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Document 32014D0932
Council Decision 2014/932/CFSP of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen
Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
GU L 365 del 19.12.2014, p. 147–151
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32015D0882 | complemento | articolo 2a paragrafo 1 punto (d) | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | modifica | articolo 2 | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | aggiunta | articolo 1 | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | complemento | articolo 2b paragrafo 1 punto (d) | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | aggiunta | articolo 2 | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | modifica | allegato | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | modifica | articolo 1 | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D0882 | modifica | articolo 2b paragrafo 5 | 09/06/2015 | |
Modified by | 32015D1927 | sostituzione | allegato testo | 28/10/2015 | |
Modified by | 32016D1747 | sostituzione | allegato testo | 30/09/2016 | |
Modified by | 32017D0634 | sostituzione | allegato testo | 04/04/2017 | |
Modified by | 32018D0694 | sostituzione | allegato testo | 08/05/2018 | |
Modified by | 32020D0490 | aggiunta | articolo 6a | 04/04/2020 | |
Modified by | 32020D0490 | sostituzione | articolo 2b paragrafo 1 lettera (c) | 04/04/2020 | |
Modified by | 32020D0490 | sostituzione | articolo 2a paragrafo 1 lettera (c) | 04/04/2020 | |
Modified by | 32021D0398 | aggiunta | allegato punto 6 | 05/03/2021 | |
Modified by | 32021D2016 | aggiunta | allegato punto 8 | 18/11/2021 | |
Modified by | 32021D2016 | aggiunta | allegato punto 7 | 18/11/2021 | |
Modified by | 32021D2016 | aggiunta | allegato punto 9 | 18/11/2021 | |
Modified by | 32022D0420 | aggiunta | allegato testo | 14/03/2022 | |
Modified by | 32022D1902 | aggiunta | allegato testo | 06/10/2022 | |
Modified by | 32022D2035 | aggiunta | allegato testo | 24/10/2022 | |
Modified by | 32023D0338 | sostituzione | articolo 6a | 16/02/2023 | |
Modified by | 32023D0338 | aggiunta | articolo 2b paragrafo 7 | 16/02/2023 | |
Modified by | 32024D2162 | Eliminazione | allegato testo | 14/08/2024 |
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/147 |
DECISIONE 2014/932/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 febbraio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2140 (2014), che richiama le sue risoluzioni 2014 (2011) e 2051 (2012) nonché la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza del 15 febbraio 2013 e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen. |
(2) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) richiede che le restrizioni di viaggio siano applicate alle persone designate dal Comitato istituito dal paragrafo 19 dell'UNSCR 2140 (2014) («Comitato») e che tali fondi e beni delle persone o entità designate dal comitato siano congelati. |
(3) |
Il 7 novembre 2014, il Comitato ha designato tre persone sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 17 dell'UNSCR 2140 (2014). |
(4) |
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
a) |
atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione; |
b) |
atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o |
c) |
pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen. |
Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per partecipare a un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro decida caso per caso se l'ingresso o il transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nello Yemen e ne informi successivamente il Comitato entro quarantott'ore dall'adozione della decisione in questione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca, caso per caso, che:
a) |
l'ingresso o il transito è necessario per ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o |
b) |
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nello Yemen. |
6. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4 o 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
a) |
atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione; |
b) |
atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o |
c) |
pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen; |
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il Comitato non abbia preso una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Gli Stati membri possono altresì consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o |
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato. |
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive in virtù della presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
Il Consiglio redige l'elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
Articolo 4
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 5
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 6
La presente decisione è modificata o in caso abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafi 1 e 2
PERSONE
1. |
Abdullah Yahya Al Hakim [ alias : a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mùayyad]. Nome nella grafia originale: Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. Data di nascita: a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. Luogo di nascita: a) Dahyan, Yemen b) Sàdah Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
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2. |
Abd Al-Khaliq Al-Huthi [alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus]. Nome nella grafia originale: Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
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3. |
Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih). Nome nella grafia originale: Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita b) Ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a)21.3.1945b)21.3.1946c)21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n. 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
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