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Document 32013R0492

Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti

GU L 142 del 29.5.2013, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/492/oj

29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (3) e il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (4), aprono contingenti tariffari per determinati quantitativi di prodotti dei settori del pollame e delle carni suine.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2013/125/UE del Consiglio (5), prevede la concessione, da parte dell’Unione, di quantitativi supplementari a titolo dei contingenti tariffari di importazione per i prodotti dei settori del pollame e delle carni suine. Occorre pertanto adeguare i quantitativi disponibili per i rispettivi contingenti tariffari di importazione UE per le carni di pollame e le carni suine.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

(3)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

(4)   GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.

(5)   GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4.


ALLEGATO I

La tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è così modificata:

1)

nella riga relativa al gruppo P 2, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «8 570»;

2)

nella riga relativa al gruppo P 3, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «2 705»;

3)

nella riga relativa al gruppo P 4, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «1 781»;


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007, il numero indicato nella colonna «Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 » è sostituito da « 21 345 » e il titolo di tale colonna è sostituito da «Quantitativi annui (in t)».


ALLEGATO III

L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

1)

nella tabella della parte A, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0123, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «6 135»;

2)

nella tabella della parte B, nella riga relativa al numero d’ordine 09.4170, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «4 922».


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