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Document 32014D0332

2014/332/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 giugno 2014 , che modifica gli allegati delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del territorio dell'India [notificata con il numero C(2014) 3582] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 167 del 6.6.2014, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/332/oj

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che modifica gli allegati delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del territorio dell'India

[notificata con il numero C(2014) 3582]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/332/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)

La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. L'allegato II della suddetta decisione contiene modelli di certificati sanitari che devono accompagnare gli animali provenienti da paesi terzi classificati nei corrispondenti gruppi sanitari.

(3)

La decisione 93/197/CEE della Commissione (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. Tale allegato precisa anche la categoria di equidi di cui è consentita l'importazione a partire da un determinato paese terzo. L'allegato II della suddetta decisione contiene modelli di certificati sanitari che devono accompagnare gli animali provenienti da paesi terzi classificati nei corrispondenti gruppi sanitari.

(4)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(5)

Secondo le informazioni disponibili l'India è indenne dalla peste equina ai sensi della normativa dell'Unione e l'ultimo caso di peste equina è stato registrato nel 1963. L'India è inoltre indenne dall'encefalomielite equina venezuelana da due anni e la malattia non è mai stata segnalata in tale paese terzo. Tuttavia, la morva è presente in alcune parti del territorio dell'India e non vi sono informazioni circa i casi di durina.

(6)

Tenuto conto della situazione epidemiologica in India riguardo alle malattie trasmissibili agli equidi, tale paese terzo dovrebbe essere classificato nel gruppo sanitario C di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE.

(7)

Poiché il rischio di contrarre la morva è minore per i cavalli registrati, è opportuno limitare l'introduzione nell'Unione di equidi unicamente ai cavalli registrati ed esigere che tali cavalli registrati introdotti nell'Unione in virtù delle decisioni 92/260/CEE o 93/197/CEE siano sottoposti a test della morva e della durina. Nel modello di certificato sanitario «C» di cui all'allegato II delle suddette decisioni dovrebbero quindi essere specificati tali test per l'introduzione di detti cavalli registrati provenienti dall'India.

(8)

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE e della decisione 93/197/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(9)

Con lettera del 31 dicembre 2013 l'India ha informato la Commissione dell'istituzione di un zona indenne dalle malattie degli equini al Remount and Veterinary Corps Centre (RVC), Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut nello Stato di Uttar Pradesh e ha fornito le necessarie garanzie conformemente all'articolo 12 della direttiva 2009/156/CE.

(10)

In attesa dell'esito di una missione di audit della Commissione e considerando che l'India desidera partecipare ai Giochi equestri mondiali della Fédération èquestre Internationale (FEI) in Normandia (Francia) nell'agosto 2014, la zona indenne dalle malattie degli equini stabilita in India dovrebbe essere approvata su base temporanea fino all'ottobre 2014.

(11)

La regionalizzazione dovrebbe includere anche vie di accesso per il trasferimento dei cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini verso l'aeroporto internazionale più vicino, per le quali l'India ha presentato le procedure operative standard e le misure di bioprotezione.

(12)

L'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 93/197/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(4)  Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

(5)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi classificati nel gruppo sanitario C è sostituito dal seguente:

«Gruppo sanitario C (1)

Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), India (3) (IN), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)»;

2)

nell'allegato II, nel modello di certificato sanitario C, alla sezione III, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3), dall'India (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall'esportazione in data … (4) (5);»


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 93/197/CEE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi classificati nel gruppo sanitario C è sostituito dal seguente:

«Gruppo sanitario C (1)

Canada (CA), Cina (2) (3) (CN), Hong Kong (3) (HK), India (2) (3) (IN), Giappone (3) (JP), Repubblica di Corea (3) (KR), Macao (3) (MO), Malaysia (penisola) (3) (MY), Singapore (3) (SG), Thailandia (3) (TH), Stati Uniti d'America (US)»;

2)

nell'allegato II, nel modello di certificato sanitario C, alla sezione III, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3), dall'India (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall'esportazione in data … (4);»


ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

nell'ordine del codice ISO del paese è inserita la riga seguente:

«IN

India

IN-0

L'intero paese

C

 

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, stato di Uttar Pradesh, compreso il passaggio stradale da e verso l'aeroporto di Nuova Delhi

(per ulteriori dettagli cfr. riquadro 6)

C

X

X

Valido fino al 31 ottobre 2014»

2)

è aggiunto il seguente riquadro 6:

«Riquadro 6

 

IN

India

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, Stato dell'Uttar Pradesh (localizzata a 29,028893, 77,731018 ovvero + 29° 01′ 44,01″, + 77° 43′ 51,66″) e circondata da una zona di sorveglianza di 10 km, incluso l'accesso attraverso Roorkee, Mawana e Delhi Roads alla Nazionale n. 58, seguita su Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, Nazionale n. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg verso l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.»


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