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Document 32014D0380

Decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 183 del 24.6.2014, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; abrog. impl. da 32015D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/380/oj

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/52


DECISIONE 2014/380/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1).

(2)

Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare in alto mare le navi designate dal comitato istituito conformemente al paragrafo 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).

(3)

L'UNSCR 2146 (2014) prevede che gli Stati di bandiera delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, adottino le misure necessarie per ordinare a tali navi di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico.

(4)

Inoltre, l'UNSCR 2146 (2014) dispone che gli Stati membri delle Nazioni Unite adottino, se la designazione del comitato ha così specificato, le misure necessarie per vietare alle navi designate l'ingresso nei loro porti, a meno che tale ingresso non sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

(5)

In aggiunta, l'UNSCR 2146 (2014) prevede che, se la designazione del comitato ha così specificato, si debba vietare la prestazione alle navi designate di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria a scopi umanitari o o in caso di ritorno in Libia.

(6)

L'UNSCR 2146 (2014) prevede altresì che, se la designazione del comitato ha così specificato, non si debbano eseguire transazioni finanziarie relative al petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate.

(7)

A norma della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto a un riesame completo degli elenchi di persone ed entità di cui agli allegati II e IV di tale decisione.

(8)

Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

(9)

Non ci sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 ter

1.   Gli Stati membri possono, conformemente ai paragrafi da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2.   Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.

3.   Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

4.   Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

5.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

6.   L'allegato V riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 4 quater

1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

2.   Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

3.   È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.

4.   Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

5.   Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

6.   L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

2)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III e V sulla scorta di quanto determinato dal comitato.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 ter

Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e all'articolo 4 quater, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.»

Articolo 2

L'allegato I della presente decisione è aggiunto come allegato V alla decisione 2011/137/PESC.

Articolo 3

L'allegato IV della decisione 2011/137/PESC è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 ter, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 4 quater, PARAGRAFI 1, 2, 3 E 5

…»


ALLEGATO II

L'allegato IV della decisione 2011/137/PESC è così modificato:

1)

la voce relativa all'entità «Capitana Seas Limited» è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«36.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

12.4.2011»

2)

le voci per le seguenti entità sono soppresse:

Libyan Holding Company per lo sviluppo e gli investimenti,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


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