OCM,

    elaborazione di processi di certificazione, in particolare nei settori dell’alimentazione e della qualità,

    elaborazione e sviluppo di nuovi metodi e nuovi strumenti di commercializzazione,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di tecniche di commercializzazione,

    partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell’organizzazione di produttori.

    3.2.5.   Miglioramento del rendimento economico

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e controllo delle campagne scientifiche e tecniche volte a ridurre i costi operativi,

    fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di gestione delle imprese di acquacoltura,

    partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell’organizzazione di produttori.

    3.2.6.   Stabilizzazione dei mercati

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    coordinamento, tra le diverse organizzazioni di produttori, della raccolta, del trattamento, della condivisione e dello sfruttamento delle informazioni economiche relative alla produzione dei membri dell’organizzazione di produttori, compresi i dati relativi alle scorte e i prezzi alla prima vendita,

    contributo al miglioramento delle informazioni sul mercato,

    miglioramento delle conoscenze dei membri delle organizzazioni di produttori per quanto concerne i principali motori economici della catena di approvvigionamento,

    fornitura di un sostegno pratico ai produttori al fine di coordinare in modo più efficace la condivisione di informazioni con i trasformatori.

    3.2.7.   Contributo all’approvvigionamento alimentare e promozione di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l’occupazione nelle zone costiere e rurali

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    preparazione e lancio di campagne al fine dell’elaborazione di iniziative sulle norme di commercializzazione (qualità, dimensione o peso, imballaggio, presentazione ed etichettatura),

    preparazione e lancio di campagne per la promozione dell’impiego nel settore dell’acquacoltura,

    preparazione e lancio di campagne per la promozione dei prodotti dell’acquacoltura.

    4.   Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie  (9)

    In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    individuazione dei prodotti della pesca con difficoltà di commercializzazione in determinati periodi dell’anno,

    elaborazione di strategie e strumenti specifici di produzione e di commercializzazione

    5.   Sanzioni e misure di controllo

    Ai sensi delle disposizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM, questa sezione descrive le sanzioni applicabili ai membri che contravvengono alle decisioni stabilite per l’esecuzione del programma interessato (10) e le misure adottate dall’organizzazione di produttori per verificare che le attività dei loro membri siano conformi alle norme stabilite (11). In questa specifica sezione i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

    elaborazione di un sistema di sanzioni proporzionali alle infrazioni commesse dai membri delle organizzazioni di produttori,

    elaborazione di strategie e programmi al fine dell’applicazione delle norme adottate dall’organizzazione di produttori,

    elaborazione di analisi dei rischi relativamente all’attuazione delle norme adottate dall’organizzazione di produttori,

    preparazione ed esecuzione di operazioni al fine di controllare l’applicazione delle norme adottate dall’organizzazione di produttori,

    formazione degli osservatori e dei responsabili del controllo,

    elaborazione e diffusione di orientamenti per l’attuazione di:

    a)

    regolamenti derivanti dalla politica comune della pesca;

    b)

    norme e misure di gestione adottate dall’organizzazione di produttori.

    6.   Spese da prendere in considerazione

    6.1.   Piano finanziario

    Si raccomanda alle organizzazioni di produttori di includere nei loro piani un piano finanziario che specifichi le misure che intendono attuare, i diversi costi, le spese e le risorse finanziarie previste.

    All’interno del piano finanziario, si devono distinguere i due seguenti tipi di attività:

    a)

    attività di preparazione, controllo e orientamento relative alle misure previste («attività del titolare del progetto»); e

    b)

    attività legate all’attuazione pratica di ogni misura specifica prevista («attività di gestione del progetto»)

    6.2.   Attività del titolare del progetto

    Le spese afferenti alle attività del titolare del progetto includono in particolare le spese legate a studi di mercato, studi di valutazione, elaborazione del progetto, analisi dei rischi e ad eventuali studi di fattibilità eseguiti precedentemente all’attuazione di una misura relativa al conseguimento di uno degli obiettivi del piano. Sono incluse anche le spese relative alle attività di vigilanza e controllo eseguite dall’organizzazione di produttori nel corso dell’attuazione di una misura specifica.

    Le spese considerate possono coprire categorie diverse, come ad esempio manodopera, fornitura di servizi o approvvigionamenti.

    6.3.   Attività di gestione del progetto

    Le spese afferenti alle attività di gestione del progetto includono in particolare le spese per gli elementi delle misure attuate che non sono del tutto relative alle attività del titolare del progetto, come ad esempio sperimentazioni tecniche e scientifiche, campagne pubblicitarie, acquisto e impiego di nuovi dispositivi tecnici al fine di aumentare la selettività, sviluppare la tracciabilità o favorire le pratiche di acquacoltura sostenibili.

    7.   Calendario di esecuzione

    I piani devono contenere un calendario delle misure previste e delle spese relative, ripartite in rate annuali per i piani pluriennali.

    Il calendario deve riportare indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ogni misura, come raccomandato nella sezione 8.

    8.   Indicatori

    Come raccomandato nella sezione 7, devono essere forniti indicatori di realizzazione e di risultato per ogni misura prevista al fine di consentire il controllo della loro attuazione da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti. Tali indicatori devono essere utilizzati nella relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento OCM e contribuire alla valutazione degli obiettivi strategici del piano in relazione alla situazione iniziale descritta nell’introduzione.

    Sulla base della loro pertinenza rispetto alle diverse misure previste, si utilizzano i seguenti indicatori.

