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Document 32013R0492
Commission Implementing Regulation (EU) No 492/2013 of 28 May 2013 amending Regulations (EC) No 533/2007, (EC) No 536/2007 and (EC) No 442/2009 as regards the quantities available for the import tariff quotas under those Regulations
Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti
Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti
GU L 142 del 29.5.2013, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32007R0533 | modifica | allegato I | 01/07/2013 | |
| Modifies | 32007R0536 | modifica | allegato I | 01/07/2013 | |
| Modifies | 32009R0442 | modifica | allegato I | 01/07/2013 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32020R0760 | 01/01/2021 |
|
29.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2013
che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (3) e il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (4), aprono contingenti tariffari per determinati quantitativi di prodotti dei settori del pollame e delle carni suine. |
|
(2) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2013/125/UE del Consiglio (5), prevede la concessione, da parte dell’Unione, di quantitativi supplementari a titolo dei contingenti tariffari di importazione per i prodotti dei settori del pollame e delle carni suine. Occorre pertanto adeguare i quantitativi disponibili per i rispettivi contingenti tariffari di importazione UE per le carni di pollame e le carni suine. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.
ALLEGATO I
La tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è così modificata:
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1) |
nella riga relativa al gruppo P 2, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «8 570»; |
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2) |
nella riga relativa al gruppo P 3, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «2 705»; |
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3) |
nella riga relativa al gruppo P 4, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «1 781»; |
ALLEGATO II
Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007, il numero indicato nella colonna «Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 » è sostituito da « 21 345 » e il titolo di tale colonna è sostituito da «Quantitativi annui (in t)».
ALLEGATO III
L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:
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1) |
nella tabella della parte A, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0123, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «6 135»; |
|
2) |
nella tabella della parte B, nella riga relativa al numero d’ordine 09.4170, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «4 922». |