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Document 32014D0378

    Decisione n. 378/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014 , recante modifica della decisione 2004/162/CE, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare, quanto alla sua durata di applicazione

    GU L 182 del 21.6.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/378/oj

    21.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/9


    DECISIONE N. 378/2014/UE DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 2014

    recante modifica della decisione 2004/162/CE, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare, quanto alla sua durata di applicazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/162/CE del Consiglio (1) autorizza la Francia a prevedere esenzioni totali o parziali dell'imposta «dazi di mare» per i prodotti fabbricati localmente nei dipartimenti francesi d'oltremare che figurano in allegato alla decisione stessa. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti locali e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali. Tali esenzioni totali o parziali costituiscono misure specifiche intese a compensare i vincoli specifici di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche e il cui effetto è quello di aumentare il costo di produzione per le imprese locali e di rendere i loro prodotti difficilmente competitivi con gli stessi prodotti importati dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri o da Stati non membri. Le esenzioni totali o parziali dell'imposta applicabile ai prodotti locali permettono di sostenere la creazione, il mantenimento o lo sviluppo della produzione locale. In virtù della decisione 2004/162/CE, le autorità francesi sono autorizzate,fino al 1o luglio 2014, ad applicare tali esenzioni totali o parziali.

    (2)

    La Francia ritiene che gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1o luglio 2014, fino al 31 dicembre 2020.

    (3)

    L'esame degli elenchi dei prodotti per i quali la Francia desidera applicare un'imposizione differenziata costituisce un lungo processo in cui occorre verificare, per ogni singolo prodotto, le ragioni che giustificano un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, al fine di garantire che una simile imposizione differenziata non nuoccia all'integrità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

    (4)

    Tale analisi non ha potuto essere portata a termine finora, a causa del gran numero dei prodotti interessati e della quantità di informazioni da raccogliere, relativamente soprattutto alla quantificazione dei sovracosti di produzione che nuocciono ai prodotti locali e alla struttura dei mercati di produzione interessati.

    (5)

    L'assenza di adozione di qualsiasi proposta anteriormente al 1o luglio 2014 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l'applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1o luglio 2014.

    (6)

    È necessario un termine supplementare di sei mesi per portare a termine l'analisi dei prodotti per i quali la Francia chiede l'applicazione di un'imposizione differenziata e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata, nel rispetto dei diversi interessi in gioco.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/162/CE, la data del «1o luglio 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2014».

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Y. MANIATIS


    (1)  Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).


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