    8.1.   Indicatori di realizzazione relativi all’attuazione delle misure previste

    8.1.1.   Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di realizzazione che valutano la conformità:

    alle previsioni relative alle attività dei pescherecci, espresse tra l’altro in termini di giorni in mare e volumi delle specie bersaglio catturate,

    al calendario provvisorio per la commercializzazione dei prodotti per specie e tipo di presentazione,

    al piano di azioni programmate per l’individuazione delle opportunità di mercato,

    al piano di azioni programmate per la certificazione/etichettatura dei prodotti,

    al calendario provvisorio per la gestione dello sforzo di pesca e/o della capacità per zona di pesca,

    al piano di misure previste per la riduzione delle catture accessorie indesiderate,

    al programma di formazione in merito a conformità, norme, sensibilizzazione e controllo dei produttori.

    Tali indicatori di realizzazione devono inoltre mettere in evidenza:

    l’individuazione preventiva dei cicli di vendita dei prodotti,

    la conformità del reddito mensile medio dei produttori al livello di reddito atteso.

    8.1.2.   Per le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura

    In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di realizzazione che valutano la conformità:

    alle previsioni relative al ripopolamento e alla raccolta delle specie di allevamento,

    al calendario provvisorio per la commercializzazione dei prodotti per specie e tipo di presentazione,

    al piano di azioni programmate per l’individuazione delle opportunità di mercato,

    al piano di azioni programmate per la certificazione/etichettatura dei prodotti,

    al piano di riduzione della contaminazione degli ecosistemi in relazione alle attività di acquacoltura,

    al piano di attuazione per l’alimentazione sostenibile delle specie di allevamento,

    al programma di formazione in merito a conformità, norme, sensibilizzazione e controllo.

    Tali indicatori di realizzazione devono inoltre mettere in evidenza:

    l’individuazione preventiva dei cicli di vendita dei prodotti,

    la conformità del reddito mensile medio dei produttori al livello di reddito atteso.

    8.2.   Indicatori di risultato relativi alla valutazione del contributo delle misure utilizzate per il conseguimento degli obiettivi dei piani di produzione e commercializzazione

    8.2.1.   Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di risultato che valutano la conformità:

    al volume e/o al valore della specie catturata o commercializzata,

    alle dimensioni medie della specie catturata o commercializzata,

    all’aumento delle vendite per specie e/o prodotto rispetto a una situazione di riferimento iniziale,

    al numero, volume e/o valore dei nuovi prodotti venduti rispetto all’anno precedente,

    all’evoluzione dello sforzo e/o della capacità di pesca,

    all’evoluzione della composizione degli sbarchi e/o al volume delle catture indesiderate,

    all’evoluzione «pro capite» della valutazione della produzione sbarcata o raccolta,

    all’evoluzione dei costi di produzione per unità di produzione,

    all’evoluzione dei prezzi di vendita per unità di produzione,

    all’evoluzione del reddito mensile medio dei produttori,

    alle variazioni nella proporzione dei prodotti invenduti in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,

    alle variazioni nel valore dei prodotti sensibili in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,

    al numero di incidenti (con feriti e/o decessi),

    alle variazioni del numero di infrazioni constatate alle norme adottate dalle organizzazioni di produttori.

    8.2.2.   Per le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura

    In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di risultato che valutano la conformità:

    al volume e/o al valore delle specie raccolte o commercializzate,

    all’aumento delle vendite per specie e/o prodotto rispetto a una situazione di riferimento iniziale,

    al numero, volume e/o valore dei nuovi prodotti venduti rispetto all’anno precedente,

    all’evoluzione «pro capite» della valutazione della produzione raccolta,

    all’evoluzione della proporzione di alimenti utilizzati per le specie di allevamento derivanti da risorse sostenibili o rinnovabili,

    all’evoluzione dei quantitativi di scarichi inquinanti,

    all’evoluzione dei costi di produzione per unità di produzione,

    all’evoluzione dei prezzi di vendita per unità di produzione,

    all’evoluzione del reddito mensile medio dei produttori,

    alle variazioni nella proporzione dei prodotti invenduti in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,

    alle variazioni nel valore dei prodotti sensibili in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,

    al numero di incidenti (con feriti e/o decessi),

    alle variazioni del numero di infrazioni constatate alle norme adottate dalle organizzazioni di produttori.

    PARTE B

    PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RELAZIONE ANNUALE

    Le organizzazioni di produttori devono presentare la relazione annuale dopo il completamento dei piani. Nel caso di un piano pluriennale, la relazione viene presentata su base annua.

    La relazione annuale deve includere gli indicatori di realizzazione e di risultato, come previsto nel calendario di attuazione dei piani presentato per approvazione alle autorità nazionali competenti.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

    Per la Commissione

    Maria DAMANAKI

    Membro della Commissione


    (1)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 40).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8).

    (4)  Promozione delle attività di pesca sostenibili dei membri, mediante un’offerta di opportunità di sviluppo in piena conformità alla politica di conservazione stabilita nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22) («Regolamento relativo alla politica comune della pesca») e alla normativa ambientale, nel rispetto della politica sociale.

    (5)  Evitare e ridurre, nei limiti del possibile, le catture indesiderate di stock commerciali facendone, ove necessario, il miglior uso possibile senza creare un mercato per le catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità all’articolo 15 del regolamento relativo alla politica comune della pesca.

    (6)  Senza creare un mercato per le catture al di sotto della taglia minima di conservazione.

    (7)  Promozione delle attività di acquacoltura sostenibili dei membri, mediante un’offerta di opportunità di sviluppo in piena conformità alla politica di conservazione stabilita nel regolamento relativo alla politica comune della pesca e alla normativa ambientale, nel rispetto della politica sociale.

    (8)  Di cui all’articolo 34 del regolamento relativo alla politica comune della pesca.

    (9)  «Specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell’anno» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM.

    (10)  Sanzioni previste all’articolo 28, paragrafo 2, lettera e), del regolamento OCM.

    (11)  Misure previste all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM.


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